L’art. 120, comma 2 bis, del cpa stabilisce che “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facolta’ di far valere l’illegittimita’ derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresi’ inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesivita”;
Ne discende, de plano, alla luce della menzionata disposizione, che è innegabile la sussistenza di un interesse concreto ed attuale in capo ad un concorrente ammesso ad una pubblica gara ad ottenere l’esibizione della documentazione comprovante il possesso da parte degli altri concorrenti ammessi dei prescritti requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, al fine di consentirgli di contestare tempestivamente l’ammissione di questi ultimi.Deve essere inoltre sottolineato che:
I) l’art.53 del d.lgvo n.50 /2016 stabilisce , comma 2, che il diritto di accesso e’ differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e’ consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
II) come già affermato (Tar Lazio – Roma, sez. III, n. 3971/2017) il richiamato art. 53 deve essere interpretato nel senso che l’accesso ai documenti è differito all’aggiudicazione dell’appalto solo per le offerte tecnico-economiche, per la tutela del segreto industriale e commerciale, per cui stante la necessità d’impugnare ex art. 120 c.p.a. le ammissioni e le esclusioni alla gara, l’interessato potrà, invece, avere immediato accesso alla documentazione amministrativa circa i requisiti soggettivi degli altri concorrenti.
RISORSE CORRELATE
- Accesso agli atti – Offerta tecnica – Parametro della stretta indispensabilità – Si applica solo ai dati sensibili o particolari – Segreti tecnici o commerciali – Sufficiente la finalizzazione alla difesa in giudizio (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso difensivo alle offerte - Segreti tecnici o commerciali - Stretta indispensabilità e strumentalità - Onere della prova (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti - Parti secretate delle offerte tecniche - Principi tra vecchio e nuovo Codice (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti di gara da parte di un soggetto estraneo alla procedura - Possibilità (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti preordinato alla verifica su corretta esecuzione del contratto e concessione di eventuali proroghe - Legittimità (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso alla documentazione di gara - Differimento fino all'aggiudicazione - Limiti (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti e riservatezza - Rapporto - Difesa in giudizio - Prevalenza - Presupposti (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Diritto d'accesso del secondo classificato in gara - Prevalenza su segreti tecnici o commerciali (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti - Interesse - Deve essere considerato in astratto (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti - Segreti tecnici o commerciali - Esclusione relativa - Limiti - Concetto di difesa in giudizio (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Rito superaccelerato o superspeciale – Profilo di incostituzionalità - Non sussiste; 2) Concorrente risultato aggiudicatario – Omessa tempestiva impugnazione dell'ammissione – Successiva impugnazione – Irricevibilità; 3) Onere del concorrente interessato di attivarsi per l'accesso agli atti - Sussiste; 4) Provvedimento di ammissione - Pubblicazione sul profilo della Stazione appaltante – Termine di due giorni – Natura ordinatoria; 5) Comunicazione del provvedimento di ammissione - Mancata indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato - Costitusce mera irregolarità (art. 29 , art. 76 , art. 204 d.lgs. n. 50/2016 - art. 120 c.p.a.)
- Accesso agli atti collegato alla difesa in giudizio – Tutela di segreti tecnici e commerciali – Bilanciamento – Effettiva conoscenza dei vizi dell’aggiudicazione – Decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso – Disciplina nazionale – Principi comunitari – Applicazione (art. 13 d.lgs. n. 163/2006 – art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 53, (Accesso agli atti e riservatezza)