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Documenti di gara: differenza tra modifiche significative e sostanziali ai fini della proroga dei termini o della ripubblicazione del bando (art. 92 d.lgs. 36/2023)

TAR Venezia, 09.09.2026 n. 1786

Il primo obbligo, come detto, trova espressa previsione nel già richiamato art. 92, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023, secondo cui i termini per la ricezione delle offerte devono essere prorogati quando siano apportate “modifiche significative ai documenti di gara”, mentre il successivo comma 3 impone che la durata della proroga sia proporzionata all’importanza della modifica. In tale ipotesi la procedura conserva la propria continuità e agli operatori economici viene assicurato un tempo ulteriore, adeguato alla portata delle modifiche intervenute, per prendere conoscenza della nuova disciplina e formulare o rimodulare consapevolmente l’offerta.

Diversa è l’ipotesi delle “modifiche sostanziali” della lex specialis. Come chiarito dall’ANAC con la deliberazione 20 novembre 2024, n. 526, quando la modifica incide sugli elementi essenziali della disciplina di gara in termini potenzialmente idonei ad ampliare o restringere la platea degli operatori interessati alla procedura, la mera proroga non è sufficiente, dovendo la nuova disciplina essere assoggettata alle medesime forme di pubblicità osservate per quella originaria, secondo il principio del contrarius actus, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.

Anche la giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 29 maggio 2026, n. 9984) ha affermato che occorre distinguere i chiarimenti e le modifiche lievi dalle modifiche “sostanziali”, le quali devono rispettare le regole di pubblicità e trasparenza proprie dei documenti di gara perché alterano il confronto concorrenziale, ampliando o restringendo la platea dei possibili offerenti, ed ha precisato che la qualificazione dipende dalle «dimensioni e dalla portata della modifica effettuata»; nell’occasione il Giudice amministrativo ha ritenuto sostanziale la modifica di un requisito di capacità tecnica e professionale che aveva esteso da tre a dieci anni il periodo rilevante delle pregresse forniture e aumentato da 10 quintali a 10 tonnellate la massa minima dei rimorchi forniti, sul rilievo che tali variazioni non erano neutrali rispetto alla partecipazione, ma incidevano sul profilo imprenditoriale richiesto e, quindi, sul segmento di mercato cui la commessa era rivolta.

Nello stesso senso, questo Tribunale ha qualificato come una modifica sostanziale l’intervento sui requisiti speciali di partecipazione, affermando la necessità di assicurare alla disciplina modificata le medesime forme di pubblicità della lex specialis originaria e di riaprire conseguentemente i termini della procedura (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 940).

Per converso, non ogni variazione che abbia una qualche incidenza sulla predisposizione dell’offerta assume carattere sostanziale. La sentenza del T.A.R. Lazio innanzi citata richiama, in proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha escluso tale carattere, in un caso, relativo alla modifica avente ad oggetto l’assegnazione dei punteggi delle offerte tecniche, in quanto non idonea ad ampliare la potenziale platea dei concorrenti né incidente sui requisiti di partecipazione (Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2024, n. 8729) e, in un altro caso, avente ad oggetto la correzione del riferimento ad una certificazione UNI EN palesemente erroneo e agevolmente riconoscibile (Cons. Stato, Sez. IV, 9 maggio 2025, n. 4019).

Diversamente, una modifica può essere comunque “significativa”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 2, lett. b), qualora – pur non incidendo sulla platea dei potenziali concorrenti – comporti la necessità di riconsiderare o rielaborare l’offerta: in tal caso non è necessaria la rinnovazione della pubblicità, ma è obbligatoria una proroga adeguata del termine. In questa prospettiva si colloca, ad esempio, la giurisprudenza che ha ravvisato una modifica significativa nella variazione di un elemento rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, ritenendo conseguentemente necessaria la proroga del termine ai sensi dell’art. 92 (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 25 settembre 2025, n. 1501).

In definitiva, non ogni modifica incidente sulla formulazione dell’offerta rende necessaria la ripubblicazione del bando, fermo restando che: A) la modifica significativa rende necessario assicurare agli operatori un termine ulteriore e proporzionato per adeguare l’offerta; B) la modifica sostanziale, incidendo invece sulle condizioni fondamentali della competizione e potendo modificare la stessa platea dei potenziali partecipanti, impone la rinnovazione della pubblicità e la riapertura dei termini.

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