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Servizi analoghi eseguiti dalla Consorziata esecutrice – Dichiarazione del Consorzio – Validità – Non è necessaria attestazione della corretta esecuzione o del buon esito delle prestazioni (art. 100 d.lgs. 36/2023)

TAR Cagliari, 12.08.2026 n. 1109

La ricorrente sostiene, infatti, che il RTI -OMISSIS- abbia omesso di produrre tale documentazione, essendosi limitato ad esibire tre dichiarazioni rese da -OMISSIS- Consorzio Stabile -OMISSIS- a r.l. -del quale fanno parte tutte le imprese componenti lo stesso RTI controinteressato- attestanti il fatto che queste ultime avevano svolto servizi analoghi a quelli oggetto di gara come esecutrici designate dallo stesso -OMISSIS- Consorzio Stabile -OMISSIS-, titolare dei relativi rapporti contrattuali.
E tale documentazione, sempre secondo parte ricorrente, non sarebbe in grado di soddisfare il requisito probatorio richiesto dalla legge di gara perché oggettivamente insufficiente e, comunque, proveniente da soggetto diverso rispetto agli enti pubblici in favore dei quali i pregressi servizi analoghi erano stati svolti, come tale intrinsecamente “privo di qualsiasi posizione di terzietà rispetto alle prestazioni dedotte, in quanto riconducibile agli stessi operatori economici che hanno eseguito i servizi analoghi dichiarati e che ora partecipano alla gara in esame” (così, testualmente, in ricorso).
Tale censura è infondata.
La ricostruzione giuridica della fattispecie può partire dal fatto che, secondo quanto prevede lo stesso Par. 6.3. del Disciplinare richiamato in ricorso, i pregressi servizi analoghi richiesti potevano essere stati svolti (anche) “in favore di….altri soggetti pubblici o privati”, con l’espressa precisazione che, in tal caso, il loro svolgimento avrebbe potuto essere provato producendo la seguente documentazione: “-originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; – contratti stipulati con privati, completi di copia della fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse”.
Ciò, peraltro, in conformità con quanto previsto dall’art. 100, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, a mente del quale, sino all’approvazione del Regolamento indicato al precedente comma 4, “…Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati”.
Inoltre lo stesso Par. 6.3 del Disciplinare di gara richiedeva, a comprova del possesso del requisito esperienziale, la produzione, in alternativa, dell’originale (o di copia autentica) dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo o del periodo di esecuzione oppure dei contratti stipulati, completi di copia delle fatture quietanzate oppure dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
Nel caso di specie il RTI controinteressato ha rispettato tali prescrizioni di gara, producendo, a comprova del pregresso svolgimento dei servizi analoghi per conto di un committente privato -id est il -OMISSIS- Consorzio Stabile -OMISSIS- a r.l.- apposite certificazioni, rilasciate dal rappresentante legale di quest’ultimo, in ordine allo svolgimento da parte delle imprese componenti il RTI -OMISSIS- di pregressi servizi analoghi in qualità di consorziate esecutrici. […]
Tale documentazione è sufficiente a comprovare il possesso del requisito, non vedendo il Collegio motivi per discostarsi da quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 16 marzo 2026, n. 2144, secondo cui “in tema di requisiti di capacità tecnica e professionale per appalti di servizi e forniture, l’art. 100, comma 11, del d.lgs. non richiede che le certificazioni relative all’esecuzione di precedenti servizi (anche a favore di soggetti privati) contengano l’attestazione espressa della corretta esecuzione o del buon esito delle prestazioni. Il requisito si intende soddisfatto con la produzione di certificati indicanti l’oggetto, l’importo e il periodo di esecuzione, ovvero con l’esibizione dei contratti e delle fatture quietanzate”.

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