ANAC : prime indicazioni In merito alla compilazione dei certificati esecuzione lavori (CEL) in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023)

Comunicato ANAC 03.10.2023 – CEL

Il Comunicato precisa che in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 (Codice dei contratti pubblici) è sorta la necessità, nelle more del completo aggiornamento dei sistemi informatici in uso presso l’ANAC, di chiarire le modalità per l’emissione dei certificati di esecuzione dei lavori (CEL), nonché per la loro utilizzazione, ai fini della qualificazione della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale ex art. 100, comma 1, lettera a), del Codice.

L’articolo 21, comma 5, dell’Allegato 11.12 al Codice dei contratti pubblici prevede che i certificati rilasciati all’esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

I certificati rilasciati all’esecutore dei lavori utili alle imprese per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e – per gli operatori economici non qualificati – per la dimostrazione dei requisiti speciali in gara sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’Anac e vengono annotati nel Casellario informatico. Il Casellario costituisce una sezione della Banca dati dei contratti pubblici (BDNCP) e dialoga con il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) per consentire la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e per l’esecuzione dei contratti affidati.

L’Autorità sta procedendo all’aggiornamento dei modelli da utilizzare per l’emissione dei CEL relativi alle lavorazioni affidate ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici. Fino a nuove indicazioni, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano i modelli già disponibili (Allegati B e B.1) e provvedono alla relativa trasmissione all’Autorità mediante il “Servizio per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti a cura delle Stazioni Appaltanti” disponibile sul portale istituzionale ANAC.

In caso di subappalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall’impresa affidataria e di quelle eseguite dall’impresa o dalle imprese subappaltatrici. Trattasi di indicazione necessaria per garantire la ricostruzione della filiera dell’esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell’intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalità di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza. L’emissione di un’unica certificazione – precisa ANAC – consente di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall’affidamento principale, già riscontrata nella prassi in numerose occasioni. Le stesse indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti.

Nel comunicato sono forniti chiarimenti anche sul corretto utilizzo dell’Allegato B.1 e sull’emissione di certificati per interventi che prevedono l’esecuzione di lavori nella categoria OG 11 (Impianti tecnologici).

fonte: sito ANAC