Quesito: Premesso che le Linee Guida di rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2, al punto 10 lett. C della check list di rendicontazione, prevedono l’obbligo per gli operatori economici partecipanti alle procedure di scelta del contraente di indicare il titolare effettivo delle operazioni, si chiede se la stazione appaltante debba procedere anche per il titolare effettivo alle verifiche documentali ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016. Il quesito è motivato dalla circostanza che molteplici operatori economici, fornitori di attrezzature scientifiche, sono componenti di holding internazionali il cui titolare effettivo è persona fisica residente in Paesi anche extraeuropei, con evidente difficoltà di acquisire le certificazioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.
Risposta: Per la normativa antiriciclaggio 2019 il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e, nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità che ne risultano beneficiari. A tal proposito, nel testo del D.Lgs. n. 231/2007 viene data particolare importanza al titolare effettivo, così come richiesto dalla normativa della comunità Europea e nazionale: ora quest’ultimo non è più trattato come “eventuale”, bensì come necessario e sempre presente. Nel caso di un’entità giuridica, si tratta per l’appunto di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. L’art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 individua i soggetti che devono essere verificati. Se il titolare effettivo pertanto ricopre anche una delle cariche di cui all’80 comma 2 dovrà essere soggetto a controlli. (Parere MIMS n. 1747/2023)