TAR Bari, sez. III, 16.06.2017 n. 677
L’accesso è oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva. Il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo. Infatti, il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116, comma 4, Cod. proc. amm.). Il che implica che, al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione dell’atto amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo [Cons. Stato, VI, 12 gennaio 2011, n. 117]. Sicché il giudice può anche ravvisare motivi ostativi all’accesso diversi da quelli opposti dall’Amministrazione (ex multis Cons. St. Sez. VI 19 gennaio 2012 n. 201).
Chiarito quanto sopra, gioverà ricordare che la copiosa giurisprudenza in tema di diritto di accesso si è più volte pronunciata anche in ordine ai limiti intrinseci alla sindacabilità delle ragioni poste a fondamento dell’accesso (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55), facendo presente “che l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso non solo non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, dovendo solo essere giuridicamente tutelato purché non si tratti del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa e che, accanto a tale interesse deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta deve essere mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. Pertanto, l’interesse all’accesso ai documenti deve essere considerato in astratto, escludendo che, con riferimento al caso specifico, possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all’accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata”.
In proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito (cfr. Sezione V, 27 settembre 2004, n. 6326; 24 maggio 2004, n. 3364; 1° giugno1998, n. 718; 15 giugno 1998, n. 854; Sezione IV, 17 gennaio 2002, n. 231) che la tutela del diritto all’informazione e alla conoscenza dei documenti della Pubblica Amministrazione assicurata dal Legislatore con le norme sull’accesso non può dilatarsi al punto da imporre alla P.A. un vero e proprio facere, che esula completamente dal concetto di accesso configurato dalla legge, consistente soltanto in un pati, ossia nel lasciare prendere visione ed al più in un facere meramente strumentale, vale a dire in quel minimo di attività materiale che occorre per estrarre i documenti indicati dal richiedente e metterli a sua disposizione.
RISORSE CORRELATE
- Accesso agli atti esplorativo - Società esclusa definitivamente da precedente procedura aperta e non invitata alla successiva procedura negoziata - Diniego - Legittimità (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso difensivo alle offerte - Segreti tecnici o commerciali - Stretta indispensabilità e strumentalità - Onere della prova (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti - Parti secretate delle offerte tecniche - Principi tra vecchio e nuovo Codice (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso ai documenti - Differito all'aggiudicazione soltanto per le offerte tecnico-economiche (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti di gara da parte di un soggetto estraneo alla procedura - Possibilità (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso alla documentazione di gara - Differimento fino all'aggiudicazione - Limiti (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti e riservatezza - Rapporto - Difesa in giudizio - Prevalenza - Presupposti (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti - Segreti tecnici o commerciali - Esclusione relativa - Limiti - Concetto di difesa in giudizio (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratti secretati – Accesso agli atti – Esercizio - Condizione - Bilanciamento di interessi - Modalità (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- FOIA: chiarimenti sull’attività di ANAC in materia di accesso civico generalizzato
- Accesso agli atti - Segreto e riservatezza commerciale - Differenza - Disciplina del nuovo Codice dei contratti e della Legge sul procedimento amministrativo (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Linee Guida ANAC: accesso civico generalizzato (FOIA) ed obblighi di pubblicità, traspareza e diffusione
- Accesso agli atti "difensivo" o "defensionale" - Prevalenza su tutela di segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta - Condizioni (Art. 13 d.lgs. n. 163/2006 - Art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 53, (Accesso agli atti e riservatezza)