L’annullamento dell’aggiudicazione determina automaticamente l’inefficacia o l’invalidità del contratto d’appalto? Occorre considerare i principi generali in materia di nullità e annullabilità degli atti amministrativi e la normativa di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. (capo 2 della sentenza impugnata). Tali norme, attuative della direttiva 2007/66/CE, tengono separate le vicende della validità dell’aggiudicazione da quelle della validità/efficacia del contratto, consentendo che, tranne alcune ipotesi tassative di gravi violazioni, di cui all’art. 121, comma 1 (che non ricorrono nel caso in esame), anche a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione possa rimanere in vita il contratto, in considerazione di una serie di fattori, rimessi alla valutazione discrezionale del giudice, tra i quali gli interessi – non meramente economici – delle parti, la durata residua dell’affidamento, etc., sul presupposto necessario della domanda di subentro nel contratto (art. 122). L’inefficacia del contratto non è conseguenza automatica dell’annullamento dell’aggiudicazione, ma costituisce oggetto di una specifica pronuncia giurisdizionale; innovazione, questa, significativa rispetto alla logica sequenza procedimentale che vede la privazione degli effetti del contratto strettamente connessa all’annullamento dell’aggiudicazione, e da questa dipendente, anche nella prospettiva delle esigenze di semplificazione e concentrazione delle tutele ai fini della loro effettività (Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2012, n. 6374; sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437; sez. V, 26 settembre 2013, n. 4752; sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4585). Dunque, l’accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione non è idoneo a produrre effetti automaticamente caducatori del contratto, né a determinarne l’invalidità derivata o l’inefficacia (Consiglio di Stato, sez. V, 11/06/2013, n. 3230)
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