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Sentenze

Ordinanza contingibile e urgente ed imposizione di condizioni contrattuali

Consiglio di Stato, sez. V, 05.01.2026 n. 64

E’ viceversa fondato il secondo motivo di ricorso, per il quale permane l’interesse alla decisione, con il quale si lamenta la sostanziale imposizione, da parte dell’amministrazione resistente, della prosecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali precedentemente stipulate, risolvendosi tale previsione nell’applicazione unilaterale alla controparte privata del corrispettivo previsto per l’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, in contrasto con la libertà di iniziativa economica privata sancita dall’art. 41 Cost..
Al riguardo, è consolidato l’orientamento secondo cui l’esecuzione del servizio disposta in forza di una ordinanza contingibile e urgente non può essere imposta a condizioni non remunerative, determinandosi altrimenti un contrasto con l’esigenza del giusto compenso e con il principio secondo il quale l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente deve limitarsi in linea di massima ad imporre misure tali da comportare il minore sacrificio possibile per il destinatario.
In argomento, si è osservato che il profilo economico del rapporto non può, in alcun modo, essere attratto dai presupposti di contingibilità e urgenza, cosicché l’impugnata ordinanza va annullata nella parte in cui ha fissato, in via autoritativa e definitiva, il canone del servizio di gestione, anziché prevederlo, in via provvisoria, in attesa di una definizione concordata o stabilita nelle competenti sedi anche giurisdizionali (T.A.R. Sicilia, Palermo n. 1934/2021).
A sostegno di tale conclusione vanno richiamati gli approdi della recente giurisprudenza amministrativa, secondo cui: i) anche dopo aver constatato la sussistenza dei presupposti d’urgenza richiesti dalla legge per l’esercizio del potere extra ordinem, in ogni caso al destinatario dell’ordine deve riconoscersi l’interesse ad ottenere un adeguato canone di servizio che non può essere unilateralmente deciso e disposto dall’ordinanza contingibile e urgente (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 328/2025; ii) in forza dello strumento del potere extra ordinem, l’ente può solo imporre al privato l’erogazione delle prestazioni, nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso dell’impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti, ma non può certo imporre alla società un corrispettivo per l’espletamento di quel servizio e tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa tra le parti; diversamente opinandosi, si consentirebbe all’amministrazione di sacrificare la libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio esclusivo interesse di risparmio di spesa, con violazione dei principi desumibili dall’art. 41 Cost. (T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 168/2020; Consiglio di Stato, sez. V, 2 dicembre 2002 n. 6624); iii) il provvedimento contingibile e urgente non può giustificare anche una sorta di prezzo imposto dall’amministrazione al privato; in particolare, all’obbligo di proseguire nell’espletamento del servizio si ricollega un’esigenza di giusto compenso per il destinatario del provvedimento laddove, più in generale, la situazione di necessità e urgenza non giustifica la definizione in via autoritativa e definitiva dell’importo dei canoni da corrispondere al gestore, poiché il profilo economico del rapporto in alcun modo può essere attratto dai presupposti di contingibilità e urgenza, posti a fondamento dell’ordinanza (T.A.R. Lazio, Roma, n. 1811/2024; Consiglio di Stato, sez. V, n. 1969/2011).
In altri termini, nella materia in esame, occorre trovare un bilanciamento tra le esigenze pubblicistiche connesse alla necessità di prosecuzione del servizio e quelle private all’ottenimento del giusto prezzo, obiettivo necessario per garantire il rispetto del principio di proporzionalità tra le prestazioni, di matrice comunitaria, operante anche nell’ordinamento interno in forza del richiamo ai principi di diritto europeo sancito dall’ art. 1 della L. n. 241 del 1990 e del più generale principio di ragionevolezza stabilito nell’ art. 97 della Costituzione, quale corollario dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

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