01.01.2025
Decreto “Correttivo” Codice Appalti: cosa cambia? Tabella riassuntiva indice interattivo
In data 31 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto “correttivo” del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024) recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36“
Il provvedimento, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305/2024 (SO 45) è già entrato in vigore dalla data stessa di pubblicazione.
Numerose, oltre che rilevanti, le modifiche e le novità apportate al testo del D.Lgs. n. 36/2023, di cui si riporta la seguente Tabella riassuntiva, che potrà essere oggetto di successive integrazioni ed aggiornamenti, anche in versione PDF con indice “interattivo”.
DOWNLOAD TABELLA RIASSUNTIVA \ ILLUSTRATIVA D.LGS. 209/2024 (ver.03/01/2025)
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INDICE
| Articolo D.Lgs. n. 209/2024 | Indice modifiche al D.Lgs. n. 36/2023 |
| Art. 1 | Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 2 | Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 3 | Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 4 | Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 5 | Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 6 | Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 7 | Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 8 | Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 9 | Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 10 | Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 11 | Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 12 | Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 13 | Modifiche all’articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 14 | Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 15 | Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 16 | Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 17 | Modifiche all’articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 18 | Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 19 | Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 20 | Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 21 | Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 22 | Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 23 | Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 24 | Modifiche all’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 25 | Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 26 | Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 27 | Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 28 | Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 29 | Inserimento dell’articolo 82 bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 30 | Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 31 | Modifiche all’articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 32 | Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 33 | Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 34 | Modifiche all’articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 35 | Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 36 | Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 37 | Abrogazione dell’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 38 | Modifiche all’articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 39 | Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 40 | Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 41 | Modifiche all’articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 42 | Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 43 | Modifiche all’articolo 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 44 | Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 45 | Modifiche all’articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 46 | Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 47 | Modifiche all’articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 48 | Modifiche all’articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 49 | Modifiche all’articolo 162 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 50 | Modifiche all’articolo 169 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 51 | Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 52 | Modifiche all’articolo 172 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 53 | Modifiche all’articolo 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 54 | Modifiche all’articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 55 | Modifiche all’articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 56 | Modifiche all’articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 57 | Sostituzione dell’articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 58 | Modifiche all’articolo 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 59 | Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 60 | Modifiche all’articolo 202 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 61 | Modifiche all’articolo 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 62 | Modifiche all’articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 63 | Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 64 | Modifiche all’articolo 217 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 65 | Modifiche all’articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 66 | Modifiche all’articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 67 | Modifiche all’articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 68 | Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 69 | Modifiche all’articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 70 | Inserimento dell’articolo 225 bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 71 | Modifica dell’articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 72 | Inserimento dell’articolo 226 bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 73 | Inserimento dell’Allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023 |
| Art. 74 | Modifiche all’Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 75 | Modifiche all’Allegato I.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 76 | Modifiche all’Allegato I.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 77 | Modifiche all’Allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 78 | Modifiche all’Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 79 | Modifiche all’Allegato I.8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 80 | Modifiche all’Allegato I.9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 81 | Modifiche all’Allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 82 | Modifiche all’Allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 83 | Modifiche all’Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 84 | Modifiche all’Allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 85 | Modifiche all’Allegato II.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 86 | Inserimento dell’Allegato II.2 bis al decreto legislativo 31 marzo 2023 |
| Art. 87 | Modifiche all’Allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 88 | Modifiche all’Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 89 | Inserimento dell’Allegato II.6 bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 90 | Modifiche all’Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 91 | Modifiche all’Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 92 | Modifiche all’Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 93 | Modifiche all’Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 94 | Sostituzione dell’Allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 95 | Modifiche all’Allegato V.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
| Art. 96 | Clausola di invarianza finanziaria |
| Art. 97 | Entrata in vigore |
TABELLA RIASSUNTIVA \ ILLUSTRATIVA (Ver. 01.01.2025)
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Articolo D.Lgs. n. 36/2023
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Sintesi delle modifiche |
| Art. 8 | Modifica all’articolo 8, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, che disciplina il divieto di prestazioni professionali gratuite, consentendole solo in casi eccezionali e con adeguata motivazione. Questa integrazione ha lo scopo di coordinare tale divieto con le nuove disposizioni sull’equo compenso contenute nell’articolo 41, commi da 15-bis a 15-quater, introdotte dal medesimo Codice. |
| Art. 11 | Modifiche alla disciplina per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali (CCNL):
a) modifica al comma 2: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono ora tenuti a indicare il CCNL applicabile non solo nei bandi e negli inviti, ma anche nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01. Questo allegato introduce criteri e modalità per l’individuazione del CCNL e per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele (commi 3 e 4). Il riferimento ai “documenti iniziali di gara” e alla “decisione di contrarre” estende l’obbligo di indicazione del CCNL anche agli affidamenti diretti. b) introduzione del comma 2-bis: in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti dell’appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre anche il CCNL applicabile al personale impiegato in tali prestazioni. c) modifiche di coordinamento al comma 3. d) modifica al comma 4: si precisa che la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata dall’operatore economico, deve essere effettuata secondo le modalità dell’articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni dell’Allegato I.01. Le modifiche all’articolo 11 mirano a rafforzare la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, precisando le modalità di individuazione e applicazione dei CCNL e introducendo criteri più dettagliati per la verifica dell’equivalenza delle tutele, con un’attenzione particolare alle prestazioni scorporabili. Si cerca di bilanciare la necessità di garantire tutele adeguate ai lavoratori con la flessibilità per gli operatori economici e la prevenzione del contenzioso. L’introduzione dell’Allegato I.01 fornisce un quadro di riferimento più completo e dettagliato per l’applicazione di queste disposizioni.
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| Art. 14 | Modificato il comma 11 al fine di garantire l’applicazione della disciplina prevista dal Codice per gli affidamenti sotto soglia anche nel caso di affidamenti di lotti il cui l’importo stimato sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l’importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell’importo complessivo.
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| Art. 15 | Modifica finalizzata a chiarire la facoltà da parte della stazione appaltante, in ipotesi di carenza di organico qualificato, di poter individuare il RUP tra la dotazione organica di personale di altra pubblica amministrazione.
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| Art. 17 | La modifica interviene apportando delle modifiche al comma 3 nell’ottica di chiarie e specificare le disposizioni già previste dal Codice, precisando che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti anche alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i termini indicati nell’Allegato I.3.
Si introduce un nuovo comma 3-bis volto a prevedere, innovativamente rispetto alla disciplina pregressa, che l’Allegato I.3 indichi il lasso temporale massimo che deve intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a offrire. La modifica muove dall’esigenza di evitare che intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’approvazione del progetto e l’avvio delle procedure di gara, scongiurando che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.
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| Art. 18 | La modifica interviene sul comma 1 e sul comma 3, al fine di ridurre da 35 giorni a 32 giorni il periodo del c.d. stand still per la stipulazione del contratto (decorrente dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione). Tale intervento si è reso opportuno alla luce degli impegni assunti in sede europea, relativi all’ambito di applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. In particolare, la milestone M1C1- 84-bis si pone l’obiettivo di introdurre misure per migliorare la rapidità decisionale nell’aggiudicazione degli appalti da parte delle stazioni appaltanti, individuando la c.d. rapidità decisionale media (intesa come tempo che intercorre tra il termine per la presentazione delle offerte, l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto) tra i criteri per misurare l’efficienza delle stazioni appaltanti. Inoltre, la modifica precisa che tale termine di trentadue giorni non si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, eliminando il riferimento all’articolo 55, comma 2 del Codice.
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| Art. 19 | Al fine di fugare dubbi interpretativi, viene modificato il comma 3 dell’articolo, chiarendo che le attività e i procedimenti amministrativi citati sono svolti mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
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| Art. 23 | Viene prevista una modifica al comma 5 dell’articolo, volta alla soppressione del termine “diretti” in relazione agli affidamenti alle società in house, al fine di evitare incertezze e dubbi applicativi con gli affidamenti diretti disciplinati agli articoli 48 e ss. del Codice.
Infine, si apporta una modifica al comma 7 in tema di segnalazione all’AgID in caso di omissione di informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità tra i dati, riconoscendo il potere di segnalazione oltre che all’ANAC anche alle stazioni appaltanti.
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| Art. 24 | Al fine di chiarire i dubbi applicativi emersi in sede di attuazione, in particolare il rapporto tra le disposizioni di cui al Codice e quelle sul funzionamento delle banche dati che alimentano la BDNC, la modifica al comma 3, chiarisce espressamente che le prime prevalgono sulle seconde in forza del principio di specialità delle fonti. Si è quindi proceduto ad una riformulazione prevedendo che le regole e gli obblighi che assicurano l’interoperabilità alle banche dati ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Codice non possono essere vanificate in virtù delle disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
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| Art. 26 | Vengono apportate modifiche al comma 1, volte a prevedere che l’AgID è chiamata a stabilire non già la conformità delle piattaforme digitali di e-procurement, bensì le modalità di certificazione dei requisiti tecnici di tali piattaforme, in quanto ciò risulta maggiormente rispondente al ruolo di AgID e in linea con quanto previsto dal Codice. La modifica, inoltre, prevede che tali modalità di certificazione saranno disciplinate dall’AGID di intesa, oltre che con l’ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, anche con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Al comma 2 viene precisato che con il medesimo provvedimento del comma 1 sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare, sulla base degli standard internazionali di settore, l’adeguatezza dei sistemi di gestione della qualità dell’organizzazione, nonché la sicurezza delle informazioni. In coordinamento con le modifiche illustrate, viene altresì modificato il comma 3, al fine di chiarire che la certificazione rilasciata dall’AGID si fonda sui requisiti e sui titoli di cui al comma 2.
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| Art. 35 | Si è provveduto a modificare la lettera a) del comma 4 al fine di specificare che fra i segreti commerciali, esclusi dall’esercizio del diritto di accesso, sono da considerarsi anche quelli risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale.
La modifica inoltre inserisce il comma 5-bis al fine di prevedere che in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettano alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell’ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice.
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| Art. 38 | Viene sostituito il comma 3, al fine di superare le criticità interpretative derivanti dal mancato coordinamento con la legge 7 agosto 1990, n. 241, senza comportare rallentamenti nei processi di realizzazione dell’opera pubblica. La modifica legislativa è volta a consentire anche all’amministrazione procedente, della quale l’articolo 38 non faceva menzione, di convocare la conferenza di servizi semplificata e, pertanto, di partecipare ai lavori della stessa.
In coordinamento con le modifiche apportate, viene introdotto il riferimento all’amministrazione procedente modificando i commi 4, 5, 6, 7 e 11.
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| Art. 39 | La modifica interviene sul comma 3 al fine di aggiornare la denominazione del previgente documento di economia e finanza. Per assicurare la continuità amministrativa con il Comitato, già operante ai sensi dell’articolo 203 del d.lgs. 50/2016, in relazione all’attività di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, è stato modificato il comma 9 ed aggiunto un nuovo comma 9-bis. |
| Art. 41 | Viene modificato il comma 3 ultimo periodo al fine di chiarire che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della progettazione), quando si utilizza la gestione informativa, è necessario redigere un capitolato informativo, supervisionato dal RUP. Con la modifica in esame, pertanto, viene chiarito che il supporto al RUP sarà fornito dal soggetto che ha la specifica competenza, ossia il coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante. Conseguentemente, è stata introdotta la definizione del coordinatore dei flussi informativi, inserita nell’allegato I.1.
Si apporta una modifica al comma 4 volta a fornire una soluzione alle criticità evidenziate dagli operatori di settore in ordine all’ambito applicativo delle disposizioni dell’Allegato I.8 riferito alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico. A tal fine, è stata prevista una riformulazione volta a frugare ogni dubbio circa l’applicabilità della disciplina dell’Allegato I.8 alle sole opere sottoposte all’applicazione del Codice. Inoltre, la modifica introduce il comma 5-bis, al fine di prevedere una disciplina semplificata (ed alternativa rispetto a quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo 41) per alcune tipologie di contratti di lavoro. In particolare, si prevede che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Inoltre, si precisa che l’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Al fine di assicurare la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, viene modificato il comma 6 afferente al progetto di fattibilità tecnico economica, prevedendo che il PFTE deve contenere i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del Codice e deve recepire, nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione. Viene inoltre modificato il comma 8, afferente alla progettazione esecutiva, sostituendo il riferimento al “livello di definizione degli oggetti” in quanto obsoleto, facendo riferimento ad un approfondimento del contenuto informativo (interno ed esterno rispetto ai modelli informativi) in coerenza con la norma internazionale ISO EN 19650. Inoltre, viene inserito il nuovo comma 8-bis volto a precisare che in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. Si precisa altresì la nullità di ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. Viene apportata una modifica al comma 13, al fine di rendere quanto più precisa ed aderente alla realtà l’individuazione dei costi della manodopera, introducendo il riferimento al costo medio del lavoro e precisando che la sua determinazione, effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve tener conto anche della dimensione o della natura giuridica delle imprese. Viene precisato inoltre che i prezzari di riferimento per l’indicazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni per i contratti di lavoro devono essere aggiornati e predisposti annualmente. Vengono apportate modifiche al comma 15, in materia di equo compenso, che consente alle stazioni appaltanti di individuare l’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici sulla base dell’Allegato I.13, all’interno del quale sono recepite le tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio ai principi dell’equo compenso e del libero accesso al mercato concorrenziale. La modifica è volta a sopprimere la precisazione contenuta nel secondo periodo, in base alla quale i corrispettivi di cui al c.d. “decreto parametri” erano utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Tale soppressione si rende necessaria in quanto nella nuova logica seguita del nuovo comma 15-bis (introdotto ex novo), una cosa è l’importo da porre a base di gara (da determinarsi in base all’Allegato I.13) e un’altra la determinazione dei criteri in base ai quali procedere all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La necessità di tale nuova disciplina, si rende opportuna a seguito dell’entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 43 in materia di “equo compenso”. Si introducono, pertanto, i nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater. Per quanto riguarda il nuovo comma 15-bis, nel richiamare il rispetto dei principi sulla concorrenza e sull’equo compenso previsti rispettivamente agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del Codice, è stabilito che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui all’articolo 108, comma 2, lettera b) (i.e. i contratti relativi all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di tutti gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro) sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: · in relazione al 65 per cento dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5; tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso; · per il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara, che può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Tale previsione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 108, comma 2, lettera b) del Codice, dovrebbe consentire di applicare anche ai contratti di servizi di ingegneria e architettura i principi relativi alla concorrenza, mitigando il peso da attribuire al punteggio economico al fine di valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e dunque, l’elemento qualitativo della prestazione oggetto dell’affidamento. Il comma 15-ter precisa che all’affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, che consentono automaticamente di escludere dalla procedura competitiva proposte non coerenti con i principi dell’equo compenso. Infine, il nuovo comma 15-quater dispone che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.
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| Art. 43 | Viene modificato il comma 1 al fine di rivedere le soglie di applicabilità del BIM, aggiornando in rialzo la soglia di 1 milione di euro a 2 milioni di euro, in ragione del noto aumento dei costi dei prodotti e delle materie prime, nonché fissare soglia comunitaria, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice, per i lavori su edifici storico-artistici in relazione ai quali la complessità della digitalizzazione delle informazioni relative ad edifici esistenti monumentali potrebbe essere onerosa per le piccole e meno attrezzate stazioni appaltanti. Trattasi, pertanto, di misure che contribuiscono a limitare l’impatto dell’obbligatorietà dell’adozione della gestione informativa digitale sulle piccole e medie stazioni appaltanti.
Inoltre, viene modificato il comma 4 al fine di introdurre miglioramenti lessicali nonché la possibilità che le piattaforme di gestione degli interventi possano essere interoperabili anche con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici.
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| Art. 45 | Modificato il comma 2 sostituendo ogni riferimento lessicale ai “dipendenti” delle stazioni appaltanti, con quello più generico di “personale”, con ciò intendendo ricomprendere, fugando al riguardo eventuali dubbi interpretativi, anche figure professionali aventi qualifiche dirigenziali nel novero dei soggetti destinatari degli incentivi.
Ulteriore modifica è volta ad operare un coordinamento con le modifiche apportate sopprimendo, in particolare, l’ultimo periodo del comma 4, che esclude espressamente la possibilità di corrispondere gli incentivi per funzioni tecniche a favore del personale dirigenziale. Apportare ulteriori modifiche di coordinamento ai commi 7 e 8 in tema di incentivi destinati alle funzioni tecniche svolte dal personale delle centrali di committenza.
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| Art. 49 | La modifica apportata al comma 4 del Codice è volta a fornire ulteriori indicazioni utili alla stazione appaltante ai fini della motivazione cui è subordinata la deroga al principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia, specificando specificandosi che questa deve avere riguardo sia alla struttura del mercato che alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell’esecutore, nonché della qualità della prestazione resa.
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| Art. 50 | Introdotto un nuovo comma 2-bis nell’ottica di assicurare, nell’ambito delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, per affidamenti sotto soglia europea, una maggiore trasparenza in ordine alla volontà della pubblica amministrazione di voler procedere a taluni affidamenti e, dunque, garantendo, al contempo, una effettiva concorrenza fra gli operatori economici.
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| Art. 53 | Introdotto il comma 4-bis al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi in ordine all’applicabilità o meno delle riduzioni ex articolo 106, comma 8, e degli aumenti ex articolo 117, comma 2, del Codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee. Con l’aggiunta del nuovo comma 4-bis viene espressamente prevista la non applicabilità delle riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, del Codice, e degli incrementi dell’articolo 117, comma 2, del Codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.
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| Art. 56 | Modificato il comma 1 al fine di esplicitare che, tra gli appalti esclusi nei settori ordinari dalle disposizioni del Codice, rientrano anche gli appalti pubblici finalizzati ad attuare la obbligatoria prova delle armi da fuoco, anche con riferimento ai correlati servizi di manutenzione.
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| Art. 57 | Viene sostituito il comma 1 prevedendo che le misure oggetto delle specifiche clausole sociali, come requisiti necessari dell’offerta, siano orientate:
· a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio; · a garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l’articolo 11. In particolare, si precisa che le clausole sociali debbano tener conto, in generale, della tipologia e del settore di riferimento. La formulazione della lettera a) riproduce nella sostanza quanto già previsto nell’alinea del comma 1 vigente, ad eccezione della locuzione “in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio”. Ciò al fine di fugare dubbi interpretativi e di rendere chiaro che la verifica debba riguardare tutti i settori. Per quanto riguarda le tutele lavoristiche, relative all’applicazione dei CCNL di settore, si rinvia all’articolo 11, che prevede esaustivamente le tutele da includere nei bandi di gara anche in relazione al subappalto. Inoltre, viene introdotto il comma 2-bis finalizzato ad assicurare che l’Allegato II.3 preveda meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
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| Art. 59 | Introdotti due periodi al comma 1 nell’ottica di tutelare le esigenze di investimento degli operatori economici aggiudicatari dell’accordo quadro e le loro legittime aspettative in ordine alla stipula dei contratti attuativi, consentendo il rispetto del principio dell’equilibrio contrattuale, nonchè al fine di precisare che:
· la decisione a contrarre deve indicare le esigenze di programmazione, sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; · nei casi in cui l’accordo quadro sia concluso con più operatori economici secondo i termini e le condizioni previsti dal medesimo accordo quadro senza riaprire il confronto competitivo, la decisione a contrarre deve indicare altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurarne l’equilibrio di ciascun contratto. La disposizione, nella versione riformulata, intende richiamare una distribuzione programmaticamente misurata tra i diversi concorrenti aggiudicatari dell’accordo quadro concluso con multi operatori, al fine di consentire agli stessi di effettuare “ex ante” una valutazione di convenienza in merito alla futura ripartizione percentuale delle prestazioni da eseguire in sede esecutiva. Infine, viene introdotto un nuovo comma 5-bis, al fine di precisare che in sede di stipulazione dei contratti attuativi dell’accordo quadro non è garantito il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (e, comunque, non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede), è sempre fatta salva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice (a mente del quale alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile), la possibilità per l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
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| Art. 60 | Apportate modifiche al comma 1, al fine di specificare che le clausole di revisione prezzi si riferiscono alle prestazioni oggetto del contratto.
Si è ritenuto, con le modifiche al comma 2 di prevedere per i contratti di lavori una riduzione della soglia dell’alea contrattuale al 3% e un innalzamento della soglia di compensazione dell’eccedenza al 90%, tenuto conto del fatto che l’omogeneità nei meccanismi di calcolo della revisione consentono di prefigurare scenari omogenei per i contratti di settore, idonei a stimare il possibile impatto delle variazioni contrattuali di settore rispetto ai quadri economici dell’opera. Di converso, per i contratti di servizi e forniture si è ritenuto necessario distinguere due diversi meccanismi revisionali: · il primo, di natura straordinaria parametrato alle “particolari condizioni di natura oggettiva” consistenti nella rilevazione di un incremento contrattuale pari al 5% e in una remunerazione dell’eccedenza della variazione in misura pari all’80%; · il secondo meccanismo, di natura ordinaria, finalizzato a garantire in condizioni di normalità l’equilibrio economico-finanziario del contratto attraverso clausole di indicizzazione del costo del servizio ponderate dalla stazione appaltante in base all’oggetto del contratto, alla sua durata e alle specifiche condizioni di svolgimento delle relative prestazioni. In coerenza con tale orientamento è stato quindi inserito un nuovo comma 2-bis, con la clausola già presente nell’Allegato II.2-bis che riconosce a ciascuna stazione appaltante la possibilità di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui all’articolo 60, comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tale parti. In tale ipotesi, si precisa che l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato ai fini della determinazione della variazione di prezzo del servizio o della fornitura per l’attivazione delle clausole di cui all’articolo 60, comma 1. L’attuazione delle esigenze di riequilibrio contrattuale sottese a questo secondo meccanismo revisionale deve essere inevitabilmente rimesso alle stazioni appaltanti, in quanto la sua definizione è destinata a variare nei diversi settori di riferimento, tenuto conto degli specifici fattori che incidono sul prezzo delle prestazioni. La modifica apportata al comma 3 è volta a precisare che gli indici sintetici di costo e di costruzione sono individuati ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 espungendo il riferimento all’ISTAT. Viene altresì modificato al fine di prevedere che, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, ai fini della variazione dei costi e dei prezzi gli indici sintetici possono essere disaggregati. Il comma 4 dell’articolo 60 del Codice, così come modificato, prevede che questi siano individuati con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni indicate alla Tabella A dell’Allegato II.2-bis. Il nuovo comma 4-bis prevede che gli indici di prezzo, unitamente alla metodologia di calcolo, sono pubblicati sul portale dell’ISTAT. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in ragione dei settori di riferimento, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, il comma 4-ter, precisa che resta comunque ferma la possibilità di utilizzare gli indici settoriali in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b), dell’articolo 60 (i.e. prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi, retribuzioni contrattuali orarie). Ai sensi del nuovo comma 4-ter il menzionato Allegato II.2-bis disciplina, peraltro, le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto. Al nuovo comma 4-quater è disposto che il nuovo Allegato II.2-bis disciplini le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.
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| Art. 61 | La modifica ha abrogato il comma 2, pertinente alle sole clausole sociali e non al regime della riserva in coerenza con l’espunzione dall’Allegato II.3.
Inoltre si introduce un nuovo comma 2-bis al fine di prevedere che per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ad eccezione di quelli per i quali sia accertato un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono altresì riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese. Inoltre, si dispone la soppressione del comma 4 primo periodo e l’abrogazione del comma 5 i quali rinviano all’Allegato II.3 quanto alla previsione di meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, è conseguente alla modifica che ha traslato il riferimento al citato Allegato II.3 nell’ambito dell’articolo 57, inerente alle clausole sociali.
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| Art. 62 | Al comma 1 , 2 e 5 sono apportate correzioni di drafting.
Per dare diretta attuazione alla M1C1-73 ter, sono apportate modifiche al comma 3 del menzionato articolo 62 del Codice al fine di prevedere che nell’Allegato II.4 siano indicati, oltre ai i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, anche gli incentivi per favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti. Sono apportate inoltre modifiche al comma 4, al fine di prevedere che al tavolo istituito presso l’ANAC prendono parte non solo le stazioni appaltanti ma anche le centrali di committenza. Ciò nell’ottica di evidenziare il differente ambito di attività tra il tavolo dei soggetti aggregatori (istituito e operante presso il MEF) e quello di nuova istituzione. Viene modificato altresì il comma 6, dell’articolo 62 del Codice, e in particolare: · si modifica la lettera a) del comma 6 al fine di precisare che le stazioni appaltanti non qualificate si avvalgono per gli acquisti di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro oltre che delle centrali di committenza qualificate anche delle stazioni appaltanti qualificate; · è modificata, per esigenze di uniformità della tecnica redazionale adottata, come suggerito dal Consiglio di Stato, la lettera b) del comma sopprimendo il rinvio all’articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1. Non è necessario, infatti, operare un rinvio alle definizioni di cui all’allegato ogni qual volta vengano citati termini e concetti ivi definiti; · a fini di chiarimento, la lettera c) del comma 6, per sostituire il riferimento agli “affidamenti per servizi e forniture” con quello agli “affidamenti di appalti di servizi e forniture”; · modificata la lettera f) del comma 6 sostituendo il riferimento alle lettere b) e c) con il riferimento alle lettere c) e d) del medesimo comma 6; · modificata la lettera g) del comma 6, al fine di precisare che il supporto richiesto da parte della stazione appaltante non qualificata deve essere costituito da soggetti esperti terzi (riconducibili alla stazione appaltante qualificata “affidataria”, e quindi non presenti nella stazione appaltante non qualificata (affidante). Viene introdotto un nuovo comma 6-bis all’articolo 62 del Codice al fine di prevedere che le stazioni appaltanti non qualificate possono ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate anche al di sotto della soglia di 500.000 per i lavori e 140.000 per servizi e forniture. Tale disposizione, invero, assicura una base giuridica per dare attuazione alla citata M1C1-73 bis, la quale prescrive l’adozione sentita l’ANAC, di una circolare che fornisca orientamenti per sistematizzare le attuali norme applicabili, spiegare che la qualificazione anche per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è ancora possibile e auspicabile e incentivare il ricorso a centrali di committenza (qualificate), qualora la qualificazione non ci sia o non sia possibile (articolo 62, comma 6, lettera a), del Codice). Sono apportate modifiche al comma 7 eliminando il richiamo all’articolo 63. Apportata una modifica al comma 9 specificando, quale altra modalità per fare ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata, quella della stipula di apposita convenzione, in luogo del generico riferimento ad “altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza”. Introdotte modifiche al comma 15 sostituendo, con riferimento alle modalità di individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, il richiamo al principio di buon andamento dell’azione amministrativa con il richiamo al principio del risultato. Apportate modifiche di coordinamento tra il comma 17 e la formulazione dell’articolo 2, comma 2 dell’Allegato II.4, prevedendo che anche agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del Codice dei contratti pubblici. Infine, si modifica il comma 18, al fine di specificare che l’obbligo di qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico e privato opera solo al di sopra della soglia delle soglie previste per gli affidamenti diretti per servizi e forniture e della soglia di qualificazione di 500.000 euro per i lavori, di cui all’articolo 62, comma 1 del Codice. La modifica, che si correla anche alle modifiche apportate all’articolo 3, comma 5, dell’Allegato II.4, risulta essere necessaria al fine di semplificare il ricorso al partenariato pubblico-privato al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione, nonché al fine di garantire, al di sopra della predetta soglia, che gli operatori economici presentino i requisiti di qualificazione intermedi e avanzati, e, pertanto, una professionalizzazione elevata, giustificata dal grado di complessità delle prestazioni oggetto del contratto.
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| Art. 63 | Introdotte modifiche al comma 2 al fine di ricomprendere, oltre alla qualificazione per la progettazione e per l’affidamento, anche la qualificazione per l’esecuzione nel sistema di articolazione per fasce di importo.
Inoltre, sono apportate modificazioni al comma 6 dell’articolo 63 del Codice, in particolare: da un lato, si precisa che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l’affidamento di lavori oppure per l’affidamento di servizi e forniture; dall’altro lato, si abroga il secondo e il terzo periodo del comma (secondo il quale “Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione”), posto che tale disposizione risulta essere eccessivamente limitante e in contrasto con il principio di proporzionalità e la ratio sottesa all’istituto della qualificazione delle stazioni appaltanti. Viene inserito un nuovo comma 6-bis al fine di precisare che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione (riprendendo quanto previsto dal terzo periodo del comma 6 dell’articolo 63 del Codice). Il comma 8 dell’articolo 63 del Codice viene sostituito al fine di sopprimere la previsione per la quale, mediante modifiche e integrazioni all’Allegato II.4, l’ANAC può disciplinare specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato, in quanto ciò non risulta pienamente rispondente al ruolo dell’ANAC in linea con quanto previsto dal Codice. Invero, la modifica risulta necessaria per ragioni di coerenza giuridico-normativa con quanto previsto dall’articolo 62, comma 3, che prevede un’apposita clausola di delegificazione dell’Allegato II.4, tramite l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, previa intesa in Conferenza unificata. Infine, viene sostituito il comma 10 dell’articolo 63 del Codice al fine di offrire copertura normativa all’attività della Scuola Nazionale dell’Amministrazione in relazione alla formazione del personale quale attività strumentale anche alla qualificazione per l’esecuzione del contratto; nonché ampliare il novero dei soggetti accreditabili dalla SNA eliminando il vincolo che oggi esclude dall’accreditamento i privati aventi scopo di lucro.
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| Art. 67 | La modifica del comma 1 elimina il riferimento al regolamento di cui all’articolo 100, comma 4 e inserisce il riferimento all’allegato II.12.
Abrogato il comma 2. Apportate modifiche al comma 3 estendendo anche ai consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, in armonia con gli orientamenti forniti dall’ANAC, la previsione, finora vigente solo per i consorzi stabili, in virtù della quale i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. La modifica al comma 4 chiarisce che sia i consorzi stabili che i consorzi di cooperative e artigiani sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Si precisa altresì che quando il consorziato designato è, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lett. b) e c) (i.e. consorzi di cooperative e artigiani), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre (c.d. “designazione a cascata”). Al fine di superare criticità interpretative e in coordinamento con le modifiche apportate, viene modificato il comma 5 precisando che i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Da ultimo, vengono apportate delle modifiche al comma 7 al fine di chiarire che possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio (di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell’attestazione di qualificazione SOA). Viene altresì introdotto il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.
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| Art. 70 | In aderenza con le pronunce giurisprudenziali in materia, viene modificata la lettera f) del comma 4, al fine di precisare l’ammissibilità di un’offerta al rialzo (il cui prezzo superi l’importo posto a base di gara) qualora il bando preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività (cfr. Consiglio di Stato, 18 ottobre 2023 n. 9078).
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| Art. 82-bis | Al fine di promuovere la responsabilizzazione di tutte le parti rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto, viene inserito l’articolo che disciplina il nuovo istituto dell’accordo di collaborazione.
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| Art. 92 | Modificato il comma 2 al fine di prevedere che la pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) possa avvenire mediante un avviso da pubblicare presso l’indirizzo internet.
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| Art. 99 | Si aggiunge un nuovo comma 3-bis al fine di prevedere che in caso di comprovato malfunzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale, la stazione appaltante può richiedere all’offerente di dichiarare, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento.
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| Art. 100 | Il comma 11 viene modificato per specificare i requisiti (di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale) che per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici. Viene, inoltre, apportata una modifica di coordinamento a seguito dell’introduzione del nuovo articolo 226-bis che disciplina gli atti attuativi del Codice. |
| Art. 103 | Viene modificato il comma 1, lettera a) eliminando la facoltà della stazione appaltante di richiedere un volume d’affari in lavori pari a due volte l’importo a base di gara, che l’operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando: ciò al fine di coordinare con la previsione di cui all’art. 2, comma 6 dell’Allegato II.12.
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| Art. 104 | Posto che l’ANAC non rilascia certificati di attestazione viene modificato il comma 4 sopprimendo il riferimento all’ANAC.
Risulta modificato altresì il comma 12 che introduce un temperamento all’ipotesi di incompatibilità all’utilizzo dell’avvalimento nel caso in cui l’operatore abbia fatto ricorso all’avvalimento premiale, prevedendo che ciò sia possibile, purché sia dimostrato in concreto, in sede di presentazione della domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell’offerta ad uno stesso centro decisionale.
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| Art. 106 | La modifica al comma 3 è finalizzata a chiarire che la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente può essere gestita anche mediante ricorso a registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 sull’identità digitale (Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature).
Viene modificato, inoltre, il comma 8, al fine di chiarire che la riduzione della garanzia ivi prevista deve conseguire alla completa gestione tramite la piattaforma dell’intero ciclo di vita della polizza, nonché di eliminare un refuso.
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| Art. 108 | Risultano modificati i commi 4 e 7 per meglio dettagliare le procedure concernenti i criteri premiali per gli operatori economici.
La modifica interviene, altresì, sul comma 11 il quale prevede che in caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta. In particolare si chiarisce che il menzionato divieto riguarda, oltre che l’offerta di opere aggiuntive, anche l’offerta di prestazioni aggiuntive.
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| Art. 109 | Disposizione abrogata.
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| Art. 110 | Al fine del coordinamento in particolare con la disposizione di cui all’articolo 41, comma 14 del Codice, si è proceduto a sostituire al comma 4 il termine “oneri” di sicurezza” con “costi” della sicurezza.
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| Art. 111 | Modifica al comma 1 finalizzata a prevedere che gli avvisi previsti dal medesimo articolo debbano avvenire entro trenta giorni dalla sottoscrizione dei contratti (e dall’aggiudicazione, come previsto a normativa vigente) e che le modalità di pubblicazione non sono soltanto quelle di cui all’articolo 84 (pubblicazione a livello europeo) ma anche quelle di cui all’articolo 85 (pubblicazione a livello nazionale).
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| Art. 116 | La modifica al comma 4 prevede innanzitutto una specificazione per l’individuazione dei collaudatori.
Per quanto concerne il compenso da riconoscere per l’attività di collaudo, viene introdotto il nuovo comma 4-bis al fine di chiarire che lo stesso è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, dell’Allegato II.14. Con il nuovo comma 4-ter si introduce la possibilità per lavori di particolare complessità di permettere al collaudatore o alla commissione di collaudo di dotarsi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Inoltre, vengono apportate delle modifiche al comma 5 ed al comma 6 eliminando l’incompatibilità legata al luogo ove si svolge o si è svolto il proprio servizio, sia con riferimento ai dipendenti pubblici (lett. b) del comma 6 dell’articolo 116 del Codice), sia con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio (lett. a) del comma 6 dell’articolo 116 del Codice), che con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza (nuova lettera a-bis) del comma 6 dell’articolo 116 del Codice). Modifica per il comma 11 con riferimento alle spese per verifiche obbligatorie.
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| Art. 119 | Al fine di agevolare le piccole e medie imprese, viene modificato il comma 2 prevedendo che i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, ferma restando l’assenza di un limite “a priori”, generale e astratto, al subappalto rispetto all’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. A tal riguardo, è precisato che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
Inoltre, viene inserito il comma 2-bis al fine di prevedere che l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto opera anche nei riguardi dei subappaltatori. Viene altresì modificato il comma 8 al fine assicurare il miglior coordinamento interno delle disposizioni del Codice. La modifica del comma 12 prevede la possibilità, per il subappaltatore, di applicare, oltre ai CCNL del contraente principale, anche un differente contratto collettivo purché vengano garantite ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall’appaltatore. Si è proceduto all’inserimento, dopo l’ultimo periodo del comma 17, di una formulazione chiarificatrice, in merito alla disciplina applicabile al c.d. subappalto a cascata: pertanto, si è previsto che per gli ulteriori appalti (quelli cioè successivi al subappalto di “primo livello”), si applicano le disposizioni previste dall’articolo 119 e, in generale, da tutte le altre disposizioni del Codice in subiecta materia, senza prevedere, dal punto di vista normativo, alcuna disparità di trattamento. Infine, viene modificato il comma 20, esplicitando che il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto può essere usato per la sola qualificazione dei subappaltatori e che, conseguentemente, i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione.
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| Art. 120 | Al comma 1 sono apportate modifiche di mero coordinamento.
Inoltre è introdotto il comma 15-bis al fine di precisare che le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.
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| Art. 123 | Modifica di coordinamento al comma 1 introducendo il riferimento all’articolo 11 dell’Allegato II.14, il quale disciplina le ipotesi di recesso.
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| Art. 125 | Risultano apportate delle modifiche al comma 1, rimodulando le soglie di anticipazione del prezzo e le relative soglie discrezionali per i contratti di importo più elevato, rispetto ai quali si pone l’esigenza di contenere il valore dell’anticipazione, evitando che anticipazioni di importo troppo elevato determino un disallineamento tra il valore dell’anticipazione e l’esecuzione delle prestazioni, garantendo quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il relativo stato di avanzamento. Inoltre, si chiarisce che, nel caso di appalto integrato, l’anticipazione deve essere calcolata e corrisposta in due fasi: distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Si precisa che la previsione introdotta nel Codice per cui in caso di contratti pluriennali l’anticipazione deve essere calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità riguarda solo i contratti di servizi e forniture. Per i contratti di lavori, invece, resta quindi ferma la regola per cui l’anticipazione deve essere calcolata in rapporto all’intero valore contrattuale.
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| Art. 126 | Al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per l’esecuzione dei contratti:
– modificato il comma 1 prevedendo un aumento del range percentuale per il calcolo delle penali (i.e., il valore minimo passa da 0,3 a 0,5 per mille mentre il valore massimo dall’1 all’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale); – modificato il comma 2 introducendo l’obbligo di inserire nel bando o nell’avviso di indizione della gara il riconosciuto del premio di accelerazione, modificando la disciplina sul premio di accelerazione, nonché apportando ulteriori modifiche di coordinamento; – inserito il comma 2-bis introducendo la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere nel bando o nell’avviso di indizione della gara il riconoscimento di premiali anche in caso di appalti di servizi e forniture, qualora compatibile con l’oggetto dell’appalto.
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| Art. 136 | Introdotto il comma 4-bis relativo ai contratti difesa e sicurezza, tenuto conto dell’esigenza di derogare all’applicazione delle disposizioni che prevedono la riserva del 20% a favore delle piccole e medie imprese per tali contratti.
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| Art. 141 | Modificato il comma 3 introducendo il riferimento agli articoli 106 e 117 in materia di garanzie al fine di uniformare la disciplina dei settori ordinari a quelli speciali. In tal modo si consente anche agli operatori economici che operano nei settori speciali di poter usufruire dei benefici che il Codice ha previsto quali ad esempio lo svincolo progressivo delle fideiussioni prestate;
– introducendo il riferimento alla disciplina del collaudo (articolo 116); – circoscrivendo l’applicazione dell’articolo 120; – introducendo il riferimento alla disciplina dell’articolo 125: tale riferimento risulta necessario per assicurare, durante l’esecuzione dell’appalto, l’applicazione dell’istituto dell’anticipazione; – introducendo il riferimento agli articoli da 215 a 219 del codice al fine di chiarire che la disciplina relativa ai CCT si applica anche ai settori speciali. Inoltre, viene inserito il comma 3-bis prevedendo che per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 135. Infine, viene modificato il comma 4 con soppressione della lettera a) .
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| Art. 147 | La modifica inserisce il comma 2-bis per prevedere che sono esclusi dall’applicazione del Codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività inerenti al settore dell’elettricità, in linea con le vigenti disposizioni unionali.
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| Art. 162 | Viene modificato il comma 1 che in materia di settori speciali, disciplina i sistemi di qualificazione degli operatori economici, inserendo, in fine, un periodo per reintrodurre la disposizione, già contenuta nell’articolo 134 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 77 della Direttiva 2014/25/UE, che riconosce la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un’altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.
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| Art. 169 | La modifica interessa il comma 1, che prevede che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possano elaborare proprie regole in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come “grave illecito professionale” ai sensi degli articoli 94 e seguenti. La modifica introdotta è volta a specificare che le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lett. e) e 98, purché nel rispetto dei principi di cui al citato articolo 98.
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| Art. 170 | Modificato il comma 2 al fine di prevedere specifica motivazione nel caso in cui non sia applicata la disciplina concernente l’esclusione dell’offerta in cui la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.
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| Art. 172 | La modifica al comma 1, lett. b) corregge un errore materiale di richiamo normativo della disposizione, che, nel prevedere che le citate informazioni devono essere tali da consentire agli enti aggiudicatori di giustificare le principali decisioni adottate, ricomprende in tali decisioni l’utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara nei settori ordinari di cui all’articolo 76, piuttosto che, correttamente, l’utilizzazione di procedure negoziate senza pubblicazione di un bando nei settori speciali di cui all’articolo 158.
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| Art. 174 | Con specifico riferimento al partenariato pubblico-privato contrattuale, viene modificato il comma 3, primo periodo per chiarire che anche la finanza di progetto, in quanto peculiare forma di concessione, rientra nel genus del partenariato pubblico-privato. Si tratta, pertanto, di una modifica di mero coordinamento normativo, finalizzata ad evitare dubbi interpretativi, prevedendo espressamente che il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, anche nelle forme della finanza di progetto.
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| Art. 175 | Le modifiche riguardano la sostituzione del comma 3 e l’introduzione di un nuovo comma 3-bis al fine di prevedere che nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l’espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo compreso tra 50 milioni di euro (inclusi) e 250 milioni di euro (esclusi), richiedono un parere preventivo non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, in particolare rispetto all’allocazione dei rischi e ai profili contabili, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Per ragioni di coordinamento, è stato soppresso il comma 4. Inoltre, è stata introdotta una modifica al comma 7, considerata la rilevanza del monitoraggio delle operazioni di PPP, in particolar modo con riferimento al monitoraggio dell’impatto delle spese di investimento sull’indicatore della spesa netta, come richiesto dalle nuove regole della Governance europea. Infine, viene aggiunto il nuovo comma 9-bis finalizzato ad approntare ulteriori misure di semplificazione e armonizzazione della normativa, attraverso il rinvio ai contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, prevedendo che questi siano predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di concerto con l’ANAC.
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| Art. 177 | La modifica prevede la soppressione del primo periodo del comma 3 il quale precisa la differenza tra la traslazione del rischio operativo e altri accadimenti contrattuali, prevedendo che ai fini della valutazione del rischio operativo, in quanto conseguenza economica di un evento incerto, non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell’operatore economico o a cause di forza maggiore.
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| Art. 192 | Viene modificato il comma 3 prevedendo che, nei medesimi casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l’espressione del CIPESS, la revisione sia subordinata direttamente al parere non vincolante del NARS, senza che sia più necessaria l’emissione del parere del DIPE, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Come ulteriore misura di semplificazione, si prevede, inoltre, che, nei casi diversi da quelli sopra riferiti, sia facoltà dell’ente concedente sottoporre o meno la revisione del contratto al previo parere del NARS.
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| Art. 193 | Sostituito integralmente l’articolo in attuazione agli impegni assunti con il PNRR con l’intento di chiarire le modalità applicative dell’istituto per incentivarne ulteriormente l’utilizzo e, in considerazione dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d’infrazione INFR (2018)2273, introduce specifiche disposizioni che mirano ad assicurare la trasparenza e la pubblicità durante la procedura di selezione delle proposte di proposte di progetto di fattibilità.
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| Art. 197 | Viene modificato il comma 1 per precisare, anche in coerenza con la modifica apportata all’articolo 175 del Codice, che i bandi-tipo sono predisposti dall’ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
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| Art. 201 | Viene modificato il comma 1 precisando che, in coerenza con la modifica apportata all’articolo 197 del Codice, i bandi-tipo sono predisposti dall’ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione di settore e con il MEF– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Conseguentemente, vengono apportate modifiche al comma 2 ai sensi del quale le parti determinano il contenuto dei contratti tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall’ANAC, per precisare che i bandi-tipo sono predisposti dall’ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione di settore e con il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
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| Art. 202 | La modifica al comma 1 precisa che i bandi-tipo sono predisposti dall’ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione di settore e con il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
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| Art. 209 | Viene modificato il comma 1 che ha disposto la sostituzione dell’articolo 121 Codice del processo amministrativo, al fine di allineare la disciplina in materia di pubblicazione degli atti di gara con le disposizioni interne al Codice. In particolare, viene soppresso il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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| Art. 215 | Vengono apportate modifiche al comma 1 e comma 2 per circoscrivere l’operatività dei collegi consultivi tecnici, chiarendo che essi debbano essere obbligatoriamente istituiti solo per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, escludendone, pertanto, l’istituzione obbligatoria per tutti i contratti di forniture e servizi, in relazione ai quali, l’eventuale attivazione viene rimessa alla esclusiva volontà delle parti. Si chiarisce, inoltre, in coerenza con quanto previsto (anche) dall’articolo 1 dell’Allegato V.2, che l’istituto in esame trova applicazione sia nei contratti di appalto che in quelli di concessione. Si precisa, inoltre, il valore di lodo contrattuale dei pareri.
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| Art. 216 | Introdotte modifiche al comma 1 in coordinamento con quelle apportate all’articolo 215 disponendo l’espunzione del riferimento agli affidamenti di servizi e forniture con riguardo alla richiesta obbligatoria del parere del CCT, inoltre si è provveduto a perimetrare con maggior dettaglio l’ambito oggettivo dell’attività del CCT nei casi di rilascio di pareri obbligatori.
Si apportano inoltre modifiche al comma 2, finalizzate a prevedere che l’acquisizione del parere del Collegio sia sempre obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale. Alla luce delle modifiche apportate, è infine modificata la rubrica dell’articolo in “Pareri e determinazioni obbligatorie”. |
| Art. 217 | Apportata modifica il comma 1, secondo periodo al fine di escludere che la pronuncia del CCT assuma natura di lodo contrattuale in caso di richiesta di parere anche per la risoluzione, nonché la sostituzione del comma 2 sul valore di lodo contrattuale dei pareri.
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| Art. 219 | Viene modificato l’articolo, che prevede che il CCT venga sciolto al termine dell’esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti. In particolare, è stato aggiunto il comma 1-bis, per precisare il momento in cui il contratto si considera eseguito, fugando eventuali incertezze interpretative.
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| Art. 221 | La modifica concerne il comma 3, sopprimendone i periodi successivi al primo, che prevedono, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il Codice acquista efficacia, l’istituzione di uno “sportello unico di supporto tecnico” (help desk), il quale effettua un’attività di monitoraggio dell’attuazione delle misure contenute nel Codice, sostenendone l’attuazione e individuandone eventuali criticità.
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| Art. 222 | Vengono apportate alcune modifiche all’articolo, commi 7 e 10 che dispone il riordino e la revisione delle competenze dell’ANAC.
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| Art. 223 | Si interviene sull’articolo, che disciplina le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportando modifiche al comma 2, lett. f) per correggere un errato riferimento ai progetti di “fattibilità e definitivi”, posto che, ai sensi dell’articolo 41, i livelli di progettazione sono solamente due e non più tre.
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| Art. 225 | Viene inserito il comma 5-bis finalizzato a dettare una disciplina transitoria, precisando che l’attività di direzione dei lavori, di supporto tecnico alle attività del RUP e di dirigente competente alla formazione del programma triennale, può essere svolta, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale.
Risulta abrogato il comma 14, posto che la disposizione prevede un termine di novanta giorni decorrente dalla data in cui il Codice ha acquisito efficacia.
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| Art. 225-bis | Viene introdotto ex novo l’articolo al fine di ricomprendervi ulteriori disposizioni transitorie scaturenti dalle modifiche apportate dal decreto “correttivo”.
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| Art. 226 | Modificato l’articolo aggiungendo il comma 3-bis con abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014 in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici. |
| Art. 226-bis | La modifica, al fine di razionalizzare la disciplina in materia di appalti pubblici, inserisce l’articolo con il compito di “reductio ad unum” delle varie disposizioni di “delegificazione” ora inserite “a pettine” nei vari articoli di riferimento dei rispettivi allegati.
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| Allegato I.01 | Inserito l’Allegato I.01 per disciplinare, da un lato, i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi e negli inviti, in conformità all’articolo 11, commi 1 e 2 del Codice, del contratto collettivo nazionale o territoriale applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni; dall’altro, la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4 del Codice.
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| Allegato I.1 | Le modifiche apportate all’Allegato in esame costituiscono coordinamenti interni con le novelle apportate dal decreto “correttivo”.
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| Allegato I.2 | Viene modificato l’Allegato che declina le attività del RUP, in particolare, per chiarire che il RUP e gli eventuali responsabili di fase possono avvalersi del personale della stazione appaltante, dell’ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore per lo svolgimento di attività operative nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l’accesso alle piattaforme di cui all’articolo 25 e ai servizi messi a disposizione dall’ANAC.
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| Allegato I.3 | Le modifiche all’Allegato sono rese necessarie per coordinare le disposizioni ivi contenute con le modifiche apportate all’articolo 17. |
| Allegato I.5 | Viene modificato l’Allegato I.5, in particolare al fine di specificare che l’obbligo di inserire i lavori in programmazione spetta alla stazione appaltante delegante o ricorrente a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni.
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| Allegato I.7 | Modificato l’Allegato per recare una implementazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’articolo 43 del Codice di carattere più generale e non riferita esclusivamente alla modellazione del contesto e dello stato di fatto, provvedere all’aggiornamento della caratterizzazione dei modelli informativi ed apportare modifiche lessicali al testo in coerenza con i termini tecnici in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, esplicitando in modo più chiaro i contenuti del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) in materia di gestione informativa digitale e rispetto agli obiettivi relativi ai livelli di progettazione.
Di rilevanza l’inserimento in tema di progettazione di servizi e forniture, con il quale si prevede che la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. Viene altresì specificato che i contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all’articolo 41, commi 13 e 14, del Codice.
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| Allegato I.8 | Viene modificato l’Allegato con particolare riferimento alle diverse fasi della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.
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| Allegato I.9 | Modifiche di drafting e volte ad effettuare il riferimento corretto ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del Codice. |
| Allegato I.10 | La modifica integra l’elenco delle attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure da remunerare, ricomprendendo anche l’attività di coordinamento dei flussi informativi, alla luce delle novelle apportate all’intero Codice in materia di digitalizzazione e al fine di coordinarne efficientemente il processo di applicazione.
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| Allegato I.11 | La modifica, in particolare è volta a prevedere che il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sia scelto tra i dirigenti tecnici di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La stessa disposizione è stata prevista anche per i quattro Presidenti di Sezione.
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| Allegato I.13 | Vengono apportate modifiche al fine di favorire l’adozione di un lessico coerente con l’articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni in luogo di altre diciture non codificate e afferenti ad un lessico gergale in uso nel settore.
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| Allegato I.14 | La modifica in particolare è volta ad assicurare una coerenza lessicale con quanto disposto dall’articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ed apportare modifiche in materia di prezzari.
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| Allegato II.2 | In accoglimento dell’orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sentenza del 1° luglio 2024, n. 5780) e riprendendo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8, del previgente Codice, si modifica il primo paragrafo “METODO A”, punto 3), per precisare che gli sconti pari o superiori alla soglia stabilita dal Metodo A comporta automaticamente l’esclusione dalla gara.
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| Allegato II.2-bis | La modifica introduce ex novo l’Allegato che disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 60 del Codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto, per sancire il passaggio da un sistema di indici per categorie di opere ad un sistema di indici per lavorazioni. L’Allegato individua quindi le formule che, a seconda delle lavorazioni rilevanti nei singoli contratti di appalto, consentono di misurare l’incremento prezzi.
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| Allegato II.3 | La novella interviene sulla disciplina per i soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti, in attuazione dell’articolo 61, commi 4 e 5 del Codice, modificandone la rubrica al fine di effettuare un coordinamento interno.
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| Allegato II.4 | La modifica, tra l’altro, specifica l’ambito oggettivo e oggettivo cui si applica la disciplina sulla qualificazione, precisando, oltre alle soglie di rilevanza, che relativamente ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato non ci si può riferire alle stazioni appaltanti ma agli “enti concedenti”. Trattasi di modifica volta ad armonizzare la disposizione in esame con le modifiche apportate all’articolo 62 del Codice.
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| Allegato II.6-bis | La modifica inserisce ex novo l’Allegato per definire e disciplinare il contenuto dell’accordo di collaborazione, in diretta attuazione dell’inserimento del nuovo articolo 82-bis al Codice e in coerenza con le best practices internazionali.
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| Allegato II.10 | Modificate, in particolare, le modalità di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva da parte delle stazioni appaltanti, prevedendo che lo stesso sia acquisito tramite l’accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Tale modifica si coordina con quelle apportate in tema di digitalizzazione e di interoperabilità tra le banche dati.
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| Allegato II.12 | Le modifiche incidono sull’Allegato in materia di Direzione dei lavori e dell’esecuzione e fase esecutiva.
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| Allegato II.14 | Apportate modifiche alla Sezione II dell’Allegato afferente all’esecuzione in senso stretto dei contratti di lavori al fine di allineare le disposizioni alle novelle apportate in tema di digitalizzazione, chiarendo le modalità di utilizzo dei sistemi digitali.
Inoltre, viene introdotta una semplificazione in materia di contabilità per gli appalti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro.
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| Allegato II.18 | Apportati coordinamenti formali necessari al fine di superare dei refusi presenti nelle disposizioni vigenti. |
| Allegato V.2 | Sostituzione integrale dell’Allegato al fine di risolvere criticità operative emerse durante l’attuazione delle disposizioni sul funzionamento del collegio consultivo tecnico. In particolare, sono state inserite nell’allegato, con le opportune modificazioni e integrazioni, le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022 oltre che le disposizioni relative ai tetti sui compensi disciplinate dall’articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 in modo tale da consentire di unificare la disciplina sull’attività dei CCT in un unico testo normativo.
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| Allegato V.3 | La modifica integra la composizione della Cabina di regia con un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e un rappresentante della Struttura di missione PNRR.
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| Invarianza finanziaria | Non previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Entrata in vigore | 31 dicembre 2024. |
