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Decreto “correttivo” n. 209/2024 : ripubblicazione testo corredato da note

In Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.01.2025 la ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, corredato delle relative note, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l’efficacia dell’atto legislativo trascritto.

Decreto “Correttivo” Codice Appalti: cosa cambia? Tabella riassuntiva indice interattivo

In data 31 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto “correttivo” del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024) recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Il provvedimento, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305/2024 (SO 45) è già entrato in vigore dalla data stessa di pubblicazione.

Numerose, oltre che rilevanti, le modifiche e le novità apportate al testo del D.Lgs. n. 36/2023, di cui si riporta la seguente Tabella riassuntiva, che potrà essere oggetto di successive integrazioni ed aggiornamenti, anche in versione PDF con indice “interattivo”.

DOWNLOAD TABELLA RIASSUNTIVA \ ILLUSTRATIVA D.LGS. 209/2024 (ver.03/01/2025)

INDICE

 Articolo D.Lgs. n. 209/2024  Indice modifiche al D.Lgs. n. 36/2023
Art. 1 Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 2 Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 3 Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 4 Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 5 Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 6 Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 7 Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 8 Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 9 Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 10 Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 11 Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 12 Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 13 Modifiche all’articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 14 Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 15 Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 16 Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 17 Modifiche all’articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 18 Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 19 Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 20 Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 21 Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 22 Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 23 Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 24 Modifiche all’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 25 Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 26 Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 27 Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36  
Art. 28 Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 29 Inserimento dell’articolo 82 bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 30 Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 31 Modifiche all’articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 32 Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 33 Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 34 Modifiche all’articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 35 Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 36 Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 37 Abrogazione dell’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 38 Modifiche all’articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 39 Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 40 Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 41 Modifiche all’articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 42 Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 43 Modifiche all’articolo 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 44 Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 45 Modifiche all’articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 46 Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 47 Modifiche all’articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 48 Modifiche all’articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 49 Modifiche all’articolo 162 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 50 Modifiche all’articolo 169 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 51 Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 52 Modifiche all’articolo 172 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 53 Modifiche all’articolo 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 54 Modifiche all’articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 55 Modifiche all’articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 56 Modifiche all’articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 57 Sostituzione dell’articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 58 Modifiche all’articolo 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 59 Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 60 Modifiche all’articolo 202 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 61 Modifiche all’articolo 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 62 Modifiche all’articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 63 Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 64 Modifiche all’articolo 217 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 65 Modifiche all’articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 66 Modifiche all’articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 67 Modifiche all’articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 68 Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 69 Modifiche all’articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 70 Inserimento dell’articolo 225 bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 71 Modifica dell’articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 72 Inserimento dell’articolo 226 bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 73 Inserimento dell’Allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023
Art. 74 Modifiche all’Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 75 Modifiche all’Allegato I.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 76 Modifiche all’Allegato I.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 77 Modifiche all’Allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 78 Modifiche all’Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 79 Modifiche all’Allegato I.8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 80 Modifiche all’Allegato I.9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 81 Modifiche all’Allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 82 Modifiche all’Allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 83 Modifiche all’Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 84 Modifiche all’Allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 85 Modifiche all’Allegato II.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 86 Inserimento dell’Allegato II.2 bis al decreto legislativo 31 marzo 2023
Art. 87 Modifiche all’Allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 88 Modifiche all’Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 89 Inserimento dell’Allegato II.6 bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 90 Modifiche all’Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 91 Modifiche all’Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 92 Modifiche all’Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 93 Modifiche all’Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 94 Sostituzione dell’Allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 95 Modifiche all’Allegato V.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 96 Clausola di invarianza finanziaria
Art. 97 Entrata in vigore

TABELLA RIASSUNTIVA \ ILLUSTRATIVA (Ver. 01.01.2025)

 

Articolo

D.Lgs. n. 36/2023

 

 

Sintesi delle modifiche

Art. 8 Modifica all’articolo 8, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, che disciplina il divieto di prestazioni professionali gratuite, consentendole solo in casi eccezionali e con adeguata motivazione. Questa integrazione ha lo scopo di coordinare tale divieto con le nuove disposizioni sull’equo compenso contenute nell’articolo 41, commi da 15-bis a 15-quater, introdotte dal medesimo Codice.
Art. 11    Modifiche alla disciplina per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali (CCNL):

a)     modifica al comma 2: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono ora tenuti a indicare il CCNL applicabile non solo nei bandi e negli inviti, ma anche nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01. Questo allegato introduce criteri e modalità per l’individuazione del CCNL e per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele (commi 3 e 4). Il riferimento ai “documenti iniziali di gara” e alla “decisione di contrarre” estende l’obbligo di indicazione del CCNL anche agli affidamenti diretti.

b)     introduzione del comma 2-bis: in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti dell’appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre anche il CCNL applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

c)     modifiche di coordinamento al comma 3.

d)     modifica al comma 4: si precisa che la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata dall’operatore economico, deve essere effettuata secondo le modalità dell’articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni dell’Allegato I.01.

Le modifiche all’articolo 11 mirano a rafforzare la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, precisando le modalità di individuazione e applicazione dei CCNL e introducendo criteri più dettagliati per la verifica dell’equivalenza delle tutele, con un’attenzione particolare alle prestazioni scorporabili. Si cerca di bilanciare la necessità di garantire tutele adeguate ai lavoratori con la flessibilità per gli operatori economici e la prevenzione del contenzioso. L’introduzione dell’Allegato I.01 fornisce un quadro di riferimento più completo e dettagliato per l’applicazione di queste disposizioni.

 

Art. 14 Modificato il comma 11 al fine di garantire l’applicazione della disciplina prevista dal Codice per gli affidamenti sotto soglia anche nel caso di affidamenti di lotti il cui l’importo stimato sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l’importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell’importo complessivo.

 

Art. 15 Modifica finalizzata a chiarire la facoltà da parte della stazione appaltante, in ipotesi di carenza di organico qualificato, di poter individuare il RUP tra la dotazione organica di personale di altra pubblica amministrazione.

 

Art. 17 La modifica interviene apportando delle modifiche al comma 3 nell’ottica di chiarie e specificare le disposizioni già previste dal Codice, precisando che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti anche alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro i termini indicati nell’Allegato I.3.

Si introduce un nuovo comma 3-bis volto a prevedere, innovativamente rispetto alla disciplina pregressa, che l’Allegato I.3 indichi il lasso temporale massimo che deve intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a offrire. La modifica muove dall’esigenza di evitare che intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’approvazione del progetto e l’avvio delle procedure di gara, scongiurando che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezziari vigenti.

 

Art. 18 La modifica interviene sul comma 1 e sul comma 3, al fine di ridurre da 35 giorni a 32 giorni il periodo del c.d. stand still per la stipulazione del contratto (decorrente dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione). Tale intervento si è reso opportuno alla luce degli impegni assunti in sede europea, relativi all’ambito di applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. In particolare, la milestone M1C1- 84-bis si pone l’obiettivo di introdurre misure per migliorare la rapidità decisionale nell’aggiudicazione degli appalti da parte delle stazioni appaltanti, individuando la c.d. rapidità decisionale media (intesa come tempo che intercorre tra il termine per la presentazione delle offerte, l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto) tra i criteri per misurare l’efficienza delle stazioni appaltanti. Inoltre, la modifica precisa che tale termine di trentadue giorni non si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, eliminando il riferimento all’articolo 55, comma 2 del Codice.

 

Art. 19 Al fine di fugare dubbi interpretativi, viene modificato il comma 3 dell’articolo, chiarendo che le attività e i procedimenti amministrativi citati sono svolti mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

 

Art. 23 Viene prevista una modifica al comma 5 dell’articolo, volta alla soppressione del termine “diretti” in relazione agli affidamenti alle società in house, al fine di evitare incertezze e dubbi applicativi con gli affidamenti diretti disciplinati agli articoli 48 e ss. del Codice.

Infine, si apporta una modifica al comma 7 in tema di segnalazione all’AgID in caso di omissione di informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità tra i dati, riconoscendo il potere di segnalazione oltre che all’ANAC anche alle stazioni appaltanti.

 

Art. 24 Al fine di chiarire i dubbi applicativi emersi in sede di attuazione, in particolare il rapporto tra le disposizioni di cui al Codice e quelle sul funzionamento delle banche dati che alimentano la BDNC, la modifica al comma 3, chiarisce espressamente che le prime prevalgono sulle seconde in forza del principio di specialità delle fonti. Si è quindi proceduto ad una riformulazione prevedendo che le regole e gli obblighi che assicurano l’interoperabilità alle banche dati ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Codice non possono essere vanificate in virtù delle disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

 

Art. 26 Vengono apportate modifiche al comma 1, volte a prevedere che l’AgID è chiamata a stabilire non già la conformità delle piattaforme digitali di e-procurement, bensì le modalità di certificazione dei requisiti tecnici di tali piattaforme, in quanto ciò risulta maggiormente rispondente al ruolo di AgID e in linea con quanto previsto dal Codice. La modifica, inoltre, prevede che tali modalità di certificazione saranno disciplinate dall’AGID di intesa, oltre che con l’ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, anche con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Al comma 2 viene precisato che con il medesimo provvedimento del comma 1 sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare, sulla base degli standard internazionali di settore, l’adeguatezza dei sistemi di gestione della qualità dell’organizzazione, nonché la sicurezza delle informazioni.

In coordinamento con le modifiche illustrate, viene altresì modificato il comma 3, al fine di chiarire che la certificazione rilasciata dall’AGID si fonda sui requisiti e sui titoli di cui al comma 2.

 

Art. 35 Si è provveduto a modificare la lettera a) del comma 4 al fine di specificare che fra i segreti commerciali, esclusi dall’esercizio del diritto di accesso, sono da considerarsi anche quelli risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale.

La modifica inoltre inserisce il comma 5-bis al fine di prevedere che in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettano alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell’ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice.

 

Art. 38 Viene sostituito il comma 3, al fine di superare le criticità interpretative derivanti dal mancato coordinamento con la legge 7 agosto 1990, n. 241, senza comportare rallentamenti nei processi di realizzazione dell’opera pubblica. La modifica legislativa è volta a consentire anche all’amministrazione procedente, della quale l’articolo 38 non faceva menzione, di convocare la conferenza di servizi semplificata e, pertanto, di partecipare ai lavori della stessa.

In coordinamento con le modifiche apportate, viene introdotto il riferimento all’amministrazione procedente modificando i commi 4, 5, 6, 7 e 11.

 

Art. 39 La modifica interviene sul comma 3 al fine di aggiornare la denominazione del previgente documento di economia e finanza. Per assicurare la continuità amministrativa con il Comitato, già operante ai sensi dell’articolo 203 del d.lgs. 50/2016, in relazione all’attività di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, è stato modificato il comma 9 ed aggiunto un nuovo comma 9-bis.
Art. 41 Viene modificato il comma 3 ultimo periodo al fine di chiarire che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della progettazione), quando si utilizza la gestione informativa, è necessario redigere un capitolato informativo, supervisionato dal RUP. Con la modifica in esame, pertanto, viene chiarito che il supporto al RUP sarà fornito dal soggetto che ha la specifica competenza, ossia il coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante. Conseguentemente, è stata introdotta la definizione del coordinatore dei flussi informativi, inserita nell’allegato I.1.

Si apporta una modifica al comma 4 volta a fornire una soluzione alle criticità evidenziate dagli operatori di settore in ordine all’ambito applicativo delle disposizioni dell’Allegato I.8 riferito alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico. A tal fine, è stata prevista una riformulazione volta a frugare ogni dubbio circa l’applicabilità della disciplina dell’Allegato I.8 alle sole opere sottoposte all’applicazione del Codice.

Inoltre, la modifica introduce il comma 5-bis, al fine di prevedere una disciplina semplificata (ed alternativa rispetto a quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo 41) per alcune tipologie di contratti di lavoro. In particolare, si prevede che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Inoltre, si precisa che l’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Al fine di assicurare la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, viene modificato il comma 6 afferente al progetto di fattibilità tecnico economica, prevedendo che il PFTE deve contenere i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del Codice e deve recepire, nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.

Viene inoltre modificato il comma 8, afferente alla progettazione esecutiva, sostituendo il riferimento al “livello di definizione degli oggetti” in quanto obsoleto, facendo riferimento ad un approfondimento del contenuto informativo (interno ed esterno rispetto ai modelli informativi) in coerenza con la norma internazionale ISO EN 19650.

Inoltre, viene inserito il nuovo comma 8-bis volto a precisare che in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. Si precisa altresì la nullità di ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione.

Viene apportata una modifica al comma 13, al fine di rendere quanto più precisa ed aderente alla realtà l’individuazione dei costi della manodopera, introducendo il riferimento al costo medio del lavoro e precisando che la sua determinazione, effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve tener conto anche della dimensione o della natura giuridica delle imprese.

Viene precisato inoltre che i prezzari di riferimento per l’indicazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni per i contratti di lavoro devono essere aggiornati e predisposti annualmente.

Vengono apportate modifiche al comma 15, in materia di equo compenso, che consente alle stazioni appaltanti di individuare l’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici sulla base dell’Allegato I.13, all’interno del quale sono recepite le tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio ai principi dell’equo compenso e del libero accesso al mercato concorrenziale. La modifica è volta a sopprimere la precisazione contenuta nel secondo periodo, in base alla quale i corrispettivi di cui al c.d. “decreto parametri” erano utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Tale soppressione si rende necessaria in quanto nella nuova logica seguita del nuovo comma 15-bis (introdotto ex novo), una cosa è l’importo da porre a base di gara (da determinarsi in base all’Allegato I.13) e un’altra la determinazione dei criteri in base ai quali procedere all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La necessità di tale nuova disciplina, si rende opportuna a seguito dell’entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 43 in materia di “equo compenso”.

Si introducono, pertanto, i nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

Per quanto riguarda il nuovo comma 15-bis, nel richiamare il rispetto dei principi sulla concorrenza e sull’equo compenso previsti rispettivamente agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del Codice, è stabilito che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui all’articolo 108, comma 2, lettera b) (i.e. i contratti relativi all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di tutti gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro) sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

·       in relazione al 65 per cento dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5; tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso;

·       per il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara, che può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Tale previsione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 108, comma 2, lettera b) del Codice, dovrebbe consentire di applicare anche ai contratti di servizi di ingegneria e architettura i principi relativi alla concorrenza, mitigando il peso da attribuire al punteggio economico al fine di valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e dunque, l’elemento qualitativo della prestazione oggetto dell’affidamento.

Il comma 15-ter precisa che all’affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, che consentono automaticamente di escludere dalla procedura competitiva proposte non coerenti con i principi dell’equo compenso.

Infine, il nuovo comma 15-quater dispone che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

 

Art. 43 Viene modificato il comma 1 al fine di rivedere le soglie di applicabilità del BIM, aggiornando in rialzo la soglia di 1 milione di euro a 2 milioni di euro, in ragione del noto aumento dei costi dei prodotti e delle materie prime, nonché fissare soglia comunitaria, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice, per i lavori su edifici storico-artistici in relazione ai quali la complessità della digitalizzazione delle informazioni relative ad edifici esistenti monumentali potrebbe essere onerosa per le piccole e meno attrezzate stazioni appaltanti. Trattasi, pertanto, di misure che contribuiscono a limitare l’impatto dell’obbligatorietà dell’adozione della gestione informativa digitale sulle piccole e medie stazioni appaltanti.

Inoltre, viene modificato il comma 4 al fine di introdurre miglioramenti lessicali nonché la possibilità che le piattaforme di gestione degli interventi possano essere interoperabili anche con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici.

 

Art. 45 Modificato il comma 2 sostituendo ogni riferimento lessicale ai “dipendenti” delle stazioni appaltanti, con quello più generico di “personale”, con ciò intendendo ricomprendere, fugando al riguardo eventuali dubbi interpretativi, anche figure professionali aventi qualifiche dirigenziali nel novero dei soggetti destinatari degli incentivi.

Ulteriore modifica è volta ad operare un coordinamento con le modifiche apportate sopprimendo, in particolare, l’ultimo periodo del comma 4, che esclude espressamente la possibilità di corrispondere gli incentivi per funzioni tecniche a favore del personale dirigenziale.

Apportare ulteriori modifiche di coordinamento ai commi 7 e 8 in tema di incentivi destinati alle funzioni tecniche svolte dal personale delle centrali di committenza.

 

Art. 49 La modifica apportata al comma 4 del Codice è volta a fornire ulteriori indicazioni utili alla stazione appaltante ai fini della motivazione cui è subordinata la deroga al principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia, specificando specificandosi che questa deve avere riguardo sia alla struttura del mercato che alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell’esecutore, nonché della qualità della prestazione resa.

 

Art. 50 Introdotto un nuovo comma 2-bis nell’ottica di assicurare, nell’ambito delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, per affidamenti sotto soglia europea, una maggiore trasparenza in ordine alla volontà della pubblica amministrazione di voler procedere a taluni affidamenti e, dunque, garantendo, al contempo, una effettiva concorrenza fra gli operatori economici.

 

Art. 53 Introdotto il comma 4-bis al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi in ordine all’applicabilità o meno delle riduzioni ex articolo 106, comma 8, e degli aumenti ex articolo 117, comma 2, del Codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee. Con l’aggiunta del nuovo comma 4-bis viene espressamente prevista la non applicabilità delle riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, del Codice, e degli incrementi dell’articolo 117, comma 2, del Codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.

 

Art. 56 Modificato il comma 1 al fine di esplicitare che, tra gli appalti esclusi nei settori ordinari dalle disposizioni del Codice, rientrano anche gli appalti pubblici finalizzati ad attuare la obbligatoria prova delle armi da fuoco, anche con riferimento ai correlati servizi di manutenzione.

 

Art. 57 Viene sostituito il comma 1 prevedendo che le misure oggetto delle specifiche clausole sociali, come requisiti necessari dell’offerta, siano orientate:

·       a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;

·       a garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l’articolo 11.

In particolare, si precisa che le clausole sociali debbano tener conto, in generale, della tipologia e del settore di riferimento. La formulazione della lettera a) riproduce nella sostanza quanto già previsto nell’alinea del comma 1 vigente, ad eccezione della locuzione “in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio”. Ciò al fine di fugare dubbi interpretativi e di rendere chiaro che la verifica debba riguardare tutti i settori.

Per quanto riguarda le tutele lavoristiche, relative all’applicazione dei CCNL di settore, si rinvia all’articolo 11, che prevede esaustivamente le tutele da includere nei bandi di gara anche in relazione al subappalto.

Inoltre, viene introdotto il comma 2-bis finalizzato ad assicurare che l’Allegato II.3 preveda meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

 

Art. 59 Introdotti due periodi al comma 1 nell’ottica di tutelare le esigenze di investimento degli operatori economici aggiudicatari dell’accordo quadro e le loro legittime aspettative in ordine alla stipula dei contratti attuativi, consentendo il rispetto del principio dell’equilibrio contrattuale, nonchè al fine di precisare che:

·       la decisione a contrarre deve indicare le esigenze di programmazione, sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;

·       nei casi in cui l’accordo quadro sia concluso con più operatori economici secondo i termini e le condizioni previsti dal medesimo accordo quadro senza riaprire il confronto competitivo, la decisione a contrarre deve indicare altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurarne l’equilibrio di ciascun contratto.

La  disposizione,  nella  versione  riformulata,  intende  richiamare  una  distribuzione programmaticamente misurata tra i diversi concorrenti aggiudicatari dell’accordo quadro concluso con multi operatori, al fine di consentire agli stessi di effettuare “ex ante” una valutazione di convenienza in merito alla futura ripartizione percentuale delle prestazioni da eseguire in sede esecutiva.  

Infine, viene introdotto un nuovo comma 5-bis, al fine di precisare che in sede di stipulazione dei contratti attuativi dell’accordo quadro non è garantito il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (e, comunque, non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede), è sempre fatta salva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice (a mente del quale alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile), la possibilità per l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

 

Art. 60 Apportate modifiche al comma 1, al fine di specificare che le clausole di revisione prezzi si riferiscono alle prestazioni oggetto del contratto.

Si è ritenuto, con le modifiche al comma 2 di prevedere per i contratti di lavori una riduzione della soglia dell’alea contrattuale al 3% e un innalzamento della soglia di compensazione dell’eccedenza al 90%, tenuto conto del fatto che l’omogeneità nei meccanismi di calcolo della revisione consentono di prefigurare scenari omogenei per i contratti di settore, idonei a stimare il possibile impatto delle variazioni contrattuali di settore rispetto ai quadri economici dell’opera.

Di converso, per i contratti di servizi e forniture si è ritenuto necessario distinguere due diversi meccanismi revisionali:

·       il primo, di natura straordinaria parametrato alle “particolari condizioni di natura oggettiva” consistenti nella rilevazione di un incremento contrattuale pari al 5% e in una remunerazione dell’eccedenza della variazione in misura pari all’80%;

·       il secondo meccanismo, di natura ordinaria, finalizzato a garantire in condizioni di normalità l’equilibrio economico-finanziario del contratto attraverso clausole di indicizzazione del costo del servizio ponderate dalla stazione appaltante in base all’oggetto del contratto, alla sua durata e alle specifiche condizioni di svolgimento delle relative prestazioni.

In coerenza con tale orientamento è stato quindi inserito un nuovo comma 2-bis, con la clausola già presente nell’Allegato II.2-bis che riconosce a ciascuna stazione appaltante la possibilità di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui all’articolo 60, comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tale parti. In tale ipotesi, si precisa che l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato ai fini della determinazione della variazione di prezzo del servizio o della fornitura per l’attivazione delle clausole di cui all’articolo 60, comma 1.

L’attuazione delle esigenze di riequilibrio contrattuale sottese a questo secondo meccanismo revisionale deve essere inevitabilmente rimesso alle stazioni appaltanti, in quanto la sua definizione è destinata a variare nei diversi settori di riferimento, tenuto conto degli specifici fattori che incidono sul prezzo delle prestazioni.

La modifica apportata al comma 3 è volta a precisare che gli indici sintetici di costo e di costruzione sono individuati ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 espungendo il riferimento all’ISTAT. Viene altresì modificato al fine di prevedere che, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, ai fini della variazione dei costi e dei prezzi gli indici sintetici possono essere disaggregati.

Il comma 4 dell’articolo 60 del Codice, così come modificato, prevede che questi siano individuati con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni indicate alla Tabella A dell’Allegato II.2-bis.

Il nuovo comma 4-bis prevede che gli indici di prezzo, unitamente alla metodologia di calcolo, sono pubblicati sul portale dell’ISTAT.

Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in ragione dei settori di riferimento, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, il comma 4-ter, precisa che resta comunque ferma la possibilità di utilizzare gli indici settoriali in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b), dell’articolo 60 (i.e. prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi, retribuzioni contrattuali orarie).

Ai sensi del nuovo comma 4-ter il menzionato Allegato II.2-bis disciplina, peraltro, le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.

Al nuovo comma 4-quater è disposto che il nuovo Allegato II.2-bis disciplini le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.

 

Art. 61 La modifica ha abrogato il comma 2, pertinente alle sole clausole sociali e non al regime della riserva in coerenza con l’espunzione dall’Allegato II.3.

Inoltre si introduce un nuovo comma 2-bis al fine di prevedere che per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ad eccezione di quelli per i quali sia accertato un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono altresì riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese.

Inoltre, si dispone la soppressione del comma 4 primo periodo e l’abrogazione del comma 5 i quali rinviano all’Allegato II.3 quanto alla previsione di meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, è conseguente alla modifica che ha traslato il riferimento al citato Allegato II.3 nell’ambito dell’articolo 57, inerente alle clausole sociali.

 

Art. 62 Al comma 1 , 2 e 5 sono apportate correzioni di drafting.

Per dare diretta attuazione alla M1C1-73 ter, sono apportate modifiche al comma 3 del menzionato articolo 62 del Codice al fine di prevedere che nell’Allegato II.4 siano indicati, oltre ai i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, anche gli incentivi per favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Sono apportate inoltre modifiche al comma 4, al fine di prevedere che al tavolo istituito presso l’ANAC prendono parte non solo le stazioni appaltanti ma anche le centrali di committenza. Ciò nell’ottica di evidenziare il differente ambito di attività tra il tavolo dei soggetti aggregatori (istituito e operante presso il MEF) e quello di nuova istituzione.

Viene modificato altresì il comma 6, dell’articolo 62 del Codice, e in particolare:

·       si modifica la lettera a) del comma 6 al fine di precisare che le stazioni appaltanti non qualificate si avvalgono per gli acquisti di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro oltre che delle centrali di committenza qualificate anche delle stazioni appaltanti qualificate;

·       è modificata, per esigenze di uniformità della tecnica redazionale adottata, come suggerito dal Consiglio di Stato, la lettera b) del comma sopprimendo il rinvio all’articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1. Non è necessario, infatti, operare un rinvio alle definizioni di cui all’allegato ogni qual volta vengano citati termini e concetti ivi definiti;

·       a fini di chiarimento, la lettera c) del comma 6, per sostituire il riferimento agli “affidamenti per servizi e forniture” con quello agli “affidamenti di appalti di servizi e forniture”;

·       modificata la lettera f) del comma 6 sostituendo il riferimento alle lettere b) e c) con il riferimento alle lettere c) e d) del medesimo comma 6;

·       modificata la lettera g) del comma 6, al fine di precisare che il supporto richiesto da parte della stazione appaltante non qualificata deve essere costituito da soggetti esperti terzi (riconducibili alla stazione appaltante qualificata “affidataria”, e quindi non presenti nella stazione appaltante non qualificata (affidante).

Viene introdotto un nuovo comma 6-bis all’articolo 62 del Codice al fine di prevedere che le stazioni appaltanti non qualificate possono ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate anche al di sotto della soglia di 500.000 per i lavori e 140.000 per servizi e forniture. Tale disposizione, invero, assicura una base giuridica per dare attuazione alla citata M1C1-73 bis, la quale prescrive l’adozione sentita l’ANAC, di una circolare che fornisca orientamenti per sistematizzare le attuali norme applicabili, spiegare che la qualificazione anche per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è ancora possibile e auspicabile e incentivare il ricorso a centrali di committenza (qualificate), qualora la qualificazione non ci sia o non sia possibile (articolo 62, comma 6, lettera a), del Codice).

Sono apportate modifiche al comma 7 eliminando il richiamo all’articolo 63.

Apportata una modifica al comma 9 specificando, quale altra modalità per fare ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata, quella della stipula di apposita convenzione, in luogo del generico riferimento ad “altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza”.

Introdotte modifiche al comma 15 sostituendo, con riferimento alle modalità di individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, il richiamo al principio di buon andamento dell’azione amministrativa con il richiamo al principio del risultato.

Apportate modifiche di coordinamento tra il comma 17 e la formulazione dell’articolo 2, comma 2 dell’Allegato II.4, prevedendo che anche agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del Codice dei contratti pubblici.

Infine, si modifica il comma 18, al fine di specificare che l’obbligo di qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico e privato opera solo al di sopra della soglia delle soglie previste per gli affidamenti diretti per servizi e forniture e della soglia di qualificazione di 500.000 euro per i lavori, di cui all’articolo 62, comma 1 del Codice. La modifica, che si correla anche alle modifiche apportate all’articolo 3, comma 5, dell’Allegato II.4, risulta essere necessaria al fine di semplificare il ricorso al partenariato pubblico-privato al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione, nonché al fine di garantire, al di sopra della predetta soglia, che gli operatori economici presentino i requisiti di qualificazione intermedi e avanzati, e, pertanto, una professionalizzazione elevata, giustificata dal grado di complessità delle prestazioni oggetto del contratto.

 

Art. 63 Introdotte modifiche al comma 2 al fine di ricomprendere, oltre alla qualificazione per la progettazione e per l’affidamento, anche la qualificazione per l’esecuzione nel sistema di articolazione per fasce di importo.

Inoltre, sono apportate modificazioni al comma 6 dell’articolo 63 del Codice, in particolare: da un lato, si precisa che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l’affidamento di lavori oppure per l’affidamento di servizi e forniture; dall’altro lato, si abroga il secondo e il terzo periodo del comma (secondo il quale “Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione”), posto che tale disposizione risulta essere eccessivamente limitante e in contrasto con il principio di proporzionalità e la ratio sottesa all’istituto della qualificazione delle stazioni appaltanti.

Viene inserito un nuovo comma 6-bis al fine di precisare che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione (riprendendo quanto previsto dal terzo periodo del comma 6 dell’articolo 63 del Codice).

Il comma 8 dell’articolo 63 del Codice viene sostituito al fine di sopprimere la previsione per la quale, mediante modifiche e integrazioni all’Allegato II.4, l’ANAC può disciplinare specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato, in quanto ciò non risulta pienamente rispondente al ruolo dell’ANAC in linea con quanto previsto dal Codice. Invero, la modifica risulta necessaria per ragioni di coerenza giuridico-normativa con quanto previsto dall’articolo 62, comma 3, che prevede un’apposita clausola di delegificazione dell’Allegato II.4, tramite l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, previa intesa in Conferenza unificata.

Infine, viene sostituito il comma 10 dell’articolo 63 del Codice al fine di offrire copertura normativa all’attività della Scuola Nazionale dell’Amministrazione in relazione alla formazione del personale quale attività strumentale anche alla qualificazione per l’esecuzione del contratto; nonché ampliare il novero dei soggetti accreditabili dalla SNA eliminando il vincolo che oggi esclude dall’accreditamento i privati aventi scopo di lucro.

 

Art. 67 La modifica del comma 1 elimina il riferimento al regolamento di cui all’articolo 100, comma 4 e inserisce il riferimento all’allegato II.12.

Abrogato il comma 2.

Apportate modifiche al comma 3 estendendo anche ai consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, in armonia con gli orientamenti forniti dall’ANAC, la previsione, finora vigente solo per i consorzi stabili, in virtù della quale i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

La modifica al comma 4 chiarisce che sia i consorzi stabili che i consorzi di cooperative e artigiani sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Si precisa altresì che quando il consorziato designato è, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lett. b) e c) (i.e. consorzi di cooperative e artigiani), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre (c.d. “designazione a cascata”).

Al fine di superare criticità interpretative e in coordinamento con le modifiche apportate, viene modificato il comma 5 precisando che i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Da ultimo, vengono apportate delle modifiche al comma 7 al fine di chiarire che possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio (di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell’attestazione di qualificazione SOA). Viene altresì introdotto il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.

 

Art. 70 In aderenza con le pronunce giurisprudenziali in materia, viene modificata la lettera f) del comma 4, al fine di precisare l’ammissibilità di un’offerta al rialzo (il cui prezzo superi l’importo posto a base di gara) qualora il bando preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività (cfr. Consiglio di Stato, 18 ottobre 2023 n. 9078).

 

Art. 82-bis Al fine di promuovere la responsabilizzazione di tutte le parti rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto, viene inserito l’articolo che disciplina il nuovo istituto dell’accordo di collaborazione.

 

Art. 92 Modificato il comma 2 al fine di prevedere che la pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) possa avvenire mediante un avviso da pubblicare presso l’indirizzo internet.

 

Art. 99 Si aggiunge un nuovo comma 3-bis al fine di prevedere che in caso di comprovato malfunzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale, la stazione appaltante può richiedere all’offerente di dichiarare, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento.

 

Art. 100 Il comma 11 viene modificato per specificare i requisiti (di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale) che per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici. Viene, inoltre, apportata una modifica di coordinamento a seguito dell’introduzione del nuovo articolo 226-bis che disciplina gli atti attuativi del Codice.
Art. 103 Viene modificato il comma 1, lettera a) eliminando la facoltà della stazione appaltante di richiedere un volume d’affari in lavori pari a due volte l’importo a base di gara, che l’operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando: ciò al fine di coordinare con la previsione di cui all’art. 2, comma 6 dell’Allegato II.12.

 

Art. 104 Posto che l’ANAC non rilascia certificati di attestazione viene modificato il comma 4 sopprimendo il riferimento all’ANAC.

Risulta modificato altresì il comma 12 che introduce un temperamento all’ipotesi di incompatibilità all’utilizzo dell’avvalimento nel caso in cui l’operatore abbia fatto ricorso all’avvalimento premiale, prevedendo che ciò sia possibile, purché sia dimostrato in concreto, in sede di presentazione della domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell’offerta ad uno stesso centro decisionale.

 

Art. 106 La modifica al comma 3 è finalizzata a chiarire che la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente può essere gestita anche mediante ricorso a registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 sull’identità digitale (Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature).

Viene modificato, inoltre, il comma 8, al fine di chiarire che la riduzione della garanzia ivi prevista deve conseguire alla completa gestione tramite la piattaforma dell’intero ciclo di vita della polizza, nonché di eliminare un refuso.

 

Art. 108 Risultano modificati i commi 4 e 7 per meglio dettagliare le procedure concernenti i criteri premiali per gli operatori economici.

La modifica interviene, altresì, sul comma 11 il quale prevede che in caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta. In particolare si chiarisce che il menzionato divieto riguarda, oltre che l’offerta di opere aggiuntive, anche l’offerta di prestazioni aggiuntive.

 

Art. 109 Disposizione abrogata.

 

Art. 110 Al fine del coordinamento in particolare con la disposizione di cui all’articolo 41, comma 14 del Codice, si è proceduto a sostituire al comma 4 il termine “oneri” di sicurezza” con “costi” della sicurezza.

 

Art. 111 Modifica al comma 1 finalizzata a prevedere che gli avvisi previsti dal medesimo articolo debbano avvenire entro trenta giorni dalla sottoscrizione dei contratti (e dall’aggiudicazione, come previsto a normativa vigente) e che le modalità di pubblicazione non sono soltanto quelle di cui all’articolo 84 (pubblicazione a livello europeo) ma anche quelle di cui all’articolo 85 (pubblicazione a livello nazionale).

 

Art. 116 La modifica al comma 4 prevede innanzitutto una specificazione per l’individuazione dei collaudatori.

Per quanto concerne il compenso da riconoscere per l’attività di collaudo, viene introdotto il nuovo comma 4-bis al fine di chiarire che lo stesso è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, dell’Allegato II.14.

Con il nuovo comma 4-ter si introduce la possibilità per lavori di particolare complessità di permettere al collaudatore o alla commissione di collaudo di dotarsi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo.

Inoltre, vengono apportate delle modifiche al comma 5 ed al comma 6 eliminando l’incompatibilità legata al luogo ove si svolge o si è svolto il proprio servizio, sia con riferimento ai dipendenti pubblici (lett. b) del comma 6 dell’articolo 116 del Codice), sia con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio (lett. a) del comma 6 dell’articolo 116 del Codice), che con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza (nuova lettera a-bis) del comma 6 dell’articolo 116 del Codice).

Modifica per il comma 11 con riferimento alle spese per verifiche obbligatorie.

 

Art. 119 Al fine di agevolare le piccole e medie imprese, viene modificato il comma 2 prevedendo che i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, ferma restando l’assenza di un limite “a priori”, generale e astratto, al subappalto rispetto all’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. A tal riguardo, è precisato che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Inoltre, viene inserito il comma 2-bis al fine di prevedere che l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto opera anche nei riguardi dei subappaltatori.

Viene altresì modificato il comma 8 al fine assicurare il miglior coordinamento interno delle disposizioni del Codice.

La modifica del comma 12 prevede la possibilità, per il subappaltatore, di applicare, oltre ai CCNL del contraente principale, anche un differente contratto collettivo purché vengano garantite ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall’appaltatore.

Si è proceduto all’inserimento, dopo l’ultimo periodo del comma 17, di una formulazione chiarificatrice, in merito alla disciplina applicabile al c.d. subappalto a cascata: pertanto, si è previsto che per gli ulteriori appalti (quelli cioè successivi al subappalto di “primo livello”), si applicano le disposizioni previste dall’articolo 119 e, in generale, da tutte le altre disposizioni del Codice in subiecta materia, senza prevedere, dal punto di vista normativo, alcuna disparità di trattamento.

Infine, viene modificato il comma 20, esplicitando che il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto può essere usato per la sola qualificazione dei subappaltatori e che, conseguentemente, i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione.

 

Art. 120 Al comma 1 sono apportate modifiche di mero coordinamento.

Inoltre è introdotto il comma 15-bis al fine di precisare che le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.

 

Art. 123 Modifica di coordinamento al comma 1 introducendo il riferimento all’articolo 11 dell’Allegato II.14, il quale disciplina le ipotesi di recesso.

 

Art. 125 Risultano apportate delle modifiche al comma 1, rimodulando le soglie di anticipazione del prezzo e le relative soglie discrezionali per i contratti di importo più elevato, rispetto ai quali si pone l’esigenza di contenere il valore dell’anticipazione, evitando che anticipazioni di importo troppo elevato determino un disallineamento tra il valore dell’anticipazione e l’esecuzione delle prestazioni, garantendo quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il relativo stato di avanzamento. Inoltre, si chiarisce che, nel caso di appalto integrato, l’anticipazione deve essere calcolata e corrisposta in due fasi: distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Si precisa che la previsione introdotta nel Codice per cui in caso di contratti pluriennali l’anticipazione deve essere calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità riguarda solo i contratti di servizi e forniture. Per i contratti di lavori, invece, resta quindi ferma la regola per cui l’anticipazione deve essere calcolata in rapporto all’intero valore contrattuale.

 

Art. 126 Al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per l’esecuzione dei contratti:

– modificato il comma 1 prevedendo un aumento del range percentuale per il calcolo delle penali (i.e., il valore minimo passa da 0,3 a 0,5 per mille mentre il valore massimo dall’1 all’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale);

– modificato il comma 2 introducendo l’obbligo di inserire nel bando o nell’avviso di indizione della gara il riconosciuto del premio di accelerazione, modificando la disciplina sul premio di accelerazione, nonché apportando ulteriori modifiche di coordinamento;

– inserito il comma 2-bis introducendo la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere nel bando o nell’avviso di indizione della gara il riconoscimento di premiali anche in caso di appalti di servizi e forniture, qualora compatibile con l’oggetto dell’appalto.

 

Art. 136 Introdotto il comma 4-bis relativo ai contratti difesa e sicurezza, tenuto conto dell’esigenza di derogare all’applicazione delle disposizioni che prevedono la riserva del 20% a favore delle piccole e medie imprese per tali contratti.

 

Art. 141 Modificato il comma 3 introducendo il riferimento agli articoli 106 e 117 in materia di garanzie al fine di uniformare la disciplina dei settori ordinari a quelli speciali. In tal modo si consente anche agli operatori economici che operano nei settori speciali di poter usufruire dei benefici che il Codice ha previsto quali ad esempio lo svincolo progressivo delle fideiussioni prestate;

– introducendo il riferimento alla disciplina del collaudo (articolo 116);

– circoscrivendo l’applicazione dell’articolo 120;

– introducendo il riferimento alla disciplina dell’articolo 125: tale riferimento risulta necessario per assicurare, durante l’esecuzione dell’appalto, l’applicazione dell’istituto dell’anticipazione;

– introducendo il riferimento agli articoli da 215 a 219 del codice al fine di chiarire che la disciplina relativa ai CCT si applica anche ai settori speciali.

Inoltre, viene inserito il comma 3-bis prevedendo che per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 135.

Infine, viene modificato il comma 4 con soppressione della lettera a) .

 

Art. 147 La modifica inserisce il comma 2-bis per prevedere che sono esclusi dall’applicazione del Codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività inerenti al settore dell’elettricità, in linea con le vigenti disposizioni unionali.

 

Art. 162 Viene modificato il comma 1 che in materia di settori speciali, disciplina i sistemi di qualificazione degli operatori economici, inserendo, in fine, un periodo per reintrodurre la disposizione, già contenuta nell’articolo 134 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 77 della Direttiva 2014/25/UE, che riconosce la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un’altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

 

Art. 169 La modifica interessa il comma 1, che prevede che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possano elaborare proprie regole in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come “grave illecito professionale” ai sensi degli articoli 94 e seguenti. La modifica introdotta è volta a specificare che le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lett. e) e 98, purché nel rispetto dei principi di cui al citato articolo 98.

 

Art. 170 Modificato il comma 2 al fine di prevedere specifica motivazione nel caso in cui non sia applicata la disciplina concernente l’esclusione dell’offerta in cui la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.

 

Art. 172 La modifica al comma 1, lett. b) corregge un errore materiale di richiamo normativo della disposizione, che, nel prevedere che le citate informazioni devono essere tali da consentire agli enti aggiudicatori di giustificare le principali decisioni adottate, ricomprende in tali decisioni l’utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara nei settori ordinari di cui all’articolo 76, piuttosto che, correttamente, l’utilizzazione di procedure negoziate senza pubblicazione di un bando nei settori speciali di cui all’articolo 158.

 

Art. 174 Con specifico riferimento al partenariato pubblico-privato contrattuale, viene modificato il comma 3, primo periodo per chiarire che anche la finanza di progetto, in quanto peculiare forma di concessione, rientra nel genus del partenariato pubblico-privato. Si tratta, pertanto, di una modifica di mero coordinamento normativo, finalizzata ad evitare dubbi interpretativi, prevedendo espressamente che il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, anche nelle forme della finanza di progetto.

 

Art. 175 Le modifiche riguardano la sostituzione del comma 3 e l’introduzione di un nuovo comma 3-bis al fine di prevedere che nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l’espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo compreso tra 50 milioni di euro (inclusi) e 250 milioni di euro (esclusi), richiedono un parere preventivo non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, in particolare rispetto all’allocazione dei rischi e ai profili contabili, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per ragioni di coordinamento, è stato soppresso il comma 4.

Inoltre, è stata introdotta una modifica al comma 7, considerata la rilevanza del monitoraggio delle operazioni di PPP, in particolar modo con riferimento al monitoraggio dell’impatto delle spese di investimento sull’indicatore della spesa netta, come richiesto dalle nuove regole della Governance europea.

Infine, viene aggiunto il nuovo comma 9-bis finalizzato ad approntare ulteriori misure di semplificazione e armonizzazione della normativa, attraverso il rinvio ai contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, prevedendo che questi siano predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di concerto con l’ANAC.

 

Art. 177 La modifica prevede la soppressione del primo periodo del comma 3 il quale precisa la differenza tra la traslazione del rischio operativo e altri accadimenti contrattuali, prevedendo che ai fini della valutazione del rischio operativo, in quanto conseguenza economica di un evento incerto, non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell’operatore economico o a cause di forza maggiore.

 

Art. 192 Viene modificato il comma 3 prevedendo che, nei medesimi casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l’espressione del CIPESS, la revisione sia subordinata direttamente al parere non vincolante del NARS, senza che sia più necessaria l’emissione del parere del DIPE, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Come ulteriore misura di semplificazione, si prevede, inoltre, che, nei casi diversi da quelli sopra riferiti, sia facoltà dell’ente concedente sottoporre o meno la revisione del contratto al previo parere del NARS.

 

Art. 193 Sostituito integralmente l’articolo in attuazione agli impegni assunti con il PNRR con l’intento di chiarire le modalità applicative dell’istituto per incentivarne ulteriormente l’utilizzo e, in considerazione dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d’infrazione INFR (2018)2273, introduce specifiche disposizioni che mirano ad assicurare la trasparenza e la pubblicità durante la procedura di selezione delle proposte di proposte di progetto di fattibilità.

 

Art. 197 Viene modificato il comma 1 per precisare, anche in coerenza con la modifica apportata all’articolo 175 del Codice, che i bandi-tipo sono predisposti dall’ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Art. 201 Viene modificato il comma 1 precisando che, in coerenza con la modifica apportata all’articolo 197 del Codice, i bandi-tipo sono predisposti dall’ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione di settore e con il MEF– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Conseguentemente, vengono apportate modifiche al comma 2 ai sensi del quale le parti determinano il contenuto dei contratti tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall’ANAC, per precisare che i bandi-tipo sono predisposti dall’ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione di settore e con il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Art. 202 La modifica al comma 1 precisa che i bandi-tipo sono predisposti dall’ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione di settore e con il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Art. 209 Viene modificato il comma 1 che ha disposto la sostituzione dell’articolo 121 Codice del processo amministrativo, al fine di allineare la disciplina in materia di pubblicazione degli atti di gara con le disposizioni interne al Codice. In particolare, viene soppresso il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 215 Vengono apportate modifiche al comma 1 e comma 2 per circoscrivere l’operatività dei collegi consultivi tecnici, chiarendo che essi debbano essere obbligatoriamente istituiti solo per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, escludendone, pertanto, l’istituzione obbligatoria per tutti i contratti di forniture e servizi, in relazione ai quali, l’eventuale attivazione viene rimessa alla esclusiva volontà delle parti. Si chiarisce, inoltre, in coerenza con quanto previsto (anche) dall’articolo 1 dell’Allegato V.2, che l’istituto in esame trova applicazione sia nei contratti di appalto che in quelli di concessione. Si precisa, inoltre, il valore di lodo contrattuale dei pareri.

 

Art. 216 Introdotte modifiche al comma 1 in coordinamento con quelle apportate all’articolo 215 disponendo l’espunzione del riferimento agli affidamenti di servizi e forniture con riguardo alla richiesta obbligatoria del parere del CCT, inoltre si è provveduto a perimetrare con maggior dettaglio l’ambito oggettivo dell’attività del CCT nei casi di rilascio di pareri obbligatori.

Si apportano inoltre modifiche al comma 2, finalizzate a prevedere che l’acquisizione del parere del Collegio sia sempre obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.

Alla luce delle modifiche apportate, è infine modificata la rubrica dell’articolo in “Pareri e determinazioni obbligatorie”.

Art. 217 Apportata modifica il comma 1, secondo periodo al fine di escludere che la pronuncia del CCT assuma natura di lodo contrattuale in caso di richiesta di parere anche per la risoluzione, nonché la sostituzione del comma 2 sul valore di lodo contrattuale dei pareri.

 

Art. 219 Viene modificato l’articolo, che prevede che il CCT venga sciolto al termine dell’esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti. In particolare, è stato aggiunto il comma 1-bis, per precisare il momento in cui il contratto si considera eseguito, fugando eventuali incertezze interpretative.

 

Art. 221 La modifica concerne il comma 3, sopprimendone i periodi successivi al primo, che prevedono, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il Codice acquista efficacia, l’istituzione di uno “sportello unico di supporto tecnico” (help desk), il quale effettua un’attività di monitoraggio dell’attuazione delle misure contenute nel Codice, sostenendone l’attuazione e individuandone eventuali criticità.

 

Art. 222 Vengono apportate alcune modifiche all’articolo, commi 7 e 10 che dispone il riordino e la revisione delle competenze dell’ANAC.

 

Art. 223 Si interviene sull’articolo, che disciplina le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportando modifiche al comma 2, lett. f) per correggere un errato riferimento ai progetti di “fattibilità e definitivi”, posto che, ai sensi dell’articolo 41, i livelli di progettazione sono solamente due e non più tre.

 

Art. 225 Viene inserito il comma 5-bis finalizzato a dettare una disciplina transitoria, precisando che l’attività di direzione dei lavori, di supporto tecnico alle attività del RUP e di dirigente competente alla formazione del programma triennale, può essere svolta, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale.

Risulta abrogato il comma 14, posto che la disposizione prevede un termine di novanta giorni decorrente dalla data in cui il Codice ha acquisito efficacia.

 

Art. 225-bis Viene introdotto ex novo l’articolo al fine di ricomprendervi ulteriori disposizioni transitorie scaturenti dalle modifiche apportate dal decreto “correttivo”.

 

Art. 226 Modificato l’articolo aggiungendo il comma 3-bis con abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014 in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici.
Art. 226-bis La modifica, al fine di razionalizzare la disciplina in materia di appalti pubblici, inserisce l’articolo con il compito di “reductio ad unum” delle varie disposizioni di “delegificazione” ora inserite “a pettine” nei vari articoli di riferimento dei rispettivi allegati.

 

Allegato I.01 Inserito l’Allegato I.01 per disciplinare, da un lato, i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi e negli inviti, in conformità all’articolo 11, commi 1 e 2 del Codice, del contratto collettivo nazionale o territoriale applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni; dall’altro, la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4 del Codice.

 

Allegato I.1 Le modifiche apportate all’Allegato in esame costituiscono coordinamenti interni con le novelle apportate dal decreto “correttivo”.

 

Allegato I.2 Viene modificato l’Allegato che declina le attività del RUP, in particolare, per chiarire che il RUP e gli eventuali responsabili di fase possono avvalersi del personale della stazione appaltante, dell’ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore per lo svolgimento di attività operative nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l’accesso alle piattaforme di cui all’articolo 25 e ai servizi messi a disposizione dall’ANAC.

 

Allegato I.3 Le modifiche all’Allegato sono rese necessarie per coordinare le disposizioni ivi contenute con le modifiche apportate all’articolo 17.
Allegato I.5 Viene modificato l’Allegato I.5, in particolare al fine di specificare che l’obbligo di inserire i lavori in programmazione spetta alla stazione appaltante delegante o ricorrente a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni.

 

Allegato I.7 Modificato l’Allegato per recare una implementazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’articolo 43 del Codice di carattere più generale e non riferita esclusivamente alla modellazione del contesto e dello stato di fatto, provvedere all’aggiornamento della caratterizzazione dei modelli informativi ed apportare modifiche lessicali al testo in coerenza con i termini tecnici in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, esplicitando in modo più chiaro i contenuti del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) in materia di gestione informativa digitale e rispetto agli obiettivi relativi ai livelli di progettazione.  

Di rilevanza l’inserimento in tema di progettazione di servizi e forniture, con il quale si prevede che la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. Viene altresì specificato che i contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all’articolo 41, commi 13 e 14, del Codice.                    

 

Allegato I.8 Viene modificato l’Allegato con particolare riferimento alle diverse fasi della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

 

Allegato I.9 Modifiche di drafting e volte ad effettuare il riferimento corretto ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del Codice.  
Allegato I.10 La modifica integra l’elenco delle attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure da remunerare, ricomprendendo anche l’attività di coordinamento dei flussi informativi, alla luce delle novelle apportate all’intero Codice in materia di digitalizzazione e al fine di coordinarne efficientemente il processo di applicazione.

 

Allegato I.11 La modifica, in particolare è volta a prevedere che il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sia scelto tra i dirigenti tecnici di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La stessa disposizione è stata prevista anche per i quattro Presidenti di Sezione.

 

Allegato I.13 Vengono apportate modifiche al fine di favorire l’adozione di un lessico coerente con l’articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni in luogo di altre diciture non codificate e afferenti ad un lessico gergale in uso nel settore.

 

Allegato I.14 La modifica in particolare è volta ad assicurare una coerenza lessicale con quanto disposto dall’articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ed apportare modifiche in materia di prezzari.    

 

Allegato II.2 In accoglimento dell’orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sentenza del 1° luglio 2024, n. 5780) e riprendendo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8, del previgente Codice, si modifica il primo paragrafo “METODO A”, punto 3), per precisare che gli sconti pari o superiori alla soglia stabilita dal Metodo A comporta automaticamente l’esclusione dalla gara.

 

Allegato II.2-bis La modifica introduce ex novo l’Allegato che disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 60 del Codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto, per sancire il passaggio da un sistema di indici per categorie di opere ad un sistema di indici per lavorazioni. L’Allegato individua quindi le formule che, a seconda delle lavorazioni rilevanti nei singoli contratti di appalto, consentono di misurare l’incremento prezzi.

 

Allegato II.3 La novella interviene sulla disciplina per i soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti, in attuazione dell’articolo 61, commi 4 e 5 del Codice, modificandone la rubrica al fine di effettuare un coordinamento interno.

 

Allegato II.4 La modifica, tra l’altro, specifica l’ambito oggettivo e oggettivo cui si applica la disciplina sulla qualificazione, precisando, oltre alle soglie di rilevanza, che relativamente ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato non ci si può riferire alle stazioni appaltanti ma agli “enti concedenti”. Trattasi di modifica volta ad armonizzare la disposizione in esame con le modifiche apportate all’articolo 62 del Codice.

 

Allegato II.6-bis La modifica inserisce ex novo l’Allegato per definire e disciplinare il contenuto dell’accordo di collaborazione, in diretta attuazione dell’inserimento del nuovo articolo 82-bis al Codice e in coerenza con le best practices internazionali.

 

Allegato II.10 Modificate, in particolare, le modalità di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva da parte delle stazioni appaltanti, prevedendo che lo stesso sia acquisito tramite l’accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Tale modifica si coordina con quelle apportate in tema di digitalizzazione e di interoperabilità tra le banche dati.

 

Allegato II.12 Le modifiche incidono sull’Allegato in materia di Direzione dei lavori e dell’esecuzione e fase esecutiva.

 

Allegato II.14 Apportate modifiche alla Sezione II dell’Allegato afferente all’esecuzione in senso stretto dei contratti di lavori al fine di allineare le disposizioni alle novelle apportate in tema di digitalizzazione, chiarendo le modalità di utilizzo dei sistemi digitali.

Inoltre, viene introdotta una semplificazione in materia di contabilità per gli appalti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro.      

 

Allegato II.18 Apportati coordinamenti formali necessari al fine di superare dei refusi presenti nelle disposizioni vigenti.
Allegato V.2 Sostituzione integrale dell’Allegato al fine di risolvere criticità operative emerse durante l’attuazione delle disposizioni sul funzionamento del collegio consultivo tecnico. In particolare, sono state inserite nell’allegato, con le opportune modificazioni e integrazioni, le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022 oltre che le disposizioni relative ai tetti sui compensi disciplinate dall’articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 in modo tale da consentire di unificare la disciplina sull’attività dei CCT in un unico testo normativo.

 

Allegato V.3 La modifica integra la composizione della Cabina di regia con un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e un rappresentante della Struttura di missione PNRR.

 

Invarianza finanziaria Non previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore 31 dicembre 2024.

 

Decreto “Correttivo” Codice Appalti in Gazzetta Ufficiale : D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024

Pubblicato il decreto “correttivo” del Codice dei Contratti Pubblici: D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Il testo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305 in data 31 dicembre 2024 (SO 45) 

Entrata in vigore: 31 dicembre 2024 

A distanza di due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, il Governo ha ritenuto necessario intervenire con correzioni e integrazioni per ottimizzarne l’applicazione pratica, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legge delega.

Questo intervento normativo mira principalmente a una maggiore razionalizzazione e semplificazione del Codice dei contratti pubblici, tenendo conto delle esigenze espresse dagli operatori del settore e delle richieste di modifica e integrazione avanzate in sede europea. L’obiettivo è duplice: prevenire nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea e risolvere quelle eventualmente già avviate.

Inoltre, il decreto correttivo recepisce i principali orientamenti giurisprudenziali emersi dopo l’entrata in vigore del Codice, al fine di garantire un’applicazione uniforme dei principi, soprattutto in aree tematiche di particolare importanza come la “revisione prezzi”, il concetto di “equivalenza” in relazione alle tutele previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e il principio dell’equo compenso, specificamente per i servizi di ingegneria e architettura.

Le nuove disposizioni, che tengono conto anche delle criticità segnalate dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), considerano i primi orientamenti della giurisprudenza civile e amministrativa, favorendo lo sviluppo di prassi operative consolidate.

Le modifiche e le integrazioni introdotte mirano a perfezionare il Codice senza alterarne la filosofia e l’impostazione di fondo. L’intento è migliorare l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza delle norme, al fine di promuovere lo sviluppo del settore, incentivando il principio del risultato e della fiducia tra pubbliche amministrazioni e operatori economici, elemento innovativo introdotto nel Libro I rispetto alla normativa precedente.

Il provvedimento si pone in continuità con il Codice, rafforzandone l’architettura di regole e procedure con interventi mirati, resi necessari dall’esperienza applicativa.

La ratio principale dell’intervento è chiarire, specificare e attuare alcune disposizioni che avevano mostrato criticità applicative, in particolare per quanto riguarda gli allegati, per agevolare la ripresa degli investimenti pubblici, anche in fase post PNRR, in linea con le prospettive di un bilancio strutturale.

Nel dettaglio, le modifiche al Codice seguono tre direttrici:

  • correzioni di coordinamento interno, errori materiali, refusi e disallineamenti testuali.
  • precisazioni per migliorare la chiarezza del testo normativo, integrando alcuni istituti o colmando lacune normative segnalate da associazioni, operatori del settore e altri soggetti istituzionali. Sulla base dei contributi raccolti durante la consultazione, della giurisprudenza e delle richieste di parere, sono state apportate numerose modifiche puntuali per chiarire ambiguità, risolvere disallineamenti e aggiornare le formulazioni alla normativa successiva.
  • modifiche ad alcuni istituti rilevanti, in seguito alle criticità emerse nella prima fase di attuazione del Codice.

I “macrotemi” oggetto di intervento

Questa revisione legislativa si concentra su dieci aree tematiche principali, identificate come prioritarie a seguito di confronti interistituzionali e con gli operatori economici, per garantire l’efficacia delle norme sui contratti pubblici. Per fornire un’analisi completa e una visione d’insieme delle disposizioni del decreto, si presenta una descrizione sintetica degli interventi proposti in queste dieci aree.

Equo compenso

Un primo tema affrontato riguarda la disciplina dell’equo compenso. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 49 del 20 maggio 2023 (“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”), sono emerse diverse interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali sulla sua applicabilità ai contratti pubblici. Questa revisione legislativa ha quindi offerto l’opportunità di chiarire, a livello legislativo, i rispettivi ambiti di applicazione, alla luce dei principi di concorrenza ed equo compenso previsti dagli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Nel dibattito giurisprudenziale, si segnalano le sentenze del TAR Veneto (n. 632/2024) e del TAR Lazio (n. 8580/2024), favorevoli all’applicazione della legge sull’equo compenso ai contratti pubblici, contrapposte alle sentenze del TAR Campania (n. 1494/2024) e del TAR Calabria (n. 483/2024), che ne escludono l’applicazione.

La prima tesi si basa sull’articolo 8, comma 2, del Codice, che vieta le prestazioni intellettuali gratuite e impone alla pubblica amministrazione di garantire l’equo compenso. Secondo questa interpretazione, l’uso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo) non esclude l’applicazione della legge n. 49/2023, poiché le gare per servizi di architettura e ingegneria dovrebbero basarsi su un “prezzo fisso” non ribassabile, con competizione limitata alla componente tecnica. Il compenso del professionista sarebbe una delle componenti del “prezzo” a base di gara, insieme a spese e oneri accessori.

La tesi opposta ritiene invece possibile il ribasso sui compensi professionali, con la congruità assicurata dalla verifica di anomalia dell’offerta. Questa verifica eviterebbe prezzi incongrui, consentendo alle amministrazioni di ottenere appalti più competitivi.

Per conciliare queste posizioni, le modifiche all’articolo 41 prevedono che il 65% delle tariffe sia considerato “prezzo fisso” non ribassabile, mentre il restante 35% possa essere oggetto di ribassi. Per mitigare l’impatto dei ribassi e valorizzare la componente tecnica, si prevede un tetto massimo del 30% per il punteggio economico su questo 35%. Questa soluzione mira a garantire l’equa remunerazione e, allo stesso tempo, la competizione tra offerte economiche, premiando economicità e qualità del servizio.

Tutele lavoristiche

Un altro tema centrale riguarda le tutele lavoristiche, in particolare l’attuazione dell’articolo 11 del Codice sull’individuazione del contratto collettivo nazionale applicabile. Sono state definite le tutele da considerare per la valutazione e il calcolo dell’equipollenza dei contratti collettivi, tenendo conto della necessità di garantire parità di tutela e di consentire la partecipazione di operatori che non applicano il contratto indicato dalla stazione appaltante, in linea con la libertà contrattuale sancita dalla giurisprudenza costituzionale.

Le modifiche mirano a uniformare le prassi delle stazioni appaltanti e a semplificare il quadro normativo e il calcolo dell’equipollenza. Si prevede l’inserimento di un nuovo Allegato I.01 con disposizioni per orientare le stazioni appaltanti nella scelta del contratto da indicare nel bando e nella verifica di equipollenza. Sono introdotti meccanismi automatici per la valutazione di equipollenza tra i contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, basati su indici normativi ed economici.

È prevista una disciplina differenziata per lavori e servizi/forniture: per i lavori, si presume l’equipollenza tra i contratti sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nei quattro settori ATECO delle costruzioni; per i servizi/forniture, sono introdotti criteri per il calcolo dell’equipollenza basati su una logica “compensativa” tra le diverse tutele normative.

L’Allegato I.01 recepisce anche gli orientamenti giurisprudenziali, come il divieto di richiedere come requisito di partecipazione l’applicazione di un determinato contratto collettivo (Consiglio di Stato, n. 10886/2023), fermo restando l’obbligo per la stazione appaltante di verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali (TAR Campania, Napoli, n. 6128/2023).

L’obbligo di individuare il CCNL non si applica ai contratti di servizi intellettuali e di fornitura senza posa in opera, come chiarito dall’ANAC nella relazione al bando-tipo, basandosi sull’interpretazione combinata degli articoli 11 e 57 del Codice.

Digitalizzazione

La digitalizzazione è un elemento cardine del Codice. A più di un anno dall’entrata in vigore, si rende necessario semplificare e chiarire alcune regole per il corretto funzionamento del sistema di e-procurement, entrato in vigore il 1° gennaio 2024. Si registrano ritardi nell’alimentazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico e nell’interoperabilità tra le banche dati e la Banca dati contratti pubblici dell’ANAC. Si aggiungono le problematiche relative all’obbligatorietà del BIM dal 1° gennaio 2025. Sebbene l’uso del BIM sia auspicabile per migliorare la qualità della progettazione, gli enti territoriali chiedono proroghe o innalzamento della soglia per evitare blocchi procedurali a causa di carenze tecniche e di personale.

Le principali modifiche proposte in tema di digitalizzazione intervengono su diversi articoli e allegati per:

  • Favorire, accelerare e semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale.
  • Chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme per il collegamento alla Banca dati nazionale ANAC.
  • Prevedere la suddivisione dei compiti tra RUP e personale delle stazioni appaltanti per il caricamento dei dati.
  • Accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico.
  • Rivedere le regole sull’uso del BIM, incrementando da 1 a 2 milioni di euro la soglia di obbligatorietà dal 1° gennaio 2025 e razionalizzando i requisiti tecnici per la redazione digitale dei documenti.

Qualificazione delle stazioni appaltanti

La qualificazione delle stazioni appaltanti, requisito del PNRR, è un’altra area di intervento prioritaria. Pur essendoci un trend positivo sull’attuazione della disciplina, è emersa la necessità di configurare la qualificazione come un sistema “aperto” che consenta anche alle stazioni appaltanti non qualificate di intraprendere un percorso di professionalizzazione, dando attuazione alle disposizioni che prevedono l’obbligatorietà della qualificazione anche per la fase di esecuzione dal 1° gennaio 2025.

L’Italia ha assunto impegni con l’UE nel PNRR: la milestone “M1C1-73 bis” prescrive l’adozione di orientamenti sull’attuazione del sistema di qualificazione, mentre la milestone “M1C1-73 ter” prevede incentivi alla qualificazione e professionalizzazione.

Le modifiche proposte introducono incentivi per le stazioni appaltanti non qualificate e requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, conciliando la necessità di garantire la formazione del personale impiegato negli appalti pubblici, incluso l’uso di metodi e sistemi di gestione digitale, e l’interesse a prevenire stalli nell’esecuzione.

Si è intervenuti anche per incentivare e migliorare la formazione, ampliando l’offerta formativa, introducendo la possibilità per soggetti privati con scopo di lucro di erogare corsi di formazione per la professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

Revisione prezzi

Un’area di intervento cruciale di questo decreto riguarda la disciplina delle clausole di revisione dei prezzi, introdotte dall’articolo 60 del codice. Questa materia è stata oggetto di studio e confronto con gli operatori del settore, attraverso un Tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, suddiviso in due sottogruppi: uno per gli appalti di lavori e uno per quelli di servizi e forniture.

Il dibattito nel Tavolo tecnico si è concentrato sull’individuazione di nuovi indici sintetici per misurare e parametrare l’aumento dell’importo contrattuale e sul dies a quo per calcolare la variazione (in aumento o in diminuzione). Si è scelto di confermare il sistema delineato dal Codice, ma garantendone la piena attuazione con criteri di calcolo di facile applicazione, grazie al ruolo dell’ISTAT.

Sono state apportate modifiche all’articolo 60 e introdotto un nuovo Allegato II.2-bis che disciplina le modalità di attuazione delle clausole revisionali. Il testo dell’allegato è stato rivisto anche a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato e della Conferenza unificata. Questi pareri hanno richiesto al Governo di “tenere conto delle specifiche prestazioni affidate in sub-appalto o nei sub-contratti, per garantire al sub-appaltatore o sub-contraente condizioni di revisione coerenti con l’attività svolta” e di “precisare la responsabilità dell’appaltatore in merito all’attuazione di tale obbligo giuridico” (parere Camera), nonché di prevedere che “siano le parti a regolare la modalità di revisione dei prezzi da applicare ai contratti di subappalto” (parere Senato).

Consorzi

Tra i dieci temi prioritari rientra anche la disciplina dei consorzi, a causa delle numerose criticità interpretative e applicative segnalate dagli stakeholder. In particolare, sono stati chiesti chiarimenti sul “cumulo alla rinfusa” come criterio per il possesso e la comprova dei requisiti di ammissione alle procedure di affidamento per i consorzi stabili. Sono state inoltre evidenziate incertezze sull’applicazione dell’articolo 67 in merito all’attestazione dei requisiti generali e speciali da parte di consorzi e consorziate, soprattutto per i consorzi di cooperative e di artigiani. Infine, sono state sollevate questioni sul divieto per una stessa impresa di partecipare a più di un consorzio stabile.

Le modifiche proposte mirano a risolvere queste criticità, recependo la giurisprudenza prevalente e le indicazioni dell’ANAC. In linea con la giurisprudenza (ad esempio, Cons. di Stato, sez. V, n. 8592/2023), si prevede che i consorzi stabili possano utilizzare i requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, per partecipare alle procedure di affidamento e ottenere l’attestazione di qualificazione. Per tutelare ulteriormente le stazioni appaltanti, si precisa che il possesso dei requisiti tramite un’impresa non designata per l’esecuzione deve essere “procedimentalizzato” e comprovato tramite avvalimento (articolo 104).

L’obbligo di indicare per quali consorziati il consorzio concorre è stato esteso ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro e ai consorzi di imprese artigiane, in linea con l’ANAC (Bando tipo n. 1/2023). Si chiarisce inoltre che, se la consorziata designata è a sua volta un consorzio di cooperative o artigiani, anch’esso deve indicare per quale consorziata concorre.

Si specifica che l’utilizzo dei requisiti in gara deve essere effettivo e corrispondere a una concreta disponibilità di mezzi, attrezzature e organico. In linea con l’ANAC (comunicato del 31 gennaio 2024), si ribadisce il divieto per una stessa impresa di partecipare a più di un consorzio stabile. La partecipazione a un consorzio stabile presuppone l’intenzione di operare congiuntamente per almeno cinque anni, istituendo una comune struttura d’impresa. Pertanto, non è concepibile un tale vincolo con più entità, senza pregiudicarne l’effettività. Le risorse messe a disposizione del consorzio possono essere utilizzate anche per partecipare a gare singolarmente, e la possibilità di partecipare a più consorzi aumenterebbe le occasioni di spendita contemporanea degli stessi requisiti, a discapito dell’effettiva capacità esecutiva.

Tutela delle Micro, Piccole e Medie Imprese

Un altro tema promosso fin dalla prima adozione del Codice è l’accesso delle MPMIP al mercato dei contratti pubblici. L’articolo 108, comma 7, prevede criteri premiali per le PMI, valorizzando la “territorialità” per i contratti che dipendono dalla prossimità per l’esecuzione.

Questo tema rimane centrale, anche alla luce delle difficoltà rappresentate dalle PMI nel presentare offerte competitive rispetto a grandi consorzi o altri operatori, spesso più competitivi in termini di requisiti. Le PMI hanno anche segnalato limiti nei vincoli lavoristici dell’articolo 11 (individuazione di un unico contratto di lavoro) e difficoltà di accesso al credito.

Come anticipato, le modifiche ai consorzi e alle tutele lavoristiche potrebbero già garantire una maggiore tutela per le PMI. A questi strumenti trasversali si affiancano interventi specifici: si rafforza l’incentivo alla suddivisione in lotti, chiarendo che il lotto quantitativo non deve essere funzionalmente autonomo.

In materia di subappalto, si prevede una quota riservata alle PMI pari al 20% delle prestazioni, derogabile solo se la stazione appaltante accerta l’impossibilità per ragioni legate all’oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato, motivandolo nella delibera a contrarre. Infine, si introducono novità sui contratti “riservati”, consentendo alle stazioni appaltanti di riservare la partecipazione o l’esecuzione di alcuni contratti, sotto le soglie europee, alle PMI. Questa è una facoltà conforme al diritto europeo, da valutare caso per caso.

Fase esecutiva del contratto di appalto

Un’altra priorità è la fase esecutiva dei contratti di appalto. La disciplina in materia è stata ritenuta dagli stakeholder troppo “asciutta” e poco ricettiva della giurisprudenza. Non si introducono quindi innovazioni sostanziali, ma solo chiarimenti per risolvere criticità legate a incertezze, derivanti dal ricorso a riserve e varianti contrattuali in corso d’opera, spesso per ovviare a criticità della progettazione. L’obiettivo è introdurre una normativa chiara e uniforme, utile a stazioni appaltanti e appaltatori e a prevenire il contenzioso.

Si interviene in tre ambiti: si tipizzano le circostanze che consentono varianti e si identificano le variazioni esecutive che non le richiedono (articolo 120). Si detta una disciplina generale per l’accordo di collaborazione, già utilizzato da molte stazioni appaltanti per opere complesse, con esiti positivi in termini di prevenzione dei rischi e risoluzione dei conflitti.

L’accordo di collaborazione è un accordo plurilaterale che non integra il contratto di appalto o subappalto, ma regola le interrelazioni tra i soggetti che operano nell’esecuzione. È stipulato dall’appaltatore con tutte le parti coinvolte (subappaltatori, subcontraenti, fornitori) e, eventualmente, con le pubbliche amministrazioni che partecipano alla fase approvativa dell’opera. L’obiettivo è promuovere la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti rispetto all’esecuzione dell’appalto (tempi, costi, adempimenti). L’accordo può anche perseguire obiettivi collaterali, come il coinvolgimento delle PMI e la previsione di premi e penali. Questo istituto rientra tra le best practices internazionali, che testimoniano come l’accordo di collaborazione favorisca il dialogo, riduca il contenzioso e promuova comportamenti virtuosi.

Partenariato pubblico privato

Un tema prioritario di questa revisione legislativa è la disciplina del partenariato pubblico-privato (PPP), in particolare la finanza di progetto (project financing). Questo strumento ha assunto un ruolo sempre più importante, offrendo una via intermedia tra il finanziamento pubblico totale e il ricorso esclusivo al mercato, attraverso forme di cofinanziamento pubblico-privato, in linea con la capacità di programmazione di ogni ente pubblico. In accordo con il principio costituzionale del buon andamento, le pubbliche amministrazioni sono incentivate a identificare le proprie esigenze e a creare le condizioni per realizzare opere che offrano servizi di qualità a costi competitivi per la collettività, sfruttando l’expertise dei privati.

Il project financing rientra anche negli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare nelle misure per la concorrenza e la riforma del settore degli appalti e concessioni pubbliche (M1C2-11-12 Riforma 2 e M1C1-73-quinquies Riforma 1.10).

Per attuare la milestone “M1C1-73-quinquies Riforma 1.10”, le nuove disposizioni mirano a rimodulare il project financing per aumentare l’efficienza degli affidamenti e promuovere la contendibilità delle concessioni, ad esempio, modificando la “clausola di prelazione” per evitare usi anticoncorrenziali.

Si è anche colta l’occasione per rivedere la procedura del project financing, al fine di garantire piena trasparenza sulle proposte private, favorendo la partecipazione degli operatori economici e consentendo agli enti concedenti di verificare la fattibilità delle proposte e l’affidabilità dei proponenti. La finanza di progetto si basa su una complessa interazione pubblico-privato, il cui successo dipende anche dalla solidità dell’operatore economico. Si è mirato anche a semplificare i documenti progettuali richiesti per evitare oneri eccessivi per i privati e a favorire un’approvazione “anticipata” del progetto di fattibilità tecnico-economica per prevenire successive variazioni sostanziali che potrebbero generare contenzioso.

La consultazione ha evidenziato la necessità di disciplinare la finanza di progetto a iniziativa pubblica, che, nella formulazione attuale del Codice, rischierebbe di non essere adeguatamente valorizzata.

Inoltre, in risposta ai rilievi della Commissione europea con la procedura d’infrazione INFR (2018)2273 sulla non conformità del diritto italiano alle Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU e 2014/25/EU e agli articoli 49 e 56 TFUE, sono state introdotte disposizioni per garantire trasparenza e pubblicità durante la selezione delle proposte relative al progetto di fattibilità.

Per conciliare queste esigenze, si è deciso di distinguere tra procedure di finanza di progetto a iniziativa privata e pubblica e di disciplinare la prassi consolidata in cui l’operatore economico presenta una preliminare manifestazione di interesse, con richiesta di informazioni e dati. In questi casi, per garantire trasparenza, se l’ente concedente comunica un interesse pubblico all’elaborazione della proposta, deve trasmettere i dati e le informazioni richieste e darne comunicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”. Resta esclusa da tale obbligo la manifestazione di interesse a cui l’ente non intende dare seguito, perché relativa a un progetto non prioritario o per il quale non sono disponibili elementi di valutazione.

Dopo l’eventuale manifestazione d’interesse, la procedura si differenzia a seconda dell’iniziativa (pubblica o privata). Per la finanza di progetto a iniziativa privata (attivabile anche se la proposta non è inclusa nella programmazione del PPP), la nuova disciplina prevede meccanismi per garantire concorrenza, trasparenza e pubblicità, con una chiara procedimentalizzazione della valutazione delle proposte e dell’affidamento.

Si individuano due fasi: nella prima, anche se l’iniziativa è di un unico promotore, l’ente concede un termine per altre proposte. Individuate le proposte di interesse pubblico, le valuta in termini di fattibilità, con eventuale conferenza di servizi preliminare, e seleziona la proposta da mettere a gara. In questa fase, l’ente esamina progetti di fattibilità semplificati, che solo dopo la selezione della proposta più adatta saranno trasformati dall’operatore prescelto in un progetto di fattibilità tecnico-economica, soggetto ad approvazione. È stato introdotto un articolo aggiuntivo all’Allegato I.7 per disciplinare il contenuto del progetto di fattibilità da presentare con la proposta.

Nella seconda fase, l’ente mette a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economico selezionato, riconoscendo il diritto di prelazione al proponente. Nella finanza di progetto a iniziativa pubblica, invece, l’ente redige un progetto di fattibilità, anche sulla base di manifestazioni di interesse, che viene posto a base di gara per la selezione dell’operatore che completerà la progettazione, fornirà parte del capitale e realizzerà il progetto.

La nuova disciplina mira a rendere effettivamente applicabile la finanza di progetto, fornendo un quadro normativo chiaro ed esaustivo. L’individuazione di due diverse procedure e la procedimentalizzazione di tutte le fasi consentiranno di adattare meglio le procedure al tipo di intervento e di garantire massima trasparenza, dalla manifestazione d’interesse all’aggiudicazione.

Collegi Consultivi Tecnici (CCT)

Un’altra area prioritaria di intervento riguarda i Collegi Consultivi Tecnici (CCT). Questo istituto è molto importante per la prevenzione e la riduzione del contenzioso, ma la consultazione ha evidenziato incertezze applicative sul perimetro della sua attività, sui presupposti di istituzione, attivazione e modalità operative. Sono stati chiesti chiarimenti sulla natura giuridica delle determinazioni del CCT in relazione all’accordo bonario, sui limiti temporali della sua operatività e sul calcolo dei compensi dei componenti del collegio.

Per risolvere queste criticità, è stato istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il supporto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dove era già attivo l’Osservatorio sull’attività dei CCT.

Grazie al contributo di questo Tavolo, sono state apportate modifiche alla disciplina del Codice e all’Allegato V.2, sulle modalità di costituzione del CCT. In particolare, le modifiche definiscono l’applicazione obbligatoria dei CCT per i contratti di lavori (inclusi quelli realizzati tramite concessione e PPP) superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, escludendo i contratti di forniture e servizi, per i quali l’attivazione del CCT è rimessa alla volontà delle parti. Si è chiarito l’ambito operativo delle pronunce e la fase procedimentale in cui il Collegio si considera sciolto. Infine, per garantire certezza giuridica, è stata colmata la lacuna sulla definizione del regime transitorio applicabile, anche per le disposizioni dell’Allegato V.2.

Sezione in aggiornamento: seguiranno nuovi contenuti esclusivi dedicati al decreto “correttivo”.

Decreto “correttivo” Codice Contratti Appalti 2023 : pareri Senato e Camera Deputati

Disponibili i pareri sullo Schema di decreto correttivo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Parere del Senato – 8 Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica 

Parere della Camera dei Deputati – VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Decreto Correttivo Codice Appalti 2023 : parere della Conferenza Unificata

La Presidenza del Consiglio dei ministri – CONFERENZA UNIFICATA, ha espresso il proprio Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78, sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Rep. atti n. 153/CU del 3 dicembre 2024

Audizione Presidente ANAC sullo schema di decreto “correttivo” del Codice dei contratti pubblici

Relazione dell’audizione del Presidente ANAC sullo schema di decreto legislativo “correttivo” del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 226

Senato della Repubblica
8a Commissione – Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica (26 novembre 2024)

Camera dei Deputati
VIII Commissione – Ambiente, territorio e lavori pubblici (27 novembre 2024)

Decreto Correttivo Codice Appalti 2023 : parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, nell’Adunanza della Commissione speciale del 27 novembre 2024 (numero affare 01427/2024), ha espresso il proprio Parere sullo “Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Premesse generali

1.- Con nota prot. n. 9639 in data 7 novembre 2011, trasmessa l’8 novembre successivo, il capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai fini del rilascio del prescritto parere, lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

A corredo della richiesta sono stati allegati:

a) una “relazione al Consiglio di Stato”, munita del visto e della pedissequa “autorizzazione” ex articolo 36 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, nonché della sottoscrizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) lo schema di testo, munito della ‘bollinatura’ della Ragioneria generale dello Stato;

c) la “relazione illustrativa”, parimenti ‘bollinata’;

d) la “relazione tecnica”, accompagnata dalla “verifica” di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, parimenti ‘bollinate’;

e) l’“analisi di impatto della regolazione” (AIR);

f) l’“analisi tecnico-normativa” (ATN);

g) l’attestazione del segretario del Consiglio dei ministri in ordine alla avvenuta deliberazione, in esame preliminare, nella riunione del 21 ottobre 2024;

h) gli “atti di concerto” espressi – d’ordine dei rispettivi Ministri – dal Ministero dell’interno, dal Ministero per la disabilità, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero della cultura, dal Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministero per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministero delle imprese e del made in Italy, nonché – all’esito di successiva integrazione documentale – dal Ministero della difesa.

L’Ufficio richiedente ha fatto espressa riserva di trasmettere, non appena pervenuto, il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni.

2.- Lo schema di decreto legislativo rinviene la sua base legale nell’articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78, il quale – contestualmente al conferimento della delega ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati, “uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici” – ha abilitato il Governo ad apportarvi, entro il biennio successivo dalla entrata in vigore della normativa delegata, “con la stessa procedura” e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, “le correzioni e le integrazioni che la pratica [avesse reso] necessarie ed opportune”.

Il positivo riferimento alla “stessa procedura” rende chiaro che gli “adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione” (cfr. articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400) sono definiti, relativamente all’intervento normativo correttivo ed integrativo in esame, per relationem, con l’unitario e comprensivo richiamo alla medesima sequela formale scandita per l’esercizio della delega.

L’iter procedimentale prevede, per tal via:

a) l’iniziativa rimessa ad una proposta congiunta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti);

b) un’articolazione istruttoria rimessa al concerto da parte dei “Ministri competenti”;

c) la (previa) acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2.1. Peraltro, come è noto, nell’esercizio della delega, esitato nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che ha approvato il “Codice dei contratti pubblici”, il Governo ha inteso avvalersi della facoltà – riconosciutagli, in termini generali, dall’articolo 14 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed espressamente conferita, con integrazioni prescrittive, dalla legge delega – di affidare al Consiglio di Stato, in sede consultiva, l’elaborazione dello schema normativo.

Di tale facoltà, per contro, il Governo non ha inteso avvalersi ai fini della predisposizione dello schema di decreto in esame.

Sul punto, la scelta non si sottrae a qualche profilo di criticità logico-giuridica.

Vero è, infatti, che il sintagma “stessa procedura”, non esente da un obiettivo margine di ambiguità, potrebbe essere acquisito in astratto: cioè nel senso che – fermi restando gli adempimenti procedimentali stabiliti, in ogni caso, in modo rigido e vincolante – in sede di elaborazione del correttivo si rinnoverebbe e riattiverebbe la (medesima e potenziale) facoltà (e, in definitiva, non l’obbligo) di avvalersi dell’apporto consultivo e redazionale del Consiglio di Stato.

Nondimeno, ragioni di coerenza logica e pratica, prima che testuale, sembrano prima facie militare negli opposti sensi di una simmetria formale effettiva, cioè in concreto: sicché la scansione formale dell’intervento correttivo ed integrativo avrebbe verisimilmente dovuto mimare, di fatto, la stessa seguita (rendendo coerente, in via definitiva, la relativa opzione) nella predisposizione del ‘Codice’, anche con riguardo al ruolo del Consiglio di Stato.

Si tratta, del resto, di una alternativa non priva di rilievo, avuto riguardo alla attitudine essenzialmente tecnica della redazione rimessa al Consiglio di Stato, in ogni caso, poi, ri-devoluta al successivo vaglio politico, a fronte di quella eminentemente e direttamente politica esercitata dal Governo.

In definitiva, si ritiene non inopportuno segnalare il rischio, potenzialmente rilevante ai fini di un eventuale sindacato di legittimità formale, in ordine al rispetto della legge di delegazione, e relativo alla circostanza che la redazione del Codice, e la sua integrazione e correzione, siano state, in concreto, operate, in parte, seguendo procedure sostanzialmente diverse.

3.- Relativamente agli atti di concerto pervenuti, importa anzitutto osservare – sia pure senza farne oggetto, essenzialmente per ragioni di collaborazione istituzionale, di rilievo formale ostativo – che tutti sono stati espressi “d’ordine” del Ministro volta a volta interessato, a dispetto del fatto che la Sezione abbia reiteratamente rimarcato la giuridica inadeguatezza di tale formula organizzatoria, che postula, a differenza del ricorso alla c.d. delega di firma, l’attivazione di attribuzioni proprie dell’ordinatario (cfr., da ultimo, i pareri 28 ottobre 2024, n. 1308 n. 1282; 15 ottobre 2024, n. 1282; 12 settembre 2024, n. 1216; 4 aprile 2024, n. 446).

Inoltre, tutti i concerti resi (dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro della disabilità, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della cultura, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro della difesa) risultano espressi in forma secca ed inarticolata, a guisa di mero ed anodino nulla osta alla iniziativa normativa, ed in qualche caso (come per il Ministero della difesa, in cui neppure è esplicitato il ruolo del Ministro ordinante) addirittura successivamente all’inoltro della richiesta di parere sullo schema predisposto.

Si tratta, come più volte evidenziato dalla Sezione, di una modalità di concertazione che – anche in ragione della carente (trasmissione a questo Consiglio della) documentazione di una effettiva e sostanziale interlocuzione nel merito da parte degli uffici tecnici ausiliari dei vari Ministri coinvolti – assume una connotazione sostanzialmente abdicativa a fronte delle incisive e politicamente impegnative attribuzioni co-decisionali rimesse, ratione materiae, ai Ministeri competenti (com’è evidente, alla luce della vasta gamma di interessi settoriali coinvolti – ed interferenti tra loro in termini di reciproco bilanciamento – e della stessa pluralità di titolari dell’adozione di un’ampia serie di regolamenti di delegificazione, destinati, nel futuro, ad innovare la fondamentale e complessa materia degli Allegati).

Del resto, non è vano soggiungere che sotto numerosi e ben qualificati profili (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai settori dei contratti sociali, agli appalti della difesa, agli affidamenti relativi ai beni culturali, alle modalità di accesso al mercato degli operatori economici, alle misure a tutela dell’ambiente e della sicurezza energetica) l’apporto valutativo esplicito dei Ministri competenti sarebbe risultato significativo, se non altro per far emergere, e dunque chiarire per l’interprete, la fenomenologie socio-economiche – si potrebbe dire “gli interessi meritevoli” – sottostanti a molte delle più innovative, od innovate, figure giuridiche disciplinate nel “Codice”.

4.- Lo schema di decreto è accompagnato da una analisi di impatto della regolamentazione (AIR), con la quale si è inteso illustrare:

a) il complessivo contesto dell’intervento correttivo, alla luce delle principali problematiche operative emerse, all’esito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2023, dal confronto e dalla consultazione con i principali stakeholders e con plurime stazioni appaltanti, nonché dalle segnalazioni contestuali di criticità rinvenienti dall’ANAC;

b) la logica delle opzioni di intervento, anche con riguardo al perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR e al confronto con la Commissione europea, relativamente alla necessità di intervenire allo scopo di elidere le diverse procedure di infrazione ancora attivate e di scongiurarne l’avvio di nuove;

c) i potenziali effetti attesi dall’intervento correttivo, avuto riguardo alle aspettative di contrazione dei tempi e degli adempimenti connessi al ciclo di vita, in tutte le sue fasi, dei contratti pubblici, al potenziamento della concorrenzialità del mercato nazionale delle commesse, al complessivo efficientamento della spesa pubblica.

Osserva, tuttavia, la Sezione che – a dispetto dell’impegno testuale-illustrativo profuso – l’analisi di impatto risulta, per profili significativi e qualificanti, inadeguata: essa si risolve di fatto in un’articolata e perifrastica enunciazione in termini formali e giuridici dell’oggetto e delle modalità di intervento, correttivo ed integrativo, sulle disposizioni del Codice; e ciò, anche laddove sarebbe stato necessario e chiarificatore – purché nei termini di una esplicitata metodologia predittiva – stimare in modo specifico, e per ogni “tematica” di nuova disciplina introdotta, i dati macroeconomici, economico-settoriali nonché comunque di rilievo sulle rispettive condizioni della domanda (pubblica) e dell’offerta, in termini di variazioni attese (distinguendo, ad esempio tra volumi attuali e loro variazioni, imputabili a investimenti od alla spesa corrente, al di là delle tipologie giuridiche degli appalti, distinguendo i rispettivi moltiplicatori fiscali e la loro stessa eventuale variazione in funzione di fattori come, ad esempio, la propensione marginale all’importazione): e ciò, al fine di esplicitare e, soprattutto, confermare oggettivamente, la enunciata ratio sostanziale delle modifiche e l’impatto economico e socio-economico che effettivamente le giustifichi.

Ciò, esemplificativamente ma non secondariamente, concerne la (mera) enunciazione (non seguita da dimostrazione predittiva fondata sull’incidenza attesa suffragata da dati) relativa alla agevolazione dell’accesso al mercato “pubblico” per le PMI, conseguente agli incrementati processi di digitalizzazione (osservandosi che le PMI stesse risulterebbero “prive di un apparato amministrativo dedicato a tali attività”), laddove, peraltro e per contro, l’effettiva incidenza della progressiva implementazione degli stessi processi di digitalizzazione pone un simmetrico, ma divergente, effetto di criticità e difficoltà per “le più piccole stazioni appaltanti” (tenendo conto “anche degli organici amministrativi”).

Riassuntivamente, e nella illustrata prospettiva, – assecondando la direttiva della legge delega – avrebbero dovuto emergere sia i dati e le analisi relativa alle “applicazioni pratiche” che – alla luce della prima esperienza applicativa del codice – hanno in assunto giustificato (talora in termini di mera opportunità, talaltra come vera e propria necessità) le correzioni di eventuali disallineamenti, incongruenze od incoerenze od anche integrazioni, sia, analiticamente e per conseguente risultante complessiva, le variazioni, quantitative e qualitative, che si prevedono derivare dall’impianto del correttivo.

Peraltro, non sono state messe a disposizione della Sezione, che avrebbe potuto apprezzarne il rilievo in termini di adeguatezza e coerenza, le allegate interlocuzioni con la Commissione europea; né sono stati illustrati, con il necessario dettaglio esplicativo, gli obiettivi PNRR che, per vario rispetto, hanno dichiaratamente orientato, relativamente a profili qualificanti, le opzioni correttive ed integrative (obiettivi che, peraltro, aspetto non trascurabile, sono stati essenzialmente stabiliti anteriormente alla stessa originaria redazione del “nuovo” Codice su cui ora si interviene).

5.- Si segnala, inoltre, che, allo stato, non è stato acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che integra adempimento procedimentale necessario e, per giunta, logicamente e positivamente preventivo rispetto al parere del Consiglio di Stato, che deve essere reso su un testo normativo definito e non in fieri (cfr., tra i molti, i pareri 28 agosto 2024, n. 1125 e 23 maggio 2024, n. 650).

In ogni caso, prima della definitiva approvazione dello schema di decreto si rende indispensabile la relativa acquisizione.

6.- Di seguito, si procede all’esame analitico dei singoli articoli dello schema di decreto legislativo, con la costante e correlativa indicazione dell’articolo del Codice oggetto di modifica.

Sotto il profilo metodologico, i suggerimenti di correzione, modifica ed integrazione, per una maggior immediatezza di percezione del loro risultato finale, sono stati formulati avuto direttamente riguardo al testo degli articoli del Codice interessati, quale risultante dal ‘testo a fronte’ fornito dalle Amministrazioni proponenti. Le modifiche corrispondenti al testo dello schema in esame sono, per tal via, direttamente individuabili ed agevolmente apportabili di conseguenza. Nei limitati casi in cui siano emerse strette necessità di armonizzazione e coerenza testuali e sistematiche, si è intervenuti anche su disposizioni non direttamente oggetto di modifica o di integrazione da parte del “correttivo”.

Per maggiore immediatezza e comodità di lettura, i suggerimenti relativi a modifiche di drafing e le proposte di espunzione, correzione, integrazione o riformulazione del testo normativo sono evidenziate in carattere grassetto.

Correttivo Codice Appalti : Relazione Illustrativa , Relazione Tecnica e Testo bollinato

La Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnica del correttivo al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 ed il testo bollinato, approvato in Consiglio dei Ministri.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE TECNICA

TESTO BOLLINATO

Correttivo Codice Appalti d.lgs. 36/2023 approvato in CDM : cosa cambia

Premessa generale sul complessivo impianto normativo introdotto

La legge 21 giugno 2022, n. 78 ha conferito al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, medio tempore intervenuti.

In attuazione della predetta delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1, comma 4 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici” (di seguito, anche Codice o “codice appalti”).

Trascorso più di un anno dalla entrata in vigore e dall’acquisto di efficacia delle disposizioni del Codice (articolo 229, commi 1 e 2), il Governo ha ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dal comma 4 dell’articolo 1 della citata delega, in virtù della quale il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2023, è autorizzato ad apportare al medesimo decreto le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica ha reso medio tempore necessarie od opportune, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi contenuti nella delega.

Lo schema di decreto de quo, è, dunque, in primis, uno strumento di ulteriore razionalizzazione e semplificazione della disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, che tiene conto delle principali esigenze rappresentate dagli stakeholders del settore, nonché delle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di taluni istituti giuridici introdotti, al fine sia di scongiurare sia l’avvio di nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea sia di risolvere quelle eventualmente già in essere.

A ciò si aggiunga che il correttivo intende recepire le principali affermazioni giurisprudenziali formatisi all’indomani dell’acquisto di efficacia del vigente codice – assicurando, in tal modo, una uniforme applicazione di tali principi – , soprattutto relativamente ad alcune aree tematiche ed applicative particolarmente rilevanti, quali ad esempio, la “revisione prezzi”, il concetto di “equivalenza”, riferito alle tutele in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro, il principio dell’equo compenso, così come operante nell’ambito degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura.

In tale ottica, le nuove previsioni introdotte, intervenendo peraltro su criticità sollevate dalla stessa Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), hanno tenuto in considerazione i primi orientamenti della giurisprudenza civile e amministrativa formatisi in materia, consentendo così il formarsi e l’avvio di virtuose e via via consolidate prassi operative.

Le modifiche e le integrazioni in esso contenute sono comunque mirate a perfezionare l’impianto normativo del Codice, senza volerne stravolgere lo spirito e l’impostazione, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore, nell’ottica di promuovere il principio del risultato e della fiducia tra pubbliche amministrazioni e operatori economici, inserito nel Libro I quale assoluto elemento di novità rispetto alla previgente disciplina.

Il provvedimento in parola si pone dunque in linea di continuità con il Codice, nell’impostazione di fondo, nell’architettura delle regole e delle procedure, che sono state ulteriormente rafforzate con tasselli ritenuti necessari in ragione di quanto emerso nella prassi applicativa.

Appare doveroso precisare come le suddette novelle siano il frutto di un ampio, trasversale e costruttivo confronto non solo tra le Amministrazioni interessate, ma anche con gli operatori di settore, maturato in numerosi tavoli inter-istituzionali tematici (tra cui il tavolo sulla digitalizzazione, il tavolo sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, il tavolo sulla revisione prezzi, il tavolo sui Collegi consultivi tecnici).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte sua, ha seguito e accompagnato il dibattito e l’attuazione del Codice, anche grazie ad una propria intensa attività consultiva resa a mezzo di pareri alle stazioni appaltanti e a tutti coloro che sono tenuti all’applicazione del codice tramite il servizio Supporto Giuridico, realizzato in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), in via di ulteriore implementazione a seguito delle attività di prossima definizione volte ad estenderne la portata con uno specifico focus sugli aspetti della professionalizzazione, qualificazione e digitalizzazione. Ciò nell’ottica di favorire l’uniformità nell’interpretazione della disciplina dei contratti pubblici, nonché la formazione di “best practices” consolidate.

Nell’ambito di tale attività sono stati affrontati quesiti e dubbi interpretativi, raccogliendo sollecitazioni ed elementi di riflessione che si sono rivelati strategici nella fase di istruttoria del presente testo normativo.

Alle attività di concertazione illustrate si è affiancato anche il confronto con gli operatori di settore, portato avanti, non solo con la consultazione pubblica attivata nel mese di luglio tramite una piattaforma istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma anche attraverso confronti settoriali (a titolo esemplificativo, si segnala il confronto sulla tematica afferente all’equo compenso promosso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e il confronto con i principali operatori del settore sia dei lavori che dei servizi e forniture svolto sul tema della revisione prezzi).

Con specifico riferimento alla consultazione pubblica, avvenuta nel mese di luglio del 2024, sono stati invitati a partecipare n. 94 stakeholders, di cui n. 77 rappresentano operatori privati mentre

n. 17 soggetti pubblici, che hanno presentato circa 630 contributi suddivisibili in tre macro-categorie: disallineamenti testuali; modifiche sostanziali e criticità interpretative.

Per un maggiore approfondimento dell’iter di formazione dello schema di provvedimento, e in particolare degli esiti delle citate consultazioni, si rimanda all’AIR dove sono illustrati, nel dettaglio, gli esiti della stessa.

2. Le principali linee direttrici di intervento.

La ratio ispiratrice del provvedimento in argomento è da rinvenire, come anticipato anche supra, prioritariamente nell’esigenza di chiarire, specificare e attuare alcune disposizioni che presentavano criticità applicative, con particolare riferimento agli allegati, in modo da agevolare il rilancio strutturale degli investimenti pubblici anche nella fase post PNRR, coerentemente con le prospettive e i tempi di un bilancio strutturale.

Sul punto, di significativa rilevanza sono le modifiche in tema di digitalizzazione di cui si dirà nel prosieguo.

Inoltre, si è intervento sulla disciplina della fase dell’esecuzione dei contratti, in merito alla quale sono state registrate numerose segnalazioni sia dalle stazioni appaltanti che dagli operatori economici, con lo scopo di chiarire gli elementi essenziali che concorrono a definire l’equilibrio giuridico ed economico-finanziario tra pubblico e privato.

Infine, sono state introdotte delle modifiche trasversali volte a valorizzare e promuovere il ruolo delle micro, piccole e medie imprese, nella consapevolezza che sono proprio tali operatori a costituire la trama portante del mercato dei contratti pubblici italiano.

Proprio in relazione agli aspetti che precedono, vanno evidenziate le – rilevantissime – potenzialità e utilità del decreto correttivo che sono intrinsecamente connesse – e per questo sono ancora più importanti – alla “fase cruciale dell’attuazione” di ogni riforma, come lo stesso Consiglio di Stato l’ha definita in molteplici occasioni (in relazione al codice dei contratti pubblici del 2016, cfr. Comm. spec. n. 855/2016, ai punti II.f).4, II.f).5 e II.g).

Come evidenziato dal Supremo Consesso, infatti, “…una riforma è tale solo quando raggiunge un’effettiva attuazione, che sia percepita da cittadini e imprese e rilevata dai dati statistici. A questo scopo, l’adozione dei decreti legislativi attuativi di una legge(-delega) di riforma non è sufficiente: l’esperienza internazionale insegna che sempre più spesso le riforme ‘si perdono’ nelle prassi amministrative conservative, nel difetto di un’adeguata informatizzazione, nel mancato apprendimento dei meccanismi da parte degli operatori pubblici, nel difetto di comunicazione con i cittadini e le imprese, che non riescono a conoscere, e quindi a rivendicare, i loro nuovi diritti.

Nessuna riforma nasce subito perfetta, ma molte possono diventarlo con una fase di progressivo adattamento: per tale ragione, i decreti “integrativi e correttivi” di un decreto legislativo hanno un ruolo essenziale.”.

In aderenza a tale impostazione, il presente decreto non punta soltanto alla “qualità formale” del testo, ma soprattutto alla rimozione di quegli ostacoli registratisi in sede di applicazione pratica onde assicurare il buon funzionamento della riforma.

Si tratta, infatti, di misure che non sono ‘aggiuntive’ rispetto alla riforma medesima, ma fanno parte integrante della stessa, e ne possono determinare il successo in misura rilevante.

Peraltro, in ossequio al rispetto del principio di stabilità dell’ordinamento giuridico, che impone che le norme abbiano un tempo ragionevole di applicazione e di assimilazione, consentendo agli operatori di adeguarsi ad esse, lo schema di decreto in commento interviene in modo chirurgico soltanto laddove i cambiamenti siano stati giustificati da un effettivo riscontro nella pratica, assicurando, in tal modo, certezza delle regole, stabilità del quadro regolatorio, efficienza di amministrazioni e imprese.

Nel dettaglio, le proposte di modifica al Codice seguono, come anticipato, tre linee direttrici:

  • sono state apportate al codice tutte quelle modifiche di coordinamento interno, comprese la correzione di errori materiali, refusi e disallineamenti testuali;
  • sono state introdotte precisazioni per accrescere la chiarezza del dettato normativo, integrando alcuni istituti o colmando dei vuoti normativi evidenziati dalle associazioni o dagli operatori di settore, nonché in sede di confronto con altri soggetti istituzionali. Invero, partendo dai contributi raccolti durante la consultazione, dalla giurisprudenza e dalle richieste di parere pervenute attraverso il servizio supporto giuridico, sono state tracciate numerose modifiche puntuali finalizzate a chiarire possibili ambiguità del codice, a risolvere disallineamenti tra diverse parti del codice e degli allegati, ad aggiornarne le formulazioni alla normativa sopravvenuta;
  • sono state apportate delle modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del codice.
  1. I macrotemi oggetto di intervento.

Nel dettaglio, anche alla luce delle criticità emerse durante i menzionati confronti inter- istituzionali e con gli operatori economici, la presente novella legislativa si è incentrata su dieci temi sostanziali ritenuti prioritari per assicurare la piena funzionalità delle norme di settore dei contratti pubblici.

Al fine di fornire una chiave di analisi quanto più completa e una visione sistemica delle disposizioni contenute nel presente decreto, si riporta di seguito una primaria e sintetica descrizione di insieme degli interventi proposti nelle dieci aree tematiche ritenute prioritarie.

    1. Equo compenso

Un primo ambito tematico oggetto di intervento è relativo alla disciplina del c.d. equo compenso.

In argomento, infatti, sono emersi, all’indomani dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2023 n. 49, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, orientamenti dottrinali e giurisprudenziali divergenti in ordine all’applicabilità al settore dei contratti pubblici della normativa introdotta ex novo dalla precitata legge. Il presente testo normativo, pertanto, ha rappresentato l’occasione per poter chiarire, in via legislativa, i rispettivi ambiti applicativi alla luce dei principi sulla concorrenza e sull’equo compenso previsti rispettivamente agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del medesimo codice.

Nell’ambito del dibattito giurisprudenziale formatosi in subiecta materia, si richiamano, in particolare, i primi interventi giurisprudenziali intervenuti, ossia le sentenze del TAR Veneto, sez. III, 3 aprile 2024, n. 632 e TAR Lazio, sez. V ter, 30 aprile 2024, n. 8580, che hanno sostenuto l’applicabilità della legge sull’equo compenso al settore contratti pubblici, cui hanno fatto da “contro altare” i pronunciamenti del TAR Campania, Salerno, sez. II, 16 luglio 2024, n. 1494 e TAR Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 483, che hanno invece affermato, l’incompatibilità tra i due sistemi normativi, con esclusione dell’applicazione delle regole dell’equo compenso alle procedure di gara regolate dal codice dei contratti pubblici.

A fondamento della prima tesi, i giudici amministrativi di primo grado hanno valorizzato, anzitutto, la previsione contenuta nell’articolo 8, comma 2, del Codice, laddove, oltre a sancirsi il divieto, salvo casi eccezionali, di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito, è stato imposto, in via generale, alla pubblica amministrazione di garantire comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.

In particolare, infatti, secondo questa tesi, l’impiego del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in ragione del rapporto qualità/prezzo nel settore dell’evidenza pubblica, non precluderebbe l’applicabilità della legge n. 49 del 2023, in quanto le gare per servizi di architettura o di ingegneria dovrebbero essere strutturate e aggiudicate sulla base di un “prezzo fisso” non ribassabile, individuato dalla pubblica amministrazione come corrispettivo posto a base di gara, con competizione limitata alla sola componente tecnica dell’offerta.

In tale ottica, il compenso del professionista costituirebbe soltanto una delle componenti del “prezzo” determinato dall’Amministrazione come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare alle “spese ed oneri accessori”.

In base alla tesi opposta, si ritiene invece possibile la praticabilità del ribasso sui corrispettivi professionali, in quanto la loro congruità rimarrebbe, in ogni caso, adeguatamente assicurata dal modulo procedimentale di verifica dell’anomalia dell’offerta, con riferimento al ribasso praticato sul corrispettivo dei servizi di progettazione.

In tale ottica, la verifica di anomalia delle offerte sarebbe finalizzata ad evitare che le prestazioni  professionali  siano  rese  a  prezzi  incongrui,  consentendo,  nel  contempo,  alle amministrazioni di affidare gli appalti a prezzi più competitivi.

Tenuto conto delle divergenze di posizione e orientamenti giurisprudenziali, si è inteso intervenire sulla materia al fine di bilanciare le regole sull’applicabilità del principio dell’equo compenso, inteso, appunto, come compenso “equo” e non “minimo”, inevitabilmente correlato, tuttavia, all’operatività di specifici vincoli connessi al settore dei contratti pubblici, che impongono valutazioni comparative ai fini dell’affidamento di tutti i servizi, compresi quelli connessi alla progettazione, e che richiedono una adeguata ponderazione degli effetti finanziari delle scelte regolatorie.

In risposta a tale necessario bilanciamento, le modifiche proposte all’articolo 41 prevedono, da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65 per cento come un importo “a prezzo fisso”, come tale non ribassabile in sede di gara; dall’altro, che rispetto al restante 35 per cento, l’elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte; per mitigare l’impatto di tali ribassi sull’aggiudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione, si prevede tuttavia che per tale residuo 35 per cento, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

Nell’ottica di intervento sopra evidenziata, pertanto, la soluzione sopra sinteticamente descritta garantisce pertanto il principio dell’equa remunerazione del progettista, aprendo al contempo ad una valutazione competitiva tra diverse offerte economiche, al fine, in ogni caso, di valorizzare nell’affidamento quegli operatori economici che propongono migliori condizioni di economicità e qualità del servizio.

3.2. Tutele lavoristiche

Ulteriore tematica centrale emersa in sede di consultazione è quella afferente alle tutele lavoristiche. In particolare, nel dare attuazione alla disposizione che prescrive l’individuazione nel bando del contratto collettivo nazionale applicabile all’appalto, (ex articolo 11 del Codice), oggetto di intervento, sono state individuate le tutele che si devono considerare ai fini della valutazione e alle modalità di calcolo dell’equipollenza dei contratti collettivi di lavoro.

Nell’operare tale specificazione si è tenuto conto di come i criteri di equipollenza siano funzionali sia a garantire parità di tutela che ad assicurare il coinvolgimento di operatori economici che non applicano il contratto indicato dalla stazione appaltante, in ossequio alla libertà contrattuale sancita, sul punto, dalla giurisprudenza costituzionale.

Le modifiche proposte sono finalizzate ad assicurare una uniforme svolgimento delle prassi operate dalle stazioni appaltanti ai fini dell’individuazione del contratto di lavoro applicabile in sede di redazione dei bandi/inviti, nonché una semplificazione del quadro normativo e delle modalità di calcolo dell’equipollenza a favore degli operatori economici ai fini della partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica.

Si prevede, in particolare, l’inserimento di un nuovo Allegato I.01, contenente concrete disposizioni per orientare l’operato delle stazioni appaltanti sia rispetto al contratto da individuare nel bando/invito, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto, sia rispetto alla verifica di equipollenza dei contratti.

In particolare, si è inteso introdurre dei meccanismi automatici per la valutazione di equipollenza  tra  i  contratti  sottoscritti  dalle  organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative, alla luce dei principali indici normativi ed economici rivelatori di tale sostanziale equivalenza.

E’ stata poi prevista una disciplina diversificata tra il settore dei lavori e quello dei servizi e forniture: per il primo è stata introdotta una presunzione di equipollenza tra i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nei quattro settori ATECO applicati nel settore delle costruzioni; per il secondo settore sono stati introdotti dei criteri per il calcolo dell’equipollenza secondo una logica “compensativa” tra le differenti tutele normative previste nei diversi contratti.

Appare opportuno, inoltre, evidenziare che il contenuto dell’Allegato I.01 recepisce, fra l’altro, anche gli orientamenti giurisprudenziali in materia. Sul punto, si richiama il divieto di prevedere quale requisito di partecipazione l’applicazione di un determinato contratto collettivo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza del 18 dicembre 2023 n. 10886); resta fermo che, in sede di verifica della dichiarazione di equivalenza, la stazione appaltante o l’ente concedente sono tenute ad accertare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi (TAR Campania, sede di Napoli, sentenza del 7 novembre 2023, n. 6128).

Si rammenta che, in forza dell’interpretazione delle disposizioni vigenti, l’obbligo di individuare il CCNL come sopra declinato non si applica ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera. Ciò in considerazione di quanto affermato dalla stessa ANAC che, nell’ambito della relazione al proprio bando-tipo, ha sottolineato che spetta alle stazioni appaltanti valutare, a seconda della tipologia dell’appalto, se il medesimo dipende da prestazioni standardizzate (e contrattualizzate) ovvero da presentazioni professionali o di mera fornitura che non contemplano l’impiego di personale contrattualizzato. Si riporta al riguardo quanto osservato dall’ANAC nella nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023: “Sulla base del combinato disposto delle due norme [articoli 11, commi 1 e 2, e 57, comma 1], è stato ritenuto di poter aderire all’interpretazione che vede l’articolo 11 come enunciazione di un principio generale e l’articolo 57 come declinazione pratica di tale principio. È stato quindi ritenuto possibile perimetrare l’applicazione dei principi di cui all’articolo 11 all’ambito oggettivo individuato dall’articolo 57, escludendo i contratti di servizi aventi natura intellettuale. Inoltre, è stato ritenuto opportuno escludere le forniture senza posa in opera”.

Ciò deriva dalla stessa interpretazione letterale dell’articolo 57, comma 1 a mente del quale “Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali […]”.

3.3. Digitalizzazione

Ulteriore materia centrale e prioritaria di intervento è quella relativa alla c.d. digitalizzazione, la quale ha costituito e rappresenta tutt’ora un elemento cardine ed estremamente innovativo dell’intero impianto codicistico.

Invero, a più di un anno dall’entrata in vigore del Codice (che ha previsto un’introduzione graduale delle disposizioni in materia di digitalizzazione) si pone l’esigenza di semplificare e chiarire alcune regole finalizzate a favorire il corretto funzionamento del sistema di e-procurement che, come noto, è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2024.

Si ricorda che il sistema sta operando a regime, anche se si registrano significativi ritardi nell’alimentazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico, nonché nell’implementazione delle misure necessarie a garantire l’interoperabilità tra le banche dati esistenti e la Banca dati contratti pubblici dell’ANAC.

A queste problematiche si aggiungono quelle relative all’entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2025, delle nuove regole sull’obbligatorietà del ricorso a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. BIM). Al riguardo non può non evidenziarsi come, se da un lato, vi sia l’esigenza di accelerare tale utilizzo, nella consapevolezza che la digitalizzazione di tutti gli elaborati di cantiere garantisce una progettazione di qualità, con dati attendibili e agevolmente confrontabili; dall’altro lato, gli enti territoriali richiedono proroghe o interventi di innalzamento della soglia per il ricorso a tali metodi, al fine di evitare che le stazioni appaltanti più piccole si trovino di fronte ad un blocco delle procedure a causa delle carenze tecniche e di personale interne.

Le principali modifiche proposte in tema di digitalizzazione intervengono su numerosi articoli del codice e degli allegati, al fine di:

  • favorire, accelerare e semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico;
  • chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme (pubbliche o private) che consentono alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Banda dati nazionale di ANAC;
  • prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banda dati nazionale dei contratti pubblici;
  • accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico;
  • rivedere le regole sull’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. BIM), incrementando a decorrere dal 1° gennaio 2025 la soglia relativa all’obbligatorietà del ricorso al medesimo da 1 a 2 milioni di euro, razionalizzando altresì tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’opera.

3.4. Qualificazione delle stazioni appaltanti

Un ulteriore ambito di intervento del presente testo normativo di carattere prioritario, costituente, peraltro, uno specifico requirement del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, anche PNRR), è quello avente per oggetto la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Sebbene dai dati raccolti si evinca un trend positivo sulla progressiva attuazione della disciplina in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, è emersa, in particolare, anche a seguito delle interlocuzioni in argomento avviate in sede europea, l’esigenza di configurare la qualificazione come un sistema “aperto” (i.e. che consenta anche alle stazioni appaltanti che in prima istanza non abbiano  conseguito  la  qualificazione  di  intraprendere  comunque  un  percorso  di professionalizzazione), dando, fra l’altro, concreta attuazione anche alle disposizioni che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevedono l’obbligatorietà della qualificazione anche per la fase dell’esecuzione del contratto.

Sul punto, si evidenzia che lo Stato italiano, in sede di adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha assunto specifici impegni con l’Unione Europea. In particolare, infatti, da un lato, la milestone M1C1-73 bis Riforma 1.10 Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni” prescrive l’adozione di orientamenti sull’attuazione del sistema di qualificazione per il codice dei contratti pubblici delle stazioni appaltanti, e, dall’altro lato, la milestone “M1C1-73 ter Riforma 1.10 Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici  e  concessioni”  prevede  l’introduzione  di  incentivi  alla  qualificazione  e professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

Alla luce di quanto rappresentato, pertanto, in primo luogo, con le proposte di modifica apportate, si è inteso introdurre una serie di incentivi a favore delle stazioni appaltanti che non hanno conseguito, in prima istanza, la qualificazione e, dall’altro, si sono introdotti dei requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, al fine di conciliare, da un lato l’esigenza di garantire al personale impiegato negli appalti pubblici una adeguata formazione di settore, comprensiva dell’utilizzo di metodi e sistemi di gestione digitale delle costruzioni, e, dall’altro lato, l’interesse a prevenire stalli di sistema nell’esecuzione.

Infine, si rappresenta che, in tale ambito di azione, si è intervenuti anche con l’intento di incentivare e migliorare l’attività di formazione, nonché ampliare il più possibile l’offerta formativa. A tal fine, fra gli interventi previsti, si è introdotta espressamente la possibilità di erogare i corsi di formazione, finalizzati a migliorare la professionalizzazione delle stazioni appaltanti, anche da parte di soggetti privati aventi scopo di lucro, così da riconoscere e valorizzare una prassi già ampiamente in uso presso le stazioni appaltanti (soprattutto) territoriali.

3.5. Revisione prezzi

Ulteriore area tematica che è stata una delle principali linee di intervento del decreto in commento è la disciplina relativa all’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, introdotte ai sensi dell’articolo 60 del codice, oggetto, peraltro, di studio e concertazione con tutti gli operatori del settore, grazie all’istituzione di un apposito Tavolo tecnico costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha organizzato i propri lavori, strutturandosi in due sub-componenti (quella alla quale hanno partecipato gli stakeholders operanti nel settore degli appalti di lavori e quella alla quale hanno partecipato gli stakeholders operanti nel settore degli appalti di servizi e forniture)

Grazie all’ampio dibattito scaturito in seno a predetto Tavolo tecnico, incentratosi soprattutto sulla individuazione di nuovi indici sintetici grazie ai quali commisurare e parametrare l’incremento dell’importo contrattuale, nonché sul dies a quo a partire dal quale calcolare la variazione (in aumento o in diminuzione) dello stesso contratto, si è inteso confermare il sistema delineato dal Codice, garantendo, tuttavia, una piena attuazione del medesimo attraverso criteri di calcolo di agevole implementazione, grazie al ruolo determinante di ISTAT.

In risposta a tali esigenze, sono state pertanto apportate delle modifiche all’articolo 60 ed è stato introdotto un nuovo Allegato II.2-bis disciplinante le modalità di attuazione delle clausole revisionali (sul punto si veda amplius infra nei paragrafi dedicati all’illustrazione di ciascuna disposizione).

3.6. Consorzi.

All’interno dei dieci temi prioritari rientra anche la disciplina dei consorzi, atteso il gran numero di contributi presentati dagli stakeholders che, in sede di consultazione, hanno evidenziato diverse criticità interpretative applicative dell’istituto.

Nel dettaglio, così come emerso dalla consultazione, sono stati richiesti dei chiarimenti in merito al c.d. “cumulo alla rinfusa”, quale criterio di possesso e comprova dei requisiti previsti per l’ammissione alle procedure di affidamento da parte dei consorzi stabili, nonché sono stati evidenziati dei disallineamenti e delle incertezze riguardo l’applicazione dell’articolo 67 circa la attestazione dei requisiti generali e speciali da parte di consorzi e consorziate, anche in sede di presentazione delle offerte, con specifico riguardo ai consorzi di cooperative e di artigiani.

Infine, sono state rappresentate incertezze interpretative e applicative in ordine alla permanenza del divieto alla medesima impresa di partecipare a più di un consorzio stabile.

Le modifiche proposte mirano a risolvere le predette criticità, recependo i prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia, nonché le indicazioni fornite al riguardo da ANAC.

In particolare, in adesione alla prevalente giurisprudenza in argomento (ex multis, Cons. di Stato, sez. V, 29 /09/2023, n. 8592), si è previsto che i consorzi stabili possano avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione.

Al fine di introdurre una ulteriore tutela a favore delle stazioni appaltanti, è stato inoltre chiarito che il possesso dei requisiti di qualificazione tramite quanto posseduto dall’impresa non designata per l’esecuzione, debba comunque essere “procedimentalizzato” e concretamente comprovato e, dunque, avvenire tramite avvalimento ex art. 104.

Inoltre, è stato esteso ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi fra imprese artigiane, l’obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, in stretta aderenza con l’orientamento dell’ANAC manifestato nella Relazione illustrativa del Bando tipo n. 1/2023.

Allo stesso tempo, in linea con la giurisprudenza consolidata e a seguito dei chiarimenti contenuti nel menzionato Bando Tipo n. 1/2023, è stato altresì chiarito che, nel caso in cui la consorziata designata sia a sua volta un consorzio di cooperative o un consorzio artigiano, questo sia tenuto a indicare per quale consorziata concorre.

Infine, è stato specificato, sempre alla luce della costante giurisprudenza in materia, che l’utilizzo dei requisiti in sede di gara deve essere sempre effettivo e realmente corrispondente ad una concreta disponibilità di mezzi, attrezzature e organico.

Alla luce di tale previsione e in adesione a quanto indicato da ANAC nel comunicato del 31 gennaio 2024, è inoltre stato chiarito espressamente il divieto posto in capo alla stessa impresa di partecipare a più di un consorzio stabile. Sul punto, si evidenzia che la partecipazione a un consorzio stabile presuppone l’intenzione delle imprese consorziate di operare stabilmente in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Appare quindi difficile concepire che tale vincolo (stabile, continuativo e afferente alla totalità delle risorse umane e strumentali dell’impresa), possa essere istituito in favore di più entità, senza che ciò ne pregiudichi l’effettività. Occorre considerare, del resto, che le risorse messe a disposizione del consorzio possono essere contestualmente utilizzate dalle imprese consorziate anche per partecipare alle gare in forma singola. Se a ciò si aggiungesse la possibilità, per le consorziate, di partecipare stabilmente a più di un consorzio, ne deriverebbe un aumento delle occasioni di contemporanea spendita dei medesimi requisiti di partecipazione e di qualificazione da parte di più soggetti, con grave pregiudizio per l’effettiva capacità esecutiva.

3.7. Tutela della Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMIP)

Un ulteriore tema che si era cercato di promuovere già in sede di prima adozione del Codice è quello dell’accesso delle micro, piccolo e medie imprese al mercato dei contratti pubblici, prevedendosi in particolare all’articolo 108, comma 7, la possibilità che il bando di gara preveda criteri premiali a favore delle PMI e che tali criteri valorizzino il principio della “territorialità” per quei contratti che dipendono dal requisito della prossimità per la loro esecuzione.

Tale tematica risulta essere tutt’ora centrale e prioritaria, anche alla luce dei dati raccolti in sede di consultazione. Invero, le PMI hanno rappresentato estreme difficoltà nel presentare offerte competitive rispetto a quelle presentate dai grandi consorzi, o da altri operatori economici, che sono spesso competitivi in termini di requisiti, nonché hanno riscontrato un rilevante limite nei vincoli lavoristici posti dalla disciplina dell’articolo 11 sull’individuazione nel bando di gara di un unico contratto di lavoro, nonché nella difficoltà di accesso al mercato del credito.

Sul punto, occorre preliminarmente evidenziare che, come anticipato nei paragrafi precedenti, le modifiche apportate alla disciplina dei consorzi e in materia di tutele lavoristiche, già potrebbero potrebbero assicurare, in via trasversale, una maggior tutela per le PMI.

A questi strumenti trasversali sono stati affiancati specifici interventi rivolti alle piccole e medie imprese. Nel dettaglio, si è inteso rafforzare l’incentivo già previsto nel Codice alla suddivisione in lotti, mediante modifiche testuali, volte a chiarire che il lotto quantitativo non deve essere funzionalmente autonomo.

Inoltre, si è intervenuti in materia di subappalto prevedendo che nei contratti di subappalto si debba prevedere una quota riservata, pari al 20 per cento delle prestazioni, alle PMI. A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l’impossibilità di applicazione di tali soglie per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, da motivare nella delibera a contrarre;

Infine, sono state introdotte delle novità in materia di contratti “riservati”, prevendo la possibilità per le stazioni appaltanti di “riservare” la partecipazione agli affidamenti o l’esecuzione di taluni contratti, al di sotto delle soglie europee, alle piccole-medie imprese. Si tratta di una facoltà conforme al diritto europeo, che ovviamente dovrà essere valutata caso per caso dalla stazione appaltante, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni, nonché del mercato di riferimento.

3.8. Fase esecutiva del contratto di appalto

Ulteriore tematica prioritaria di intervento, nell’ambito del presente testo normativo, è quella dell’esecuzione dei contratti di appalto, posto che la disciplina in materia, alla luce delle risultanze della consultazione, è stata ritenuta dagli stakeholders, nell’economia del Codice, probabilmente troppo “asciutta” e soprattutto da rendere maggiormente ricettiva dei tanti interventi giurisprudenziali intervenuti negli anni in subiecta materia.

Sul tema non si sono pertanto introdotte sostanziali innovazioni, ma solo chiarimenti, nell’ottica di risolvere criticità già note, legate ad alcune incertezze, derivanti dal costante ricorso degli operatori economici soprattutto a riserve e varianti contrattuali in corso d’opera, presentate spesso per ovviare a talune criticità della progettazione. L’auspicio e l’ottica con la quale si è dunque intervenuti in materia è quella di introdurre una normativa chiara e uniforme, tale da poter essere non solo di ausilio operativo a stazioni appaltanti e appaltatori, ma fungere anche da leva preziosa di prevenzione del costoso e numeroso contenzioso (civile).

Alla luce di quanto sopra rilevato, pertanto, si intervenuto in tre ambiti normativi.

In primo luogo, sono state rafforzate le premialità e le penali applicabili agli operatori economici rispettivamente per accelerazioni o ritardi nell’esecuzione dell’opera.

Nello specifico si prevede, da un lato, l’obbligatorietà di inserimento di criteri premiali nelle procedure di gara per gli operatori economici che, in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi cinque anni, hanno ottenuto il riconoscimento di premialità (articolo 126); e, dall’altro, si prevede che l’applicazione di penali molto elevate (pari o superiori al 2 per cento del valore contrattuale) sia considerata tra le ipotesi di illecito professionale grave (articolo 98, comma 3, lettera c)).

Inoltre, sono state tipizzate le circostanze che possono consentire di adottare varianti e, di converso, si sono identificate le variazioni esecutive che non richiedono il ricorso a varianti (articolo 120 del Codice).

Un ulteriore intervento sul punto è stato quello di aver dettato una disciplina di carattere generale all’istituto dell’accordo di collaborazione, al quale, invero, nella prassi molte stazioni appaltanti hanno già fatto ricorso in via negoziale ai fini dell’esecuzione di opere complesse, con esiti positivi in termini di prevenzione dei rischi e risoluzione dei conflitti.

Si tratta nella sostanza di un accordo plurilaterale che non integra il contratto di appalto o di sub-appalto, ma viene utilizzato per regolare le interrelazioni tra i vari rapporti tra i soggetti che operano nell’esecuzione. In particolare, tale accordo viene stipulato dall’appaltatore con tutte le parti coinvolte in modo significativo nell’esecuzione del contratto (in primo luogo, subappaltatori e sub- contraenti, ma anche fornitori rilevanti), e con il coinvolgimento eventuale anche delle pubbliche amministrazioni che partecipano alla fase approvativa dell’opera, nel caso di appalti di lavori.

La ratio sottesa è quella di promuovere una responsabilizzazione di soggetti coinvolti rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto, dal punto di vista del rispetto dei tempi di esecuzione, dei costi, nonché della verifica degli adempimenti. Inoltre, l’accordo di collaborazione può essere finalizzato anche al perseguimento di obiettivi collaterali, tra cui il coinvolgimento delle PMI nella fase dell’esecuzione, anche in relazione al criterio di prossimità, nonché la previsione di premialità e penali a carico degli operatori economici esecutori.

Sul punto, si evidenzia che l’istituto in esame rientra tra le best practices internazionali, che testimoniano come l’accordo di collaborazione favorisca il dialogo permanente tra le parti, riduca il contenzioso e promuova comportamenti virtuosi anche nella risoluzione dei problemi sorti in fase di esecuzione.

3.9. Partenariato pubblico privato

Ulteriore tema prioritario nell’ambito dell’intervento legislativo de quo, è la disciplina dell’istituto del partenariato pubblico-privato e, in particolare, della fattispecie contrattuale della finanza di progetto.

Invero, il project financing ha assunto un ruolo di crescente importanza nell’ordinamento interno, offrendo una terzia via, rispetto alla dicotomia tra finanziamento delle opere a totale carico dell’amministrazione o ricorso esclusivo al mercato, grazie all’utilizzo di forme di cofinanziamento pubblico-privato, attuate in coerenza con la capacità di programmazione di ciascun ente pubblico. In ossequio al principio costituzionale del buon andamento, le pubbliche amministrazioni sono così incentivate a identificare puntualmente le proprie esigenze e a porre le premesse per realizzare opere in grado di erogare servizi di qualità a condizioni di costo competitive per la collettività, grazie all’expertise di soggetti privati.

Ciò posto, l’istituto del project financing rientra, trasversalmente, anche all’interno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nel dettaglio, nell’ambito delle misure per la concorrenza e della riforma del settore degli appalti e concessioni pubbliche (M1C2-11-12 Riforma 2 – Leggi annuali sulla concorrenza’ sia della ‘M1C1-73-quinquies Riforma 1.10).

Per quanto concerne, specificamente, l’attuazione della predetta milestone ‘M1C1-73- quinquies Riforma 1.10’, con le nuove disposizioni, si è voluto rimodulare l’istituto del project financing nell’ottica di incrementare l’efficienza degli affidamenti e promuovere la contendibilità delle concessioni, assolvendo, per esempio, all’impegno assunto di rimodulare l’operatività della prevista “clausola di prelazione” per evitare che possa essere utilizzata in funzione anti concorrenziale.

A questo impegno, si è tuttavia affiancata anche l’opportunità di rivedere puntualmente la stessa procedura di svolgimento del project financing, al fine di promuovere piena trasparenza in merito alle proposte presentate su iniziativa privata, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara, nonché di consentire agli enti concedenti di verificare appieno la fattibilità della proposta, anche in relazione all’affidabilità del proponente (la finanza di progetto è infatti una procedura fondata su una complessa interazione pubblico-privato che per il suo successo dipende anche dalla solidità dell’operatore economico prescelto). A ciò si aggiunge la necessità di semplificare i documenti progettuali richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione della procedura (per evitare che tale partecipazione diventi troppo onerosa per il privato) e l’esigenza di favorire una approvazione “anticipata” del progetto di fattibilità tecnico- economica (per evitare che, dopo la selezione del contraente, il progetto subisca variazioni sostanziali che rischiano di alimentare il contenzioso)

In sede di consultazione è emersa anche la necessità di disciplinare puntualmente l’ipotesi di una procedura di affidamento della finanza di progetto ad iniziativa pubblica, che, altrimenti, nell’attuale formulazione del Codice rischierebbe, infatti di non essere adeguatamente valorizzata.

Si anticipa, inoltre, (ma sul punto si veda amplius infra, cfr. quanto illustrato in relazione all’articolo 193 e ss.), che anche alla luce dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d’infrazione INFR (2018)2273. “Non conformità del diritto italiano alle Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, e agli articoli 49 e 56, TFUE”, sono state introdotte specifiche disposizioni per assicurare la trasparenza e la pubblicità durante la procedura di selezione delle proposte relative al progetto di fattibilità.

Per conciliare le esigenze in esame, si è ritenuto pertanto opportuno rimodulare l’istituto, ponendo, in primo luogo, la distinzione tra le procedure di finanza di progetto a iniziativa privata e a iniziativa pubblica.

Inoltre, si è ritenuto opportuno disciplinare espressamente anche una prassi che si è andata consolidando, rinvenibile nei casi in cui l’operatore economico presenti all’ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta.

In tali casi, al fine di assicurare il rispetto del principio di trasparenza, si è previsto che, qualora l’ente concedente comunichi all’operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico all’elaborazione della proposta, è necessario che vengano trasmessi i dati e le informazioni richiesti, dandone adeguata comunicazione nella sezione «Amministrazione trasparente».

Resta ovviamente esclusa dal vincolo di trasparenza l’ipotesi di una manifestazione di interesse a cui l’ente concedente non intenda fornire un riscontro positivo, in quanto attinente ad un progetto ritenuto non prioritario o attuale dall’amministrazione o per il quale non sono disponibili elementi di valutazione.

Dopo la fase eventuale della manifestazione d’interesse, la procedura, conformemente a quanto sopra rilevato, dovrà opportunamente differenziarsi a seconda che l’iniziativa sia pubblica o privata.

Per quanto concerne la finanza di progetto ad iniziativa privata (la quale può essere attivata anche nei casi in cui la proposta non sia inclusa all’interno della programmazione del partenariato pubblico-privato), la nuova disciplina prevede dei meccanismi volti ad assicurare la concorrenza e il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, attraverso una chiara procedimentalizzazione sia della fase di valutazione delle proposte sia della fase dell’affidamento.

In particolare, si individuano due differenti fasi: nella prima, anche se l’iniziativa è promossa da un unico promotore, l’ente concedente assegna un termine per la presentazione di proposte da parte di altri operatori economici. Individuate la proposta o le proposte di interesse pubblico, le sottopone a valutazione di fattibilità, con eventuale convocazione di una conferenza di servizi preliminare, e, infine, individua la proposta da sottoporre a gara.

In tale fase, l’ente concedente esamina uno o più progetti di fattibilità semplificati, che solo dopo l’individuazione della proposta più corrispondente ai fabbisogni dell’ente verrà trasformato dall’operatore prescelto in un progetto di fattibilità tecnico-economica, il quale sarà poi soggetto ad approvazione. Sul punto, si evidenzia che è stato introdotto un articolo aggiuntivo all’Allegato I.7, volto a disciplinare il contenuto del progetto di fattibilità che deve essere presentato a corredo della proposta presentata dall’operatore economico.

In seconda fase successiva, l’ente concedente porrà a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economico selezionato, riconoscendo il diritto di prelazione all’operatore che ha proposto quel progetto. Nell’ipotesi, invece, di finanza di progetto su iniziativa pubblica, spetta all’ente concedente – anche sulla base di preventive manifestazioni di interesse – redigere un progetto di fattibilità, che viene posto a base di gara per la selezione dell’operatore economico chiamato a completare la progettazione, a fornire parte del capitale, e a realizzare il progetto.

La nuova disciplina, così illustrata in sintesi, mira dunque a rendere effettivamente applicabile l’istituto della finanza di progetto, fornendo agli enti concedenti e agli operatori economici un quadro normativo chiaro ed esaustivo per l’applicazione dell’istituto.

Nel complesso, l’individuazione di due diverse procedure e la procedimentalizzazione di tutte le fasi della finanza di progetto ad iniziativa privata (e pubblica) consentirà di adeguare, con più facilità, le procedure alla tipologia di intervento da realizzare e garantire massima trasparenza su tutte le fasi della procedura, dalla preliminare manifestazione di interesse fino all’aggiudicazione finale.

3.10. Collegi Consultivi Tecnici (CCT)

Ulteriore (ed ultimo) ambito normativo di intervento prioritario è quello relativo alla disciplina dei collegi consultivi tecnici (CCT).

Si tratta di un istituto di grande importanza per la prevenzione e riduzione del contenzioso, in riferimento al quale, in sede di consultazione, sono emerse incertezze applicative relative al perimetro della sua attività, nonché sui relativi presupposti di istituzione, attivazione e modalità operative. Inoltre, si sono riscontrate richieste di chiarimento in merito alla natura giuridica delle determinazioni del CCT in relazione alla possibile esperibilità del c.d. accordo bonario nonché ai i limiti temporali della sua operatività e alle modalità di calcolo e computo dei compensi spettanti ai componenti del collegio.

Per risolvere le criticità evidenziate e proporre soluzioni concrete alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, è stato costituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, coadiuvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dove era già operante l’Osservatorio sull’attività dei CCT.

Pertanto, alla luce della centralità dell’istituto e delle numerose osservazioni ricevute in sede di confronto con gli operatori del settore, grazie all’ausilio tecnico del predetto Tavolo, sono state apportate modifiche puntuali alla disciplina del Codice, nonché all’Allegato V.2, recante le modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico.

Nel dettaglio, le modifiche introdotte sono state finalizzate a definire l’applicazione dell’istituto obbligatorio dei CCT rendendolo obbligatorio per i contratti di lavori (compresi quelli realizzati tramite concessione e PPP) superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, con conseguente esclusione dal suo ambito applicativo dei contratti di forniture e servizi, in relazione ai quali l’attivazione del CCT è rimessa alla esclusiva volontà delle parti. Inoltre, si è chiarito l’ambito operativo delle pronunce e la fase procedimentale in cui il Collegio debba ritenersi sciolto.

Infine, per assicurare certezza nei rapporti giuridici, è stata colmata una lacuna in merito alla mancata definizione del regime transitorio applicabile, anche in ordine alle disposizioni dell’Allegato V.2.

* * * * *

Sotto il profilo della semplificazione normativa, la scelta del decreto legislativo in esame è quella di ricomprendere in esso anche le modifiche agli allegati al codice che, pertanto, non risultano ancora delegificati.

È stata, pertanto, valutata l’esigenza di intervenire anche su alcune disposizioni degli allegati (il caso più emblematico è quello della qualificazione delle stazioni appaltanti) per recepire entro il 31 dicembre gli impegni assunti con il PNRR rispetto alle riforme di settore.

Ad ogni modo, e a prescindere dall’attuazione del PNRR, si è ritenuto che un correttivo che si limitasse ad intervenire solo sull’articolato rischierebbe di ingenerare criticità in termini di disallineamento con le norme di pari rango tuttora incluse negli allegati, vanificando, peraltro, l’occasione di dare attuazione – proprio attraverso gli allegati – ad istituti e disposizioni del Codice che, ad oggi, in assenza di una disciplina attuativa, rischierebbero di restare inattuati.

Anche a questo proposito, si ritiene che la contestualità dell’intervento riferito alle disposizioni del Codice e ai suoi Allegati sia funzionale alle esigenze di chiarezza e piena attuazione poste dagli operatori di settore.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, non è stato ritenuto possibile anticipare in tale contesto il procedimento di delegificazione degli allegati previsto dal codice, in quanto la revisione (ad opera del correttivo) degli allegati è consequenziale nella maggior parte dei casi a novelle apportate al relativo articolato del codice.

In un’ottica di semplificazione ed al fine di rispondere alle esigenze degli operatori di settore, si è valutata, invece, l’opzione di dare ingresso ad uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che – nel rispetto delle procedure già previste a normativa vigente – possano “ospitare”, anche cumulativamente, il contenuto degli allegati per i quali il codice prevede la delegificazione in seconda istanza e a regime.

Ciò al fine di rispondere all’esigenza di evitare un groviglio normativo, con una disciplina attuativa contenuta in modo disorganico e non armonizzato nelle varie fonti normative di secondo livello, che non avrebbe consentito una facile applicazione delle procedure da parte delle stazioni appaltanti, soprattutto in occasione della realizzazione di progetti con scadenze ravvicinate.

L’eccessiva regolamentazione avrebbe rischiato, poi, di dilatare i tempi di gara e di favorire un notevole contenzioso soprattutto in considerazione del fatto che, alla complessità normativa, si accompagna sovente l’estrema frammentazione dell’assetto istituzionale: il sistema degli appalti è governato, infatti, da una pluralità di attori a livello centrale, regionale e settoriale, con compiti e funzioni che necessitano di essere chiaramente individuati e per i quali si impone, nell’ottica dell’efficienza, che gli stessi agiscano sulla base di un efficace coordinamento istituzionale.

Si rinvia, sul punto, a quanto si dirà nel prosieguo con riferimento all’inserimento del nuovo articolo 226-bis nel codice e al conseguente coordinamento.

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Lo schema di decreto si compone di 87 articoli utilizzando, come richiesto dalla tecnica normativa, la tecnica della novella.

Alla presente relazione, peraltro, per consentire una più agevole consultazione, è allegato anche un testo coordinato quale risultante dall’inserimento di ciascuna modifica.

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Correttivo Codice Appalti d.lgs. 36/2023 approvato in CDM : cosa cambia

Approvato in Consiglio dei Ministri il correttivo al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 a seguito consultazione che ha coinvolto 94 stakeholders con circa 630 contributi.

DOWNLOAD TESTO

Il provvedimento introduce modifiche a sostegno degli investimenti pubblici, con un focus sui seguenti macro-temi principali:

1. Equo compenso: introdotti due meccanismi per garantire i principi dell’equo compenso al settore dei contratti pubblici. Per gli affidamenti diretti, è garantito un minimo dell’80% del corrispettivo previsto; per le procedure di gara, si tutela l’equo compenso con meccanismi di calmierazione del peso dei ribassi che possono essere formulati sul 35% del corrispettivo, con un risultato sostanziale assimilabile a quello degli affidamenti diretti;

2. Tutele lavoro: applicazione di un unico contratto collettivo nel bando di gara, con nuove linee guida per consentire alle stazioni appaltanti di individuare correttamente il contratto applicabile e per calcolare l’equipollenza delle tutele in caso di ricorso ad un diverso contratto;

3. Revisione prezzi: chiarito il rapporto tra revisione prezzi e principio dell’equilibrio contrattuale; introdotto un nuovo allegato per attuare le clausole di revisione dei prezzi sia nel settore lavori che nel settore servizi e forniture in maniera omogenea e con tempi certi;

4. Incentivi ai dirigenti RUP: esteso l’incentivo tecnico anche ai dirigenti responsabili del procedimento (RUP), superando la precedente limitazione;

5. Consorzi: razionalizzata la disciplina dei consorzi per evitare distorsioni nelle gare, omogeneizzare la disciplina applicabile ai diversi tipi di consorzi stabili e favorire la competitività;

6. PMI: introdotte misure per facilitare la partecipazione delle PMI, sia con contratti riservati sotto la soglia europea, sia con una soglia di subappalto del 20% dedicata;

7. Finanza di progetto: mantenuta la prelazione per il promotore, con una procedura di gara articolata in due fasi per garantire trasparenza e competitività;

8. Garanzie fideiussorie: semplificate le procedure per agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese;

9. Esecuzione contratti: rafforzate le premialità e le penali per accelerare l’esecuzione delle opere; tipizzate le varianti, per creare certezza sulla fase di esecuzione; introdotto il nuovo istituto dell’accordo di collaborazione;

10. CCT (Collegio Consultivo Tecnico): promosso come strumento di prevenzione delle controversie, con nuove limitazioni ai costi e facoltà di ricorrere a lodi contrattuali;

11. Progettazione digitale: innalzata la soglia da 1 mln a 2 mln di euro per la progettazione in modalità digitale, obbligatoria dal 1 gennaio 2025;

12. Qualificazione delle stazioni appaltanti: avvio del sistema di qualificazione, con incentivi alla qualificazione dei soggetti oggi non qualificati, nonché alla specializzazione dei soggetti aggregatori. Inizia anche la qualificazione per l’esecuzione, attraverso meccanismi incentivanti che puntano sulla formazione.

ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA:
Art. 11 – Principio di applicazione dei CCNL di settore.
Art. 17 – Fasi delle procedure di affidamento
Art. 18 – Il contratto e la sua stipulazione
Art. 19 – Principi e diritti digitali
Art. 23 – Banca dati nazionale dei contratti pubblici
Art. 24 – FVOE
Art. 26 – Regole tecniche
Art. 38 – Localizzazione e approvazione del progetto delle opere
Art. 41 – Livelli e contenuti della progettazione
Art. 43 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
Art. 44 – Appalto integrato
Art. 45 – Incentivi alle funzioni tecniche
Art. 49 – Principio di rotazione degli affidamenti
Art. 53 – Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive
Art. 57 – Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale
Art. 58 – Suddivisione in lotti
Art. 59 – Accordi quadro
Art. 60 – Revisione prezzi
Art. 61 – Contratti riservati
Art. 62 – Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
Art. 63 – Qualificazione Stazioni Appaltanti e delle centrali di committenza
Art. 67 – Consorzi non necessari
Art. 70 – Procedure di scelta e relativi presupposti
Art. 98 – Illecito professionale grave
Art. 99 – Verifica del possesso dei requisiti
Art. 100 – Requisiti di ordine speciale
Art. 103 – Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo
Art. 104 – Avvalimento
Art. 106 – Garanzie per la partecipazione alla procedura
Art. 108 – Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
Art. 110 – Offerte anormalmente basse
Art. 116 – Collaudo e verifica di conformità
Art. 117 – Garanzie definitive
Art. 119 – Subappalto
Art. 120 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione
Art. 122 – Risoluzione
Art. 123 – Recesso
Art. 125 – Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo
Art. 126 – Penali e premi di accelerazione
Art. 141 – Ambito e norme applicabili
Art. 147 – Elettricità
Art. 162 – Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione
Art. 169 – Procedure di gara regolamentate
Art. 172 – Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Art. 174 – Nozione
Art. 175 – Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio
Art. 177 – Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo
Art. 192 – Revisione del contratto di concessione
Art. 193 – Procedura di affidamento
Art. 197 – Definizione e disciplina
Art. 201 – Partenariato sociale
Art. 202 – Cessione di immobili in cambio di opere
Art. 209 – Modifiche al Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010)
Art. 215 – Collegio consultivo tecnico
Art. 216 – Pareri obbligatori
Art. 217 – Determinazioni
Art. 219 – Scioglimento del collegio consultivo tecnico
Art. 221 – Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi
Art. 222 – ANAC
Art. 223 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione
Art. 225 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

NUOVI ARTICOLI:
Art. 82- bis. Accordo di collaborazione
Art. 225-bis. Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 226-bis. Disposizioni di semplificazione normativa

ALLEGATI OGGETTO DI MODIFICA:
All. I.1 – Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti
All. I.2 – Attività del RUP
All. I.3 – Termini delle procedure di appalto e di concessione
All. I.5 – Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo
All. I.7 – Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo
All. I.8 – Verifica preventiva dell’interesse archeologico
All. I.9 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
All. I.10 – Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure
All. I.11 – Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici
All. I.13 – Determinazione dei parametri per la progettazione
All. I.14 – Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali
All. II.2 – Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte
All. II.3 – Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti
All. II.4 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
All. II.10 – Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
All. II.12 – Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
All. II.14 – Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Collaudo e verifica di conformità
All. II.18 – Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
All. V.2 – Costituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT)
All. V.3 – Formazione della Cabina di regia

NUOVI ALLEGATI:
All. I.01 – Contratti collettivi
All. II.2-bis – Modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi
All. II-6-bis – Accordo di collaborazione

fonte: sito MIT

Affidamento e gestione dei contratti pubblici dopo il Decreto “correttivo” n. 56/2017

Il Decreto Legislativo n. 56/2017 ha apportato disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici che, a partire dal 20.05.2017, incideranno sulla programmazione degli acquisti, sulla gestione e partecipazione alle gare e sull’esecuzione dei contratti. In vista del passaggio al nuovo contesto normativo ed applicativo, Sentenzeappalti.it propone il workshop: “Affidamento e gestione dei contratti pubblici dopo il Decreto Legislativo n. 56/2017: quadro normativo aggiornato alla luce del correttivo, con le modifiche apportate al Codice dei contratti. Coordinamento con le Linee Guida, i Regolamenti e gli ulteriori atti attuativi ANAC. Nuove prassi ed obblighi per Stazioni appaltanti ed Operatori Economici. Esempi pratici, indicazioni operative per gare e procedure di affidamento. Question time“.


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Su richiesta, è possibile svolgere “in house” questo evento formativo , presso le sedi di Amministrazioni, Enti o Società. Per informazioni si invita a contattare il Servizio Formazione.  

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    Decreto Correttivo: il testo inviato alla Ragioneria Generale dello Stato

     

    VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
    VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
    VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
    VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11, recante deleghe al Governo per l’attuazione per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, in particolare, l’articolo 1, commi 3 e 8;
    VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
    CONSIDERATO che la citata legge delega n.11 del 2016 statuisce che “entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo;
    VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del….;
    ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
    UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del…..;
    ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del…….;
    SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze e della difesa;

    E M A N A

    il seguente decreto legislativo

    ART. 1
    (Modifiche alla rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. La rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è così modificata: “Codice dei contratti pubblici”.

    ART. 2
    (Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le parole: “adottato dal regolamento (CE) n.2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 3, comma 1, lettera tttt)”.

    ART. 3
    (Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, la parola: “ragionale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.

    ART. 4
    (Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo la lettera oo), sono inserite le seguenti: “oo-bis)<>, la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara;
    oo-ter) <>, la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11;”;
    oo-quater) <>, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.
    oo-quinquies) <>, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;”;
    b) alla lettera uu), dopo le parole: “l’esecuzione di lavori”, sono inserite le seguenti: “ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori”;
    c) alla lettera zz), la parola: “concessionario”, ovunque ricorra nella presente lettera, è sostituita dalle seguenti: “operatore economico e al secondo periodo, dopo le parole: “in condizioni operative normali,” sono aggiunte le seguenti: “per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili”;
    d) alla lettera eee), dopo le parole: “si applicano” sono aggiunte le seguenti: “, per i soli profili di tutela della finanza pubblica,”;
    e) alla lettera vvvv), il segno: “.” è sostituito dal seguente: “;”;
    f) la lettera aaaaa), è sostituita dalla seguente: “aaaaa)<< categorie di opere specializzate>>, le opere e i lavori che, nell’ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;
    g) alla lettera ggggg) il segno: “.” è sostituito dal seguente: “;”;
    h) dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti:
    “ggggg-bis)<< principio di unicità dell’invio>>, il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati;
    ggggg-ter) <<unità progettuale>>, il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;
    ggggg-quater) <>, il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;”;
    ggggg-quinquies) << programma biennale degli acquisti di beni e servizi>>, il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta;
    ggggg-sexies) <>, il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta;
    ggggg-septies) <>, l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;
    ggggg-octies) <>, l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;
    ggggg-nonies) <>, il documento che viene redatto ed approvato dall’amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell’intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell’ opera o dell’ intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell’intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell’intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;
    ggggg-decies) << capitolato prestazionale>>, il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l’opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l’opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicuare nella progettazione e realizzazione;
    ggggg-undecies) <>, l’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell’eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’appaltatore.”.

    ART. 5
    (Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

    1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dopo le parole: “lavori, servizi e forniture,” sono inserite le seguenti: “ dei contratti attivi, ”.

    ART. 6
    (Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dopo le parole: “forme di partecipazione di capitali privati” sono inserite le seguenti: “le quali non comportano controllo o potere di veto”.

    ART. 7
    (Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le parole: “agli appalti aggiudicati” sono sostituite dalle seguenti: “agli appalti e concessioni aggiudicati”.

    ART. 8
    (Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, lettera d), punto 2), le parole: “di cui al punto 1.1)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al punto 1)”.

    ART. 9
    (Introduzione dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:
    “ART. 17-bis
    (Altri appalti esclusi)
    1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.”.

    ART. 10
    (Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

    1. All’articolo 18, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3”.

    ART. 11
    (Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “ Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”;
    b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;
    c) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.”;
    d) al comma 8:
    1) all’alinea, le parole: “sentita la Conferenza” sono sostituite dalle seguenti: “d’intesa con la Conferenza”;
    2) alla lettera e), la parola: “ individuandole” è sostituita dalla seguente: “individuate”;
    e) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.”.

    ART. 12
    (Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: “avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto”;
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull’applicazione dell’istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell’esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.”.

    ART. 13
    (Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

    1. All’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera f), le parole: “l’efficientamento energetico”, sono sostituite dalle seguenti: “l’efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera” e, in fine, il segno: “;”, è sostituito dal seguente: “.”;;
    b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.”;
    c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.”;

    d) al comma 5:
    1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un’unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.”;
    2) al secondo periodo, le parole: “Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi” sono sostituite dalle seguenti: “Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell’unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati”;
    e) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.”;
    f) al comma 6, le parole: “e geognostiche,”, sono sostituite dalle seguenti: “, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,” dopo le parole: “misure di salvaguardia;”, sono inserite le seguenti: “deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario dell’opera;”e dopo le parole: “nonché i limiti di spesa” sono inserite le seguenti: “, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3,”;
    g) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, secondo quanto previsto al comma 16”;
    h) al comma 11, dopo le parole: “oneri inerenti alla progettazione” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.”;
    i) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.”.

    ART. 14
    (Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

    1. All’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: “esecutiva di lavori,” sono inserite le seguenti: “al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione”;
    b) al comma 7, primo periodo, le parole: “Gli affidatari di incarichi di progettazione” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara”;
    c) al comma 8, secondo periodo, le parole: “possono essere utilizzati” sono sostituite dalle seguenti: “sono utilizzati”, le parole: “, ove motivatamente ritenuti adeguati” sono soppresse e le parole: “importo dell’affidamento” sono sostituite dalle seguenti: “importo da porre a base di gara dell’affidamento”;
    d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: “8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
    8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.”.

    ART. 15
    (Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

    1. All’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 8, primo periodo, la parola: “due” è soppressa;
    b) il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera. ”;
    c) il comma 15 è sostituito dal seguente: “15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull’economia o sull’occupazione, già inseriti nel programma triennale di cui all’articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell’accordo di cui al comma 14.”.

    ART. 16
    (Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

    1. All’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.”;
    b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori”;
    c) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.”;
    d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica.”.

    ART. 17
    (Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

    1. All’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: “alle norme dettate dalla” sono sostituite dalla seguente: “alla”;
    b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L’assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l’annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.”;
    c) al comma 3:
    1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze.”;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: “localizzazione o al tracciato” sono inserite le seguenti: “, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze”;
    d) al comma 4, le parole: “, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell’obbligo di collaborazione” sono sostituite dalle seguenti: “ e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall’ente gestore. La violazione di tali obblighi”;
    e) al comma 5, le parole: “rilevate” sono sostituite dalle seguenti: “anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate”;
    f) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.”.

    ART. 18
    (Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

    1. All’articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, le parole: “del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del medesimo codice”;
    b) al comma 7, le parole: “forniture, lavori e servizi e di concessioni” sono sostituite dalle seguenti: “ forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni”, le parole: “articolo 167” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 35”, le parole: “all’articolo 35” sono sostituite dalle seguenti: “al medesimo articolo 35”;
    c) al comma 11, le parole: “nei settori speciali” sono soppresse;
    d) al comma 12, le parole: “nei settori speciali” sono soppresse e alla lettera c), le parole: “il presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali”;
    e) dopo il comma 12, è inserito il seguente: “12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l’articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 35.”;
    f) il comma 13 è abrogato.

    ART. 19
    (Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
    1) al primo periodo, dopo le parole: “all’articolo 5,” sono inserite le seguenti: “ alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti”;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: “articolo 120” sono inserite le seguenti: “, comma 2-bis,” e le parole: “delle valutazioni dei requisiti soggettivi,” sono sostituite dalle seguenti: “della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti”;
    3) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.”;
    4) il terzo periodo è soppresso;
    5) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “con le modalità previste dal decreto legislativo14 marzo 2013, n.33”;
    6) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi :“ Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.”;
    b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità, con le banche dati dell’ANAC, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;
    c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. L’insieme dei dati e degli atti condivisi nell’ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.”.

    ART. 20
    (Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, dopo le parole: “nei lavori” sono inserite le seguenti: “, servizi e forniture”;
    b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
    c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:“5-bis. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”.

    ART. 21
    (Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
    1) al primo periodo, le parole: “nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento” sono sostituite dalle seguenti: “individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione”;
    2) al terzo periodo, le parole: “ è nominato.” sono sostituite dalle seguenti: “è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.”;
    b) al comma 5, al primo periodo, le parole: “con proprio atto” sono sostituite dalle seguenti: “con proprie linee guida”, dopo le parole: “specifici del RUP,” sono inserite le seguenti: “sui presupposti e sulle modalità di nomina,” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione.”;
    c) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: “direzione dei lavori,” sono inserite le seguenti: “direzione dell’esecuzione” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)”;
    d) al comma 12, dopo le parole: “direttore dei lavori” sono inserite le seguenti: “o del direttore dell’esecuzione”.

    ART. 22
    (Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
    b) al comma 10, lettera b), dopo le parole: “mercato elettronico” sono inserite le seguenti: “nei limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb)”;
    c) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: “14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.”.

    ART. 23
    (Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: “fornitura di derrate alimentari,” è inserita la seguente: “anche”;
    b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.”;
    c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione.”.

    ART. 24
    (Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: “Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:”;
    b) al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente: “Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:”;
    c) al comma 18, al primo periodo, le parole: “Sul valore stimato dell’appalto” sono sostituite dalle seguenti:“ Sul valore del contratto di appalto”.

    ART. 25
    (Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: “di cui all’articolo 30, comma 1, nonché del rispetto del principio di rotazione” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo “ Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.”;
    b) al comma 2:
    1) alla lettera a), le parole: “, adeguatamente motivato” sono sostituite dalle seguenti: “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
    2) alla lettera b), dopo le parole: “ove esistenti,” sono inserite le seguenti: “di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture;
    3) alla lettera c), le parole: “la procedura negoziata di cui all’articolo 63” sono sostituite dalle seguenti: “procedura negoziata” e le parole: “dieci operatori” sono sostituite dalle seguenti: “quindici operatori”;
    4) alla lettera d), sono aggiunte, in fine , le seguenti parole: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a),”;
    c) al comma 3, le parole: “di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara”, sono sostituite dalle seguenti: “per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2”;
    d) al comma 4, dopo le parole: “inferiore alla soglia di cui all’articolo 35,” sono inserite le seguenti: “ comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 9,”;
    e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito”;
    f) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppressi;
    g) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5.”;
    h) al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente “ Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonchè di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.”.

    ART. 26
    (Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dai soggetti aggregatori”;
    b) al comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: “di cui all’articolo 38” sono inserite le seguenti: “nonché gli altri soggetti e organismi di cui all’articolo 38, comma 1”;
    2) all’ ultimo periodo, le parole “procedura ordinaria ai sensi del” sono sostituite dalle seguenti: “ procedure di cui al”;
    c) al comma 4, lettera c), dopo le parole: “costituita presso” sono inserite le seguenti: “le province, le città metropolitane ovvero”;
    d) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: “le attribuzioni” sono inserite le seguenti: “delle province, delle città metropolitane e”;
    e) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g)”;

    ART. 27
    (Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 4, alla lettera a), al numero 4), la parola: “triennio” è sostituita dalla seguente: “quinquennio” e, dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti:
    “5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’articolo 213, comma 9;
    5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall’articolo 29, comma 3;”.
    b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all’ANAC per la qualificazione.”;
    c) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g)”.

    ART. 28
    (Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. E’ fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58.”.

    ART. 29
    (Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” sono inserite le seguenti: “e il Ministro dell’economia e delle finanze”.

    ART. 30
    (Modifiche all’articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla lettera a), la parola: “raggruppamenti” è sostituita dalle seguenti: “i raggruppamenti”.

    ART. 31
    (Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.”.

    ART. 32
    (Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: “lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara” sono sostituite dalle seguenti: “i lavori come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera oo-ter”;
    b) al comma 4, dopo le parole: “Nel caso di” è inserita la seguente: “lavori,” e dopo la parola: “specificate” sono inserite le seguenti: “le categorie di lavori o”;
    c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.”;
    d) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione ”;
    e) al comma 17, dopo le parole: “fallimento del medesimo ovvero” sono inserite le seguenti: “in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero” e le parole: “può recedere dal contratto” sono sostituite dalle seguenti: “deve recedere dal contratto”;
    f) al comma 18, dopo le parole: “fallimento del medesimo ovvero” sono inserite le seguenti: “in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero”;
    g) al comma 19, primo periodo, dopo le parole: “imprese raggruppate” sono inserite le seguenti: “, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,”;
    h) dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:
    “19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
    19- ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.”.

    ART. 33
    (Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 50, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “possono inserire” sono sostituite dalla seguente: “inseriscono”.

    ART. 34
    (Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, secondo periodo, le parole: “Essi esaminano” sono sostituite dalle seguenti: “Esse esaminano”;
    b) al comma 12, le parole: “ si applica il comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano i commi 5 e 7”.

    ART. 35
    (Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 53, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “direttore dei lavori” sono inserite le seguenti: “ , del direttore dell’esecuzione”.

    ART. 36
    (Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “effettuano valutazione completa” sono sostituite dalle seguenti: “effettuano una valutazione completa”;

    ART. 37
    (Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 è abrogato;
    b) il comma 6 è abrogato.

    ART. 38
    (Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla rubrica, dopo le parole: “delle procedure” sono inserite le seguenti: “e oggetto del contratto”;
    b) al comma 1, al terzo periodo, le parole: “Gli appalti relativi ai lavori” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori” e, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis.”;
    c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
    “1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.
    1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all’affidamento congiunto e l’effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.”;
    d) al comma 2, all’alinea, sono aggiunte le seguenti parole: “, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d)”;
    e) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.”;
    f) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    “3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, Sono considerate irregolari le offerte:
    a) che non rispettano i documenti di gara;
    b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
    c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
    g) al comma 4, espungere le lettere a), e c) e conseguentemente le lettere: “b), d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b) e c)”;
    h) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. In relazione alla natura dell’opera, i contratti per l’esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura.”.

    ART. 39
    (Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis.Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.” .

    ART. 40
    (Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: “B e C” sono sostituite dalle seguenti: “B o C”;
    b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: “I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall’articolo 61, commi 4, 5 e 6.”;
    c) al comma 5, dopo le parole: “I termini” sono inserite le seguenti: “ di cui al presente comma”.

    ART. 41
    (Modifiche all’articolo 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse” sono sostituite dalle seguenti: “o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, dell’invito a confermare interesse”.

    ART. 42
    (Modifiche all’articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “da essi programmati” sono sostituite dalle seguenti: “ da esse programmati”.

    ART. 43
    (Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 70, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ e non superiore a ventiquattro mesi”.

    ART. 44
    (Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 72, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “allegato XII” sono sostituite dalle seguenti: “allegato XIV”.

    ART. 45
    (Modifiche all’articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
    1) all’alinea, dopo le parole: “dell’offerente” sono aggiunte le seguenti: “ e del candidato”;
    2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;”;
    b) il comma 3 è abrogato;
    c) al comma 5, lettera b), dopo le parole: “l’esclusione” sono inserite le seguenti: “ai candidati e”;
    d) al comma 6, le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”.

    ART. 46
    (Modifiche all’articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Commissione giudicatrice”;
    b) al comma 1 le parole: “individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” sono soppresse;
    c) al comma 3:
    1) al quarto periodo, dopo le parole: “affidamento di contratti”, sono inserite le seguenti: “per i servizi e le forniture”; dopo le parole: “all’articolo 35”, sono inserite le seguenti: “, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro”; dopo la parola: “nominare”, è inserita la seguente : “alcuni” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, escluso il Presidente”;
    2) dopo l’ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.”;
    d) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.”;
    e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all’articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all’articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini dell’eventuale cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto.”;
    f) il comma 12 è abrogato.

    ART. 47
    (Modifiche all’articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, al secondo periodo, le parole: “in un apposito atto” sono sostituite dalle seguenti: “con apposite linee guida”;
    b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:“1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.”.

    ART. 48
    (Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l’indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all’AGID ai fini dell’applicazione dell’articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell’amministrazione digitale.”.

    ART. 49
    (Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile e alla lettera g), il segno: “;” è sostituito dal seguente: “.”;
    b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “la sussistenza” sono aggiunte le seguenti: “, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,”;
    c) al comma 3, primo periodo, le parole: “L’esclusione di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “L’esclusione di cui ai commi 1 e 2”, dopo le parole: “o il decreto” sono inserite le seguenti: “ovvero la misura interdittiva” e, dopo le parole: “legale rappresentanza,” sono inserite le seguenti: “ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri”;
    d) al comma 4, quarto periodo, le parole: “di cui all’articolo 8 del” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al” e dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015” sono inserite le seguenti: “, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”;
    e) al comma 5:
    1) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
    “f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
    f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;”;
    2) alla lettera i), dopo la parola: “ovvero” è inserita la seguente: “non”;

    f) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna”.

    ART. 50
    (Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo le parole: “per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice” sono inserite le seguenti: “e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti,”.

    ART. 51
    (Modifiche all’articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, le parole: “regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l’applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull’accreditamento, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.”.

    ART. 52
    (Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole: “linee guida dell’ANAC adottate” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC”;
    b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “valore stimato dell’appalto,” sono inserite le seguenti: “calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso,”;
    c) al comma 8, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.”;
    d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
    “9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”;
    e) al comma 10:
    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “E’ istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta.”;
    2) al secondo periodo le parole: “la capacità strutturale e di affidabilità” sono sostituite dalle seguenti: “l’affidabilità”;
    3) al terzo periodo le parole: “tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
    4) il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia.”;
    5) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.”;
    6) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: “Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.”.

    ART. 53
    (Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)al comma 2, le parole: “con le linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “con il decreto”;
    b) al comma 4:
    1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che costituisce presupposto ai fini della qualificazione”;
    2) alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole “il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all’articolo 83;” sono inserite le seguenti: “il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;”;
    c) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all’ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L’ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell’operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell’articolo 80 , comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall’ANAC, l’iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.”;
    d) al comma 7, lettera a), ultimo periodo, la parola: “2” è sostituita dalla seguente: “due” e le parole: “nel triennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti”;
    e) al comma 8, le parole: “organismi di certificazione” sono sostituite dalle seguenti: “organismi di attestazione”;
    f) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: “12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all’articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.”.

    ART. 54
    (Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 85, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, le parole: “le informazione” sono sostituite dalle seguenti:” le informazioni”;
    b) al comma 5, le parole: “nonché all’impresa che la segue in graduatoria,” sono soppresse.

    ART. 55
    (Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

    1. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, lettera b), le parole: “rilasciato dagli” sono sostituite dalle seguenti: “acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli”;
    b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
    “5-bis. L’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2. L’attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.”.

    ART. 56
    (Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
    1) al primo periodo, le parole: “nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84,” sono soppresse e le parole: “anche di partecipanti” sono sostituite dalle seguenti: “anche partecipanti”;
    2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: “A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.”;
    b) al comma 9, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, pena la risoluzione del contratto di appalto”;
    c) al comma 11:
    1) al primo periodo, le parole: “, oltre ai lavori prevalenti,”, sono soppresse;
    2) al terzo periodo, le parole: “loro esecuzione” sono sostituite dalle seguenti: “qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84”.

    ART. 57
    (Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 90, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “devono risultare” è inserita la seguente: “conformi”.

    ART. 58
    (Modifiche all’articolo 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 91, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dopo la parola: “proporzionalità” è inserito il seguente segno di interpunzione: “,”.

    ART. 59
    (Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.”;
    b) al comma 2, le parole: “La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.”;
    c) al comma 3, le parole: “1° settembre” sono sostituite dalle seguenti: “1 settembre”;
    d) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.”;
    e) al comma 7:
    1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.”;
    2) al quarto periodo, dopo le parole: “è ridotto del 15 per cento” sono inserite le seguenti: “, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, e terzo e quarto”, al sesto periodo, le parole: “rating di legalità” sono sostituite dalle seguenti: “rating di legalità e rating di impresa” ed è inserito, in fine, il seguente periodo: “In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.”;
    f) al comma 8, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.”;
    g) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.”.

    ART. 60
    (Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
    1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)”;
    2) alla lettera b), le parole: “superiore a 40.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “ pari o superiore a 40.000 euro”;
    b) al comma 4:
    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) fermo restanto quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha l’ obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e 8;”;
    2) alla lettera c), le parole: “di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35,” sono sostituite dalle seguenti: “di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se”;
    c) al comma 6, alle lettere c) e d), è aggiunto, in fine, il seguente segno:“;”;
    d) al comma 8, la parola: “prevedendo” è sostituita dalle seguenti: “anche prevedendo”;
    e) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d).”;
    f) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
    “10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.”;
    g) al comma 13, primo periodo, dopo la parola: “legalità” sono inserite le seguenti: “ e di impresa” e al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero”;
    h) al comma 14, lettera a), secondo periodo, le parole: “e sono collegate” sono sostituite dalle seguenti: “. Le varianti sono comunque collegate”;
    i) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: “14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.”.

    ART. 61
    (Modifiche all’articolo 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 96, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 le parole: “presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “presente codice”;

    ART. 62
    (Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
    1) all’alinea, dopo le parole: “anomalia determinata,” il segno: “,” è sostituito dal seguente: “;” e la parola: “procedendo” è sostituita dalle seguenti: “ il RUP o la commissione giudicatrice procedono”;
    2) alla lettera a) le parole: “dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento”;
    3) alla lettera b), le parole: “dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore”;
    4) alla lettera c), le parole: “venti per cento” sono sostituite dalle seguenti: “quindici per cento”;
    5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
    6) alla lettera e), le parole da: “coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.”;
    b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “ 3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”;
    c) al comma 5, alla lettera c), le parole: “comma 9” sono sostituite dalle seguenti: “comma 10”.

    ART. 63
    (Modifiche all’articolo 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 98, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “dall’aggiudicazione dell’appalto” sono sostituite dalle seguenti: “dalla conclusione del contratto”.

    ART. 64
    (Modifiche all’articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 99, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “alla Commissione europea, o, quando ne facciano richiesta, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti” sono sostituite dalle seguenti: “alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta”.

    ART. 65
    (Modifiche all’articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, lettera d), le parole: “ svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori”;
    b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all’articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell’esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell’esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.”.

    ART. 66
    (Modifiche all’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nella rubrica, dopo la parola “Collaudo” sono aggiunte le seguenti: “e verifica di conformità”;
    b) al comma 1, le parole: “direttore dell’esecuzione del contratto” sono sostituite dalle seguenti: “ direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture”;
    c) al comma 2:
    1) al primo periodo, le parole: “delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento” sono sostituite dalle seguenti: “delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali” ;
    2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.”;

    d) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “Il collaudo finale” sono inserite le seguenti: “o la verifica di conformità”, dopo le parole: “dall’ultimazione dei lavori” sono inserite le seguenti: “ o delle prestazioni”, dopo le parole: “dell’opera” sono inserite le seguenti: “ o delle prestazioni” e, al secondo periodo, dopo le parole: “Il certificato di collaudo” sono inserite le seguenti: “o il certificato di verifica di conformità”;
    e) il comma 4 è abrogato;
    f) al comma 5, dopo le parole: “dell’opera” sono inserite le seguenti: “ o delle prestazioni”;
    g) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.”;
    h) al comma 7:
    1) alla lettera b), dopo le parole: “ruoli della pubblica amministrazione” aggiungere le seguenti: “in servizio, ovvero” e sostituire le parole: “è stata svolta” con le seguenti: “è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza,”;
    2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.”;
    i) al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.”.

    ART. 67
    (Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “per il completamento dei lavori” sono inserite le seguenti: “, servizi o forniture”;
    b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: “previsione del pagamento” sono inserite le seguenti: “ dell’indennizzo contrattualmente dovuto”;
    c) al comma 9, le parole: “Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato” sono sostituite dalle seguenti: “Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati”;
    d) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: “per gli appalti” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti”.

    ART. 68
    (Modifiche all’articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: “di sola esecuzione” sono soppresse;
    b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente segno:”.”;
    c) al comma 7, le parole: “La garanzia per la risoluzione prevede” sono sostituite dalle seguenti: “Le garanzie di cui al presente articolo prevedono”;
    d) comma 10, primo periodo, le parole: “senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti” sono soppresse.

    ART. 69
    (Modifiche all’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: “di norma” sono soppresse e al secondo periodo, dopo le parole: “ a pena di nullità” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d)”;
    b) al comma 2:
    1) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: “Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. ”;
    2) il quarto periodo è soppresso;
    c) al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.”;
    d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
    a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
    b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
    c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
    d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.”;
    e) il comma 6 è sostituito dal seguente:“6. È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 80.”;
    f) al comma 11, le parole: “ inoltra le richieste e delle contestazioni” sono sostituite dalle seguenti:” inoltra le richieste e le contestazioni”.
    g) al comma 20 le parole: “ nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell’ applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all’articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell’associazione in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto”.

    ART. 70
    (Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera d), numero 2), le parole: “per contratto, anche” sono soppresse;
    b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    “2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
    a) le soglie fissate all’articolo 35;
    b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.”;
    c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.”;
    d) al comma 14, al primo periodo, dopo le parole: servizi e forniture” sono inserite le seguenti: “, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto,”.

    ART. 71
    (Modifiche all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole: “per esigenze di finanza pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti
    b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ e secondo criteri individuati nel decreto di cui all’articolo 111, comma 1”.

    ART. 72
    (Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera d), le parole: “, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice” sono soppresse;
    b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.241.”;
    c) al comma 3, le parole: “Quando il” sono sostituite dalla seguente: “Il” e la parola: “accerta” è sostituita dalle seguenti: “quando accerta”.

    ART. 73
    (Modifiche all’articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: “in qualunque tempo” sono sostituite dalle seguenti: “in qualunque momento”;
    b) al comma 4, le parole: “del direttore dell’esecuzione” sono sostituite dalle seguenti: “dal direttore dell’esecuzione” e le parole: “o del RUP” sono sostituite dalle seguenti: “o dal RUP”.

    ART. 74
    (Modifiche all’articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: “del completamento dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture”;
    b) all’alinea del comma 3, le parole: “sentita l’ANAC,” sono soppresse;
    c) al comma 4, secondo periodo, le parole: “, sentita l’ANAC” sono soppresse.

    ART. 75
    (Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: “sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici” sono inserite le seguenti: “e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell’ esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione.”;
    b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi.”;
    c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “e provvede” sono inserite le seguenti: “, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto,”.

    ART. 76
    (Modifiche all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1.All’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: “per la realizzazione dei singoli lavori” sono sostituite dalle seguenti: “per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture”;
    b) il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.”;
    c) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente segno: “.”.

    ART. 77
    (Inserimento dell’ articolo 113-bis al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. Dopo l’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:
    “Art. 113–bis
    (Termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti)
    1 Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
    2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
    3. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.”.

    ART. 78
    (Modifiche all’articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, dopo le parole: “regolamentare o amministrativa” sono inserite le seguenti: “pubblicata compatibile con i Trattati”;
    b) il comma 5 è abrogato;
    c) al comma 6, è sostituito, in fine, il segno: “;” con il seguente: “.”.

    ART. 79
    (Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera d), le parole: “impreviste e imprevedibili” sono sostituite dalle seguenti: “imprevedibili” e le parole: “ivi compresi comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali,” sono soppresse;
    b) alla lettera f), primo periodo, la parola: “imprenditore” è sostituita dalla seguente: “operatore”;
    c) alla lettera h), il segno: “:” è sostituito dal seguente: “;” e i numeri: “1) 2)” sono sostituiti dalle seguenti lettere: “i) l)”.

    ART. 80
    (Modifiche all’articolo 126 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: “regolarmente” è soppressa.

    ART. 81
    (Modifiche all’articolo 128 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: “validità” è sostituita dalla seguente: “efficacia”.

    ART. 82
    (Modifiche all’articolo 131 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 131, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “indizione di gara” è inserito il seguente segno: “,”.

    ART. 83
    (Modifiche all’articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara.”.

    ART. 84
    (Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, parole: “possono includere” sono sostituite dalla seguente: “includono”;
    b) al comma 3, le parole: “articoli 85, 86 e 88” sono sostituite dalle seguenti: “85, 86, 87 e 88”.

    ART. 85
    (Modifiche all’articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la parola: “Europea” è sostituita dalla seguente: “europea”;
    b) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “In caso di mancato respingimento dell’offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all’Autorità la relativa documentazione.”.

    ART. 86
    (Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)la rubrica è sostituita dalla seguente: “Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali”;
    b) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui all’articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all’articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c).”;
    c) al comma 4, dopo la parola: “Commissione” è inserita la seguente: “europea”.

    ART. 87
    (Modifiche all’articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla rubrica, dopo le parole: “di progettazione” sono inserite le seguenti: “e di idee”;
    b) al comma 3, dopo la parola: “Commissione” è inserita la seguente: “europea”;
    c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente segno: “.”.

    ART. 88
    (Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica del CAPO II è sostituita dalla seguente: “APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI”;
    b) al comma 1, le parole: “servizi di cui al presente Capo” sono sostituite dalle seguenti: “servizi di cui all’allegato IX”;
    c) al comma 3, primo periodo, le parole: “di cui all’articolo 140” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’allegato IX”;
    d) al comma 4, le parole: “Per gli appalti pari o superiori” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli appalti di importo pari o superiore”;
    e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
    “5-bis. “Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall’allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.
    5-ter. L’affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
    5-quater. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.

    5-quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.
    5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.

    5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per l’aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

    5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all’articolo 36.
    5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all’articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.”.

    ART. 89
    (Modifiche all’articolo 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “ allegato XIV” sono sostituite dalle seguenti: “allegato IX”.

    ART. 90
    (Modifiche all’articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;”.

    ART. 91
    (Modifiche all’articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 147, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “sono appaltati” sono inserite le seguenti: “, di regola,”.

    ART. 92
    (Modifiche all’articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 148, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell’articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.”.

    ART. 93
    (Modifiche all’articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5; l’amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all’articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica.” ;
    b) al comma 5:
    1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Ove l’amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all’articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all’articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, lettera h), numero 2).”;
    2) il terzo periodo è soppresso;
    3) al quarto periodo, le parole: “dell’articolo 24” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 46”.

    ART. 94
    (Modifiche all’articolo 153 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 153, comma 3, le parole: “71 e 72” sono sostituite dalle seguenti: “71, 72 e 73”.

    ART. 95
    (Modifiche all’articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole: “24, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “24, comma 2”;
    b) al comma 4, le parole: “Il secondo grado, avente ad oggetto la presentazione del” sono sostituite dalle seguenti: “Il secondo grado, avente ad oggetto l’acquisizione del”.

    ART. 96
    (Modifiche all’articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 156, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “del progetto definitivo” sono soppresse.

    ART. 97
    (Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, al primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: “di direzione dei lavori,” sono inserite le seguenti: “di direzione dell’esecuzione,”;
    b) al comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: “di direzione dei lavori,” sono inserite le seguenti: “di direzione dell’esecuzione,” ;
    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.”;
    c) al comma 3, dopo le parole: “di direzione dei lavori,” sono inserite le seguenti: “di direzione dell’esecuzione,”.

    ART. 98
    (Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”;
    b) al comma 3, primo periodo, le parole: “ , limitatamente agli appalti pubblici di lavori,” sono soppresse.

    ART. 99
    (Modifiche all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: “pregiudizio alla pubblica” sono inserite le seguenti: “ e privata”;
    b) al comma 6:
    1) al primo periodo, le parole: “lettera c),” sono soppresse;
    2) al secondo periodo, le parole: “calamitoso che ha comportato la” sono sostituite dalle seguenti: “, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale” e le parole: “legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze” sono sostituite dalle seguenti: “legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali”;
    c) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. L’amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.”;
    d) al comma 9, dopo le parole: “di cui al comma 6,” sono inserite le seguenti: “di importo pari o superiore a 40.000 euro,” e dopo le parole: “ufficiali di riferimento,” sono inserite le seguenti: “laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie,”.

    ART. 100
    (Modifiche all’articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 5 sono inserite, in fine, le seguenti parole: “nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte”.

    ART. 101
    (Modifiche all’articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, ultimo periodo, la parola: “ trenta” è sostituita dalla seguente: “quarantanove”;
    b) al comma 3, al primo periodo, le parole: “ha luogo dopo la” sono sostituite dalle seguenti: “può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della”, il secondo periodo è soppresso e al terzo periodo, le parole: “capitale investito per le concessioni” sono sostituite dalle seguenti: “capitale investito. Per le concessioni”;
    c) al comma 5:
    1) al primo periodo, dopo le parole: “rapporto in caso di” sono inserite le seguenti: “mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di”, le parole: “obbligazioni di progetto” sono sostituite dalle seguenti: “obbligazioni emesse dalle società di progetto” e le parole: “comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione”;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: “entro lo stesso termine” sono inserite le seguenti: “rilasciate da operatori di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;
    3) al terzo periodo, dopo le parole: “Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo” sono aggiunte le seguenti: “e del comma 3”;
    d) al comma 6, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.”.

    ART. 102
    (Modifiche all’articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 168, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “La durata massima della concessione” sono sostituite dalle seguenti: “Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione”.

    ART. 103
    (Modifiche all’articolo 169 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 169, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “allegato XVIII” sono sostituite dalle seguenti: “allegato II” e l’ultimo periodo è soppresso.

    ART. 104
    (Modifiche all’articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’alinea, le parole: “La concessione cessa” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando l’esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare, in particolare,”;
    b) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse”;
    c) al comma 4, lettera c), le parole: “del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione;” sono sostituite dalle seguenti: “, nel caso in cui l’opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.”;
    d) al comma 5, dopo le parole: “al comma 4” sono aggiunte le seguenti: “e al comma 7”;
    e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5‐bis. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all’effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.”;
    f) al comma 8, la parola: “indicano” è sostituita dalle seguenti: “possono indicare”;
    g) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. La stazione appaltante prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8.”;
    h) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: “10‐bis. Il presente articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato e agli operatori economici titolari di tali contratti.”.

    ART. 105
    (Modifiche all’articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: “dal presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Parte III del presente codice” e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Qualora si proceda all’affidamento in house ai sensi dell’articolo 5, le procedure di affidamento devono concludersi entro trentasei mesi dall’entrata in vigore del presente codice.”;
    b)al comma 3, le parole: “del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “della Parte III del presente codice”;
    c) al comma 4, dopo le parole: “ per l’affidamento della nuova concessione autostradale” sono inserite le seguenti: “, in conformità alle disposizioni della Parte III del presente codice ”;
    d) al comma 6, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”;
    e) al comma 8, le parole: “Per le concessioni autostradali” sono sostituite dalle seguenti: “Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilità, per le concessioni autostradali”;
    f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
    “8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all’articolo 183.
    8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all’articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i poteri di cui al citato articolo 5.”.

    ART. 106
    (Modifiche alla rubrica della Parte IV)
    1. Alla rubrica della Parte IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed altre modalità di affidamento”.

    ART. 107
    (Modifiche all’articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
    b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.”;
    c) al comma 4, secondo periodo, le parole: “Tali variazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Se la ridotta o mancata disponibilità dell’opera o prestazione del servizio è imputabile all’operatore, tali variazioni”;
    d) al comma 6, ultimo periodo, la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “quarantanove”;
    e) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Si applica quanto previsto all’articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.”.

    ART. 108
    (Modifiche all’articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, sono soppresse le parole: “Salva l’ipotesi in cui l’affidamento abbia ad oggetto anche l’attività di progettazione come prevista dall’articolo 180, comma 1,”;
    b) al comma 4, le parole: “ sentito il Ministro” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Ministero”.

    ART. 109
    (Modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.”.

    ART. 110
    (Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, le parole: “di cui all’articolo 95” sono sostituite dalle seguenti: “individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;
    b) al comma 15, quinto periodo, le parole: “articolo 103” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 93”;
    c) al comma 16, le parole: “la locazione finanziaria di cui all’ articolo 187” sono sostituite dalle seguenti: “tutti i contratti di partenariato pubblico privato”.

    ART. 111
    (Modifiche all’articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, al primo periodo, le parole: “ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico ed economica” sono sostituite dalle seguenti: “ponendo a base di gara un capitolato prestazionale” e al quarto periodo, le parole: “ di cui all’articolo 95” sono sostituite dalle seguenti: “, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;
    b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “nel rispetto del progetto di fattibilità tecnico-economica” sono inserite le seguenti: “approvato dall’amministrazione aggiudicatrice”.

    ART. 112
    (Modifiche all’articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: “trasferimento all’affidatario” sono inserite le seguenti: “o, qualora l’affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all’articolo 80,”;
    b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.”;
    c) al comma 3, primo periodo, le parole: “previa presentazione di idonea polizza fideiussoria” sono sostituite dalle seguenti: “previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria” e al secondo periodo, le parole: “rilasciata con le modalità previste per il rilascio della cauzione provvisoria” sono sostituite dalle seguenti: “rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3”.

    ART. 113
    (Modifiche all’articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “L’Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.”.

    ART. 114
    (Modifiche all’articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, lettera b), le parole: “, con le procedure di cui all’articolo 31, comma 1,” sono soppresse;
    b) al comma 17, la lettera b) è abrogata;
    c) il comma 18 è sostituito dal seguente: “18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all’articolo 104.”.

    ART. 115
    (Modifiche all’articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: “Il ricorso alla scelta di aggiudicare” sono sostituite dalle seguenti: “La scelta di aggiudicare” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l’importo dell’affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro.”;
    b) al comma 4, le parole: “a) del tempo di esecuzione” e “b) del costo di utilizzazione e di manutenzione” sono soppresse e conseguentemente le lettere: “c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “b) e c)”;
    c) al comma 6, le parole: “ e III” sono sostituite dalle seguenti: “, III e IV”.

    ART. 116
    (Modifiche all’articolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: “Ministero” è sostituita dalla seguente: “Ministro” e le parole: “sono disciplinate le modalità” sono sostituite dalle seguenti: “sono disciplinati i criteri, specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, le modalità”;

    ART. 117
    (Modifiche all’articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole: “sono valide sino alla scadenza naturale” sono sostituite dalle seguenti: “hanno validità triennale”;
    b) al comma 4, le parole: “delle linee guida di cui all’articolo 197.” sono sostituite dalle seguenti : “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2. Tale decreto stabilisce, altresì, i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui all’articolo 84.”.

    ART. 118
    (Modifiche all’articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 200, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “vincolanti, ovvero gli interventi ” sono sostituite dalle seguenti: “vincolanti. Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi”.

    ART. 119
    (Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole: “l’elenco degli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “l’elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi”;
    b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e le Commissioni parlamentari competenti”;
    c) al comma 5:
    1) al primo periodo, le parole: “interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica” sono sostituite dalle seguenti: “ infrastrutture e insediamenti”;
    2) al secondo periodo, le parole: “ e la sua funzionalità rispetto” sono sostituite dalle seguenti: nonché la sua funzionalità anche rispetto”;
    d) al comma 7, le parole da: “anche le indicazioni” sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “l’elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalità di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 200, comma 3, nelle more dell’approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente.”;
    e) il comma 8 è abrogato;
    f) al comma 10:
    1) al primo periodo, le parole: “di ogni nuovo DPP” sono sostituite dalle seguenti: “dei DPP successivi al primo”;
    2) al secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti”;
    3) al terzo periodo, la parola: “evidenziato” è sostituita dalla seguente: “indicato”;
    4) al quarto periodo, le parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011”.

    ART. 120
    (Modifiche all’articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: “ai commi da 2 a 7” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi da 2 a 6”;
    b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.”.

    ART. 121
    (Abrogazione dell’articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. L’articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato.

    ART. 122
    (Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “all’azione giurisdizionale”.

    ART. 123
    (Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “esprime parere” sono inserite le seguenti: “, previo contraddittorio,”;
    b) il comma 2 è abrogato.

    ART. 124
    (Modifiche all’articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 212, comma 1, alla fine della lettera e), sostituire il segno: “;” con il seguente: “.”.

    ART. 125
    (Modifiche all’articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

    1. All’articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
    1) alla lettera e), le parole: “una relazione” sono sostituite dalle seguenti: “la relazione prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.190, come modificato dall’articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114,”;
    2) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente “h-bis) al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all’elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell’ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.”;
    b) al comma 8:
    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.”;
    2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Per le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell’articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all’articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, l’efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.”;
    c) al comma 9:
    1) al secondo periodo, dopo le parole: “con i relativi sistemi in uso” sono inserite le seguenti: “presso le sezioni regionali e”;
    2) al quinto periodo, sopprimere le parole: “ovvero di analoghe strutture delle regioni” e la parola: “stesse”;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La sezione centrale dell’Osservatorio provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.”;
    d) al comma 10, l’ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: “L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all’articolo 81.”;
    e) al comma 13, le parole “L’Autorità” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, l’Autorità”;
    f) dopo il comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente:“17-bis. L’ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgenza, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall’ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”.

    ART. 126
    (Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
    1. All’articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4:
    1) al primo periodo, dopo la parola: “promuovendo” sono inserite le seguenti: “anche attività di prevenzione dell’insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché”;
    2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8”;
    b) al comma 7, dopo le parole: “I commissari straordinari” sono inserite le seguenti: “agiscono in autonomia e con l’obiettivo di garantire l’interesse pubblico e”;
    c) al comma 8, le parole: “, a carico dei fondi, nell’ambito delle risorse di cui al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per tale finalità”;
    d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.”;
    e) il comma 9 è abrogato;
    f) il comma 12 è abrogato.

    ART. 127
    (Modifiche all’articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

    1. All’articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, dopo le parole: “di importo superiore ai 50 milioni di euro,” sono inserite le seguenti: “prima dell’avvio delle procedure di cui alla parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista, prima della comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,”;
    b) al comma 5, primo periodo, le parole: “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni” e al secondo periodo, le parole: “il progetto si intende assentito” sono sostituite dalle seguenti: “il parere si intende reso in senso favorevole”.

    ART. 128
    (Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

    1. All’articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall’articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.”;
    b) al comma 4, le parole: “e titolo XI, capi I e II” e le parole: “, con esclusione dell’articolo 248,” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: “ Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.”;
    c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
    d) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fino alla piena interazione dell’Albo di cui all’articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.” ;
    e) al comma 19, le parole: “ agli articoli 248 e 251” sono sostituite dalle seguenti: “alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all’articolo 251”;
    f) al comma 22, è premesso il seguente periodo: “Le procedure di arbitrato di cui all’articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice.”;
    g) dopo il comma 27, sono aggiunti i seguenti : “27-bis. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 83, comma 2, si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria prevista all’articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
    27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell’articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
    27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all’entrata in vigore del medesimo codice.
    27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente Parte III, nonché di cui all’articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222 e all’articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 168.
    27 – sexies. Per le concessioni autostradali scadute o in scadenza entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le quali l’attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria e il cui bando è pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il concedente può avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente.
    27-septies. Con riferimento all’articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.”.

    ART. 129
    (Modifiche all’articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

    1. All’articolo 217, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo la lettera c), è inserita la seguente: “c-bis) la legge 11 novembre 1986, n.770;”;
    b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) l’articolo 14- viciester, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168;”;
    c) dopo la lettera i) è inserita la seguente: “i-bis) l’articolo 2, commi 289 e 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n.244,”;
    d) dopo la lettera l) è inserita la seguente: “l-bis) l’articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;”;
    e) dopo la lettera v) è inserita la seguente: “v-bis” l’articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n.180;”,
    f) alla lettera dd), dopo le parole: “articolo 4-bis” sono inserite le seguenti: “, l’articolo 5”;
    g) alla lettera hh), dopo le parole: “articolo 33-quater” sono inserite le seguenti: “, l’articolo 33-quinquies”;
    h) alla lettera ii), dopo le parole: “e 58, ” sono inserite le seguenti: “comma 2, lettera f-bis),”;
    i) alla lettera jj), premettere le seguenti parole: “l’articolo 19, commi 1 e 2,”;
    l) alla lettera qq), dopo le parole: “commi 1 e 2,” sono inserite le seguenti: “ articolo 35, articolo 37 e”;
    m) alla lettera rr), le parole: “commi 1, 2 e 3) sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2, 3 e 4”, le parole: “13, comma 1, e” sono sostituite dalle seguenti: “13, comma 1, 14, 24 e”;
    n) dopo la lettera ss) è inserita la seguente: “ss-bis) l’articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;”;
    o) alla lettera uu), le parole: “comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis”.

    ART. 130
    (Clausola di invarianza finanziaria)
    1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    ART. 131
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Decreto correttivo: approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri

    Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 2016, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo – esame definitivo)

    Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016 e in esito alla consultazione pubblica.

    L’intervento apporta modifiche e integrazioni al Codice, volte a perfezionarne l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali, in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore. Nell’introdurre tali modifiche, il Governo ha tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento, delle osservazioni formulate dall’ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato. Sono state tenute in considerazione, inoltre, le segnalazioni dei responsabili unici del procedimento effettuate nell’ambito delle consultazioni della Cabina di regia istituita dallo stesso Codice, nonché quelle effettuate in attuazione della legge delega, che prevedeva la consultazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l’ANAC, delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo. Sono state, pertanto, esaminate 502 proposte di modifica pervenute dagli stakeholder, 94 proposte normative trasmesse dalla Cabina di regia e 110 richieste di modifica pervenute da soggetti non invitati formalmente alla consultazione pubblica, ma che hanno comunque inviato i propri contributi.

    Sul nuovo testo sono infine stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

    Le modifiche così apportate seguono tre direttrici:

    1. modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura e interpretazione del testo;
    2. integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore;
    3. limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del Codice.

    In particolare, tra le novità introdotte si segnalano:

    • ­appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;
    • progettazione: si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara;
    • contraente generale: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;
    • varianti: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
    • subappalto: è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto;
    • semplificazioni procedurali: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni;
    • manutenzione semplificata: viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro;
    • dibattito pubblico: sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;
    • costo della manodopera: se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta;
    • albo dei collaudatori: è stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.

    Atti adottati nell’iter di approvazione:

    Schema di Decreto correttivo in data 06.03.2017 (.pdf)

    Testo coordinato del D.Lgs 50/2016 con le modifiche del correttivo (.pdf)

    Relazione illustrativa, Relazione tecnica, Analisi Tecnico Normativa (ATN), Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) (.pdf)

    ♦  Parere del Consiglio di Stato, comm. spec., 30.03.2017 n. 782

    ♦  Parere della Conferenza Unificata

     

    Fonte: Comunicato stampa CdM

    Decreto correttivo: i pareri delle Commissioni di Camera e Senato

    Approvati i pareri “fotocopia” delle competenti Commissioni di Camera e Senato in ordine allo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. I pareri  sono favorevoli ma condizionati all’inserimento di alcune modifiche.

    Si riporta il parere della Commissione VIII in data 06.04.2017.

     

    Decreto correttivo: il parere del Consiglio di Stato

    Consiglio di Stato, comm. spec., 30.03.2017 n. 782

    Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici.

    Lo schema di correttivo modifica 119 dei 220 articoli del codice e interviene dopo solo un anno; mentre il codice non è stato ancora completato con tutti gli atti attuativi previsti, pari a 53 (ad oggi, ne sono stati varati 11 espressamente previsti dal codice, e 4 non espressamente previsti, e sono in corso di adozione altri 9 atti attuativi).

    Il Consiglio di Stato, oltre a rendere il parere sull’originario schema di codice, ha reso sinora, altri 16 pareri sui vari atti attuativi.

    Il parere individua anzitutto i limiti formali e sostanziali del potere correttivo:

    a) il mancato recepimento di una parte della delega entro il termine di scadenza consuma definitivamente il relativo potere, e tale mancato esercizio non può essere recuperato in sede di adozione di decreti correttivi;
    b) con il correttivo sono consentite “integrazioni e correzioni” (anche rilevanti), a seguito di un periodo di “sperimentazione applicativa”;
    c) lo strumento del correttivo non può costituire una sorta di ‘nuova riforma’, pur rispettosa della delega originaria, che modifichi le scelte di fondo operate in sede di primo esercizio della delega, attuando un’opzione di intervento radicalmente diversa da quella del decreto legislativo oggetto di correzione.

    Gli interventi correttivi ed integrativi richiesti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 possono essere classificati in quattro categorie principali.
    a) eliminazione di refusi ed errori materiali;
    b) coordinamento “esterno” del codice appalti con altri ambiti normativi, e implementazione delle abrogazioni espresse di fonti normative non più attuali;
    c) eliminazione di errori formali e sostanziali di recepimento delle direttive europee e di attuazione della legge delega;
    d) rimedio a difficoltà insorte nella prima applicazione dei nuovi istituti, come emerso dalle audizioni, dal dibattito dottrinale e dalla prima giurisprudenza.

    L’ultimo obiettivo non può essere pienamente centrato dallo schema di correttivo del codice appalti in esame.
    Infatti, non essendo stato completato il quadro degli atti attuativi, una buona parte del codice non ha ancora avuto pratica applicazione, e non è stato possibile cogliere a pieno le criticità applicative da correggere.
    Questo limite si coglie nella scheda VIR (verifica di impatto della regolazione) che appare spesso lacunosa perché non analizza le criticità applicative sulla base di un lasso temporale e dati statistici sufficienti.
    L’obiettivo non viene centrato anche perché il correttivo interviene dopo un periodo troppo breve di applicazione delle nuove regole: le leggi possono essere corrette solo dopo un congruo periodo di applicazione, che deve essere almeno di due anni.
    Il Consiglio di Stato auspica – si legge nel parere – che il Parlamento possa portare a due anni il termine, ora annuale, per le correzioni del codice.
    Allo stato, essendo previsto un unico decreto correttivo, esso è anche l’occasione unica per apportare tutte le modifiche necessarie per la migliore riuscita della riforma.
    Il Consiglio di Stato auspica poi che la legislazione sugli appalti pubblici abbia maggiore stabilità e non venga di continuo modificata, come la precedente (cambiata oltre 50 volte), perché il settore ha bisogno di regole chiare e certe.

    Societa’ in house
    Si auspica un migliore coordinamento tra il codice dei contratti pubblici e il testo unico sulle società pubbliche.

    Progetti e progettisti
    Deve esservi un coordinamento, rimesso al livello politico, tra i prezziari regionali per i lavori pubblici e i prezzi standard determinati dall’ANAC.
    Deve esservi maggiore chiarezza sul criterio di scomputo dei costi della manodopera dal costo dell’appalto soggetto a ribasso d’asta.
    Vanno valorizzate le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni, fissando la priorità della progettazione interna rispetto a quella esterna, già prevista dal codice del 2006.
    Va riconsiderata l’introduzione dell’obbligo, per i progettisti dipendenti pubblici, di iscrizione all’Ordine professionale, in assenza di una riflessione più ampia di carattere ordinamentale, sulla legge professionale.
    Non può imporsi in modo cogente alle stazioni appaltanti l’utilizzo degli onorari professionali approvati con decreto ministeriale.

    Contratti sotto soglia
    Un numero minimo troppo alto di imprese da invitare rischia di vanificare le esigenze di semplificazione.
    In nome della celerità e semplificazione non può essere sacrificata la necessità di un rigoroso controllo sull’assenza di condanne penali e interdittive antimafia per l’affidatario di contratti sotto soglia.

    Qualificazione delle stazioni appaltanti
    I casi di stazioni appaltanti qualificate ex lege sono tassativi e non vanno ampliati.
    Anche le articolazioni territoriali di una stazione appaltante qualificata devono avere un’organizzazione proporzionata e dedicata, per poter gestire gare di appalto.

    Qualificazione degli operatori economici
    La qualificazione deve essere affidata ad un vero e proprio regolamento e non a linee guida.
    La qualificazione non deve essere cartolare ma effettiva: può essere attribuita per prestazioni effettivamente eseguite, in un arco temporale ragionevole.
    Nei consorzi, e in caso di subappalto, occorre evitare di attribuire la qualificazione per prestazioni non eseguite in proprio.
    Appare irragionevole attribuire la qualificazione per esperienze pregresse molto remote nel tempo, salva la possibilità di una disciplina transitoria per esigenze congiunturali.
    Il rating di impresa va meglio coordinato con quello di legalità, anche in relazione alla funzione premiale di entrambi.
    La gratuità del soccorso istruttorio, voluta dalla legge delega, non esclude la possibilità che sia addossato al concorrente il costo del servizio, anche in funzione di deterrenza di condotte negligenti.

    Appalti misti di progettazione ed esecuzione
    Alcune delle nuove ipotesi di appalto misto di progettazione ed esecuzione, sebbene in astratto consentite dalle direttive europee, non sembrano trovare piena rispondenza nella legge delega.

    Commissari di gara esterni
    Una commissione di gara esterna non è necessaria quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
    Non è condivisibile l’articolazione regionale dell’albo dei commissari di gara, perché non assicura gli obiettivi della riforma (commissari non radicati nel territorio in funzione di prevenzione della corruzione).

    Garanzie
    E’ corretto prevedere esoneri e riduzioni delle garanzie per contratti sotto i 40.000 euro per agevolare le piccole e medie imprese, ma va stabilito se il beneficio è cumulabile o no con altri in tema di garanzie.
    E’ corretto ripristinare il vincolo di solidarietà tra garanti e l’escussione della garanzia anche in caso di fatto meramente colposo dell’aggiudicatario.

    Aggiudicazione al prezzo piu’ basso e offerte anomale
    Fermo il rispetto della delega che privilegia l’aggiudicazione secondo criteri qualitativi rispetto all’aggiudicazione al prezzo più basso, quest’ultima non può prescindere da un corretto progetto esecutivo.
    Consentire, in nome dell’urgenza, l’appalto integrato in combinato disposto con il prezzo più basso, potrebbe tradire gli obiettivi della riforma degli appalti, quanto a qualità delle prestazioni e divieto di varianti.
    Il sorteggio del criterio di determinazione della soglia di anomalia è utile a fugare il rischio di collusioni nelle gare aggiudicate al prezzo più basso.
    Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a sua volta, richiede stazioni appaltanti qualificate, e può presentare il rischio di un’eccessiva discrezionalità non facilmente controllabile.
    Non va elevata la soglia di individuazione delle offerte anomale.
    Non vanno introdotti automatismi eccessivi nell’esclusione delle offerte anomale, in ogni caso preclusi per gli appalti di interesse transfrontaliero.

    Subappalto
    Considerate le specificità del contesto nazionale, è preferibile non rimuovere gli attuali limiti al subappalto, nonostante le direttive in astratto lo consentano.
    I casi di terna obbligatoria dei subappaltatori devono essere stabiliti dal codice e non rimessi totalmente alle stazioni appaltanti.
    Vanno fissati senza automatismi assoluti i casi in cui può essere vietato il subappalto in favore di un originario concorrente alla gara, demandando preferibilmente a linee guida dell’ANAC i criteri orientativi della discrezionalità delle stazioni appaltanti.
    Vanno fissati limiti chiari all’utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione dell’appaltatore.

    Appalti nei servizi sociali
    Va mantenuta la scelta proconcorrenziale del codice che assoggetta gli appalti nei servizi sociali alle regole comuni, con poche deroghe, e non va ampliato il regime di sottrazione alla concorrenza.

    Appalti della protezione civile
    Gli appalti della protezione civile mediante affidamento diretto presuppongono una situazione di urgenza qualificata, subordinata a una declaratoria di emergenza, e non possono essere ammessi in situazioni fronteggiabili in via ordinaria, o in cui non vi sia una declaratoria dello stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    Concessioni e concessioni autostradali
    Non può essere elevata dal 30% al 49% la percentuale del concorso pubblico al rischio del concessionario, né quella dei contratti di partenariato pubblico-privato (PPPC).
    Non possono essere previste deroghe agli obblighi di esternalizzazione dei concessionari autostradali, per le manutenzioni ordinarie e gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, perché in contrasto con la legge delega.
    Va rispettato anche nella sostanza il principio di delega che richiede il tempestivo avvio delle gare in relazione alle concessioni autostradali scadute o in scadenza e per l’effetto, entro il termine massimo assegnato, i bandi di gara vanno non solo predisposti, ma pubblicati.

    Tutela giurisdizionale
    Si assicuri la piena conoscibilità della motivazione e il pieno accesso agli atti di gara in tempo utile per la loro autonoma impugnazione giurisdizionale.
    Il rito accelerato in materia di appalti necessita di ulteriore sperimentazione e applicazione prima di eventuali correzioni.

    Abrogazioni
    I principi di semplificazione, chiarezza e certezza delle regole impongono che sia incrementato l’elenco delle abrogazioni espresse e che vi sia un migliore coordinamento del codice con altre fonti normative.

    Fonte: sito della Giustizia Amministrativa

    Correttivo Codice dei contratti: atto di trasmissione, testo coordinato, Relazione illustrativa, Relazione tecnica, Analisi Tecnico Normativa (ATN) ed Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR)

    Con Atto del Governo n. 397 in data 6 marzo 2017 (link sito ufficiale) è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati il testo dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

    Schema di Decreto correttivo (.pdf)

    L’Atto di trasmissione reca altresì la seguente documentazione:

    Testo coordinato del D.Lgs 50/2016 con le modifiche apportate (.pdf)

    Relazione illustrativa, Relazione tecnica, Analisi Tecnico Normativa (ATN) ed Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) (.pdf)

    Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata.
    Lo schema di decreto tiene, in particolare, conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l’altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall’ANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono state, altresi, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell’ambito della Cabina di regia, nonché delle consultazioni delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo. Sono pervenute 502 proposte normative da parte degli stakeholders consultati delle quali è stato accolto il 14,5%, 94 proposte innovative da parte della Cabina di regia, delle quali è stato accolto il 27,2%. Sono state inoltre esaminate anche le proposte pervenute da soggetti non invitati formalmente alla consultazione pubblica ma che hanno comunque inviato i propri contributi, si tratta di 110 proposte delle quali è stato acçolto l’8% in quanto, sostanzialmente, si riferivano a proposte già presentate da altri soggetti.
    Per quanto riguarda l’iter, il provvedimento viene all’esame preliminare del Consiglio dei ministri e, successivamente all’approvazione preliminare, lo schema di decreto sarà inviato al parere della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio di Stato, che dovranno esprimersi entro 20 giorni, e alle competenti commissioni parlamentari, che si esprimeranno entro 30 giorni.
    Lo schema di decreto si compone di 119 articoli che, per maggiore chiarezza, utilizzano la tecnica della novella normativa.