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Cumulo di funzioni DL e CSE non costituisce requisito di partecipazione per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria (art. 114 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. V, 21.09.2026 n. 6984

22.3. L’art. 114 comma 4 cit. prevede che “Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia”.

22.4. Nell’ipotesi in cui si ritenesse che detta norma – pur se riferita in positivo all’ipotesi inversa di appalti di importo inferiore a 1 milione di euro “e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze” – vada letta a contrario anche nel senso di divieto di cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per gli appalti di importo superiore, integrando pertanto un requisito di partecipazione, dovrebbe ritenersi, come avvenuto ad opera del primo giudice, che detto disposto vada ad eterointegrare la lex specialis di gara, che al riguardo non contiene una previsione esplicita, riferita nello specifico a tali due ruoli, per cui sarebbe ravvisabile quella lacuna che, secondo la giurisprudenza innanzi indicata, dà luogo all’eterointegrazione in presenza di una norma imperativa.

22.5. Peraltro, ritiene il Collegio, pur in assenza di un orientamento giurisprudenziale in tale senso, stante la novità della questione, che la norma de qua, non solo per il suo tenore letterale, ma in primis per la sua collocazione sistematica – essendo inserita nella parte dell’esecuzione dei contratti (sia pure da intendersi riferita all’esecuzione dei contratti di appalto di lavori da parte delle stazioni appaltanti qualificate) – non possa integrare un requisito di partecipazione, trovando i requisiti di partecipazione per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria la loro disciplina nell’art. 66 del d.lgs. n. 136 del 2023 e in generale negli artt. 94 e 95 per quanto riguarda i requisiti di ordine generale – per i quali opera il divieto della tassatività delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 10 comma 2 (ex multis Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2025, n. 7631 – e nell’art. 100 per quanto concerne i requisiti di ordine speciale [rimessi (anche) alla determinazione discrezionale della stazione appaltante, sempre che gli stessi siano proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto].

22.6. Si deve pertanto ritenere detta norma, attenendo alla fase di esecuzione degli appalti di lavori (da parte delle stazioni appaltanti qualificate), con riferimento agli appalti relativi ai servizi di ingegneria e di architettura possa al più configurare una facoltà, se non addirittura un obbligo, in positivo di cumulo delle funzioni per i lavori sotto il milione di euro e comunque per lavori, anche di importo superiore ma non complessi e non comportanti rischio di interferenze, e per contro, una mera causa di incompatibilità (sub specie di divieto di cumulo delle due funzioni), con riferimento agli appalti di lavori di importo superiore ad un milione di euro di carattere complesso e comportanti rischi di interferenze.

22.7. In tale ultima ipotesi la verifica della sussistenza della causa di incompatibilità non potrebbe, peraltro, che ritenersi demandata alla fase esecutiva, in assenza di una diversa previsione della lex specialis di gara che anticipi l’obbligo di divisione dei ruoli alla fase partecipativa, qualificando ex ante i lavori come complessi e caratterizzati dal rischio di interferenze (cfr. la sentenza del T.a.r. Abbruzzo l’Aquila, 13 maggio 20265 n. 328 cit. nella parte evidenzia “sul punto risultano dunque condivisibili le argomentazioni del Comune di L’Aquila laddove sostiene che, “secondo la risaputa tecnica redazionale delle leggi, laddove il legislatore utilizzi l’indicativo presente, inserisce un obbligo. Pertanto, utilizzando il primario criterio ermeneutico recato dall’art. 12 delle preleggi, dall’esame del testo di legge non è consentito desumere un divieto di cumulo tra i due diversi uffici di D.L. e di CSE, salvo che ricorra la fattispecie di lavori complessi e di rischi di interferenze. Anche qui, si osservi che il legislatore non ha utilizzato la congiunzione disgiuntiva, sicché, per il medesimo criterio ermeneutico legato al significato fatto palese dalle parole secondo la connessione di esse, si deve concludere che la non cumulabilità degli incarichi attenga esclusivamente a lavori complessi in relazione ai quali sussistono rischi di interferenze, indipendentemente dall’importo del contratto)”.

22.7.1. Né a detta interpretazione può ritenersi ostativo quanto espresso in sede di Relazione al Codice. laddove si è semplicemente rappresentato che “Nel comma 4 si è invece mantenuta la previsione delle funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva. Considerata l’importanza di tali funzioni se ne è limitata l’attribuzione al direttore dei lavori soltanto nei lavori inferiori alla soglia di un milione di euro, dovendosi, per i lavori di maggiore entità (così come per il caso di lavori complessi e per il caso di rischi di interferenze, specificati nello stesso comma), nominare un’apposita figura ai sensi dell’art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Qualora sia nominato un soggetto diverso dal direttore dei lavori quale coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE) si è espressamente prevista la sua autonomia, da intendersi sia nei confronti del direttore dei lavori che nei confronti del RUP, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008”.

Ciò anche in considerazione del rilievo che, come precisato nella medesima Relazione – profilo questo di carattere dirimente – detto disposto normativo disciplina l’esecuzione degli appalti dei lavori rimessa alla stessa stazione appaltante “nell’art. 114 (ex 101) si sono previste le figure professionali necessarie per lo svolgimento dell’attività esecutiva da parte delle stazioni appaltanti qualificate, limitando quindi la disposizione al profilo soggettivo”.

L’attinenza della norma de qua all’esecuzione dei lavori da parte delle stazioni appaltanti qualificate è confermata dal tenore letterale del medesimo disposto, laddove precisa che “la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo” (nel caso in cui “il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice”).

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