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Varianti e migliorie: criterio distintivo e discrezionalità della Stazione Appaltante

TAR Napoli, 16.09.2026 n. 5237

Nell’esaminare il primo e il terzo motivo di ricorso (concernenti la supposta introduzione avversaria di inammissibili varianti al progetto posto a base di gara), giova premettere che la giurisprudenza amministrativa ha configurato le varianti non consentite quali modifiche che alterino la struttura, la funzione e la tipologia del progetto, invece di limitarsi a introdurre migliorie consistenti in soluzioni tecniche lasciate aperte all’apporto dei concorrenti per meglio corrispondere alle esigenze della stazione appaltante (cfr., per tutte, Cons. Stato – sez. V, 3/8/2023 n. 7499).

In base all’univoco e costante indirizzo giurisprudenziale, è stato ripetutamente ribadito che il criterio distintivo tra soluzioni migliorative e varianti non permesse poggia sull’inerenza delle prime agli aspetti tecnici che il progetto a base di gara rende suscettibili di soluzioni differenziate da parte del concorrente, al quale è viceversa precluso di modificare l’assetto del progetto, con innovazioni che ne mutino le caratteristiche tipologiche, strutturali e funzionali.

La validità di tale discrimine non è qui in discussione: anzi, dalla stessa ricorrente è affermato espressamente.

In quest’ottica, affinché possa affermarsi che l’offerta di un concorrente non corrisponda a quanto richiesto in gara, è allora indispensabile che sia evidenziato che la sua proposta finisca con il concretizzarsi, di fatto, in un aliud pro alio rispetto agli intendimenti dell’Amministrazione (giurisprudenza consolidata: cfr., di recente, Cons. Stato – sez. VII, 4/6/2026 n. 4470, p. 18: “Nella medesima direzione si colloca la giurisprudenza che individua il tratto differenziale delle varianti non consentite rispetto alle migliorie nel fatto che queste ultime, al contrario delle prime, rimangono circoscritte alle soluzioni consentite in base al progetto a base di gara e alla volontà dell’amministrazione aggiudicatrice da esso ritraibile (tra le altre: Cons. Stato, V, 22 maggio 2024, n. 4537; 8 gennaio 2024, n. 264; 25 ottobre 2023, n. 9231; 3 agosto 2023, n. 7499)”; conf., ancor più di recente, Cons. Stato – sez. IV, 4/8/2026 n. 6288, p. 24.1: “Dev’essere premesso che secondo l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, “possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr., in tal senso, anche Cons. Stato, V, 16 aprile 2014, n. 1923); non sono invece ammesse tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest’ultimo (cfr. Cons. Stato, IV, 7 novembre 2014, n. 5497 )” (Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2024, n. 4537che cita Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2022, n. 3442)””).

Va poi precisato, al fine di circoscrivere meglio l’indagine, che la relativa disamina distintiva va condotta individuando con un considerevole grado di certezza le caratteristiche minime essenziali e non mutabili del progetto a base di gara, al di là delle quali resta impregiudicata la facoltà del concorrente di prospettare soluzioni migliorative, in ossequio alla necessità di garantire il massimo confronto concorrenziale (cfr., su questi princìpi, Cons. Stato – sez. V, 17/4/2025 n. 3345: “In ordine al discrimen tra aliud pro alio e varianti ammissibili, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che l’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di una esplicita comminatoria, può operare nei casi in cui la lex specialis preveda caratteristiche e qualità dell’oggetto dell’appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale; laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando “riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività, intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità delle cause di esclusione” (Cons. Stato, n. 7102 del 2024). L’aliud pro alio può configurarsi quando si consente “di offrire un bene radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella lex specialis, così finendo per rendere sostanzialmente indeterminato l’oggetto dell’appalto e per modificarne surrettiziamente i contenuti in danno della stessa stazione appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplina di gara””).

Inoltre, con riferimento alle esigenze della committenza, anche da ultimo è stato ribadito che non può essere affatto trascurato il punto di vista della stazione appaltante, alla quale spetta il potere di valutare la riconduzione della proposta del concorrente all’una o all’altra ipotesi astratta (miglioria/variante non consentita), con la conseguenza che il potere del Giudice adito resta qui circoscritto, in definitiva, all’individuazione di macroscopici vizi della valutazione condotta sulla qualificazione dell’opera in termini, appunto, di miglioria o variante (cfr. Cons. Stato – sez. V, 28/7/2026 n. 6126, p. 14.4: “la valutazione della coerenza delle migliorie dell’offerta compete alla commissione di gara, il cui prudente apprezzamento è sindacabile nei limiti del manifesto travisamento dei fatti o dell’illogicità del giudizio, atteso che spetta alla commissione di gara, nell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali, ai fini della loro riconduzione nell’ambito delle varianti inammissibili o delle semplici migliorie (anche per quanto attiene all’apprezzamento delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposto e la sua rispondenza alle esigenze della stazione appaltante), un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta; si ribadisce che il giudice amministrativo non può anteporre la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, essendo quest’ultimo espressione di una discrezionalità sindacabile nei soli limiti dell’illogicità della soluzione o dell’evidente travisamento dei suoi presupposti (Consiglio di Stato sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8226)”).

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