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Penale per ritardata ultimazione e riserve non ritualmente iscritte: la decadenza dell’esecutore

A cura di Simona Spano
Supporto tecnico al Project Management

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11651/2026, dichiara precluse le contestazioni dell’esecutore sulla penale per ritardata ultimazione perché non iscritte come riserva nel primo atto idoneo e nel registro di contabilità. Note, richieste di proroga e istanze di disapplicazione non sostituiscono la formalizzazione della riserva. La pronuncia applica il D.M. 145/2000, ma l’art. 115 del D.Lgs. 36/2023 e l’art. 7 dell’Allegato II.14 confermano la stessa architettura documentale a pena di decadenza.

1. Il quadro normativo applicabile

La decisione riguarda un contratto stipulato nel 2010 ed il Tribunale individua come disciplina applicabile il D.Lgs. 163/2006, il D.P.R. 554/1999 e il D.M. 145/2000, espressamente richiamato dal contratto.

La successione di queste fonti consente di ricostruire il sistema entro cui si collocavano contabilità, riserve e penali:

  • il D.Lgs. 163/2006 costituiva il quadro legislativo generale;
  •  il D.P.R. 554/1999 regolava operativamente la fase esecutiva e gli atti contabili;
  • l’art. 31 del D.M. 145/2000 disciplinava forma e contenuto delle riserve;
  • l’art. 22 dello stesso decreto regolava le penali e consentiva, nei casi previsti, di chiederne la disapplicazione totale o parziale.

Il successivo D.P.R. 207/2010 ha poi riordinato e sostanzialmente riprodotto numerosi elementi di tale disciplina: l’art. 191 ha ripreso il sistema delle riserve, mentre l’art. 145 ha disciplinato le penali.

2. La riserva come formalizzazione del dissenso

La riserva è lo strumento attraverso il quale l’esecutore formalizza, negli atti previsti dalla disciplina dell’esecuzione, una contestazione o una pretesa soggetta al relativo regime e collegata a un fatto ritenuto pregiudizievole.

L’art. 31, comma 2, del D.M. 145/2000 prevedeva che le riserve fossero iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto pregiudizievole.

La riserva doveva inoltre essere riportata, sempre a pena di decadenza, nel registro di contabilità, all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole; le riserve non espressamente confermate nel conto finale si intendevano abbandonate.

La sentenza ricorda anche che, secondo il D.P.R. 554/1999, non ogni documento era idoneo a ricevere una riserva. Per le contestazioni relative alla difformità dello stato dei luoghi rilevavano, ad esempio, i verbali di consegna; per le sospensioni, i verbali di sospensione e di ripresa. Gli ordini di servizio erano invece esclusi, in quel sistema, dagli atti idonei.

Il dato significativo è quindi duplice: non bastava che il dissenso esistesse, né che fosse genericamente comunicato; occorreva che trovasse collocazione negli atti e nei tempi individuati dalla disciplina applicabile.

3. Il caso della penale per ritardata ultimazione

Nel caso esaminato, l’impresa aveva rappresentato nel corso dell’esecuzione numerose circostanze che, a suo avviso, avevano inciso sui tempi: consegne parziali, sospensione dei lavori, differenti condizioni esecutive, ritardi autorizzativi e ulteriori eventi ritenuti non imputabili alla propria organizzazione.

Aveva trasmesso note, richiesto proroghe, contestato i presupposti della futura applicazione della penale e, in seguito, chiesto la disapplicazione della stessa.

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