31.08.2026
Documentazione amministrativa – Dichiarazione priva di richiamo agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 – Conseguenze
Consiglio di Stato, Sez. V, 31.08.2026 n. 6703
L’appellante sostiene, inoltre, che la sentenza del T.A.R. sarebbe errata poiché non avrebbe considerato che in gara Eliossola avrebbe reso una dichiarazione semplice, priva dei necessari requisiti e in assenza di richiamo agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non essendo pertanto qualificabile come ‘dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà’.
La censura è infondata.
Va, in primo luogo, precisato che la dichiarazione resa da Eliossola è una dichiarazione riconducibile al suo autore e legittimamente espressa. Ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, possono essere oggetto di dichiarazione ‘stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato’, con la conseguenza che la proprietà e il possesso di elicotteri da parte dell’operatore economico che partecipa ad una gara rientra in tale categoria di dichiarazione.
La dichiarazione è stata resa ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 445 del 2000, secondo cui: “Nei rapporto con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”.
Quanto alla validità della dichiarazione non recante i requisiti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, va rammentato che la giurisprudenza di settore ha ritenuto che se l’autodichiarazione ha il contenuto richiesto dall’Amministrazione (requisiti sostanziali), ed è prodotta secondo le modalità di invio e sottoscrizione stabilite dagli artt. 38, 46 e 47 (requisiti di forma), l’eventuale non conformità al modulo predisposto dalla P.A. procedente non è motivo sufficiente a inficiare il contenuto della stessa o a ritenere che l’autodichiarazione non sia valida (TAR Sicilia, Catania n. 3853 del 2010).
Ciò che deve essere garantita è l’autoresponsabilità di chi esprime la dichiarazione e ‘l’equivalenza funzionale’ della dichiarazione rispetto ai certificati o agli atti sostituiti.
In particolare, la giurisprudenza ha affrontato la questione circa gli effetti derivanti dalla mancanza del richiamo alle conseguenze penali e/o della formula di assunzione di responsabilità.
A tale riguardo il Consiglio di Stato ha osservato che la formalità dell’apposizione del richiamato alle conseguenze penali ex art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 è priva di reale utilità nell’autocertificazione, in quanto le conseguenze penali si producono comunque, anche in assenza di esso e indipendentemente dall’ignoranza o meno delle conseguenze stesse (Cons. Stato, n. 1665 del 2008).
Analogamente, è stato affermato l’autodichiarazione può ritenersi valida anche in assenza del semplice richiamo al d.P.R. n. 445/2000 (T.A.R. Molise, n. 189 del 2015).
In definitiva, il Collegio ritiene che la dichiarazione prevista dall’art. 2.6 dell’Annex Tecnico sia stata correttamente resa dalla società Eliossola s.r.l., atteso che la lex specialis richiedeva solo una dichiarazione attestante la disponibilità degli elicotteri e l’assenza di vincoli su tali veicoli, ma non era richiesta anche la certificazione di assenza di vincoli.
