20.08.2026
DL Infrastrutture: sospensione recupero anticipazione prezzo nei contratti di lavori pubblici
La Legge n. 152 del 7 agosto 2026, di conversione del decreto-legge n. 107 del 26 giugno 2026 (DL Infrastrutture), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2026 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha introdotto l’articolo 1-bis, che consente alle stazioni appaltanti di sospendere, su richiesta dell’appaltatore, il recupero dell’anticipazione del prezzo negli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, fino al 31 dicembre 2026. La misura non si applica agli interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il testo della disposizione
Di seguito il testo integrale dell’articolo 1-bis inserito in sede di conversione:
«Art. 1-bis (Sospensione temporanea del recupero dell’anticipazione nei contratti di lavori pubblici). — 1. Per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell’appaltatore, il recupero dell’anticipazione di cui all’articolo 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. 2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»
Il meccanismo dell’anticipazione negli appalti di lavori. L’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che sull’importo del contratto di appalto sia erogata un’anticipazione del prezzo pari al 20%, incrementabile fino al 30% nei documenti di gara. Negli appalti di lavori, l’anticipazione è corrisposta entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, previo rilascio di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo, maggiorata degli interessi legali. Durante l’esecuzione, la stazione appaltante recupera progressivamente l’anticipazione attraverso trattenute applicate sugli importi maturati con gli stati di avanzamento dei lavori (SAL), con corrispondente riduzione graduale della garanzia.
La sospensione non è automatica né costituisce un diritto dell’appaltatore. La formulazione dell’articolo 1-bis non attribuisce all’Operatore Economico un diritto soggettivo alla sospensione. La stazione appaltante è autorizzata a concederla, su richiesta dell’impresa, per il tempo strettamente necessario e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La valutazione della richiesta e la determinazione del periodo di sospensione restano nella discrezionalità della stazione appaltante, con conseguente necessità di adeguata motivazione della decisione.
Ambito soggettivo e oggettivo. La misura riguarda i soli contratti pubblici di lavori in corso di esecuzione; non si estende agli appalti di servizi e di forniture.
La disposizione si inserisce in un contesto normativo già segnato da interventi emergenziali di sostegno alla liquidità degli esecutori di lavori pubblici, riconducibili alle distorsioni nei prezzi dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici registrate a partire dal 2021. Il legislatore ha scelto uno strumento puntuale e temporalmente definito, senza modificare la disciplina strutturale dell’anticipazione né intervenire sulla revisione dei prezzi, che rimane retta dall’articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dai relativi meccanismi di compensazione.
Sul piano operativo, la sospensione produce un beneficio finanziario temporaneo per l’Operatore Economico, senza tuttavia modificare l’entità complessiva delle somme dovute alla stazione appaltante. L’importo dell’anticipazione non recuperato nel periodo di sospensione rimarrà da trattenere sugli stati di avanzamento successivi o, in mancanza, dovrà formare oggetto di restituzione prima del collaudo. La norma non disciplina le modalità di ripresa del recupero dopo la scadenza del 31 dicembre 2026, né il coordinamento con la garanzia fideiussoria, che per effetto della sospensione resterà vigente per un periodo più esteso rispetto a quanto contrattualmente previsto. Entrambi i profili richiederanno un accordo puntuale tra stazione appaltante e appaltatore in sede di accoglimento della richiesta, preferibilmente formalizzato in un atto aggiuntivo al contratto.
Per la stazione appaltante, la verifica della richiesta presuppone la ricognizione della quota di anticipazione ancora da recuperare, del piano dei pagamenti residui e della coerenza della sospensione con le risorse disponibili a legislazione vigente, clausola che impone un controllo di compatibilità finanziaria che dovrà essere documentato nella determina di accoglimento. L’esclusione degli interventi PNRR, anche quando solo parzialmente finanziati con tali risorse, riduce significativamente il perimetro applicativo effettivo della misura, stante l’ampia diffusione di finanziamenti misti nella programmazione infrastrutturale corrente.
Per l’Operatore Economico, la richiesta di sospensione è opportuno che indichi gli elementi necessari a consentire alla stazione appaltante una valutazione motivata: il contratto interessato, la quota dell’anticipazione non ancora recuperata, le specifiche difficoltà di approvvigionamento o di incremento dei costi riscontrate, e il periodo ritenuto necessario per il riequilibrio della situazione di liquidità. L’assenza di una modulistica o di una procedura standard rende consigliabile un raccordo preventivo con il responsabile unico del progetto e con il direttore dei lavori.
La scadenza del 31 dicembre 2026, ravvicinata rispetto ai tempi tipici di esecuzione di lavori pubblici di media complessità, restringe ulteriormente l’utilità concreta della misura per i cantieri con avanzamenti programmati nel 2027. Per tali casi, la sospensione potrà alleviare la situazione di cassa nel breve periodo, ma non produrrà effetti significativi sul piano strutturale della commessa.
