Requisiti di esecuzione quali “condizioni per la stipulazione del contratto” anche se idonei ad attribuzione di punteggio premiale salvo diversa previsione della lex specialis

Consiglio di Stato, sez. V, 08.01.2026 n. 137

Il che vale a escludere un’indeterminatezza o incertezza contenutistica dell’offerta, stante la chiara individuazione dell’area, oltre alla dichiarazione di relazione disponibilità (a valere, appunto, quale impegno dell’offerente, e cioè “garanzia”); ma al contempo consente anche di ritenere integrate le richieste della lex specialis in parte qua: nel prevedere che “Saranno valutate anche soluzioni che prevedono le attività di costruzione dei manufatti in cls in aree delle quali il concorrente può garantire la propria disponibilità” la stessa infatti contempla un impegno del concorrente, a valere quale condizione esecutiva del rapporto, e cioè afferente a un momento collocato nella dimensione della sua attuazione anziché partecipativo stricto sensu (al riguardo, per il riferimento ai requisiti di esecuzione quali “condizioni per la stipulazione del contratto”, anche laddove idonei all’attribuzione di un punteggio premiale, cfr. Cons. Stato, V, 2 febbraio 2022, n. 722 e richiami ivi; Cons. Stato, V, 7 novembre 2025, n. 8675; pure Id., 5 novembre 2024, n. 8847, citata dalle appellanti, ribadisce, in termini generali, che “i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto (Cons. Stato, n. 5734 del 2020; id. n. 5740 del 2020; id. n. 1071 del 2020), pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali (Cons. Stato, n. 2190 del 2019), più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale (Cons. Stato, n. 5309 del 2019; id. n. 2090 del 2020)”, proseguendo nel senso che “in ipotesi di incertezza interpretativa va preferita una interpretazione delle clausole del bando nel senso che i mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto, soprattutto quando valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, devono essere individuati non già al momento della presentazione dell’offerta, con un impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità a carattere vincolante (Cons. Stato, n. 2090 del 2020; id. n. 5809 del 2019; id. n. 5308 del 2019) ovvero compiutamente modulato dalla stazione appaltante quanto alla serietà ed alla modalità della sua assunzione o alle condizioni e ai termini di adempimento dell’obbligazione futura (Cons. Stato, n. 722 del 2022)”; per il rilievo, ai fini della qualificazione del requisito, del contenuto della lex specialis, cfr. anche Id., V, 27 marzo 2024, n. 2882 e relativi richiami; per la collocazione dei requisiti di esecuzione nell’ambito della normativa europea, segnatamente in riferimento all’art. 70 dir. 2014/24/UE, cfr. Cgue, 8 luglio 2021, causa C-295/20).