Parere MIMS n. 1096/2021
Codice identificativo: | 1096 |
Data ricezione: | 09/11/2021 |
Argomento: | Incentivi per funzioni tecniche |
Oggetto: | Efficacia temporale disposizioni normative (art. 113 e art. 21, D.Lgs. n. 50/2016). |
Quesito: |
Si chiede se l’art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 trovi applicazione a un affidamento effettuato nella vigenza della disposizione richiamata, ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in considerazione della data di pubblicazione del bando (marzo 2016). Si chiede cioè se anche in questa ipotesi debba ritenersi derogato il principio secondo il quale l’applicabilità di una disposizione normativa è valutata in base all’entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando, sulla scorta delle considerazioni riportate nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 6 settembre 2017. Analogamente, si chiede se l’acquisto così effettuato (ripetizione di servizi analoghi) sia soggetto a programmazione ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendone i presupposti. |
Risposta: |
Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che in base a quanto chiarito dall’ANAC con Comunicato del Presidente dell’ANAC del 6 settembre 2017″ per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate, svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice”. Ciò significa che per quelle procedure di gara bandite dopo l’entrata in vigore del codice ma le cui attività oggetto di incentivazione ai sensi dell’art. 113 abbiano avuto inizio prima dell’entrata in vigore del codice stesso, non possa essere applicata la disciplina in parola e quindi non possano essere riconosciuti gli incentivi. Se ne ricava che, ai fini dell’erogazione dell’incentivo, occorre guardare all’avvio della procedura. Diversa da quella rappresentata è, invece, l’ipotesi novellata dal recente decreto Infrastrutture. Invero, la disposizione di cui all’art. 5 comma 10 , (DL 121/2021)- con riguardo agli incentivi per funzioni tecniche dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, ha disciplinato il periodo temporale rispetto al quale il Consiglio di Stato aveva evidenziato l’esistenza di un “vuoto normativo”. È stato, in particolare, chiarito che il regolamento di cui all’art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture, le cui procedure sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 50, “anche se ESEGUITE prima della entrata in vigore del predetto regolamento.” Per quanto riguarda la ripetizione di servizi analoghi di cui all’art. 63 del Codice, poichè “l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell’appalto”, si ritiene che tale fattispecie debba essere prevista in programmazione una sola volta, dovendo lo stessa già essere inclusa nell’appalto principale (come le altre opzioni). |