CIG – Applicazione della Deliberazione ANAC n. 1/2017 – Indicazioni operative

1) La delibera n. 1/2017 si applica anche agli Smart CIG?

No. L‘ambito di applicazione della Delibera n. 1/2017 sono solo i CIG. Gli Smart-CIG per loro natura non prevedono una “fase“ di perfezionamento. Si precisa che, viceversa, il perfezionamento è dovuto per tutti i CIG “ordinari”, compresi quelli acquisiti per importi inferiori alla soglia dei 40.000 euro.

2) Come è possibile avere l’elenco dei CIG non perfezionati?

Sul sistema Simog è disponibile la funzione “Elenco CIG acquisiti” attraverso la quale ciascun utente abilitato al profilo di RUP può visionare tutti i CIG acquisiti dalla stazione appaltante, ivi compresi quelli non perfezionati (o in lavorazione), di altri RUP e di altri centri di costo. E’ possibile filtrare per codice fiscale del RUP richiedente, per centro di costo della stazione appaltante e per intervallo di date di acquisizione. Attraverso la funzionalità di ricerca standard il RUP può inoltre scaricare in formato csv i CIG relativi al proprio centro di costo, ivi compresi quelli non perfezionati.

3) La cancellazione automatica dal sistema si applica anche ai CIG creati prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 1/2017?

No. La disposizione relativa alla cancellazione automatica dal sistema si applica ai soli CIG creati a decorrere dal 16 febbraio 2017, data di entrata in vigore della delibera. Per i CIG acquisiti prima dell’entrata in vigore della Delibera valgono le indicazioni fornite al punto 2 della Delibera stessa di cui si riporta la disposizione testuale: “Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati. Il relativo adempimento è posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”

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