Archivi tag: soggetti accentratori

Osservatorio Nazionale sui prezzi dei dispositivi medici : Decreto in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15.03.2023 il Decreto 23.01.2023 recante “Composizione e funzioni dell’Osservatorio nazionale dei prezzi dei dispositivi medici”.

L’Osservatorio svolge le funzioni di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d’asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall’ANAC o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario (art. 9-ter, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125) sulla base dei dati disponibili nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS).

L’Osservatorio e’ composto:
a) dal direttore della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute o suo delegato;
c) dal direttore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute o suo delegato;
d) da un componente designato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy;
e) da un componente designato dal Ministero dell’economia e finanze;
f) da un componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
g) dal direttore generale dell’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS) o suo delegato;
h) da un componente designato dall’Istituto superiore di sanita’;
i) da tre componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
l) da un componente designato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
m) da un componente individuato dalle associazioni maggiormente rappresentative dell’industria dei dispositivi medici;
n) da due rappresentanti e delle associazioni dei pazienti e dei cittadini, di volta in volta individuati in coerenza con l’atto di indirizzo del segretario generale del Ministero della salute del 3 ottobre 2022.

L’Osservatorio è supportato dalla Cabina di regia per l’Health technology assessment (HTA) istituita ai sensi dell’art. 1, comma 587, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dal Comitato tecnico sanitario, sezione f), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, e può avvalersi altresì del supporto delle Direzioni generali del Ministero della salute, dell’ Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) , di esperti in possesso di professionalità specifiche operanti nelle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), nonchè delle collaborazioni con Enti universitari e di ricerca.

1) Soggetti aggiudicatori, Soggetti accentratori, Centrali di committenza: differenza; 2) CONSIP – Convenzione – Adesione – Obbligo – Presupposti (art. 37 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 24.05.2018 n. 5781

1) I Soggetti accentratori di cui all’art. 9, d.l. 24 aprile 2014, n. 66 sono figure diverse dalle Centrali di Committenza costituite da Comuni non Capoluogo di Provincia che sono, invece, riconducibili figura della Stazione Unica Appaltante di cui all’art. 13, l. 13 agosto 2010, n. 136 (d.P.C.M. 30 giugno 2011).
I Soggetti accentratori di cui all’art. 9, d.l. 24 aprile 2014, n. 66 hanno in comune con le Centrali di Committenza costituite da Comuni non Capoluogo di Provincia la funzione di aggregazione della domanda (operando entrambi come Centrali di Committenza), il Soggetto Aggregatore costituisce una Centrale di Committenza “qualificata” ed iscritta ex lege all’apposito elenco tenuto dall’ANAC.
A sua volta le Centrali di committenza costituite per iniziative dei Comuni non capoluogo, che pure costituiscono una species del genus della Centrale di committenza, presentano un quid pluris, in quanto costituiscono espressione diretta dell’autonomia negoziale dell’Ente esponenziale della Comunità locale, che risponde a principi e valori che superano il mero compito (tecnico) di aggregare la domanda, per conseguire risparmi di spese.
Ai sensi degli artt. 37, 38 e 216, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 80, nel regime transitorio, la mera iscrizione quale Centrale di committenza nell’Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti, di cui all’art. 33-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 costituisce condizione sufficiente per operare come Centrale di committenza.

2) Il Comune non è obbligato ad aderire alla Convenzione Consip per assicurare il servizio pubblico locale di illuminazione (inclusivo di manutenzione e adattamento tecnologico degli impianti), non risultando questo espressamente menzionato nell’elenco dei settori merceologici e di servizi contemplati dal d.P.C.M. 24 dicembre 2015.
L’obbligo per i Comuni di avvalersi delle Convenzioni Consip ha natura diversa rispetto all’obbligo di tenere conto delle condizioni più vantaggiose da questa offerte (cd. benchmark) ai sensi dall’art. 26, l. n. 499 del 1988 e dall’art. 1, comma 449, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). In quest’ultimo caso, l’obbligatorietà non investe l’intero contenuto della Convenzione CONSIP, ma solo i parametri “di prezzo-qualità”, che operano come “limiti massimi del prezzo per l’acquisto di beni e servizi”.
L’obbligo di aderire alle Convenzioni Consip, fatta salva la possibilità di procurarsi in autonomia beni e servizi, a condizione di motivare la relativa scelta, ove più vantaggiosa economicamente, esteso anche ai Comuni dall’art. 59, comma 5, l. n. 388 del 2000, poi abrogato dall’art. 1, comma 458, l. n. 297 del 2007, e successivamente reintrodotto dall’art. 9, d.l. n. 66 del 2014, sia aggiunge, e non sostituisce, altri obblighi posti da leggi settoriali e di contenimento della spesa pubblica (cd. spending review) preesistenti, (in particolare quelle) che sono espressamente richiamate dalla stessa legge.
Ha aggiunto il Tar – con riferimento all’inconfigurabilità di un obbligo, a carico del Comune di aderire alla Convenzione Consip per assicurare il servizio pubblico locale di illuminazione pubblica – che la scelta del Comune di assicurare l’espletamento del servizio pubblico locale (a rete) in questione attraverso l’affidamento in concessione a seguito di un’ordinaria procedura ad evidenza pubblica, rispetto alle alternative modalità di gestione sopraindicate, o rispetto alla possibilità di aderire alla Convenzione Consip Servizio Luce 3, costituisce una facoltà discrezionale del Comune, sottratta al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo il caso in cui sia manifestamente inficiata da illogicità, irrazionalità, arbitrarietà od irragionevolezza, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti. Non si può configurare alcun obbligo, in tal senso, dal favor delle norme vigenti per le convenzioni della Consip, da cui può farsi discendere, semmai, solo “una peculiare presunzione di convenienza” delle convenzioni in parola (Cons. St., sez. V, n. 2194 del 2015) che comporta solo l’onere del Comune di motivare le relative scelte e di farle precedere da adeguata istruttoria.

fonte: sito della g.a.