Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (GURI Serie Generale n. 114 del 17.05.2022)
Di seguito la normativa rilevante in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori.
Art. 26
Disposizioni urgenti in materia
di appalti pubblici di lavori
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti
energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi
compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31
dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle
misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i
prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del
predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori
importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo
periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento,
nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonche'
di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse
dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento e'
emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione
dello stato di avanzamento. Il pagamento e' effettuato, al netto
delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate, ai
sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui
all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico
di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia' assunti, e le eventuali ulteriori somme a
disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del
presente comma, possono, altresi', essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia gia'
adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico
del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento,
relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio
2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento
straordinario recante la determinazione, secondo le modalita' di cui
al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo
alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1°
gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i
termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di
cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e
limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022,
procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i
prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni
interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del
decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,
ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma
16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validita' entro
il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino
al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione
sia intervenuta entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi
del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma
11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i
contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo
dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari
regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla
data del 31 dicembre 2021. Per le finalita' di cui al comma 1,
qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma
2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a
quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero
superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente
comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi
riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle
misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero
all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori
realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza
delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si
provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a
valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse
autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, nonche' dalla lettera a) del comma 5 del
presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate:
entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento
concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso,
nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio
2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di
avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31
dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le
stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato
di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del
direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del
procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo
di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di
avanzamento dei lavori in relazione al quale e' formulata l'istanza
di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi
per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a
valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste
di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal
primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni
appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a
concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando
l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui
all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei
contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del
2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene
effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal
trasferimento di dette risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla
lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo,
nonche' dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.
34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21
del 2022 secondo le modalita' previste di cui all'articolo 1-septies,
comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le
istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle
risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma
8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati
del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata
dal responsabile unico del procedimento, dell'entita' delle
lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle
risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai
fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione
al quale e' formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entita' del
contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora
l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al
limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e' effettuata in
misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo
di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di
effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1,
entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del
Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro
trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 120 del 2020, e' incrementata di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse
stanziate dalla presente lettera per l'anno 2022, nonche'
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi
alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a),
del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate
per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali
risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni
appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto
2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di
euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate
per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze
presentate entro il 31 gennaio 2023.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi
derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento
delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni
appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a
disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le
medesime finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei
limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi
dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022
che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE)
2021/241 e' istituto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere
indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno
2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo
periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo
le modalita' definite al quinto periodo e relativamente alle
procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati la
cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59
del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021
e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo
possono altresi' accedere, nei termini di cui al precedente periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli
interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo
articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per
la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo
3 del decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi
previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del
decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 25 del 2022.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse
secondo i seguenti criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di
assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali
finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di
investimento secondo modalita' telematiche e relativo corredo
informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari,
compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle
amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del
cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato
ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle
procedure di affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite
dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568,
sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei
limiti delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate agli
interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei
conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio
centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in
favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del
PNRR;
e) modalita' di restituzione delle economie derivanti dai ribassi
d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero
dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le
eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni appaltanti
devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di
accesso al Fondo di cui al presente comma, previsione della
possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al
comma 4 ai sensi del comma 13.
Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse
previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE)
2021/241, con i decreti di cui al precedente periodo puo' essere
assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali
finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui
al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi
procedurali e finanziari degli interventi medesimi e sono altresi'
stabilite le modalita' di verifica dell'importo effettivamente
spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di
lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, gia' aggiudicati ovvero
efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi
secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo
articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti
dall'accordo quadro utilizzano i prezzari aggiornati secondo le
modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente
articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta
dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In
relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29
del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilita' del
direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati
su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis e'
abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applicano anche alle istanze
di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di
cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi
2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti
pubblici di lavori, nonche' agli accordi quadro di lavori di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato, di ANAS S.p.A. con riguardo ai
prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui
al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In
relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso
di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi
delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo
effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva
assegnazione delle necessarie disponibilita' per le finalita' di cui
al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari
dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione
interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del
bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per
ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse
iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative
annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000
milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno
2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e
1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
Art. 27
Disposizioni urgenti in materia
di concessioni di lavori
1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei
prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto in Ucraina, i concessionari autostradali di
cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico
del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data
di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale sia
previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31
dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento piu'
aggiornato.
2. Il quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi
del comma 1, e' sottoposto all'approvazione del concedente ed e'
considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformita' alle
delibere adottate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del
quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione
della remunerazione del capitale investito netto, ne' rilevano ai
fini della durata della concessione.