Il Consiglio di Stato, comm. spec., 10 maggio 2018, n. 1241 ha reso il parere sulla disciplina dei contratti di acquisto o locazione di immobili ai sensi dell’art. 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 5, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, letto in combinato disposto con l’art. 17, lett. a), dello stesso Codice dei contratti, ai sensi del quale: in riferimento ai contratti “aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni” vanno rispettati i principi “di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica” previsti dall’art. 4 per tutti i contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice; conseguentemente, la vigilanza e il controllo sui detti contratti pubblici sono attribuiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 213 dello stesso Codice.