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Esecuzione del contratto in via d’urgenza : sempre autorizzata fino al 30 giugno 2023

TAR Cagliari, 28.12.2022 n. 898

Invero, in senso contrario alla deduzione di parte ricorrente, non appare fondata la censura in merito alla data di inizio del servizio al 1 ottobre 2022, con esecuzione del contratto in via d’urgenza.
In primo luogo infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.l. 16.7.2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla l. 11.9.2020, n. 120 e, successivamente, dell’art. 51, comma 1, lett. f), del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29.7.2021, n. 108, in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal Codice dei Contratti, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023, “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.
La norma in discorso sembra effettivamente autorizzare sempre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza e tale conclusione è supportata anche dalla giurisprudenza che si è occupata di tale disposizione, come richiamata dalla parte controinteressata: “è stato infatti chiarito che nel periodo di applicazione dell’art. 8, comma 1, d.l. n. 76 del 2020, successivamente convertito con l. n. 120 del 2020 (secondo cui fino al 30 giugno 2023 «è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura»), la consegna anticipata è considerata «quale regola ordinaria della procedura» (T.a.r. per la Sicilia, sez. st. Catania, sez. I, n. 2555 del 2020)” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 febbraio 2022, n. 463).
In ogni caso, le esigenze pubbliche di cui all’art. 32, comma 8 del Codice sono argomentate dalla stazione appaltante, che ha rilevato “l’assoluta necessità di evitare pericolo per l’igiene e la salute pubblica” connessa all’eventuale assenza di gestione del servizio pubblico.
La tesi della ricorrente per escludere tali esigenze è quella per cui sarebbe stato possibile continuare, da parte della stessa, a gestire il servizio in regime di proroga tecnica.
Sotto tale profilo, da un lato, la stazione appaltante ha ben argomentato che ““la c. d. proroga tecnica dell’appalto può essere disposta per un periodo che non può superare, mai e per nessuna ragione, i sei mesi dalla scadenza contrattuale. Questi sei mesi, a loro volta, sono spirati il 4.10.2020. Essendo divenuto impossibile ricorrere agli strumenti ordinari per assicurare un servizio indefettibile come la raccolta dei rifiuti solidi urbani, nei due anni trascorsi da allora, sino a conclusione della nuova gara d’appalto, è stato necessario ricorrere a ordinanze sindacali contingibili e urgenti con i quali è stato richiesto a codesta società di garantire il servizio. Tale strumento di carattere eccezionale e temporaneo, in conformità alle caratteristiche sue proprie, è stato impiegato al solo fine di assicurare la continuazione del servizio per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo affidamento (…)” (doc. 6 Comune – nota del 25.9.2022); dall’altro, rileva il Tribunale che le esigenze di pubblico interesse, in un caso quale quello che occupa, devono essere valutate senza considerare la possibilità di continuare a disporre una proroga tecnica in favore dell’appaltatore uscente, posta l’evidente possibilità di abuso del processo in tal caso da parte di quest’ultimo.

Consegna anticipata dell’appalto in caso di urgenza: possibile l’esecuzione durante il periodo di stand still?

Consegna anticipata dell’appalto in caso di urgenza: è possibile l’esecuzione durante il periodo di stand still? La consegna anticipata dell’appalto è prevista dal d.lgs. n. 50/2016. L’art. 32 prevede, al comma 13, che l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
Il comma 8 prevede che «Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari».
Il successivo comma 9 dispone che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; il comma 10 prevede alcune eccezioni alla predetta regola, tra le quali quella di cui alla lettera b): «nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)».
A fronte della natura essenziale del servizio, se è necessario assicurarne lo svolgimento, non si ravvisano profili di illegittimità nell’esecuzione anticipata, allorquando lo svolgimento del servizio è rispondente all’interesse pubblico ed essendo altresì possibile e anche probabile, in caso di mancata esecuzione, il verificarsi di pregiudizi anche rilevanti all’incolumità delle persone e all’integrità dei beni. Inoltre è legittima anche l’esecuzione anticipata durante il periodo di stand still allorquando si tratti di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b. (in tal senso, TAR Bologna, 07.03.2017 n. 209).