1. Il presente decreto disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (di seguito «Fondo»), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»).
2. Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:
agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonche’ agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
agli appalti pubblici di lavori, nonchè agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, comma 2, del presente decreto-legge n. 50 del 2022;
ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.
Il Collegio è cosciente che sul punto non vi sia unità di vedute, anche in giurisprudenza.
Secondo un primo e più tradizionale orientamento, infatti, non può trovare accoglimento la domanda di modifica delle pattuizioni prima di procedere alla stipulazione del contratto. Secondo tale indirizzo il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario apportino alle disposizioni dell’appalto modifiche che lo rendano sostanzialmente diverso rispetto alla sua configurazione iniziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 31/10/2022, n 9426 che richiama la sentenza della CGCE del 19 giugno 2008, pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punti da 34 a 37).
È pur vero che a tale orientamento se ne affianca un altro, che il Collegio ritiene di condividere, che parte dalla constatazione per cui la legislazione in materia di appalti pubblici è sì ispirata al rispetto del principio di tutela della concorrenza e parità di trattamento, ma è anche informata ai criteri di efficacia ed economicità che, in presenza di particolari circostanze, possono condurre alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia in corso d’esecuzione che prima della stipula del contratto (Cons. Stato, sez. V, 11.04.2022, sent. n. 2709).
Costituisce oramai consolidato principio quello secondo il quale l’immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14).
Questo Tribunale ha già avuto modo di statuire che sussiste “un legittimo margine di valutazione (il cui ambito, come infra chiarito, per le rinegoziazioni risulta obiettivamente circoscritto dalla normativa) in capo all’amministrazione tra l’alternativa di rifare appello al mercato (con le diseconomie e i rischi già evidenziati) ovvero tentare (nei limiti consentiti dall’art. 106) di ricondurre il contratto ad utilità […] la scelta dell’amministrazione di individuare i termini della necessaria rinegoziazione ancor prima di procedere alla stipulazione del contratto si configura in fondo come prudente, poiché, posto che la rinegoziazione implica ovviamente l’accordo della controparte, ove tale accordo non fosse stato raggiunto, si sarebbe rafforzata in capo all’amministrazione una possibilità di revoca fondata sulle sopravvenienze organizzative e su un ragionevole rispetto delle aspettative dell’aggiudicatario” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 28/06/2021, n. 667).
Più di recente è stata affermata la legittimità della rinegoziazione delle offerte nella fase precedente la stipula del contratto. “Il Collegio condivide altresì gli assunti dottrinali favorevoli a questa seconda impostazione ermeneutica, che richiamano, da un lato, la correttezza del ricorso all’analogia essendovene tutti presupposti, di cui all’art. 12 disp. prel. c.c., quali la lacuna dell’ordinamento, in quanto non vi è una disciplina specifica delle sopravvenienze applicabile alla fase tra l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto e l'”eadem ratio”; dall’altro, la corretta applicazione del principio di economicità, dunque di buon andamento, dell’amministrazione (richiamato dall’art. 30, comma 1, del codice dei contratti pubblici), perché scongiura una riedizione della procedura, che diversamente s’imporrebbe in tutti i casi di modifica, ancorché non “essenziale”, delle condizioni” (T.A.R. Sardegna, 16.11.2022, sent. n. 770). Ciò conduce a sostenere altresì che una richiesta di rinegoziazione deve essere presa in considerazione, al ricorrere di particolari circostanze di fatto che ne evidenzino la ragionevolezza e la plausibilità, risultando irragionevole accettare l’azzeramento degli esiti di una procedura di affidamento in assenza di specifiche e sostanziali illegittimità che la affliggano, come nel caso di specie.
La stessa stazione appaltante, del resto, ha preso in considerazione e si è resa disponibile ad aggiornare i prezzi del successivo contratto in corso di esecuzione, accettando il rischio di avviare prestazioni contrattuali in condizioni di disequilibrio economico che ragionevolmente sono foriere di contestazioni in corso d’opera e generano ostacoli al raggiungimento del risultato atteso, vale a dire il buon funzionamento dell’infrastruttura in manutenzione.
Tale opzione oltre a non tutelare maggiormente l’interesse alla parità di trattamento degli altri operatori e, in generale, il regolare svolgersi del gioco concorrenziale, non garantisce neanche l’efficacia dell’azione amministrativa.
Le considerazioni cui giunge la giurisprudenza citata, pertanto, si attagliano al caso di specie, in cui risulta apprezzabile il tempo intercorso tra la formulazione/presentazione dell’offerta e l’avvio delle prestazioni contrattuali. È chiaro che la considerazione e le valutazioni in ordine alla incidenza del tempo trascorso debbano essere considerate caso per caso, in relazione al contesto economico in cui gli operatori si trovano ad operare e possono variare anche sensibilmente da un momento storico all’altro. Costituisce pertanto onere dell’amministrazione assicurarsi di giungere alla stipula di un contratto in condizioni di equilibrio, valutando ogni sopravvenienza segnalata dagli operatori economici partecipanti alla gara che, alla luce del quadro normativo vigente e del contesto socio economico, appaia in grado di alterare tali condizioni, adottando le misure necessarie a ristabilire l’originario equilibrio contrattuale. Resta fermo che debba trattarsi di sopravvenienze imprevedibili, estranee anche al normale ciclo economico, in grado di generare condizioni di shock eccezionale, come avvenuto nel caso di specie.
E’ invece preclusa la negoziazione di modifiche che non mirino al recupero dell’equilibrio iniziale del contratto cha la gara stessa perseguiva ma che si presentino in grado di estendere in modo considerevole l’oggetto dell’appalto ad elementi non previsti, alterare l’equilibrio economico contrattuale originario in favore dell’aggiudicatario, rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto (nel senso che, se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, avrebbe potuto verosimilmente risultare aggiudicatario un altro offerente oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi).
11. È infondato anzitutto il primo profilo dell’appello stesso, secondo il quale la compensazione nel caso in esame si dovrebbe calcolare in base ad una astratta comparazione dei prezzi, e non in base agli effettivi maggiori costi sopportati dall’appaltatore. La norma, come risulta a semplice lettura, è intesa non a riconoscere una sorta di finanziamento a fondo perduto, come sarebbe se la compensazione venisse riconosciuta a prescindere da un pregiudizio concreto subito dall’appaltatore, ma a ristorare quest’ultimo da perdite effettivamente subite. Lo si desume anzitutto dal riferimento nel testo dell’art. 133 a “lavorazioni contabilizzate” in un anno solare ben determinato e a “quantità accertate” relative alle lavorazioni stesse, il che rimanda ad una valutazione concreta, e non a criteri astratti. A conferma di questa tesi, la circolare applicativa della norma (circolare del Ministero delle infrastrutture 4 agosto 2005 n.871), richiede all’art. 2, comma 2, che il direttore dei lavori provveda ad accertare “le quantità del singolo materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario” sulla base della contabilità di cantiere, e quindi con un apprezzamento relativo alla situazione di fatto così come essa si presenta.
12. È infondato anche il secondo profilo dell’appello, secondo il quale – ammesso che, come si è dimostrato sopra, la compensazione vada fatta con riferimento a dati concreti, spetterebbe al responsabile di procedimento rimediare ad eventuali carenze della domanda e attivarsi per richiedere all’impresa la documentazione necessaria. Si tratta infatti di un’argomentazione non condivisibile per ragioni logiche, prima che giuridiche. La documentazione contabile di un’impresa, come è del tutto ovvio, è nella disponibilità dell’impresa stessa, e non dell’amministrazione che con l’impresa abbia concluso un qualche contratto. È poi solo l’impresa interessata ad ottenere la compensazione a poter sapere quale sia la documentazione idonea a sostenere la relativa richiesta. Non si comprende quindi quale contenuto effettivo avrebbe potuto avere il preteso onere di acquisirla da parte del responsabile di procedimento.
In G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43, è stata pubblicata la Legge 29 dicembre 2022, n. 197recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
Di seguito le disposizioni di rilievo in materia di appalti e contratti pubblici.
ART. 1
369. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali di cuiall’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovveroaffidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l’anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l’anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti an- nuali di bilancio, nell’apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già isti- tuita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022.370. Per le medesime finalità di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con ri- sorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari alPiano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un con- tributo calcolato nella misura del 10 per cento dell’importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli inter- venti o titolari dei relativi programmi di in- vestimento provvedono, entro e non oltre il5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l’inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanzia- trici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’ammini- strazione statale finanziatrice entro i mede- simi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all’apposita piatta- forma informatica già in uso presso il Dipar- timento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegna- zione. La mancata conferma equivale a ri- nuncia alla preassegnazione e l’ente locale può accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 lu- glio 2023, è approvato l’elenco degli inter- venti per i quali sia stata riscontrata attra- verso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la con- ferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all’ottavo periodo costitui- sce titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 377 sono definite le modalità di verifica del- l’importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e le modalità di revoca, da parte dell’amministra- zione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affi- damento delle opere pubbliche.371. Per le finalità di cui al comma 369, i prezzari regionali adeguati con l’aggiornamento infrannuale previsto dall’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Per le medesime finalità, le regioni, entro il 31 marzo 2023, procedono all’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.372. Ai fini dell’accesso al Fondo di cui al comma 369, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 371 si applicano alle procedure di affidamento per opere pub- bliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito finalizzate al- l’affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettiva- mente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.373. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari, ai sensi del comma 371, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.374. Fermo restando quanto previsto dal comma 373, l’accesso al Fondo di cui al comma 369 è consentito esclusivamente per far fronte al maggior abbisogno derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce « lavori » del quadro economico dell’intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali. L’accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo al- l’incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell’opera.375. Fermo restando quanto previsto ai commi da 369 a 374, all’esito della proce- dura semestrale di cui al comma 370 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili possono accedere al Fondo di cui al comma 369 gli interventi finanziati con risorse sta- tali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:1) dal Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizza- zione degli interventi inseriti nel programma di cui all’articolo 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021;2) dall’Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;3) dal commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione de- gli interventi disciplinati nell’accordo di pro- gramma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020;d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l’anno 2022, istanza di ac-cesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con ri- sorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.376. Ferme restando le priorità di cui al comma 375, la determinazione della gradua- toria semestrale degli interventi, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’am- montare delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 369, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara ovvero dell’invio delle lettere di invito che siano finalizzate all’affida- mento di lavori nonché all’affidamento con- giunto della progettazione e dell’esecuzione dei relativi lavori;b) dell’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.377. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo di cui al comma 369 da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle medesime domande;b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a);c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell’accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;d) le procedure di verifica delle do- mande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 369 secondo le procedure stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i trasferimentisono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation EU-Italia gestiti dal Ser- vizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del medesimo Piano nazionale di ri- presa e resilienza;g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.378. L’assegnazione delle risorse di cui ai commi 370 e 377 costituisce titolo per l’avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.379. Le disposizioni di cui ai commi da 369 a 378 si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l’ANAS Spa e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo co- dice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al comma 371 del presente articolo, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.
458. All’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
« 5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite
o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto
2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento»;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall’articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per
cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo.
Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.
Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,
nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.
In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l’anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l’anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il
31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto
delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell’80 per cento.
6-quater. Per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse
del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l’anno 2023 e di 500 milioni per l’anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate
e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.
6-quinquies. Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l’ultimo prezzario adottato, ivi ompreso quello infrannuale di cui al comma 2. All’eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell’aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 »;
c) al comma 8, le parole: « già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre
2021 »;
d) al comma 12, secondo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;
e) al comma 13, le parole: « del biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « del triennio 2022-2024 ».
459. Le disposizioni dei commi da 460 a 470 disciplinano le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, di misurazione del rendimento atteso e di certezza dei tempi di realizzazione concernenti le infrastrutture che:
a) non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi dell’articolo 200 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) non sono finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione o dei fondi strutturali europei;
c) non sono comprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
d) non sono comprese nei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana Spa e con l’ANAS Spa.
ART. 2032. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, per l’anno finanziario 2023, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell’amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l’adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Quesito: Questa Stazione Appaltante ha affidato lavori ad un’impresa, giusto contratto d’appalto in data 08/06/2021, a seguito di offerta prodotta il 22/02/2021. A seguito dell’emanazione del DM 04/04/2022 l’impresa ha avanzato istanza di compensazione il 23/05/2022 ai sensi dell’ex art. 1 septies del D.L. 73/2021 convertito con Legge 106/2021 e s.m.i., per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dalla Direzione Lavori nel corso del secondo semestre del 2021. Premesso quanto sopra e stante che: Per il caso in questione l’offerta è stata presentata dall’appaltatore nello stesso anno solare 2021; Ad oggi non è stato pubblicato dal MIMS uno specifico decreto che riporti i prezzi medi, per il primo semestre 2021, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori ad una percentuale stabilita, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento al primo semestre 2021; La circolare del MIMS 25/11/2021 (Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021) esclude dall’applicazione delle compensazioni i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. SI CHIEDE nella considerazione che la norma di riferimento (DL 73/2021) non pone il
divieto specifico della compensazione per contratti con offerta presentata nell’anno solare 2021 e conclusi nel medesimo anno e che, invece, tale divieto è riportato nella Circolare MIMS del 25/11/2021 (ma può una circolare introdurre un tale divieto nel silenzio della legge?), un parere circa l’applicabilità o meno delle disposizioni di cui all’art. 1-septies del DL 73/2021 alla fattispecie in oggetto e cioè ai contratti per i quali l’offerta è stata presentata dall’appaltatore nel corso dell’anno solare 2021.
Risposta: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che le variazioni percentuali dei materiali da costruzione maggiormente significativi verificatesi nel primo semestre 2021 sono state rilevate con decreto del MIMS dell’11 novembre 2021, pubblicato in data 23 novembre 2021, mentre le variazioni percentuali relative al secondo semestre 2021 sono contenute nel decreto MIMS del 4 aprile 2022, pubblicato in data 12 maggio 2022, come rettificato dal decreto MIMS del 24 maggio 2022, pubblicato in data 28 maggio 2022. Tanto premesso, si conferma che la circolare esplicativa del MIMS del 25 novembre 2021, volta a fornire chiarimenti interpretativi e istruzioni operative per il calcolo e il pagamento delle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi alla stregua del meccanismo descritto dall’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, conv. con mod. in L. n. 106/2021, dispone l’esclusione dalla compensazione in esame dei lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. La ratio di tale esclusione è da rinvenirsi nella circostanza per cui le condizioni economiche indicate nell’offerta presentata dall’aggiudicatario sono state definite nella piena consapevolezza delle condizioni di mercato afferenti al periodo considerato. (Parere MIMS n. 1417/2022)
Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 185 del 9 agosto 2022 il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
In particolare al Capo V (artt. 29 – 37) sono dettate “Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici”.
Il Decreto definisce le modalità di richiesta di accesso al fondo di cui all’art. 26, comma 4, lettera a) del decreto legge n. 50/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” da parte delle stazioni appaltanti, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni ivi previste.
In particolare, l’art. 26, del citato decreto legge n. 50/22 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021.
Il medesimo art. 26, comma 4, lettera a), prevede che in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1 del citato art. 26, alla copertura degli oneri aggiuntivi, si provvede, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all’art. 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall’art. 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, nonche’ dalla lettera a) del comma 5 del medesimo art. 26.
Il medesimo comma 4 prevede che le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
Sempre il comma 4 prevede, ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo, che le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente l’istanza al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
IVA applicabile all’erogazione delle risorse finanziarie per compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73).
[abstract]
Secondo quanto rappresentato nell’istanza e alla luce delle norme e della prassi sopra richiamata, emerge che le somme costituenti la dotazione del predetto Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero per l’adeguamento dei prezzi vengono versate alle varie stazioni appaltanti una volta riscontrata l’insufficienza delle risorse a disposizione delle stesse, di cui al citato articolo 1-septies, comma 6, del decreto legge n. 73 del 2021, e a seguito della presentazione di apposita istanza di accesso al Fondo medesimo secondo la procedura prevista dal richiamato d.m. n. 371 del 2021. Dette somme successivamente dovranno essere erogate agli appaltatori in relazione alle istanze pervenute entro il 9 dicembre 2021 e ritenute ammissibili, istanze che le stazioni appaltanti, come accennato, dovranno, tra gli altri documenti, allegare alle proprie dichiarazioni comprovanti l’insufficienza delle risorse finanziarie, ai sensi dell’articolo 1-septies sopra citato e degli articoli 1 e 2 del suddetto decreto ministeriale n. 371. Nella fattispecie prospettata, quindi, l’erogazione delle predette somme facenti parte del Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge (quale l’articolo 1septies del decreto legge n. 73 del 2021, oltre ai decreti ministeriali di attuazione), che prevedono sia i soggetti destinatari (i soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 1-septies ossia le varie stazioni appaltanti interessate), sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le puntuali modalità operative di calcolo delle predette somme, alla luce dello stanziamento effettuato. Tenuto conto del descritto quadro giuridico di riferimento, si ritiene che l’erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA di cui all’articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato articolo 1-septies, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest’ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di 15 servizi nei confronti dell’ente erogatore. In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, dette somme si configurarsi “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”. Le medesime considerazioni sopra esposte valgono anche per le somme erogate alle stazioni appaltanti a valere sul medesimo Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto legge n. 73 del 2021, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in corso di conversione).
Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, si ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto. Al riguardo, l’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali “aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
1.7 Con riferimento alle censure dedotte va preliminarmente chiarito che la valutazione di “anti economicità” dell’opera, prescinde dall’applicazione degli strumenti di adeguamento e compensazione dei prezzi previsti dalla normativa vigente, in quanto si pone in una fase necessariamente antecedente, avendo a riferimento l’esame della situazione in quel momento esistente e le circostanze sopravvenute rispetto alla delibera di indizione.
1.8 I meccanismi introdotti di recente dal Legislatore, tra i quali la modifica dell’art. 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (consentendo di emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori senza il rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP), unitamente alla compensazione prezzi straordinaria (estesa di recente al 2022 dal D.L. del 1° marzo 2022 n. 17), costituiscono degli strumenti eccezionali per fronteggiare l’incremento dei costi delle materie, consentendo alla stazione appaltante di mantenere gli standard di sicurezza e garantendo la prosecuzione dei lavori e l’ultimazione dell’opera.
1.9 In particolare il riconoscimento di compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga al meccanismo della revisione prezzi, consente all’impresa affidataria di presentare singole istanze di compensazione che, comunque, sono suscettibili di coprire solo parte dei costi sostenuti dalla stazione appaltante.
2. Anche il meccanismo della revisione prezzi, di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016, è suscettibile di essere applicato nell’ipotesi di eventuali “modifiche” e di varianti dei contratti di appalto già stipulati e in corso di validità, essendo comunque sottoposta ad autorizzazione del RUP in presenza (come nel caso di specie) di incrementi sostanziali.
2.1 L’incremento del costo dell’opera, pari ad un terzo di quanto in origine preventivato, non solo costituiva una circostanza sopravvenuta e non prevista, ma era suscettibile di incidere (in considerazione dell’entità dell’incremento) sulle stesse ragioni che avevano portato l’Amministrazione a decidere per la realizzazione dell’opera. 2.2 Una verifica sulla sostenibilità dell’opera non poteva che risultare obbligata per l’Amministrazione, circostanza quest’ultima ancora più condivisibile considerando che, nel caso di specie, si era nella fase della “proposta di aggiudicazione”, nell’ambito della quale la Commissione si era limitata a certificare gli esiti dell’esame delle offerte pervenute, rimettendo ogni valutazione definitiva alla stazione appaltante. 2.3 È evidente che il giudizio di “non sostenibilità” e di anti economicità di un’opera non poteva essere condizionato (se non in minima parte) dall’introduzione di detti strumenti eccezionali che prevedono, peraltro, l’accesso a fondi limitati e sono destinati ad assolvere a necessità impreviste e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto (Cons. Stato, Sez. V, 11.1.2022, n.202). 2.4 Detta valutazione, inoltre, non poteva che investire direttamente la stazione appaltante e non poteva che incidere entro la fase dell’aggiudicazione provvisoria, dove la stessa stazione appaltante aveva acquisito i risultati della commissione, competente quest’ultima unicamente per quanto attiene l’esame delle offerte e della regolarità delle domande presentate.
Ai sensi dell’art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rilevati nell’unito Allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto:
a) i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione piu’ significativi;
b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020. 2. Ai sensi dell’art. 1-septies, commi 3 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni, sono indicati nell’unito Allegato n. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, i prezzi medi dei materiali da costruzione piu’ significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonche’ le relative variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021.
Chiarimenti interpretativi sull’articolo 1–septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e sull’articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.
La circolare invita le principali Stazioni Appaltanti pubbliche a procedere il più tempestivamente possibile al pagamento alle imprese delle compensazioni sui contratti in essere dovute agli aumenti dei prezzi dei materiali verificatisi nel 2021. In particolare, le stazioni appaltanti devono procedere ai pagamenti utilizzando le risorse proprie accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento o le altre risorse disponibili derivanti, ad esempio, dai ribassi d’asta, senza attendere la distribuzione del Fondo creato con il D.L. n. 121/2021, che interviene soltanto qualora le stazioni appaltanti non dispongano di risorse sufficienti.
Inoltre, si rende noto il decreto ministeriale del 5 aprile 2022 (in corso di registrazione), con cui è stata aggiornata, relativamente al secondo semestre 2021, la disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 30 settembre 2021, prevedendosi, in particolare: la diminuzione, da sessanta a quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione delle variazione dei prezzi relativi al secondo semestre 2021, per il termine entro il quale le Stazioni Appaltanti possono presentare domande di accesso alle risorse di detto Fondo, nonché l’istituzione di una piattaforma dedicata da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle domande da parte delle Stazioni Appaltanti.
Aiuti decreto Sostegni-bis fino all’approvazione del collaudo dell’opera
Gli aiuti previsti dal decreto sostegni-bis a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche vanno riconosciuti, anche a lavori terminati, se la stazione appaltante non ha ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. Lo chiarisce l’Anac nella Delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022 esprimendosi su una richiesta di parere di un Istituto di valenza nazionale.
L’istruttoria Anac
L’Istituto ha riferito che, nell’ambito di un appalto per la riqualificazione degli impianti elettrici, l’appaltatore ha avanzato una richiesta di compensazione in base al decreto sostegni bis, convertito in legge nel luglio 2021, concepito proprio per mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. La richiesta è stata respinta dalla stazione appaltante perché, alla data di entrata in vigore della legge, i lavori risultavano terminati, era stato emesso il certificato di regolare esecuzione e disposto il pagamento della rata di saldo. L’appaltatore ha contestato la decisione, rinnovando la richiesta di aiuto e spiegando che il certificato di regolare esecuzione aveva carattere provvisorio perché non ancora approvato. Quindi il contratto doveva ritenersi ancora in corso.
Le considerazioni sul collaudo definitivo
L’Anac ha dato ragione all’appaltatore spiegando che con l’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore non si esaurisce il contratto tra le parti perché il committente deve approvarlo: il collaudo diventa definitivo o per approvazione espressa o per approvazione tacita decorsi due anni e due mesi dal certificato di collaudo provvisorio. Il momento conclusivo dell’iter di realizzazione di un’opera pubblica, quindi, è rappresentato proprio dall’approvazione degli atti di collaudo. Queste considerazioni, rileva l’Anac, possono estendersi al Certificato di regolare esecuzione che in determinati casi sostituisce il collaudo.
L’interpretazione della norma
L’interpretazione “ampia” della norma, scrive l’Anac, “sembra coerente” con la ratio del decreto volto proprio a garantire alle imprese appaltatrici un meccanismo di sostegno straordinario e temporaneo per fare fronte all’aumento dei prezzi. Non solo. È anche supportata anche dalla legge di bilancio 2022 che, per aiutare ulteriormente le imprese operanti nel settore dei contratti pubblici, ha previsto l’estensione a tutto il 2021 dei meccanismi di compensazione previsti dal Sostegni bis.
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