26.1) L’impugnato atto è, innanzitutto, viziato da errore di fatto per avere ritenuto sussistente un’ipotesi di inadempimento che, in realtà, non sussiste.
Alla ricorrente, infatti, non è addebitabile alcun inadempimento ai sensi dell’art. 1218 cc. perché essa non può essere obbligata ad eseguire un servizio avente un oggetto ed un corrispettivo ridotti a circa il 27% del valore previsto nell’Accordo quadro.
Inoltre, ai sensi del combinato degli artt. 2 Cost. e 1173 c.c., non è “esigibile” la prestazione che, come si è detto, si presenta non remunerativa, come analiticamente dimostrato con la nota del 29.9.2022 (non contestata dal Comune).
Tale situazione, altresì, non è conseguenza né di un errore commesso dalla ricorrente, né di circostanze imprevedibili, ma è l’effetto diretto degli atti dello stesso Comune che ha stabilito in 150.000 chilometri annui di percorrenza, sicché la SUAR ha correttamente posto alla base della gara tale dato ed ha aggiudicato il Lotto 1 e stipulato il relativo Accordo quadro.
Ne consegue che la dichiarazione della ricorrente di non poter eseguire il ridotto servizio previsto dal Comune non costituisce inadempimento, ma evidenzia piuttosto il comportamento illegittimo del Comune che, da un lato, ha stabilito i parametri per la stipula dell’Accordo quadro e, dall’altro, ne ha stravolto le condizioni imponendo l’affidamento di un servizio per 41.000 Km annui a fronte dei 150.000 previsti.
26.2) Si deve precisare, inoltre, la corretta portata degli obblighi comunali derivanti dall’Accordo quadro in merito all’oggetto degli affidamenti dei servizi da parte dei contratti attuativi.
a) Preliminarmente deve essere effettuata la corretta esegesi dell’art. 3, comma 3, dell’Accordo quadro secondo cui “L’ammontare del corrispettivo del lotto, trattandosi, nel caso di specie, di importo determinato sulla scorta dei servizi stimati e presunti e sulla base di una programmazione di medio periodo, è solo presunto e, pertanto, non impegna gli Enti aderenti a stipulare contratti derivati fino a quella concorrenza e non costituisce, per il Fornitore, minimo garantito, non potendo le eventuali variazioni in diminuzione costituire, per l’operatore economico aggiudicatario, motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna”.
Tale disposizione, sulla base dei principi ermeneutici “oggettivi” e di “buona fede” di cui all’art. 1362 cc, riconosce effettivamente al Comune un margine di flessibilità sul chilometraggio annuale che può costituire oggetto del servizio ma tale elasticità non può tuttavia eccedere la soglia ragionevole del 20% (misura mutuata in via analogica dall’art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 che la prevede per la fase esecutiva) perché, diversamente opinando, svanirebbe qualsiasi certezza per gli offerenti sulla reale entità dell’oggetto dell’appalto, con le intuibili conseguenze contrarie ai principi di economicità e attendibilità dell’offerta.
b) In secondo luogo si rileva che, nel caso di specie, è stato lo stesso Comune che, con plurime comunicazioni e diffide inviate alla ricorrente nel settembre 2022, ha manifestato la volontà di aggiudicare il servizio previsto dall’Accordo quadro e, pertanto, avrebbe dovuto coerentemente rispettarne gli elementi essenziali senza stravolgerne l’oggetto oltre la fisiologica riduzione sopra indicata.
Riferimenti normativi: