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Incentivi funzioni tecniche per progettazione di servizi e forniture (art. 45 d.lgs. 36/2023)

Quesito: Premesso che in materia di progettazione di servizi e forniture l’art. 45 comma 12 del D.lgs 36/2023 stabilisce che la stessa è predisposta in un unico livello dalle Stazioni Appaltanti “mediante propri dipendenti in servizio”, si chiede di conoscere se, ai fini dell’adozione dei criteri per l’erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.lgs 36/2023, sia possibile prevedere per le attività di progettazione di servizi e forniture una quota incentivante in favore del personale interessato alla progettazione, attesa la tassatività dell’elenco delle attività incentivabili di cui all’allegato I.10, in cui non compare tale specifica voce.

Risposta aggiornata: Anche se non espressamente prevista nell’elenco delle attività incentivabili di cui all’Allegato I.10 al Codice, si ritiene applicabile per analogia l’incentivazione dell’attività di progettazione per servizi e forniture, attesa l’espressa volontà del legislatore di incentivare nuovamente l’attività di progettazione. In questa stessa direzione va il disposto l’art. 45, comma 2, laddove recita: “Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.” (Parere MIT n.  2678/2024)

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    Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’ art. 45 d.lgs. 36/2023

    Quesito: in relazione alla normativa in oggetto riferita, viene disposto che “Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.”. Si chiede se in relazione al comma in questione sia ancora esigibile un regolamento quale atto amministrativo di carattere normativo oppure se è sufficiente la sola contrattazione collettiva decentrata. Si chiede inoltre se il 2% che è commisurato non agli importi “a base di gara” ma agli importi “a base delle procedure di affidamento”, permette di ritenere che gli incentivi spettino per qualsiasi tipo di sistema di affidamento, compreso quello diretto (costituente anche se non una procedura di gara in senso proprio, una procedura amministrativa che conduce ad un affidamento contrattuale), tenuto conto in ogni caso che l’art. 133, comma 1 lettera e) per la quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

    Risposta aggiornata: relativamente alla domanda n. 1, l’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede più l’adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente. Come anche ribadito da ANAC nel recente parere n. 3360 dell’11.10.2023, “rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale. (..) Relativamente alla definizione dei criteri di riparto, “l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato”. Sul punto è chiara la relazione al Codice che, nel commentare l’art. 1, co. 4, lett. b), specifica che “il risultato rappresenta anche il criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative”. La risposta è negativa; tuttavia, resta ferma l’esigenza di adottare un atto di tipo generale, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione collettiva.
    Relativamente alla domanda n. 2 la risposta è affermativa. (Parere MIT n. 2393/2024)

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      Incentivi per funzioni tecniche negli affidamenti diretti ex art. 45 d.lgs. 36/2023

      Quesito: La relazione del Consiglio di Stato al nuovo Codice a pag. 68, relativamente al comma 1 dell’art. 45 indica espressamente che, gli incentivi in parola, sono erogati anche per gli affidamenti diretti. La norma, nello specifico, fa riferimento in modo generale a tutte le “procedure di affidamento”, quali possibili destinatarie del beneficio. Si ritiene pertanto che non si debba distinguere tra affidamento diretto puro sic et simpliciter ed affidamento diretto a seguito di un’informale acquisizione di preventivi poiché, entrambe le modalità, parrebbero incentivabili. Analogamente si ritiene che non vi sia alcun obbligo, da parte della Stazione Appaltante, al dover individuare una soglia d’importo al di sotto della quale, gli affidamenti diretti, non debbano essere oggetto d’incentivo. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

      Risposta: Relativamente al tema posto, il riferimento è all’art. 45 del nuovo codice sui contratti pubblici che al comma 1 definisce l’ambito di applicazione oggettivo degli incentivi, rappresentato dalle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Pertanto si concorda con quanto da voi ricostruito in merito agli affidamenti diretti, considerato che rientrano nell’art. 45 e che risulta possibile prevedere anche in questo caso gli oneri relativi alle attività tecniche, senza distinzioni di ulteriori segmenti di importo. Si precisa che in caso di forniture e servizi, gli incentivi sono corrisposti soltanto nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. Si ricorda che è onere della stazione appaltante dotarsi di specifica disciplina al riguardo. (Parere MIT n. 2190/2023)

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        Assicurazione dipendenti Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. 36/2023

        Quesito: L’art. 45 comma 7 lett. c) del D.Lgsl. 36/2023 stabilisce che “…una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale ” Nel contesto generale del nuovo codice, si chiede: 1) quali siano le figure interne per le quali vige tale assicurazione obbligatoria (Progettista, come espressamente previsto nel codice precedente? RUP? Altre figure?) 2) se tali assicurazioni obbligatorie siano a carico totale dell’Ente (se non sussiste capienza in quell’accantonamento?) 3) in caso siano riferite solo al progettista (anche verificatore interno progetti?), se l’Amministrazione possa , ai sensi del principio di fiducia di cui all’art. 2 comma 4 del nuovo codice, individuare una platea + ampia di dipendenti interni coinvolti nel procedimento d’appalto (in primis RUP).

        Risposta aggiornata: Le figure per le quali vige l’obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell’art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell’allegato I.10, se presenti all’interno della stazione appaltante. In relazione al secondo quesito, si precisa che l’assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell’intervento. (Parere MIT n. 2163/2023)

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          MEF: interpretazione in materia di incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. n. 36/2023)

          Oggetto: Richiesta di parere in riferimento all’interpretazione dell’art. 45, comma 4 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023.

          Si fa riferimento alla nota indicata a margine con cui codesto Comune chiede se, in relazione all’articolo 45, comma 4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede che l’incentivo “è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente”, sia corretto dedurre che gli incentivi funzioni tecniche non confluiscano più nel “fondo del trattamento accessorio del personale dipendente come invece era previsto dall’art. 113 del previgente Codice (…) essendo erogati direttamente al personale dipendente”.

          In via preliminare si rileva come il previgente decreto legislativo n. 50/2016, all’articolo 113, comma 3, già prevedeva che la corresponsione dell’incentivo fosse “disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle spe- cifiche attività svolte dai predetti dipendenti” e pertanto la diversa formulazione disposta dal comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, non appare dirimente ai fini della prospettata esclusione degli incentivi per le funzioni tecniche dal fondo delle risorse decentrate.

          Ciò premesso, l’inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate trova fondamento nel combinato disposto:

          – dell’articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e nell’articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, che stabilisce che “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (…)”;

          – dell’articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22 maggio 2018, che prevede, nell’alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, le “risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”.

          Secondo quanto rappresentato, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate.

          Parere MEF prot. n. 225928 del 12/09/2023

           

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