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Aumento prezzo materiali – Mancata aggiudicazione per insostenibilità ed anti economicità dell’ opera – Compensazione e revisione prezzi – Meccanismi eccezionali – Non incidenza (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Firenze, 04.07.2022 n. 885

1.7 Con riferimento alle censure dedotte va preliminarmente chiarito che la valutazione di “anti economicità” dell’opera, prescinde dall’applicazione degli strumenti di adeguamento e compensazione dei prezzi previsti dalla normativa vigente, in quanto si pone in una fase necessariamente antecedente, avendo a riferimento l’esame della situazione in quel momento esistente e le circostanze sopravvenute rispetto alla delibera di indizione.
1.8 I meccanismi introdotti di recente dal Legislatore, tra i quali la modifica dell’art. 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (consentendo di emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori senza il rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP), unitamente alla compensazione prezzi straordinaria (estesa di recente al 2022 dal D.L. del 1° marzo 2022 n. 17), costituiscono degli strumenti eccezionali per fronteggiare l’incremento dei costi delle materie, consentendo alla stazione appaltante di mantenere gli standard di sicurezza e garantendo la prosecuzione dei lavori e l’ultimazione dell’opera.
1.9 In particolare il riconoscimento di compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga al meccanismo della revisione prezzi, consente all’impresa affidataria di presentare singole istanze di compensazione che, comunque, sono suscettibili di coprire solo parte dei costi sostenuti dalla stazione appaltante.
2. Anche il meccanismo della revisione prezzi, di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016, è suscettibile di essere applicato nell’ipotesi di eventuali “modifiche” e di varianti dei contratti di appalto già stipulati e in corso di validità, essendo comunque sottoposta ad autorizzazione del RUP in presenza (come nel caso di specie) di incrementi sostanziali.
2.1 L’incremento del costo dell’opera, pari ad un terzo di quanto in origine preventivato, non solo costituiva una circostanza sopravvenuta e non prevista, ma era suscettibile di incidere (in considerazione dell’entità dell’incremento) sulle stesse ragioni che avevano portato l’Amministrazione a decidere per la realizzazione dell’opera.
2.2 Una verifica sulla sostenibilità dell’opera non poteva che risultare obbligata per l’Amministrazione, circostanza quest’ultima ancora più condivisibile considerando che, nel caso di specie, si era nella fase della “proposta di aggiudicazione”, nell’ambito della quale la Commissione si era limitata a certificare gli esiti dell’esame delle offerte pervenute, rimettendo ogni valutazione definitiva alla stazione appaltante.
2.3 È evidente che il giudizio di “non sostenibilità” e di anti economicità di un’opera non poteva essere condizionato (se non in minima parte) dall’introduzione di detti strumenti eccezionali che prevedono, peraltro, l’accesso a fondi limitati e sono destinati ad assolvere a necessità impreviste e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto (Cons. Stato, Sez. V, 11.1.2022, n.202).
2.4 Detta valutazione, inoltre, non poteva che investire direttamente la stazione appaltante e non poteva che incidere entro la fase dell’aggiudicazione provvisoria, dove la stessa stazione appaltante aveva acquisito i risultati della commissione, competente quest’ultima unicamente per quanto attiene l’esame delle offerte e della regolarità delle domande presentate.

Decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022): disposizioni urgenti per appalti pubblici e concessioni di lavori

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (GURI Serie Generale n. 114 del 17.05.2022)

Di seguito la normativa rilevante in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori.

                               Art. 26 
                    Disposizioni urgenti in materia 
                    di appalti pubblici di lavori 
 
  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi
compresi quelli affidati a  contraente  generale,  aggiudicati  sulla
base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31
dicembre 2021, lo stato di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31  dicembre  2022,  e'  adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,  applicando  i
prezzari aggiornati ai sensi del  comma  2  ovvero,  nelle  more  del
predetto aggiornamento, quelli  previsti  dal  comma  3.  I  maggiori
importi derivanti dall'applicazione dei  prezzari  di  cui  al  primo
periodo, al netto dei ribassi formulati  in  sede  di  offerta,  sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento,
nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto  periodo,  nonche'
di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle  risorse
dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento  e'
emesso contestualmente e comunque entro cinque  giorni  dall'adozione
dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'  effettuato,  al  netto
delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o  liquidate,  ai
sensi  dell'articolo  106,  comma,  1,  lettera   a),   del   decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  entro  i  termini   di   cui
all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per  cento,  le
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico
di ogni intervento,  fatte  salve  le  somme  relative  agli  impegni
contrattuali  gia'  assunti,  e  le  eventuali  ulteriori   somme   a
disposizione  della  medesima   stazione   appaltante   e   stanziate
annualmente  relativamente  allo  stesso  intervento.  Ai  fini   del
presente  comma,  possono,  altresi',  essere  utilizzate  le   somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una  diversa
destinazione  sulla  base  delle  norme  vigenti,  nonche'  le  somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali  siano  stati  eseguiti  i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,  nel
rispetto delle procedure contabili della spesa  e  nei  limiti  della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in  vigore
del presente decreto. Qualora il  direttore  dei  lavori  abbia  gia'
adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il  responsabile  unico
del  procedimento  abbia  emesso   il   certificato   di   pagamento,
relativamente anche alle lavorazioni effettuate  tra  il  1°  gennaio
2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e'  emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di  pagamento
straordinario recante la determinazione, secondo le modalita' di  cui
al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto  relativo
alle lavorazioni effettuate  e  contabilizzate  a  far  data  dal  1°
gennaio 2022. In tali  casi,  il  pagamento  e'  effettuato  entro  i
termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di
cui  all'articolo  23,  comma  16,  terzo  periodo,  del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50  del  2016,  e
limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro  il  31  luglio  2022,
procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari  in  uso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in  attuazione  delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12,  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni,  i
prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici  giorni,  dalle
competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  sentite  le  regioni
interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato  articolo  29  del
decreto-legge  n.  4  del  2022,  in  relazione  alle  procedure   di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,
ai  fini  della  determinazione  del  costo   dei   prodotti,   delle
attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi  dell'articolo  23,  comma
16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano  i  prezzari
aggiornati  ai  sensi  del  presente   comma   ovvero,   nelle   more
dell'aggiornamento,  quelli  previsti  dal  comma   3.   I   prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere  validita'  entro
il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino
al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara  la  cui  approvazione
sia intervenuta entro tale data. 
  3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai  sensi
del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma
11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni  appaltanti,  per  i
contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione  del  costo
dei prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni,  ai  sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50  del  2016,
incrementano  fino  al  20  per  cento  le  risultanze  dei  prezzari
regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla
data del 31 dicembre 2021. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma
2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a
quelli approvati alla data del  31  dicembre  2021  inferiore  ovvero
superiore alla percentuale di  cui  al  primo  periodo  del  presente
comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio  degli  importi
riconosciuti  ai  sensi  del  medesimo  comma  1,  in  occasione  del
pagamento degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  afferenti  alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato. 
  4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo   142,   comma   4,   del   medesimo   codice,    ovvero
all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  ad  esclusione  dei  soggetti  di  cui
all'articolo  164,  comma  5,  del  medesimo  codice,  per  i  lavori
realizzati ovvero affidati dagli stessi,  in  caso  di  insufficienza
delle risorse di cui al comma  1,  alla  copertura  degli  oneri,  si
provvede: 
    a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in  parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12  febbraio
2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato  «PNRR»,  di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  2021,   n.   59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  luglio  2021,  n.  101
ovvero in relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55,  a
valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7,  comma  1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  limitatamente  alle  risorse
autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del  decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, nonche'  dalla  lettera  a)  del  comma  5  del
presente articolo. Le istanze di accesso al  Fondo  sono  presentate:
entro il 31 agosto 2022,  relativamente  agli  stati  di  avanzamento
concernenti le lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  dello  stesso,
nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e  fino  al  31  luglio
2022;  entro  il  31  gennaio  2023,  relativamente  agli  stati   di
avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate  dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022  e  fino  al  31
dicembre 2022. Ai  fini  dell'accesso  alle  risorse  del  Fondo,  le
stazioni appaltanti trasmettono telematicamente  al  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia  dello  stato
di avanzamento dei lavori corredata  da  attestazione  da  parte  del
direttore  dei   lavori,   vistata   dal   responsabile   unico   del
procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo
di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello  stato  di
avanzamento dei lavori in relazione al quale e'  formulata  l'istanza
di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi
per l'effettuazione del  versamento  del  contributo  riconosciuto  a
valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare  delle  richieste
di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal
primo  periodo,  la  ripartizione  delle  risorse  tra  le   stazioni
appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a
concorrenza del  citato  limite  massimo  di  spesa.  Fermo  restando
l'obbligo delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
valere sulle risorse di cui al  comma  1,  entro  i  termini  di  cui
all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del  codice   dei
contratti pubblici di cui al citato decreto  legislativo  n.  50  del
2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il  pagamento  viene
effettuato  dalla  stazione  appaltante  entro  trenta   giorni   dal
trasferimento di dette risorse; 
    b) in relazione agli interventi diversi da  quelli  di  cui  alla
lettera a), a valere sulle risorse  del  Fondo  di  cui  all'articolo
1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
come incrementate dal comma 5, lettera  b),  del  presente  articolo,
nonche' dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.
34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n.  21
del 2022 secondo le modalita' previste di cui all'articolo 1-septies,
comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le
istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le  lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure  dal
1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31  gennaio  2023,
relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le  lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure  dal
1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso  alle
risorse del Fondo, le stazioni  appaltanti  trasmettono,  secondo  le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo  1-septies,  comma
8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021,  i  dati
del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei  lavori
corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori,  vistata
dal  responsabile  unico   del   procedimento,   dell'entita'   delle
lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle
risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate  ai
fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione
al quale e' formulata l'istanza di accesso al  Fondo,  l'entita'  del
contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora
l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al
limite di spesa previsto dal primo  periodo,  la  ripartizione  delle
risorse tra le  stazioni  appaltanti  richiedenti  e'  effettuata  in
misura proporzionale e fino a concorrenza del citato  limite  massimo
di spesa. Fermo  restando  l'obbligo  delle  stazioni  appaltanti  di
effettuare i pagamenti a valere sulle risorse  di  cui  al  comma  1,
entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo  periodo,
del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al   citato   decreto
legislativo n. 50 del 2016, in  caso  di  accesso  alle  risorse  del
Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante  entro
trenta giorni dal trasferimento di dette risorse. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4: 
    a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 120 del 2020, e' incrementata di 1.000 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e 500  milioni  di  euro  per  l'anno  2023.  Le  risorse
stanziate  dalla  presente   lettera   per   l'anno   2022,   nonche'
dall'articolo 23, comma 2, lettera a),  del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi  relativi
alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a),
del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate
per l'anno  2023  sono  destinate  al  riconoscimento  di  contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della  medesima
lettera a) del comma 4,  entro  il  31  gennaio  2023.  Le  eventuali
risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle  stazioni
appaltanti in relazione alle istanze presentate entro  il  31  agosto
2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento  dei  contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023; 
    b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e  di  550  milioni  di
euro per  l'anno  2023.  Le  eventuali  risorse  eccedenti  l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere  utilizzate
per il  riconoscimento  dei  contributi  relativamente  alle  istanze
presentate entro il 31 gennaio 2023. 
  6. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  29,  commi  8  e  9,  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i  maggiori  costi
derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3  del  presente
articolo, dei prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento
delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,  le  stazioni
appaltanti  possono  procedere  alla  rimodulazione  delle  somme   a
disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le
medesime  finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali  siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei
limiti della residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al  comma  6,  per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai  sensi
dei  commi  2  e  3,  dei  prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre  2022
che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,  con  le
risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE)
2021/241  e'  istituto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  il  «Fondo  per  l'avvio  di  opere
indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno
2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025  e  1.300  milioni  di  euro  per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei  limiti  degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del  Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183. Fermi restando gli interventi prioritari  individuati  al  primo
periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere,  secondo
le  modalita'  definite  al  quinto  periodo  e  relativamente   alle
procedure   di   affidamento   di   lavori   delle   opere    avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati  la
cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il  31
dicembre 2026  relativi  al  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.  59
del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021
e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto-legge  n.  32   del   2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.  Al  Fondo
possono altresi' accedere, nei termini di cui al precedente periodo: 
    a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421,
della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  per  la  realizzazione  degli
interventi inseriti nel programma di cui al comma  423  del  medesimo
articolo 1 della legge n. 234 del 2021; 
    b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.  di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  11  marzo  2020,   n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,  per
la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo  articolo
3 del decreto-legge n. 16 del 2020; 
    c) l'Agenzia per la  coesione  territoriale  per  gli  interventi
previsti  dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,  comma  5-ter,  del
decreto-legge n. 4 del 2022,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 25 del 2022. 
  Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
da adottare entro 45 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, sono determinate le modalita'  di  accesso  al
Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative  risorse
secondo i seguenti criteri: 
    a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di
assegnazione delle risorse da  parte  delle  Amministrazioni  statali
finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi  programmi  di
investimento  secondo  modalita'  telematiche  e   relativo   corredo
informativo; 
    b) ai fini dell'assegnazione delle  risorse,  i  dati  necessari,
compresi  quelli  di  cui  al  comma   6,   sono   verificati   dalle
amministrazioni statali istanti attraverso  sistemi  informativi  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
    c)  l'assegnazione  delle  risorse   avviene   sulla   base   del
cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato
ai sensi della lettera b) e  costituisce  titolo  per  l'avvio  delle
procedure di affidamento delle opere pubbliche; 
    d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite
dalla citata legge n. 183 del  1987  e  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1988,  n.  568,
sulla base delle  richieste  presentate  dalle  amministrazioni,  nei
limiti delle disponibilita' di cassa; per le risorse  destinate  agli
interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati  in  favore  dei
conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia  gestiti  dal  Servizio
centrale per il PNRR  che  provvede  alla  successiva  erogazione  in
favore delle Amministrazioni aventi diritto,  con  le  procedure  del
PNRR; 
    e) modalita' di restituzione delle economie derivanti dai ribassi
d'asta  non  utilizzate  al  completamento  degli  interventi  ovvero
dall'applicazione delle clausole  di  revisione  dei  prezzi  di  cui
all'articolo 29, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  n.  4  del
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.  Le
eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni  appaltanti
devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo; 
    f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste  di
accesso  al  Fondo  di  cui  al  presente  comma,  previsione   della
possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al
comma 4 ai sensi del comma 13. 
  Per  gli  interventi  degli  enti  locali  finanziati  con  risorse
previste  dal  regolamento  (UE)  2021/240  e  dal  regolamento  (UE)
2021/241, con i decreti di cui  al  precedente  periodo  puo'  essere
assegnato direttamente, su  proposta  delle  Amministrazioni  statali
finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui
al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi
procedurali e finanziari degli interventi medesimi  e  sono  altresi'
stabilite  le  modalita'  di  verifica  dell'importo   effettivamente
spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6. 
  8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli  accordi  quadro  di
lavori di cui all'articolo 54 del codice dei  contratti  pubblici  di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,  gia'  aggiudicati  ovvero
efficaci alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le
stazioni appaltanti,  ai  fini  della  esecuzione  di  detti  accordi
secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6  del  medesimo
articolo 54 del codice dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  50   del   2016   e   nei   limiti   delle   risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori  previsti
dall'accordo quadro  utilizzano  i  prezzari  aggiornati  secondo  le
modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al  comma  3  del  presente
articolo, fermo restando il ribasso  formulato  in  sede  di  offerta
dall'impresa  aggiudicataria   dell'accordo   quadro   medesimo.   In
relazione  all'esecuzione  degli  accordi  quadro  di  cui  al  primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29
del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  si
applicano  anche  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  del
direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di  lavori  basati
su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 25  del  2022,  il  comma  11-  bis  e'
abrogato. 
  10. All'articolo  25  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  i
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 
  11.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23,  comma   1,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applicano anche  alle  istanze
di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del  Fondo  di
cui al comma 4, lettera a) del presente articolo. 
  12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei  commi
2, secondo e quarto periodo, e 3, si  applicano  anche  agli  appalti
pubblici di lavori, nonche' agli accordi  quadro  di  lavori  di  cui
all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato,  di  ANAS  S.p.A.  con  riguardo  ai
prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui
al primo periodo  del  citato  comma  2  del  presente  articolo.  In
relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle  societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere alla  data
di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso
di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi
delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori
dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. 
  13. In considerazione  delle  istanze  presentate  e  dell'utilizzo
effettivo  delle  risorse,  al  fine  di  assicurare  la   tempestiva
assegnazione delle necessarie disponibilita' per le finalita' di  cui
al presente articolo, previo accordo delle  amministrazioni  titolari
dei fondi di cui commi 5 e  7,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad  apportare  tra  gli  stati  di  previsione
interessati,  anche  mediante  apposito  versamento  all'entrata  del
bilancio dello  Stato  e  successiva  riassegnazione  in  spesa,  per
ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole  risorse
iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative
annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. 
  14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e  7,  quantificati  in  3.000
milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e
1.300  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58. 
                               Art. 27 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                      di concessioni di lavori 
 
  1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli  aumenti  eccezionali  dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche'  dei  carburanti  e  dei
prodotti  energetici,  anche  in  conseguenza   della   grave   crisi
internazionale in atto in Ucraina, i  concessionari  autostradali  di
cui all'articolo 142, comma 4,  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico
del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data
di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale sia
previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il  31
dicembre  2023,  utilizzando  il  prezzario   di   riferimento   piu'
aggiornato. 
  2. Il quadro economico del progetto, come  rideterminato  ai  sensi
del comma 1, e' sottoposto  all'approvazione  del  concedente  ed  e'
considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformita' alle
delibere adottate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di  cui
all'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
In ogni caso,  i  maggiori  oneri  derivanti  dall'aggiornamento  del
quadro economico del  progetto  non  concorrono  alla  determinazione
della remunerazione del capitale investito  netto,  ne'  rilevano  ai
fini della durata della concessione. 

Codice dei contratti pubblici aggiornato alla Legge Europea 2019-2020 (L. n. 238/2022)

Il Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.) del network di Sentenzeappalti.it, consultabile gratuitamente on line all’indirizzo www.codicecontrattipubblici.com, è costantemente aggiornato, coordinato ed annotato.

E’ possibile consultare il testo con il recepimento delle modifiche, delle integrazioni e delle abrogazioni apportate da:

Legge 17 gennaio 2022, n. 238: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”.

ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 01/02/2022

Le nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

In particolare sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Il progettista puo’ affidare a terzi attivita’ di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita’ del progettista anche ai fini di tali attivita’»;

b) all’articolo 46:
1) al comma 1:
1.1) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta»;
1.2) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
«d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;
1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis)»;
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonche’ dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili»;

c) all’articolo 80:
1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6,» sono soppresse;
2) al comma 4, il quinto periodo e’ sostituito dai seguenti:
«Un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo.
Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operativita’ della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro»;
3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6» sono soppresse;
4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse;

d) all’articolo 105:
1) al comma 4:
1.1) la lettera a) e’ abrogata;
1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80»;
1.3) la lettera d) e’ abrogata;
2) il comma 6 e’ abrogato;

e) all’articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore puo’ comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.
1-quater. In caso di difformita’ tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita’ contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
1-sexies. L’esecutore puo’ emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione
della fattura da parte dell’esecutore non e’ subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e’ annotato nel registro di contabilita’»;

f) all’articolo 174:
1) al comma 2, il terzo periodo e’ soppresso;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80».

Legge Europea 2019 – 2020 in Gazzetta Ufficiale : modifiche al Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016

In Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 è stata pubblicata la Legge 17 gennaio 2022, n. 238: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”. 

ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 01/02/2022

Le nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Direttive UE recepite

Lavori preparatori

Di seguito le disposizioni rilevanti in materia di contratti pubblici.


Art. 10
Disposizioni in materia di contratti pubblici.
Procedura di infrazione n. 2018/2273

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Il progettista puo’ affidare a terzi attivita’ di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita’ del progettista anche ai fini di tali attivita’»;

b) all’articolo 46:
1) al comma 1:
1.1) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta»;
1.2) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
«d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;
1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis)»;
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonche’ dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili»;

c) all’articolo 80:
1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6,» sono soppresse;
2) al comma 4, il quinto periodo e’ sostituito dai seguenti:
«Un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo.
Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operativita’ della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro»;
3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6» sono soppresse;
4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse;

d) all’articolo 105:
1) al comma 4:
1.1) la lettera a) e’ abrogata;
1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80»;
1.3) la lettera d) e’ abrogata;
2) il comma 6 e’ abrogato;

e) all’articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore puo’ comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.
1-quater. In caso di difformita’ tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita’ contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
1-sexies. L’esecutore puo’ emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione
della fattura da parte dell’esecutore non e’ subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e’ annotato nel registro di contabilita’»;

f) all’articolo 174:
1) al comma 2, il terzo periodo e’ soppresso;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80».

2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all’obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale, agli obblighi di regolarita’ contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC), nonche’ all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

3. Il comma 18 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e’ abrogato.

4. Il comma 2 dell’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, e’ abrogato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.”

Note all'art. 10: 
              - Il testo degli articoli 31, comma  8,  46,  80,  105,
          113-bis e 174 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
          50, recante codice dei contratti pubblici, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  19  aprile  2016,  n.  91,   come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita:
                Art. 31  
                «8. Gli  incarichi  di  progettazione,  coordinamento
          della sicurezza in fase  di  progettazione,  direzione  dei
          lavori,  direzione  dell'esecuzione   coordinamento   della
          sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,  nonche'  gli
          incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili
          a  supporto  dell'attivita'  del  responsabile  unico   del
          procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
          al presente codice e, in caso  di  importo  inferiore  alla
          soglia di 40.000  euro,  possono  essere  affidati  in  via
          diretta, ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lettera  a).
          L'affidatario non  puo'  avvalersi  del  subappalto,  fatta
          eccezione per indagini geologiche, geotecniche e  sismiche,
          sondaggi,   rilievi,    misurazioni    e    picchettazioni,
          predisposizione di elaborati specialistici e di  dettaglio,
          con esclusione delle relazioni geologiche, nonche'  per  la
          sola redazione  grafica  degli  elaborati  progettuali.  Il
          progettista puo' affidare a terzi attivita'  di  consulenza
          specialistica inerenti ai settori  energetico,  ambientale,
          acustico e ad altri settori non attinenti  alle  discipline
          dell'ingegneria  e  dell'architettura  per  i  quali  siano
          richieste apposite certificazioni o  competenze,  rimanendo
          ferma la responsabilita' del progettista anche ai  fini  di
          tali attivita'. Resta, comunque, ferma  la  responsabilita'
          esclusiva del progettista.» 
              «Art. 46 (Operatori  economici  per  l'affidamento  dei
          servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi  a
          partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi
          attinenti all'architettura e  all'ingegneria  nel  rispetto
          del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti
          sulla base della forma giuridica assunta: 
                a)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
          architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,   le
          societa' tra professionisti di  cui  alla  lettera  b),  le
          societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i  consorzi,
          i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
          che rendono a committenti pubblici e privati, operando  sul
          mercato, servizi di ingegneria e di  architettura,  nonche'
          attivita' tecnico-amministrative e  studi  di  fattibilita'
          economico-finanziaria ad esse connesse, ivi  compresi,  con
          riferimento agli interventi inerenti  al  restauro  e  alla
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici,   i   soggetti   con   qualifica   di
          restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente
          normativa;  gli  archeologi   professionisti,   singoli   e
          associati, e le societa' da essi costituite; 
                b)  le  societa'  di  professionisti:   le   societa'
          costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
          appositi   albi   previsti    dai    vigenti    ordinamenti
          professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
          ai capi II, III e IV del titolo  V  del  libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile, che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici
          servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi   di
          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
          direzioni dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico
          economica o studi di impatto ambientale; 
                c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
          cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro  quinto  del
          codice civile, ovvero nella forma di  societa'  cooperative
          di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del  codice
          civile che non  abbiano  i  requisiti  delle  societa'  tra
          professionisti,  che  eseguono   studi   di   fattibilita',
          ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
          valutazioni di  congruita'  tecnico-economica  o  studi  di
          impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di  beni
          connesse allo svolgimento di detti servizi; 
                d)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
          architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1  a
          74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                d-bis) altri soggetti abilitati in forza del  diritto
          nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e  di
          architettura,   nel   rispetto   dei   principi   di    non
          discriminazione e  par  condicio  fra  i  diversi  soggetti
          abilitati; 
                e)  i  raggruppamenti   temporanei   costituiti   dai
          soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis); 
                f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
          di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
          non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
          dei servizi di ingegneria ed architettura. 
              2. Ai  fini  della  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento di cui al comma 1, le societa', per un  periodo
          di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare
          il   possesso   dei   requisiti   economico-finanziari    e
          tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
          riferimento ai requisiti dei soci delle  societa',  qualora
          costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
          cooperativa e dei direttori tecnici  o  dei  professionisti
          dipendenti   della   societa'   con   rapporto   a    tempo
          indeterminato, qualora costituite nella forma  di  societa'
          di capitali, nonche'  dei  soggetti  di  cui  alla  lettera
          d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi  sono  stabiliti,
          nelle more dell'adozione del decreto di cui  all'art.  216,
          comma  27-octies,   con   decreto   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili.» 
              «Art. 80  (Motivi  di  esclusione).  -  1.  Costituisce
          motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la
          condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
          condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
          della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444  del  codice
          di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
                a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
          416,416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni  previste  dal  predetto  art.
          416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti, consumati o tentati,  previsti  dall'art.  74  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43  e  dall'art.  260  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto
          riconducibili  alla  partecipazione   a   un'organizzazione
          criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
          2008/841/GAI del Consiglio; 
                b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
          317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
          346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e  356  del  codice  penale
          nonche' all'art. 2635 del codice civile; 
                b-bis)  false  comunicazioni  sociali  di  cui   agli
          articoli 2621 e 2622 del codice civile; (506) 
                c) frode  ai  sensi  dell'art.  1  della  convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee; 
                d)  delitti,  consumati  o  tentati,   commessi   con
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
          reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                e) delitti di cui  agli  articoli  648-bis,648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
          n. 109 e successive modificazioni; 
                f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme  di
          tratta di esseri umani definite con il decreto  legislativo
          4 marzo 2014, n. 24; 
                g) ogni altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
              2.  Costituisce  altresi'  motivo  di   esclusione   la
          sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma
          3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
          previste dall'art. 67 del decreto legislativo  6  settembre
          2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa  di
          cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
          quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
          2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
          con   riferimento   rispettivamente   alle    comunicazioni
          antimafia  e  alle  informazioni  antimafia.  Resta   fermo
          altresi' quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
              3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
          sentenza o il decreto ovvero la  misura  interdittiva  sono
          stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore
          tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
          del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome
          collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
          se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei
          membri del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
          conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori
          e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri
          di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
          di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del
          direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero
          del socio di maggioranza in caso di societa' con un  numero
          di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta  di  altro
          tipo di societa' o consorzio. In ogni caso  l'esclusione  e
          il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
          dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
          del bando di gara, qualora l'impresa non  dimostri  che  vi
          sia  stata  completa  ed  effettiva   dissociazione   della
          condotta  penalmente  sanzionata;   l'esclusione   non   va
          disposta e il divieto non si applica  quando  il  reato  e'
          stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'   intervenuta   la
          riabilitazione ovvero, nei casi di  condanna  ad  una  pena
          accessoria perpetua,  quando  questa  e'  stata  dichiarata
          estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma,  del  codice
          penale ovvero quando il reato e' stato  dichiarato  estinto
          dopo la condanna ovvero in caso di  revoca  della  condanna
          medesima. 
              4.   Un   operatore   economico   e'   escluso    dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di imposte e tasse superiore all'importo  di  cui  all'art.
          48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602.   Costituiscono
          violazioni definitivamente accertate  quelle  contenute  in
          sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'  soggetti   ad
          impugnazione. Costituiscono  gravi  violazioni  in  materia
          contributiva e previdenziale quelle  ostative  al  rilascio
          del documento unico di regolarita' contributiva (DURC),  di
          cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   sulla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  125  del  1°  giugno  2015,   ovvero   delle
          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Un operatore economico puo'  essere  escluso
          dalla  partecipazione  a  una  procedura  d'appalto  se  la
          stazione appaltante e' a conoscenza  e  puo'  adeguatamente
          dimostrare che lo stesso ha commesso gravi  violazioni  non
          definitivamente  accertate  agli   obblighi   relativi   al
          pagamento di imposte e tasse  o  contributi  previdenziali.
          Per  gravi  violazioni  non  definitivamente  accertate  in
          materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle  di
          cui al quarto periodo. Costituiscono gravi  violazioni  non
          definitivamente  accertate  in   materia   fiscale   quelle
          stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e  previo
          parere del Dipartimento  per  le  politiche  europee  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni di cui al presente periodo, recante  limiti  e
          condizioni per l'operativita'  della  causa  di  esclusione
          relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in
          ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e
          comunque  di  importo  non  inferiore  a  35.000  euro.  Il
          presente comma non si applica quando l'operatore  economico
          ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o  impegnandosi  in
          modo  vincolante  a  pagare  le  imposte  o  i   contributi
          previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
          ovvero quando il  debito  tributario  o  previdenziale  sia
          comunque integralmente estinto,  purche'  l'estinzione,  il
          pagamento o l'impegno si siano  perfezionati  anteriormente
          alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
          domande. 
              5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla
          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
          economico in una delle seguenti situazioni, qualora: 
                a)  la  stazione  appaltante  possa  dimostrare   con
          qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni
          debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui  all'art.
          30, comma 3 del presente codice; 
                b)  l'operatore  economico  sia  stato  sottoposto  a
          fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o  di
          concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti  un
          procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali
          situazioni, fermo restando quanto  previsto  dall'art.  110
          del presente codice e dall'art. 186-bis del  regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267; 
                c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
          che l'operatore economico si e'  reso  colpevole  di  gravi
          illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua
          integrita' o affidabilita'; 
                c-bis)  l'operatore  economico   abbia   tentato   di
          influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della
          stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate  a
          fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,  anche  per
          negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
          influenzare le decisioni sull'esclusione,  la  selezione  o
          l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le   informazioni
          dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura  di
          selezione; 
                c-ter)   l'operatore   economico   abbia   dimostrato
          significative o persistenti carenze nell'esecuzione  di  un
          precedente contratto di appalto o  di  concessione  che  ne
          hanno causato la risoluzione per  inadempimento  ovvero  la
          condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre   sanzioni
          comparabili; su tali  circostanze  la  stazione  appaltante
          motiva anche  con  riferimento  al  tempo  trascorso  dalla
          violazione e alla gravita' della stessa; 
                c-quater) l'operatore economico abbia commesso  grave
          inadempimento nei confronti di uno o  piu'  subappaltatori,
          riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
                d)   la   partecipazione   dell'operatore   economico
          determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
          dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
                e) una distorsione della  concorrenza  derivante  dal
          precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella
          preparazione della procedura d'appalto di cui  all'art.  67
          non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
                f) l'operatore  economico  sia  stato  soggetto  alla
          sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma  2,  lettera
          c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione,   compresi   i    provvedimenti
          interdittivi di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81; 
                f-bis)  l'operatore  economico  che  presenti   nella
          procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di
          subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
                f-ter) l'operatore economico iscritto nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
          procedure di gara e negli  affidamenti  di  subappalti.  Il
          motivo  di  esclusione  perdura   fino   a   quando   opera
          l'iscrizione nel casellario informatico; 
                g)  l'operatore  economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per
          il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
                h) l'operatore economico abbia violato il divieto  di
          intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della  legge  19
          marzo 1990, n.  55.  L'esclusione  ha  durata  di  un  anno
          decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e
          va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                i)   l'operatore   economico    non    presenti    la
          certificazione di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo
          1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la  sussistenza  del
          medesimo requisito; 
                l)  l'operatore  economico  che,  pur  essendo  stato
          vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e
          629 del codice penale aggravati ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non
          risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,
          salvo che ricorrano i  casi  previsti  dall'art.  4,  primo
          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
          di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base
          della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei
          confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla
          pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della
          comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
                m) l'operatore economico  si  trovi  rispetto  ad  un
          altro partecipante alla medesima procedura di  affidamento,
          in una situazione di controllo di  cui  all'art.  2359  del
          codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
          se la situazione di controllo o la relazione  comporti  che
          le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              6.  Le  stazioni  appaltanti  escludono  un   operatore
          economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora
          risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
          compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
          delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
              7. Un operatore economico, che si trovi  in  una  delle
          situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in
          cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva
          non  superiore  a  18  mesi   ovvero   abbia   riconosciuto
          l'attenuante della  collaborazione  come  definita  per  le
          singole fattispecie di reato, o al comma 5,  e'  ammesso  a
          provare  di  aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato   a
          risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito
          e di aver  adottato  provvedimenti  concreti  di  carattere
          tecnico, organizzativo e relativi  al  personale  idonei  a
          prevenire ulteriori reati o illeciti. 
              8. Se la stazione appaltante ritiene che le  misure  di
          cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico  non
          e'   escluso   della   procedura    d'appalto;    viceversa
          dell'esclusione   viene   data    motivata    comunicazione
          all'operatore economico. 
              9.  Un  operatore  economico   escluso   con   sentenza
          definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto
          non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7
          e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale
          sentenza. 
              10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non
          fissa la durata della pena accessoria della incapacita'  di
          contrattare con  la  pubblica  amministrazione,  la  durata
          della esclusione dalla procedura  d'appalto  o  concessione
          e': 
                a) perpetua, nei casi in cui alla  condanna  consegue
          di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi  dell'art.
          317-bis, primo periodo, del codice  penale,  salvo  che  la
          pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo
          comma, del codice penale; 
                b) pari a sette  anni  nei  casi  previsti  dall'art.
          317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che  sia
          intervenuta riabilitazione; 
                c) pari a cinque anni nei casi diversi da  quelli  di
          cui alle  lettere  a)  e  b),  salvo  che  sia  intervenuta
          riabilitazione. 
              10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del  comma
          10,  se  la  pena  principale  ha  una  durata   inferiore,
          rispettivamente, a sette e cinque anni  di  reclusione,  la
          durata della esclusione e'  pari  alla  durata  della  pena
          principale. Nei casi di cui al comma  5,  la  durata  della
          esclusione e' pari a tre anni,  decorrenti  dalla  data  di
          adozione del  provvedimento  amministrativo  di  esclusione
          ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
          passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
          alla definizione del giudizio, la stazione appaltante  deve
          tenere  conto  di  tale  fatto  ai   fini   della   propria
          valutazione  circa  la  sussistenza  del  presupposto   per
          escludere dalla partecipazione alla  procedura  l'operatore
          economico che l'abbia commesso. 
              11.  Le  cause  di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi  dell'art.
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6
          settembre 2011,  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o
          amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento. 
              12. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione  o
          falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
          a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e
          perde comunque efficacia. 
              13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di  prassi
          da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di  prova
          considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
          di esclusione di cui al comma 5, lettera c),  ovvero  quali
          carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente  contratto  di
          appalto siano significative ai fini del medesimo  comma  5,
          lettera c). 
              14. Non possono essere affidatari di subappalti  e  non
          possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i
          quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal
          presente articolo.» 
              «Art. 105 (Subappalto). - 1. I soggetti affidatari  dei
          contratti di cui al presente codice eseguono in proprio  le
          opere o i lavori, i  servizi,  le  forniture  compresi  nel
          contratto. A pena di nullita', fatto salvo quanto  previsto
          dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto  non  puo'
          essere ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale
          esecuzione delle  prestazioni  o  lavorazioni  oggetto  del
          contratto di  appalto,  nonche'  la  prevalente  esecuzione
          delle lavorazioni relative  al  complesso  delle  categorie
          prevalenti  e  dei  contratti   ad   alta   intensita'   di
          manodopera.   E'   ammesso   il   subappalto   secondo   le
          disposizioni del presente articolo. 
              2.  Il  subappalto  e'  il  contratto  con   il   quale
          l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione  di  parte  delle
          prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
          Costituisce,  comunque,  subappalto   qualsiasi   contratto
          avente  ad  oggetto   attivita'   ovunque   espletate   che
          richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture  con
          posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
          superiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo superiore a 100.000  euro  e  qualora
          l'incidenza del costo della manodopera e del personale  sia
          superiore al 50 per cento  dell'importo  del  contratto  da
          affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi
          di cui  all'art.  30,  previa  adeguata  motivazione  nella
          determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere
          delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara
          le prestazioni o le lavorazioni oggetto  del  contratto  di
          appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario  in  ragione
          delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese
          quelle di cui all'art. 89, comma 11, dell'esigenza,  tenuto
          conto della natura o della complessita' delle prestazioni o
          delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo
          delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi
          di lavoro e di garantire  una  piu'  intensa  tutela  delle
          condizioni  di  lavoro  e  della  salute  e  sicurezza  dei
          lavoratori ovvero di prevenire il rischio di  infiltrazioni
          criminali, a  meno  che  i  subappaltatori  siano  iscritti
          nell'elenco  dei  fornitori,  prestatori  di   servizi   ed
          esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' art.  1  della
          legge  6  novembre  2012,  n.  190,  ovvero   nell'anagrafe
          antimafia  degli  esecutori  istituita  dall'art.  30   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229.
          L'affidatario  comunica  alla  stazione  appaltante,  prima
          dell'inizio della prestazione, per  tutti  i  sub-contratti
          che  non  sono  subappalti,  stipulati   per   l'esecuzione
          dell'appalto, il nome  del  sub-contraente,  l'importo  del
          sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio  o  fornitura
          affidati.  Sono,   altresi',   comunicate   alla   stazione
          appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
          nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto  obbligo  di
          acquisire   nuova   autorizzazione   integrativa    qualora
          l'oggetto del subappalto  subisca  variazioni  e  l'importo
          dello stesso  sia  incrementato  nonche'  siano  variati  i
          requisiti di cui al comma 7. 
              3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le
          loro  specificita',  non  si  configurano  come   attivita'
          affidate in subappalto: 
                a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
          autonomi, per le  quali  occorre  effettuare  comunicazione
          alla stazione appaltante; 
                b)   la   subfornitura   a   catalogo   di   prodotti
          informatici; 
                c) l'affidamento di servizi di  importo  inferiore  a
          20.000,00 euro annui a  imprenditori  agricoli  nei  comuni
          classificati  totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei
          comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella  circolare  del
          Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
          nel supplemento ordinario n.  53  alla  Gazzetta  ufficiale
          della Repubblica  italiana  n.  141  del  18  giugno  1993,
          nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
          annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
                c-bis) le prestazioni rese  in  favore  dei  soggetti
          affidatari  in   forza   di   contratti   continuativi   di
          cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in  epoca
          anteriore alla indizione della procedura  finalizzata  alla
          aggiudicazione  dell'appalto.  I  relativi  contratti  sono
          depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente
          alla sottoscrizione del contratto di appalto. 
              4. I  soggetti  affidatari  dei  contratti  di  cui  al
          presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
          lavori, i servizi o le forniture  compresi  nel  contratto,
          previa autorizzazione della stazione appaltante purche': 
                a) (abrogata) 
                b) il subappaltatore sia qualificato  nella  relativa
          categoria e  non  sussistano  a  suo  carico  i  motivi  di
          esclusione di cui all'art. 80; 
                c)  all'atto  dell'offerta  siano  stati  indicati  i
          lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le  forniture
          o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 
                d) (abrogata) 
              5. 
              6. (abrogato) 
              7. L'affidatario deposita il  contratto  di  subappalto
          presso la stazione appaltante  almeno  venti  giorni  prima
          della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione   delle
          relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
          di subappalto presso la stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmette  altresi'  la  dichiarazione  del  subappaltatore
          attestante  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
          all'art. 80 e il possesso dei  requisiti  speciali  di  cui
          agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante  verifica  la
          dichiarazione di cui al secondo periodo del presente  comma
          tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 81. 
              8. Il contraente principale e  il  subappaltatore  sono
          responsabili  in  solido  nei  confronti   della   stazione
          appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto   del
          contratto di subappalto. L'aggiudicatario  e'  responsabile
          in solido con il subappaltatore in relazione agli  obblighi
          retributivi e  contributivi,  ai  sensi  dell'art.  29  del
          decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276.  Nelle
          ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c),  l'appaltatore
          e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui al  primo
          periodo. 
              9. L'affidatario e' tenuto ad  osservare  integralmente
          il  trattamento  economico  e   normativo   stabilito   dai
          contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
          il settore e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
          prestazioni.   E',   altresi',   responsabile   in   solido
          dell'osservanza  delle  norme  anzidette   da   parte   dei
          subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le
          prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'affidatario
          e, per suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla
          stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei   lavori   la
          documentazione   di    avvenuta    denunzia    agli    enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  ove   presente,
          assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia  del  piano
          di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni
          rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
          appaltante  acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di
          regolarita' contributiva in  corso  di  validita'  relativo
          all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
              10. Per  i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture,  in  caso  di  ritardo   nel   pagamento   delle
          retribuzioni dovute al personale dipendente  dell'esecutore
          o del subappaltatore o dei soggetti titolari di  subappalti
          e cottimi, nonche' in  caso  di  inadempienza  contributiva
          risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5  e
          6. 
              11. Nel caso di formale contestazione  delle  richieste
          di  cui  al   comma   precedente,   il   responsabile   del
          procedimento inoltra le richieste e le  contestazioni  alla
          direzione  provinciale   del   lavoro   per   i   necessari
          accertamenti. 
              12.  L'affidatario  deve  provvedere  a  sostituire   i
          subappaltatori relativamente  ai  quali  apposita  verifica
          abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di
          cui all'art. 80. 
              13. La stazione appaltante corrisponde direttamente  al
          subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi  ed
          al fornitore di beni o  lavori,  l'importo  dovuto  per  le
          prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
                a) quando il subappaltatore o il  cottimista  e'  una
          microimpresa o piccola impresa; 
                b)   in    caso    di    inadempimento    da    parte
          dell'appaltatore; 
                c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
          contratto lo consente. 
              14. Il subappaltatore, per le prestazioni  affidate  in
          subappalto, deve garantire gli stessi standard  qualitativi
          e  prestazionali  previsti  nel  contratto  di  appalto   e
          riconoscere  ai  lavoratori  un  trattamento  economico   e
          normativo non inferiore a quello che avrebbe  garantito  il
          contraente principale, inclusa l'applicazione dei  medesimi
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  qualora   le
          attivita'  oggetto  di  subappalto  coincidano  con  quelle
          caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le
          lavorazioni relative  alle  categorie  prevalenti  e  siano
          incluse nell'oggetto  sociale  del  contraente  principale.
          L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza  e  della
          manodopera,   relativi   alle   prestazioni   affidate   in
          subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun
          ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei
          lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di
          esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede
          alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente
          disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla
          normativa vigente. 
              15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno  del
          cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
          le imprese subappaltatrici. 
              16. Al fine  di  contrastare  il  fenomeno  del  lavoro
          sommerso ed irregolare, il documento unico  di  regolarita'
          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
          della incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico
          contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili  e'
          verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto  a
          livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del
          contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'
          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali;  per  i
          lavori non edili  e'  verificata  in  comparazione  con  lo
          specifico contratto collettivo applicato. 
              17. I piani di sicurezza di cui al decreto  legislativo
          del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi  a  disposizione  delle
          autorita' competenti preposte alle verifiche  ispettive  di
          controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il
          coordinamento  di  tutti  i  subappaltatori  operanti   nel
          cantiere, al fine di rendere gli  specifici  piani  redatti
          dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e  coerenti
          con il piano presentato dall'affidatario.  Nell'ipotesi  di
          raggruppamento temporaneo o  di  consorzio,  detto  obbligo
          incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere  e'
          responsabile del rispetto del piano da parte  di  tutte  le
          imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
              18. L'affidatario che si avvale del  subappalto  o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
          del codice civile con il  titolare  del  subappalto  o  del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro  trenta  giorni
          dalla  relativa  richiesta;  tale   termine   puo'   essere
          prorogato  una  sola  volta,  ove  ricorrano   giustificati
          motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
          l'autorizzazione si intende concessa. Per  i  subappalti  o
          cottimi di importo inferiore al 2  per  cento  dell'importo
          delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
          euro, i termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da
          parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'. 
              19.  L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
          subappalto. 
              20. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei   e   alle
          societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o
          consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le
          prestazioni  scorporabili;  si  applicano   altresi'   agli
          affidamenti    con    procedura    negoziata.    Ai    fini
          dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo
          e' consentita,  in  deroga  all'art.  48,  comma  9,  primo
          periodo,    la    costituzione     dell'associazione     in
          partecipazione quando  l'associante  non  intende  eseguire
          direttamente le prestazioni assunte in appalto. 
              21. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto
          speciale e per le province autonome di  Trento  e  Bolzano,
          sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di
          attuazione  e  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria
          vigente e dei  principi  dell'ordinamento  comunitario,  di
          disciplinare  ulteriori  casi  di  pagamento  diretto   dei
          subappaltatori. 
              22. Le stazioni  appaltanti  rilasciano  i  certificati
          necessari per la partecipazione e la qualificazione di  cui
          all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4,  lettera  b),
          all'appaltatore,     scomputando     dall'intero     valore
          dell'appalto il valore e la categoria  di  quanto  eseguito
          attraverso  il   subappalto.   I   subappaltatori   possono
          richiedere alle stazioni appaltanti i certificati  relativi
          alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.» 
              «Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole  penali).
          - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di
          appalto  sono  effettuati  nel  termine  di  trenta  giorni
          decorrenti dall'adozione di ogni stato di  avanzamento  dei
          lavori,  salvo  che  sia   espressamente   concordato   nel
          contratto un diverso  termine,  comunque  non  superiore  a
          sessanta  giorni  e   purche'   cio'   sia   oggettivamente
          giustificato dalla natura particolare del  contratto  o  da
          talune sue  caratteristiche.  I  certificati  di  pagamento
          relativi agli acconti del  corrispettivo  di  appalto  sono
          emessi  contestualmente  all'adozione  di  ogni  stato   di
          avanzamento dei lavori e  comunque  entro  un  termine  non
          superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. 
              1-bis. Fermi  restando  i  compiti  del  direttore  dei
          lavori,   l'esecutore   puo'   comunicare   alla   stazione
          appaltante il raggiungimento delle condizioni  contrattuali
          per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 
              1-ter. Ai sensi del comma 3  il  direttore  dei  lavori
          accerta senza indugio il  raggiungimento  delle  condizioni
          contrattuali e adotta lo stato di  avanzamento  dei  lavori
          contestualmente   all'esito    positivo    del    sud-detto
          accertamento ovvero contestualmente  al  ricevimento  della
          comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto  previsto
          dal comma 1-quater. 
              1-quater. In caso di difformita' tra le valutazioni del
          direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in  merito  al
          raggiungimento delle condizioni contrattuali, il  direttore
          dei  lavori,  a  seguito  di  tempestivo  accerta-mento  in
          contraddittorio con l'esecutore, procede  all'archiviazione
          della  comunicazione  di  cui   al   comma   1-bis   ovvero
          all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 
              1-quinquies.  Il  direttore   dei   lavori   tra-smette
          immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori  al  RUP,
          il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette  il
          certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello
          stato di avanzamento dei  lavori  e,  comunque,  non  oltre
          sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica
          della  regolarita'  contributiva   dell'esecutore   e   dei
          subappaltatori. Il RUP invia il  certificato  di  pagamento
          alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento  ai
          sensi del comma 1, primo periodo. 
              1-sexies. L'esecutore puo' emettere fattura al  momento
          dell'adozione  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori.
          L'emissione della fattura da parte  dell'esecutore  non  e'
          subordinata al rilascio del  certificato  di  pagamento  da
          parte del RUP. 
              1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP
          e' annotato nel registro di contabilita'. 
              2. All'esito positivo del collaudo o della verifica  di
          conformita', e comunque entro un termine  non  superiore  a
          sette  giorni  dagli  stessi,  il  responsabile  unico  del
          procedimento rilascia il certificato di pagamento  ai  fini
          dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore;  il
          relativo pagamento e'  effettuato  nel  termine  di  trenta
          giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del  collaudo
          o  della   verifica   di   conformita',   salvo   che   sia
          espressamente concordato nel contratto un diverso  termine,
          comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia
          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
          contratto o da talune sue caratteristiche.  Il  certificato
          di pagamento non costituisce  presunzione  di  accettazione
          dell'opera, ai sensi dell'art.  1666,  secondo  comma,  del
          codice civile. 
              3. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del
          decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
              4. I contratti  di  appalto  prevedono  penali  per  il
          ritardo nell'esecuzione delle prestazioni  contrattuali  da
          parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di  ritardo  e
          proporzionali rispetto all'importo  del  contratto  o  alle
          prestazioni  del  contratto.  Le  penali  dovute   per   il
          ritardato adempimento sono calcolate in misura  giornaliera
          compresa  tra  lo  0,3  per   mille   e   l'1   per   mille
          dell'ammontare  netto  contrattuale,  da   determinare   in
          relazione all'entita' delle conseguenze legate al  ritardo,
          e non possono comunque superare,  complessivamente,  il  10
          per cento di detto ammontare netto contrattuale.» 
              «Art.  174  (Subappalto).  -  1.  Ferma   restando   la
          disciplina di cui all'art. 30, alle concessioni in  materia
          di subappalto si applica il presente articolo. 
              2. Gli operatori economici indicano in sede di  offerta
          le  parti  del  contratto  di  concessione  che   intendono
          subappaltare a terzi. Non  si  considerano  come  terzi  le
          imprese che si sono raggruppate o consorziate per  ottenere
          la concessione, ne' le imprese ad  esse  collegate;  se  il
          concessionario ha costituito una societa' di  progetto,  in
          conformita' all'art. 184, non si considerano terzi i  soci,
          alle condizioni di cui al comma 2 del citato art. 184. 
              3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori
          relativamente ai quali un'apposita verifica,  svolta  dalla
          stazione appaltante, abbia dimostrato  la  sussistenza  dei
          motivi di esclusione di cui all'art. 80. 
              4. Nel caso di concessioni di lavori e  di  servizi  da
          fornire  presso  l'impianto  sotto  la  supervisione  della
          stazione  appaltante   successivamente   all'aggiudicazione
          della   concessione   e   al    piu'    tardi    all'inizio
          dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla
          stazione   appaltante   dati   anagrafici,    recapiti    e
          rappresentanti  legali  dei  subappaltatori  coinvolti  nei
          lavori o nei  servizi  in  quanto  noti  al  momento  della
          richiesta. Il concessionario in  ogni  caso  comunica  alla
          stazione appaltante  ogni  modifica  di  tali  informazioni
          intercorsa durante la concessione, nonche' le  informazioni
          richieste    per     eventuali     nuovi     subappaltatori
          successivamente  coinvolti  nei  lavori  o  servizi.   Tale
          disposizione non si applica ai fornitori. 
              5.  Il  concessionario  resta   responsabile   in   via
          esclusiva  nei  confronti  della  stazione  appaltante.  Il
          concessionario   e'   obbligato   solidalmente    con    il
          subappaltatore nei confronti  dei  dipendenti  dell'impresa
          subappaltatrice, in relazione agli obblighi  retributivi  e
          contributivi previsti dalla legislazione vigente. 
              6.   L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
          subappalto. 
              7. Qualora la natura  del  contratto  lo  consenta,  e'
          fatto obbligo per la stazione appaltante  di  procedere  al
          pagamento diretto dei subappaltatori, sempre,  in  caso  di
          microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di
          inadempimento  da  parte  dell'appaltatore  o  in  caso  di
          richiesta  del  subappaltatore.  Il  pagamento  diretto  e'
          comunque  subordinato  alla  verifica   della   regolarita'
          contributiva   e    retributiva    dei    dipendenti    del
          subappaltatore.   In   caso   di   pagamento   diretto   il
          concessionario e' liberato  dall'obbligazione  solidale  di
          cui al comma 5. 
              8. Si applicano, altresi', le disposizioni previste dai
          commi, 10, 11 e 17 dell'art. 105.». 
              - Il testo dell'art. 14 del Decreto del Ministro  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione   internazionale   2
          novembre  2017,  n.  192  recante  regolamento  recante  le
          direttive generali per disciplinare le procedure di  scelta
          del contraente e l'esecuzione del  contratto  da  svolgersi
          all'estero, ai sensi dell'art.  1,  comma  7,  del  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2017, n. 296, cosi' recita: 
              «Art. 14 (Subappalto). - 1. Nell'invito o nel  bando  e
          nel  conseguente  contratto  sono  specificati  i  seguenti
          obblighi: 
                a) il  contraente  principale  assume  nei  confronti
          della  sede  estera  piena  responsabilita'  per   l'intero
          contratto; 
                b)  l'appaltatore  indica  nella   sua   offerta   le
          eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare  e  i
          subappaltatori proposti; 
                c) il subappaltatore  deve  essere  in  possesso  dei
          requisiti previsti dal bando in relazione alla  prestazione
          oggetto del subappalto; 
                d)  l'appaltatore   accetta   che   l'amministrazione
          aggiudicatrice  possa   trasferire   i   pagamenti   dovuti
          direttamente al subappaltatore per le  prestazioni  da  lui
          fornite nell'ambito dell'appalto; 
                e) l'appaltatore accetta espressamente di  sostituire
          i subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione. 
              2. (abrogato)». 

articolo in aggiornamento