1. Nei contratti di concessione come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall’articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilita’ che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.
2. L’equilibrio economico finanziario definito all’articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice puo’ stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, puo’ essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilita’ dell’amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera affidata in concessione. In ogni caso, l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non puo’ essere superiore al ((quarantanove)) per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
3. La sottoscrizione del contratto di concessione ((puo’ avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della)) presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)). Al fine di agevolare l’ottenimento del finanziamento dell’opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilita’, intendendosi per tali la reperibilita’ sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita’ di tali fonti e la congrua redditivita’ del ((capitale investito. Per le concessioni)) da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo’ essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticita’ del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita’, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puo’ essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non puo’ essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche’ l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.
4. Il bando puo’ prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu’ istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.
5. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di ((mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonche’ di)) mancato collocamento delle ((obbligazioni emesse dalle societa’ di progetto)) di cui all’articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, ((comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione)). Resta salva la facolta’ del concessionario di reperire la liquidita’ necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purche’ sottoscritte entro lo stesso termine ((rilasciate da operatori di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)). Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo ((e del comma 3)), il concessionario non avra’ diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara puo’ altresi’ prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.
6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario puo’ comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione e’ subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’ (NARS). Negli altri casi, e’ facolta’ dell’amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. ((Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.))
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualita’, sicurezza ed accessibilita’, la parita’ di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici.
1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all’articolo 35, e’ costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonche’ per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
2. Il valore stimato e’ calcolato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione e’ superiore di piu’ del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima rilevante e’ costituita dal valore della concessione al momento dell’aggiudicazione.
4. Il valore stimato della concessione e’ calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:
a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;
b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione;
e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;
f) il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purche’ siano necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai ((candidati o agli offerenti.))
5. Nel calcolo del valore stimato della concessione le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto degli atti di regolazione delle Autorita’ indipendenti.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non puo’ essere fatta con l’intenzione di escludere tale concessione dall’ambito di applicazione del presente codice. Una concessione non puo’ essere frazionata al fine di escluderla dall’osservanza delle norme del presente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, valutate al momento della predisposizione del bando dalla amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.
7. Quando un’opera o un servizio proposti possono dar luogo all’aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, e’ computato il valore complessivo stimato della totalita’ di tali lotti.
8. Quando il valore complessivo dei lotti e’ pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 il presente codice si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
1. La durata delle concessioni e’ limitata ed e’ determinata nel bando di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa e’ commisurata al valore della concessione, nonche’ alla complessita’ organizzativa dell’oggetto della stessa.
2. ((Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione)) non puo’ essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.
1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l’oggetto principale del contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IX l’oggetto principale e’ determinato in base al valore stimato piu’ elevato tra quelli dei rispettivi servizi.
2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applicano i commi 8 e 10.
3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una delle attivita’ interessate, sono disciplinate dall’articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 160.
4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attivita’, una delle quali e’ disciplinata dall’ ((allegato II)), gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare un’unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuna di tali concessioni e’ adottata in base alle caratteristiche della attivita’ distinta. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi disciplinati dal presente codice che altri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare una concessione unica. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali concessioni distinti e’ adottata in base alle caratteristiche della parte distinta.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare una concessione unica, il presente codice si applica, salvo se altrimenti previsto all’articolo 160 o dal comma 9, alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. La scelta tra l’aggiudicazione di un’unica concessione o di piu’ concessioni distinte non puo’ essere effettuata al fine di eludere l’applicazione del presente codice.
8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e’ determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.
9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonche’ appalti nei settori ordinari o speciali il contratto misto e’ aggiudicato in conformita’ con le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei settori speciali.
10. Nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una concessione di servizi che di un contratto di forniture, l’oggetto principale e’ determinato in base al valore stimato piu’ elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.
11. Ad una concessione destinata all’esercizio di piu’ attivita’ si applicano le norme relative alla principale attivita’ cui e’ destinata.
12. Nel caso di concessioni per cui e’ oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita’ siano principalmente destinate, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):
a) la concessione e’ aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici se una delle attivita’ cui e’ destinata la concessione e’ soggetta alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l’altra attivita’ e’ soggetta alle disposizioni relative alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori;
b) la concessione e’ aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivita’ e’ disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari;
c) la concessione e’ aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni se una delle attivita’ cui e’ destinata la concessione e’ disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni e l’altra non e’ soggetta ne’ alla disciplina delle concessioni ne’ a quella relativa all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o speciali.
1. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione sono definiti nei documenti di gara. Tali requisiti possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti, a condizione che siano collegati all’oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. I requisiti tecnici e funzionali possono includere, sulla base delle richieste formulate dalle ((stazioni appaltanti)), livelli di qualita’, livelli di prestazione ambientale ed effetti sul clima, progettazione per tutti i requisiti (compresa l’accessibilita’ per le persone con disabilita’) e la valutazione di conformita’, l’esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l’etichettatura o le istruzioni per l’uso.
2. A meno che non siano giustificati dall’oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, ne’ a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento e’ autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento e’ accompagnato dall’espressione «o equivalente».
3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono escludere un’offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l’offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali.
1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 173, purche’ siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante;
b) l’offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all’articolo 172;
c) l’offerente non e’ escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 172.
2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a) prevedono le condizioni e le caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere.
3. Le stazioni appaltanti forniscono, inoltre:
a) nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione;
b) nel bando di concessione o nell’invito a presentare offerte, l’espressa indicazione che la concessione e’ vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l’offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l’impegno espresso da parte del concessionario al rispetto ((di tali condizioni;))
c) nel bando di concessione, nell’invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare.
4. La stazione appaltante puo’ limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purche’ cio’ avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza.
5. La stazione appaltante rende noti a tutti i partecipanti le modalita’ della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici.
6. La stazione appaltante assicura la tracciabilita’ degli atti inerenti alle singole fasi del procedimento, con idonee modalita’, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell’articolo 53.
7. La stazione appaltante puo’ condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L’oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati nel corso delle negoziazioni.
1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
((1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall’articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gia’ inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia’ stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.)) [1]
2. Fino all’approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e strategica.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione gia’ adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorita’ degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e gia’ avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi gia’ approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonche’ degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalita’ per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonche’ gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all’adozione delle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali gia’ emanati in materia. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l’esecuzione dei lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
((4-bis. Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.))
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 (2).
7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 25, comma 2, resta valido l’elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136.
8. Fino all’adozione dell’atto di cui all’articolo 31, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
9. Fino all’adozione delle linee guida previste dall’articolo 36, comma 7, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.
10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all’articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 73, comma 4, si applica altresi’ il regime di cui all’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, come modificato dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.((Fino alla piena interazione dell’Albo di cui all’articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilita’ dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.))
13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC.
14. Fino all’adozione ((del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies)) continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonche’ gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonche’ gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonche’ gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
18. Fino all’adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui all’articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualita’ del servizio richiesto.
19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ((alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonche’ gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all’articolo 251)) del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 159, comma 4, si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236.
21. Fino all’istituzione dell’albo di cui all’articolo 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all’opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l’incompatibilita’ con la funzione di responsabile unico del procedimento.
22. ((Le procedure di arbitrato di cui all’articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice.)) Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 209, comma 16, si applica l’articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.
23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’ riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia gia’ intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilita’ economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali e’ riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.
24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la piu’ ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui all’articolo 5, comma 5, della legge 18 dicembre 2015, n. 220, e nelle more dell’aggiornamento della disciplina in materia di affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “6 maggio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2016”. All’articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice.
25. All’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del presente codice.
26. Fino all’adozione delle direttive generali di cui all’articolo 1, comma 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina gia’ prevista dagli articoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformita’ alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.
27-bis. Fino alla data di entrata in vigore ((del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies)) si applica la disciplina gia’ contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria prevista all’articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina gia’ contenuta nell’articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all’entrata in vigore del medesimo codice.
27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente Parte III, nonchè di cui all’articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e all’articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 168.
27-sexies.((Per le concessioni autostradali gia’ scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e’ pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo’ avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente.))
27-septies. Con riferimento all’articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.))
((27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita’, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformita’;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche’ quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento)).
[1] Per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (GU n. 288 del 10-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 270 ) (testo integrale)
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