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Art. 155, (Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione)

1. La commissione giudicatrice e’ composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilita’ e astensione di cui all’articolo 77, comma 6, nonche’ l’articolo 78.
2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione e’ richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.
3. La commissione giudicatrice e’ autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.
4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L’anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:
a) verifica la conformita’ dei progetti alle prescrizioni del bando;
b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
d) assume le decisioni anche a maggioranza;
e) redige i verbali delle singole riunioni;
f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E’ redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

Art. 156, (Concorso di idee)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu’ idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessita’ del tema e non puo’ essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta’ dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante puo’ affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta’ sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacita’ tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita’, la stazione appaltante puo’ procedere all’esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto definitivo del progetto di fattibilita’, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilita’ per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione e’ corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell’articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso e’ pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo’ essere affidato l’incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilita’ e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

Art. 158, (Servizi di ricerca e sviluppo)

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purche’ siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice e all’ente aggiudicatore, affinche’ li usi ((nell’esercizio della sua attivita’;))
b) la prestazione del servizio e’ interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’ente aggiudicatore.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4 (( del presente codice)), agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all’amministrazione aggiudicatrice e all’ente aggiudicatore perche’ li usi nell’esercizio della sua attivita’ e per i quali la prestazione del servizio non e’ interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’ente aggiudicatore, cosi’ come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l’esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni ((gia’ disponibili sul mercato.))

Art. 159, (Difesa e sicurezza)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell’appalto.
2. All’aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica la parte III del presente codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtu’ dell’articolo 6 del citato decreto legislativo.
3. In deroga all’articolo 31, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, l’amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, puo’ nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell’ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento puo’ essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.
4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite le direttive generali per la disciplina delle attivita’ del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Le direttive generali disciplinano, altresi’, gli interventi da eseguire in Italia e all’Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonche’ i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all’articolo 36. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 20.
5. Per gli acquisti eseguiti all’estero dall’amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.


 

Note all’art. 159:

  •  Si riporta l’articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE):
    “Art. 6 (Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni)
    1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da: a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra l’Italia e uno o piu’ Paesi terzi o tra l’Italia e uno o piu’ Stati membri e uno o piu’ Paesi terzi; b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo; c) norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalita’; non si applica altresi’ a contratti che devono essere aggiudicati da una stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformita’ a tali norme.
    2. Il presente decreto non si applica altresi’ ai seguenti casi: a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all’elenco adottato dal Consiglio della Comunita’ europea con la decisione 255/58, che siano destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ai contratti per i quali l’applicazione delle disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato italiano a fornire informazioni la cui divulgazione e’ considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza, previa adozione del provvedimento di segretazione; c) ai contratti per attivita’ d’intelligence; d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente dall’Italia e almeno uno Stato membro per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra l’Italia e uno o altri Stati membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea l’incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l’accordo di ripartizione dei costi nonche’, se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro; e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell’Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell’area delle operazioni; a tal fine sono considerate commesse civili i contratti diversi da quelli di cui all’articolo 2; f) ai contratti di servizi aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita’ finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un altro governo e concernenti: 1) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile; 2) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale; 3) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili; h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione; i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi; l) ai contratti d’impiego; m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore perche’ li usi nell’esercizio della sua attivita’, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
    3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 puo’ essere utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni del presente decreto.”.

Art. 160, (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)

1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente codice nonche’ appalti disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.
3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti e’ determinato in base alle caratteristiche della parte separata.
4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:
a) se una parte dell’appalto o della concessione e’ disciplinata dall’articolo 346 TFUE, l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ne’ il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, purche’ le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;
b) se una parte di un appalto o una concessione e’ disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purche’ le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo.
5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non puo’ essere adottata allo scopo di escludere l’applicazione del presente codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l’appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE; altrimenti puo’ essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.


Note all’art. 160:

  • Si riporta l’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: “Art. 346 (ex articolo 296 del TCE) 1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti: a) nessuno Stato membro e’ tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ogni Stato membro puo’ adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
    2. Il Consiglio, deliberando all’unanimita’ su proposta della Commissione, puo’ apportare modificazioni all’elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).” – Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.

Art. 161, (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)

1. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora essi siano disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un’intesa internazionale conclusi in conformita’ dei trattati dell’Unione europea, tra lo Stato e uno o piu’ Paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un’intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale nel caso di appalti;
d) norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalita’ o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformita’ di tali norme. Gli accordi o le intese di cui alla lettera a) relativi ad appalti, sono comunicati alla Commissione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d’appalto applicabili.

Art. 162, (Contratti secretati)

1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita’ di esecuzione e’ attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformita’ a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.
4. L’affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu’ di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimita’ e sulla regolarita’ dei contratti di cui al presente articolo, nonche’ sulla regolarita’, correttezza ed efficacia della gestione. Dell’attivita’ di cui al presente comma e’ dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

Art. 163, (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, puo’ disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita’.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza puo’ essere affidata in forma diretta ad uno o piu’ operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e’ definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante puo’ ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilita’; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l’amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalita’ previste dall’articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un’opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, la relativa realizzazione e’ sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, e’ ritenuta persistente finche’ non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita’ derivanti dall’evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.
7. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia’ sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita’ conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorita’.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto puo’ essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell’articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L’affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non e’ comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita’. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruita’ del prezzo. Avverso la decisione dell’ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell’acquisizione del parere di congruita’ si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell’affidatario, delle modalita’ della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimita’ sugli atti previsti dalle vigenti normative.


Note all’art. 163:

– Si riportano gli articoli 191, comma 3 e 194, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali):

  • “Art. 191 (Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) (Omissis)
    3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita’ previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita’ per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita’. Il provvedimento di riconoscimento e’ adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e’ data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare. (Omissis).”.
  • “Articolo 194 (Riconoscimento di legittimita’ di debiti fuori bilancio)
    1. Con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicita’ stabilita dai regolamenti di contabilita’, gli enti locali riconoscono la legittimita’ dei debiti fuori bilancio derivanti da: (Omissis) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita’ ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (Omissis).”.

– Si riportano gli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

  • “Art. 2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze) 1. Ai fini dell’attivita’ di protezione civile gli eventi si distinguono in: (Omissis) c) calamita’ naturali o connesse con l’attivita’ dell’uomo che in ragione della loro intensita’ ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.”.
  • “Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza)
    1. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualita’ degli eventi e disponendo in ordine all’esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell’ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attivita’ previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attivita’ di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessita’ di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d’emergenza per venir meno dei relativi presupposti e’ deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d’emergenza.
    1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non puo’ superare i 180 giorni prorogabile per non piu’ di ulteriori 180 giorni.
    2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l’intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L’attuazione delle ordinanze e’ curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all’organizzazione ed all’effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall’evento; b) al ripristino della funzionalita’ dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili; c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all’evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita’; d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche’ dei danni subiti dalle attivita’ economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; e) all’avvio dell’attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.
    2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresi’ trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze perche’ comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
    3. abrogato
    4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l’attivita’ e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l’attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita’, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attivita’ in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell’incarico, i tempi e le modalita’ del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
    4-bis. Per l’esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non e’ prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso e’ commisurato proporzionalmente alla durata dell’incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
    4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l’inderogabilita’ dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi’ emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all’evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.
    4-quater. Con l’ordinanza di cui al comma 4-ter puo’ essere individuato, nell’ambito dell’amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilita’ speciale appositamente aperta per l’emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita’ che residuano alla chiusura della contabilita’ speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all’ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
    4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita’ di protezione civile riguardanti le attivita’ di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell’emergenza, nonche’ sull’utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali.
    5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
    5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita’ speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell’articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l’intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l’indicazione della relativa scadenza. Per l’anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalita’ di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o piu’ soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonche’ degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all’Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarita’ amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche’, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell’interno. I rendiconti sono altresi’ pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita’ telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l’omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l’articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita’ speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.
    5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all’evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attivita’ produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l’onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche’, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto e’ riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualita’ di sostituti d’imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l’ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo.
    5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione puo’ elevare la misura dell’imposta regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
    5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l’utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall’anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali e’ determinata annualmente, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il fondo di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e’ reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell’elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l’ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilita’ interno, tali da garantire la neutralita’ in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all’articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e’ corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall’aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche’ dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell’aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e’ stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell’eventuale ricorso alla modalita’ di reintegro di cui al secondo periodo all’importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonche’ dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell’aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficolta’ per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attivita’ di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi puo’ essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e’ trasmesso alle Camere per l’espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere, il decreto puo’ essere comunque adottato.
    5-sexies. Il Fondo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo’ intervenire anche nei territori per i quali e’ stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilita’ rivenienti dal Fondo di cui all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o piu’ decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalita’ per la concessione delle garanzie, nonche’ le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.
    5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamita’ naturali, e’ effettuato direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze nonche’ di quelle versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all’individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell’esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalita’, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresi’ le disponibilita’ per le medesime finalita’ non impegnate nell’esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorche’ perenti, per la parte non piu’ collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all’entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche’ trasmesse ai sindaci interessati affinche’ vengano pubblicate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
    6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonche’ avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi dei commi 2 e 4 e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.”.

Art. 164, (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche’ dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attivita’ di cui all’allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalita’ e le condizioni, l’esercizio di un’attivita’ economica che puo’ svolgersi anche mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalita’ e alle procedure di affidamento, alle modalita’ di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalita’ di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalita’ di esecuzione.

3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte.

4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice.

5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all’osservanza della presente Parte ((nonche’ le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte)).

Art. 165, (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni)

1. Nei contratti di concessione come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall’articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilita’ che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

2. L’equilibrio economico finanziario definito all’articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice puo’ stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, puo’ essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilita’ dell’amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera affidata in concessione. In ogni caso, l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non puo’ essere superiore al ((quarantanove)) per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

3. La sottoscrizione del contratto di concessione ((puo’ avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della)) presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)). Al fine di agevolare l’ottenimento del finanziamento dell’opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilita’, intendendosi per tali la reperibilita’ sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita’ di tali fonti e la congrua redditivita’ del ((capitale investito. Per le concessioni)) da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo’ essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticita’ del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita’, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puo’ essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non puo’ essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche’ l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.

4. Il bando puo’ prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu’ istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

5. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di ((mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonche’ di)) mancato collocamento delle ((obbligazioni emesse dalle societa’ di progetto)) di cui all’articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, ((comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione)). Resta salva la facolta’ del concessionario di reperire la liquidita’ necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purche’ sottoscritte entro lo stesso termine ((rilasciate da operatori di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)). Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo ((e del comma 3)), il concessionario non avra’ diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara puo’ altresi’ prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.

6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario puo’ comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione e’ subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’ (NARS). Negli altri casi, e’ facolta’ dell’amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. ((Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.))

Art. 166, (Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualita’, sicurezza ed accessibilita’, la parita’ di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici.

Art. 167, (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all’articolo 35, e’ costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonche’ per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
2. Il valore stimato e’ calcolato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione e’ superiore di piu’ del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima rilevante e’ costituita dal valore della concessione al momento dell’aggiudicazione.
4. Il valore stimato della concessione e’ calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:
a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;
b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione;
e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;
f) il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purche’ siano necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai ((candidati o agli offerenti.))
5. Nel calcolo del valore stimato della concessione le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto degli atti di regolazione delle Autorita’ indipendenti.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non puo’ essere fatta con l’intenzione di escludere tale concessione dall’ambito di applicazione del presente codice. Una concessione non puo’ essere frazionata al fine di escluderla dall’osservanza delle norme del presente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, valutate al momento della predisposizione del bando dalla amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.
7. Quando un’opera o un servizio proposti possono dar luogo all’aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, e’ computato il valore complessivo stimato della totalita’ di tali lotti.
8. Quando il valore complessivo dei lotti e’ pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 il presente codice si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

Art. 168, (Durata delle concessioni)

1. La durata delle concessioni e’ limitata ed e’ determinata nel bando di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa e’ commisurata al valore della concessione, nonche’ alla complessita’ organizzativa dell’oggetto della stessa.

2. ((Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione)) non puo’ essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

Art. 169, (Contratti misti di concessioni)

1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l’oggetto principale del contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IX l’oggetto principale e’ determinato in base al valore stimato piu’ elevato tra quelli dei rispettivi servizi.

2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applicano i commi 8 e 10.

3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una delle attivita’ interessate, sono disciplinate dall’articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 160.

4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attivita’, una delle quali e’ disciplinata dall’ ((allegato II)), gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare un’unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuna di tali concessioni e’ adottata in base alle caratteristiche della attivita’ distinta. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).

5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi disciplinati dal presente codice che altri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare una concessione unica. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali concessioni distinti e’ adottata in base alle caratteristiche della parte distinta.

6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare una concessione unica, il presente codice si applica, salvo se altrimenti previsto all’articolo 160 o dal comma 9, alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

7. La scelta tra l’aggiudicazione di un’unica concessione o di piu’ concessioni distinte non puo’ essere effettuata al fine di eludere l’applicazione del presente codice.

8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e’ determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.

9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonche’ appalti nei settori ordinari o speciali il contratto misto e’ aggiudicato in conformita’ con le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei settori speciali.

10. Nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una concessione di servizi che di un contratto di forniture, l’oggetto principale e’ determinato in base al valore stimato piu’ elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

11. Ad una concessione destinata all’esercizio di piu’ attivita’ si applicano le norme relative alla principale attivita’ cui e’ destinata.

12. Nel caso di concessioni per cui e’ oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita’ siano principalmente destinate, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):

a) la concessione e’ aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici se una delle attivita’ cui e’ destinata la concessione e’ soggetta alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l’altra attivita’ e’ soggetta alle disposizioni relative alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori;

b) la concessione e’ aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivita’ e’ disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari;

c) la concessione e’ aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni se una delle attivita’ cui e’ destinata la concessione e’ disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni e l’altra non e’ soggetta ne’ alla disciplina delle concessioni ne’ a quella relativa all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o speciali.