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Digitalizzazione contratti pubblici nel nuovo Codice: attuazione eProcurement nazionale

Interoperabilità delle piattaforme
Un’intera sezione del nuovo Codice viene dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli 19-36). Vengono stabiliti i principi e i diritti digitali sottesi alla partecipazione alle gare pubbliche, tra cui quello dell’unicità dell’invio, secondo cui ciascun dato deve essere fornito dal suo possessore una sola volta a un solo sistema informativo (articolo 19).
Il nuovo Codice recepisce l’esigenza di “definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività”, prevista tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.

Partendo dal Codice di amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), viene costituito l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), composto da piattaforme telematiche “certificate”, che assicurano l’interoperabilità dei servizi svolti (articolo 22) e la confluenza delle informazioni sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac. Gli obblighi informativi verso la Banca Dati Anac, attraverso le piattaforme telematiche, riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house (articolo 23). Tutte le gare transitano attraverso le piattaforme abilitate, pertanto le stazioni appaltanti non dotate di una propria piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni appaltanti (articolo 25).

La centralità della Bdncp
In tale ecosistema, diviene quindi centrale la Banca Dati Anac e, con essa, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (articolo 24), già reso operativo dall’Autorità Anticorruzione, nonché l’Anagrafe dell’Operatore Economico (articolo. 31). Il Fascicolo virtuale è utilizzato per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali (articoli 94 e 95) e speciali (articolo 99 del Codice).

Pubblicità atti di gara
Ad ANAC viene affidata anche la pubblicità legale degli atti (articolo 27), riportati sul portale istituzionale, nonché dei dati relativi ai singoli appalti, incluso l’elenco degli operatori economici invitati (articolo 28).
Si prevede inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazione avvengano mediante le piattaforme dell’ecosistema nazionale sui contratti pubblici e solo per quanto non ivi previsto attraverso l’utilizzo del domicilio digitale (articolo 29).
Nel documento messo a disposizione dall’Autorità viene indicato, passaggio per passaggio, come avverrà l’attuazione dell’ecosistema nazionale di eProcurement.

Slide Digitalizzazione.pdf

fonte: sito ANAC

Qualificazione Stazioni Appaltanti nel nuovo Codice Contratti Pubblici : calcolo punteggio e finalità

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici dedica due articoli (n. 62 e 63) e un allegato alla centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti, già disciplinata nel dettaglio dalla delibera ANAC del 28 settembre 2022, n. 441.
Viene fatta una sostanziale distinzione tra stazioni appaltanti qualificate e non qualificate, stabilendo che la qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo superiore a 500.000 euro. Superato tale limite, le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate, o direttamente all’attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati (articolo 62). Tali soggetti possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP.
Le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate sono scelte dai soggetti non qualificati all’interno di un elenco tenuto dall’ANAC. Le stazioni appaltanti qualificate eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate quando queste ultime vi abbiano fatto ricorso. Sono previste sanzioni a carico delle stazioni appaltanti e centrali di committenza che rifiutino l’assegnazione d’ufficio da parte dell’ANAC.

Livelli di qualificazione
Sono previsti tre livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento degli appalti (fino a 1 milione di euro; fino a soglia comunitaria; illimitata), attribuiti dall’Autorità sulla base dei requisiti auto dichiarati dalle stesse stazioni appaltanti (articolo 63). I livelli sono attribuiti principalmente in ragione dell’organizzazione interna, delle competenze e della formazione del personale della stazione appaltante nonché sulle gare svolte nell’ultimo quinquennio e della regolare trasmissione dei relativi dati all’ANAC.
Possono inoltre essere disciplinati dall’Autorità requisiti specifici di qualificazione per l’affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato. Ove, per qualsiasi motivo, la qualificazione venga meno o sia sospesa, le procedure in corso possono comunque essere portate a compimento (articolo 63).
Sono qualificati di diritto i soggetti iscritti nell’apposito elenco (per esempio: MIT, Consip, Invitalia, Agenzia del Demanio), nonché stazioni appaltanti formate da unione di comuni, dai comuni capoluogo di provincia e delle regioni. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto potranno essere disposte con le modalità stabilite dal Codice.

Di seguito il documento messo a disposizione dall’Autorità.

Slide ANAC Qualificazione Stazioni Appaltanti.pdf

fonte: sito ANAC

SOA – Falsa dichiarazione Operatore Economico – Anche se ininfluente per la qualificazione – Sanzione ANAC – Legittimità (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 27.04.2023 n. 7236

23. A conclusioni diverse, invece, deve giungersi con riferimento alla sanzione pecuniaria comminata dall’ANAC alla ricorrente, ai sensi dell’art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, la cui irrogazione appare legittima nonostante la dichiarazione non veritiera sia risultata «ininfluente ai fini dell’attestazione di qualificazione».
Se è noto, infatti, che la summenzionata disposizione conferisce ad ANAC il potere di sanzionare gli operatori economici che «forniscono agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione», è ragionevole ritenere che il potere sanzionatorio previsto dalla stessa prescinda da ogni valutazione in ordine alla rilevanza del falso nel procedimento di qualificazione (richiesta invece dall’art. 84, comma 4-bis, d.lgs. n. 50/2016 per la sanzione interdittiva).
Ciò non solo in ragione dell’appena richiamato diverso tenore letterale tra le due fattispecie sanzionatorie ma, più in generale, alla luce della complessiva finalità del sistema di sanzioni pecuniarie previsto dall’art. 213, comma 13, d.lgs. n 50/2016, che – tenuto conto delle fattispecie sanzionate – appare orientato a promuovere una condotta corretta da parte degli operatori economici, a tutela del buon andamento delle operazioni connesse alla stipula dei contratti pubblici (bene giuridico che è sempre inficiato dalla produzione di documenti falsi, anche solo in termini di aggravio e rallentamento del procedimento, a prescindere dalla loro irrilevanza).
In quest’ottica, è ragionevole ritenere che l’ANAC possa irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 a tutti gli operatori che forniscono agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione (ovvero nell’ambito del procedimento finalizzato alla loro verifica), e ciò anche quando i documenti falsi si siano rivelati del tutto ininfluenti ai fini della qualificazione (ovvero anche quando l’operatore economico avrebbe potuto non produrre tali documenti all’organismo di attestazione).

Utilizzo sistema ReGiS per adempimenti PNRR : Circolare MEF 27 aprile 2023 n. 19

L’accelerazione del percorso attuativo del PNRR, anche sotto il profilo dello snellimento dei processi di erogazione dei contributi assegnati, riveste la massima importanza per il successo del Piano. Con l’allegata circolare, il Ministero dell’Economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato intende fornire chiarimenti e prospettare soluzioni immediatamente operative a fronte delle sollecitazioni pervenute soprattutto dagli Enti locali al fine di superare alcune difficoltà di utilizzo del sistema ReGiS e rafforzare il suo utilizzo ai fini del monitoraggio, rendicontazione ed erogazione delle risorse messe a disposizione con il PNRR.

Gli argomenti trattati nella circolare sono:

a) accreditamento e profilazione degli utenti del sistema;
b) recupero degli identificativi di progetto tuttora mancanti (CUP ed eventuale descrizione degli interventi) anche con il contributo dei soggetti attuatori;
c) modalità di correzione dei dati errati;
d) modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa previste dalla normativa vigente.

Circolare del 27 aprile 2023, n. 19  
Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU.

SERVIZI CORRELATI

Titolare effettivo: quando è soggetto alla verifica sui requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 ?

Quesito: Premesso che le Linee Guida di rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2, al punto 10 lett. C della check list di rendicontazione, prevedono l’obbligo per gli operatori economici partecipanti alle procedure di scelta del contraente di indicare il titolare effettivo delle operazioni, si chiede se la stazione appaltante debba procedere anche per il titolare effettivo alle verifiche documentali ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016. Il quesito è motivato dalla circostanza che molteplici operatori economici, fornitori di attrezzature scientifiche,
sono componenti di holding internazionali il cui titolare effettivo è persona fisica residente in Paesi anche extraeuropei, con evidente difficoltà di acquisire le certificazioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.

Risposta: Per la normativa antiriciclaggio 2019 il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e, nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità che ne risultano beneficiari. A tal proposito, nel testo del D.Lgs. n. 231/2007 viene data particolare importanza al titolare effettivo, così come richiesto dalla normativa della comunità Europea e nazionale: ora quest’ultimo non è più trattato come “eventuale”, bensì come necessario e sempre presente. Nel caso di un’entità giuridica, si tratta per l’appunto di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. L’art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 individua i soggetti che devono essere verificati. Se il titolare effettivo pertanto ricopre anche una delle cariche di cui all’80 comma 2 dovrà essere soggetto a controlli. (Parere MIMS n. 1747/2023)

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    Gara telematica – Apertura buste telematiche prima dell’ avvio operazioni della Commissione giudicatrice – Principio di segretezza

    Consiglio di Stato, sez. V, 26.04.2023 n. 4194

    Né, contrariamente a quanto si assume col terzo motivo di appello, si sarebbe avuta una violazione del principio di segretezza delle offerte tecniche perché le buste telematiche sono state “aperte” prima dell’avvio delle operazioni di valutazione da parte dei commissari, in quanto si è trattato di una “apertura” consistita, come detto, tutt’al più nel download dei file, senza che risulti che il contenuto di questi ultimi sia stato reso noto a soggetti diversi dai medesimi commissari.
    La giurisprudenza richiamata dall’appellante, per un verso, conferma tale conclusione (Cons. Stato, Ad. Plen. 28 luglio 2011, n. 13, laddove, affermando l’esigenza della seduta pubblica per i controlli preliminari dell’offerta tecnica, peraltro in riferimento alle gare all’epoca non gestite con modalità telematica, chiarisce che la sede pubblica è destinata al “mero riscontro degli atti prodotti dall’impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto”, ma con riguardo ai soggetti presenti alla seduta pubblica, diversi dai componenti della commissione giudicatrice), per altro verso, non è pertinente (Cons. Stato, III, 24 febbraio 2020, n. 1350, laddove si chiarisce che nemmeno la preventiva irregolare conoscenza da parte degli operatori economici dell’esito della valutazione delle offerte tecniche è di per sé idonea a compromettere la regolarità della gara, posto che, quanto allo scrutinio delle offerte tecniche, rileva che questo si sia svolto in seduta riservata e nel rispetto del principio di segretezza, inteso come riservatezza delle relative operazioni, nonché, quanto allo scrutinio delle offerte economiche, rileva che la procedura sia stata caratterizzata dalla netta separazione delle due fasi, nel rispetto del principio di segretezza, inteso nel senso che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, resta interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici).
    Occorre aggiungere alle ragioni già esposte per rigettare il primo motivo di appello che le argomentazioni spese dall’appellante in merito ad una possibile compromissione della genuinità della procedura (per avere i commissari effettuato il download dei documenti delle buste delle offerte tecniche) non si spingono fino al punto di sostenere la diffusione all’esterno di tale contenuto.
    Peraltro, questo non risulta in alcun modo desumibile dallo sviluppo dell’iter procedimentale e, come già detto, è vieppiù da escludere, allo stato degli atti, dalla gestione in modalità telematica che garantisce, non solo l’integrità delle offerte, come detto sopra, ma anche la conservazione della loro segretezza, dal momento che la conoscibilità del contenuto presuppone l’accesso alla piattaforma.

    Riferimenti normativi:

    art. 58 d.lgs. n. 50/2016

     

    Approfondimento su: PIATTAFORMA PROCEDURE DI GARA TELEMATICHE – NEGOZIAZIONE – ALBO FORNITORI

     

    Bando Disciplinare Tipo n. 1/2023 sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) in consultazione : servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia

    Bando – Disciplinare Tipo ANAC

    Fino al 22 maggio 2023 è in consultazione sul sito di ANAC lo schema di bando tipo per le procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

    Il documento è stato predisposto dall’ANAC per agevolare le stazioni appaltanti nella fase di prima applicazione del nuovo Codice che si è ritenuto potesse ingenerare difficoltà interpretative e applicative diffuse, con il rischio del rallentamento delle procedure d’appalto e dell’adozione di comportamenti difformi da parte delle stazioni appaltanti.Il nuovo Codice Contratti Pubblici 2023

    Il nuovo codice affida all’Autorità il compito di supportare le stazioni appaltanti garantendo la promozione dell’efficienza e della qualità della loro attività proprio attraverso l’adozione di bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali: l’articolo 83, comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici prevede che i bandi di gara siano redatti in conformità ai bandi tipo predisposti dall’Autorità e che eventuali deroghe vengano espressamente motivate dalle stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre.

    Alla stesura dello schema di bando ha preso parte un apposito gruppo di lavoro, istituito presso ANAC, cui hanno partecipato Consip, Invitalia, rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e Fondazione IFEL.

    Per garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione, il documento viene posto in consultazione fino al 22 maggio 2023 alle ore 23.59: gli Stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul documento posto in consultazione esclusivamente mediante la compilazione del questionario accessibile su questo Link


    Schema di Bando tipo n. 1/2023 – Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

    In attuazione dell’articolo 222, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31/3/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, l’Autorità ha predisposto lo Schema di Bando tipo n. 1/2023 – Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
    A seguito dell’adozione del nuovo codice, l’Autorità ha inteso procedere con la massima tempestività all’adozione di uno schema aggiornato di bando tipo al fine di agevolare le stazioni appaltanti nella fase di prima applicazione del nuovo codice. Si è ritenuto, infatti, che l’applicazione delle nuove disposizioni potesse ingenerare difficoltà interpretative e applicative diffuse, con il rischio del rallentamento delle procedure e dell’adozione di comportamenti difformi da parte delle stazioni appaltanti. 
    Attesa la particolare rilevanza dell’atto, presso l’ANAC è stato istituito un apposito gruppo di lavoro cui hanno partecipato ConsipInvitalia, rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e Fondazione IFEL, che ha collaborato alla stesura del documento.

    Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione si pone in consultazione il disciplinare tipo, assegnando per la presentazione dei contributi il termine di trenta giorni che scadrà inderogabilmente il 22 maggio 2023 alle ore 23.59.

    Gli Stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul documento posto in consultazione esclusivamente mediante la compilazione del questionario on line.

    Per comodità, oltre al documento in consultazione, si pubblica anche lo schema di questionario ricordando che saranno accettate solamente le risposte inserite mediante la compilazione del format accessibile al suddetto link.

    Si avvisa che i contributi pervenuti con modalità diverse da quelle indicate non potranno essere tenuti in considerazione.

    fonte: sito ANAC

    D.L. PNRR 3 n. 13/2023 (conversione in Legge): nuove misure urgenti per affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

    Pubblicata sulla GURI n. 94/2023 la Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative.

    Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/2023

     

    All'articolo 8: 
          al comma 1, le parole:  «ad  essi  assegnati»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «ad  essi  assegnate»  e  dopo  le  parole:  «secondo
    periodo, del» sono inserite le seguenti:  «testo  unico  delle  leggi
    sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»; 
          dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
            «1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  9  giugno
    2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
    2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo periodo, dopo le parole: "per  il  reclutamento
    del personale a tempo determinato"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
    ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,"; 
              b) al secondo periodo, dopo  le  parole:  "A  tal  fine,  i
    contratti di lavoro a tempo determinato" sono inserite  le  seguenti:
    ", ovvero i contratti di somministrazione di lavoro,"»; 
          al comma 2, le parole: «dei programmi e operativi complementari
    alla programmazioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei
    programmi operativi complementari alle programmazioni europee»; 
          al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma  4»  il  segno  di
    interpunzione: «,» e' soppresso ed e' aggiunto, in fine, il  seguente
    periodo:  «Per  i  segretari  comunali  e  provinciali,  la  medesima
    facolta' di incremento percentuale del trattamento  accessorio  oltre
    il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
    maggio 2017, n. 75, e' calcolata sui  valori  della  retribuzione  di
    posizione, spettanti in base all'ente di titolarita',  come  definiti
    dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo  nazionale  di
    lavoro  relativo  al  personale  dell'area  delle  funzioni   locali,
    sottoscritto in data 17  dicembre  2020,  nonche'  sul  valore  della
    retribuzione di risultato come risultante  dai  contratti  collettivi
    vigenti»; 
          al comma 5, le parole: «di cui  al  comma  4»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «di cui ai commi  3  e  4»,  dopo  le  parole:  «enti
    locali» sono inserite le seguenti: «e  gli  enti  e  le  aziende  del
    Servizio sanitario nazionale» e dopo  le  parole:  «all'articolo  113
    del» sono inserite le seguenti: «codice dei  contratti  pubblici,  di
    cui al»; 
          al comma 7, le parole: «due posizioni di  livello  dirigenziale
    non  generale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «due   posizioni
    dirigenziali di livello non generale»; 
          al comma 8,  dopo  le  parole:  «All'articolo  54-quater»  sono
    inserite le seguenti: «, comma 1,»; 
          al comma 10, dopo  le  parole:  «del  PNRR»  sono  inserite  le
    seguenti: «di titolarita'» e dopo le parole: «articolo 7» il segno di
    interpunzione: «,» e' soppresso; 
          al comma 11, le parole: «stanziamento di fondo  speciale»  sono
    sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale»; 
          al comma 13 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «o,
    qualora previsto a  legislazione  vigente,  previa  informativa  alle
    stesse»; 
          dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: 
            «13-bis. Fino al  31  dicembre  2023,  le  procedure  di  cui
    all'articolo 145,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
    legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  si   applicano   anche   ai
    finanziamenti e contributi previsti per gli enti  locali  nell'ambito
    del Piano nazionale di ripresa e resilienza.  Dalle  disposizioni  di
    cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
    la finanza pubblica». 
        Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
          «Art. 8-bis (Fondo per l'avvio di opere  indifferibili).  -  1.
    Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo  per  l'avvio  di
    opere indifferibili, di  cui  all'articolo  26,  commi  2  e  3,  del
    decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi  ad  opere
    finanziate, in tutto o in parte, con le risorse  previste  dal  PNRR,
    oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai  sensi
    dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31  maggio  2021,
    n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
    108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano  come
    importo preassegnato a  ciascun  intervento,  in  aggiunta  a  quello
    attribuito con  il  provvedimento  di  assegnazione,  l'ammontare  di
    risorse pari al 20 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto
    provvedimento. 
          2. Ai fini dell'attuazione del  comma  1,  il  Ministero  delle
    infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023,  al
    Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
    Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli  interventi,  completi
    del codice unico  di  progetto  (CUP)  e  dell'indicazione  dell'ente
    locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da
    adottare entro dieci giorni dalla scadenza  del  termine  di  cui  al
    periodo  precedente,  sono  assegnate  le  risorse  agli   interventi
    individuati nell'elenco di  cui  allo  stesso  periodo.  Resta  fermo
    quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del  Presidente
    del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022. 
          3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti
    delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26,  comma  7,  del
    decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
          4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022,  n.
    197, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
            "b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali  per  i
    quali si applicano  gli  obblighi  e  le  condizionalita'  del  Piano
    nazionale di ripresa e resilienza". 
          5. Al  fine  di  assicurare  il  completamento  dell'intervento
    relativo all'armamento  della  tratta  Montedonzelli-Piscinola  della
    Linea 1 della metropolitana di Napoli, e'  autorizzata  la  spesa  di
    1.200.000 euro  per  l'anno  2023.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
    mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  l'avvio  di  opere
    indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del  decreto-legge  17
    maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
    luglio 2022, n. 91. 
          6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
            a) il comma 56 e' sostituito dal seguente: 
              "56. L'ente locale beneficiario del contributo  di  cui  al
    comma  51  e'  tenuto  ad  assumere   l'obbligazione   giuridicamente
    vincolante,  relativa  alla  stipula  del  contratto  di  affidamento
    dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi
    decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di  cui  al  comma
    53. Con il medesimo decreto sono altresi' definite  le  modalita'  di
    monitoraggio  e  di  verifica   delle   informazioni   relative,   in
    particolare, alla stipula del contratto di affidamento  dell'incarico
    di  progettazione  e  dell'effettiva  conclusione  dell'attivita'  di
    progettazione. Ai fini  dell'erogazione  del  contributo  di  cui  al
    presente comma, e'  sempre  richiesta  l'acquisizione  di  un  codice
    identificativo di gara (CIG) ordinario.  I  contributi  assegnati  ai
    sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero dell'interno agli  enti
    beneficiari,  per  l'80  per  cento,  previa  verifica  dell'avvenuta
    stipula del contratto di affidamento dell'incarico  di  progettazione
    e, per il restante  20  per  cento,  previa  verifica  dell'effettiva
    conclusione  dell'attivita'  di  progettazione  e  comunque  fino   a
    concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di  mancato
    rispetto del termine di  cui  al  primo  periodo,  il  contributo  si
    intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per  il
    2024,  gli  enti  beneficiari  dei  contributi  relativi  al  biennio
    precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di
    progettazione, solo  dopo  aver  dimostrato,  tramite  i  sistemi  di
    monitoraggio di cui al comma  57,  di  aver  completato  le  relative
    attivita'  di  progettazione  oggetto  di  contributo   nel   biennio
    precedente"; 
            b) al comma 57, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
    "L'assunzione  delle  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  e  la
    conclusione   dell'attivita'   di   progettazione   sono   verificate
    attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio"». 
    
    
    All'articolo 14: 
          al comma 1: 
            alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma  3,»
    sono inserite le seguenti: «del presente decreto»; 
            alla  lettera  b),  capoverso   6-quinquies,   alla   parola:
    «provvedimenti» e' premessa la seguente: «i» e le parole: «al comma 1
    e  sottoposti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «al   comma   1
    sottoposti»; 
            alla lettera d): 
              al numero 1), le  parole:  «e  delle  infrastrutture»  sono
    sostituite dalle seguenti: «, e alle infrastrutture»; 
              al numero 2): 
              al capoverso 5,  dopo  le  parole:  «quarto  periodo»  sono
    inserite le seguenti: «, del presente articolo»; 
              al capoverso 5-ter, il  primo  periodo  e'  sostituito  dai
    seguenti: «Le risultanze della valutazione di assoggettabilita'  alla
    verifica preventiva dell'interesse archeologico di  cui  all'articolo
    25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016,  sono  acquisite
    nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del  presente
    articolo.  Qualora  non  emerga  la  sussistenza  di   un   interesse
    archeologico, le risultanze della  valutazione  di  assoggettabilita'
    alla  verifica  preventiva   dell'interesse   archeologico   di   cui
    all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono
    corredate delle eventuali prescrizioni  relative  alle  attivita'  di
    assistenza archeologica in corso d'opera da  svolgere  ai  sensi  del
    medesimo articolo 25»; 
            alla lettera e), numero 2), dopo  le  parole:  «comma  5»  e'
    aggiunto il seguente segno di interpunzione: «,»; 
          al comma 2, dopo le parole: «medesimo decreto  legislativo»  il
    segno di interpunzione: «,» e' soppresso; 
          al comma 4, al primo  periodo,  le  parole:  «Per  le  medesime
    finalita' di  cui  al  comma  1,»  sono  soppresse,  le  parole:  «le
    disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3,
    5, 6, 8  e  13  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,»  sono
    sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli  articoli  1,
    2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del  decreto-legge  16  luglio
    2020, n. 76,» e, al secondo periodo, le parole:  «da  Consip  S.p.A.»
    sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.»; 
          dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
            «4-bis. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  4,  le
    disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge
    16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
    settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il
    decreto del Ministro dell'interno di cui  al  comma  5  del  medesimo
    articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
    vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono
    essere individuate, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
    pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei  Gruppi
    interforze antimafia  istituiti  presso  le  prefetture,  nell'ambito
    delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
    legislazione vigente. 
            4-ter. Ferma restando la somma complessivamente  destinata  a
    concorrere alla realizzazione  del  singolo  programma,  in  caso  di
    programmi finanziati sia con risorse del PNRR  sia  con  risorse  del
    PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
    su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR,
    puo' essere disposta, nei limiti delle risorse del  PNC  disponibili,
    l'assegnazione di risorse al fine di porre ad  esclusivo  carico  del
    PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque
    assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e  la  coerenza
    con  gli  impegni  assunti  con  la  Commissione  europea  nel   PNRR
    sull'incremento della capacita'  di  spesa  collegata  all'attuazione
    degli interventi del PNC»; 
          al comma 8, lettera a),  dopo  le  parole:  «all'alinea,»  sono
    inserite le seguenti: «le parole:  "Fino  al  30  giugno  2023"  sono
    sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024" e»; 
          al comma 9, capoverso 451-bis, le parole:  «di  2.231.00  euro»
    sono sostituite dalle seguenti: «di 2.231.000 euro»; 
          dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
            «9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei
    soggetti individuati  dall'articolo  3,  comma  1,  del  decreto  del
    Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  1°  febbraio  2023,
    pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  6  marzo   2023,
    costituisce  titolo  per   l'emissione   della   fattura   da   parte
    dell'impresa  esecutrice,  anche  in   assenza   del   rilascio   del
    certificato di pagamento da parte della stazione  appaltante.  A  tal
    fine, i medesimi soggetti  forniscono  all'impresa  esecutrice  copia
    dell'istanza  presentata,  completa  del  prospetto  di  calcolo  del
    maggior importo  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  rispetto
    all'importo dello stato di avanzamento dei  lavori  determinato  alle
    condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori  e  vistato
    dal responsabile unico del procedimento». 
    
    All'articolo 17: 
          al comma 2, le  parole:  «da  diritto»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «di diritto»; 
          al comma 3, al primo periodo, le  parole:  «da  Consip  S.p.A.»
    sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip  S.p.A.»  e,  al  terzo
    periodo, dopo le parole: «In  relazione  all'incremento  disposto  ai
    sensi   del   primo   periodo,»   sono    inserite    le    seguenti:
    «l'aggiudicatario,  previa  autorizzazione  da  parte  della   Consip
    S.p.A.,  puo'  eseguire  parte  della   prestazione   oggetto   delle
    convenzioni e degli accordi quadro stipulati  dalla  medesima  Consip
    S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere  dalla
    loro  eventuale  partecipazione  alla  medesima  procedura,   purche'
    all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e  le  forniture
    da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso  dei
    requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio  2021,
    n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
    108, nonche' dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui
    al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa,»; 
          al comma 4, le parole: «decreto del Ministero» sono  sostituite
    dalle seguenti: «decreto del Ministro»; 
          al comma 5, le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle
    seguenti:   «dalla    Consip    S.p.A.»    e    dopo    la    parola:
    «clinico-assistenziali"» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso. 
        All'articolo 18: 
          al comma 2, alinea, dopo le parole: «All'articolo  50-ter  del»
    sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale,  di
    cui al»; 
          dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
            «2-bis. All'articolo 1, comma  563,  secondo  periodo,  della
    legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  le  parole:   "alle   pubbliche
    amministrazioni,  agli  enti  territoriali"  sono  sostituite   dalle
    seguenti: "ai soggetti pubblici e privati" e le  parole:  "attraverso
    lo strumento della Carta" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso
    l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta"»; 
          al comma 3: 
            al primo periodo, dopo le parole: «commi 6  e  7,  del»  sono
    inserite le seguenti: «codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di
    cui al», dopo le parole: «articolo 5, comma 3, del» sono inserite  le
    seguenti: «codice  della  strada,  di  cui  al»  e  dopo  le  parole:
    «apposita  richiesta»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  in  formato
    digitale e mediante posta elettronica certificata,»; 
            al   secondo   periodo,   dopo   le    parole:    «preventiva
    comunicazione» sono inserite le seguenti: «, in  formato  digitale  e
    mediante posta elettronica certificata,»,  dopo  le  parole:  «citato
    articolo 5,  comma  3,»  sono  inserite  le  seguenti:  «del  decreto
    legislativo 30 aprile 1992, n.  285,»  e  le  parole:  «che  verranno
    dettagliate»    sono    sostituite    dalle    seguenti:    «definite
    dettagliatamente»; 
          il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
            «4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento  degli
    obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
    2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10  febbraio
    2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
    Consiglio, del 12 febbraio 2021, per  gli  interventi  relativi  alla
    realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga  fissa  e
    mobile, sono prorogati di ventiquattro  mesi  i  termini  relativi  a
    tutti i certificati, gli attestati, i permessi,  le  concessioni,  le
    autorizzazioni  e  gli  atti  abilitativi  comunque  denominati,  ivi
    compresi i termini di inizio e  di  ultimazione  dei  lavori  di  cui
    all'articolo 15 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o  formatisi  alla
    data di entrata in vigore del presente decreto.  La  disposizione  di
    cui al primo periodo  si  applica  anche  ai  termini  relativi  alle
    segnalazioni certificate di inizio  attivita'  (SCIA),  nonche'  alle
    autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni  e  autorizzazioni
    ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
    anche  ai  permessi  di  costruire  e   alle   SCIA   per   i   quali
    l'amministrazione competente abbia accordato  una  proroga  ai  sensi
    dell'articolo 15, comma 2, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  ai  sensi
    dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
    dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
    dell'articolo 10-septies del decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
    nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche  e  alle  dichiarazioni  e
    autorizzazioni ambientali comunque denominate e  prorogate  ai  sensi
    del citato articolo 10-septies»; 
          dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
            «4-bis. Al fine di consentire  il  tempestivo  raggiungimento
    degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
    2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10  febbraio
    2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
    Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettivita' a banda
    ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento
    del Piano "Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale
    per  la  transizione  digitale  il  27  luglio  2021,  gli  operatori
    beneficiari della proroga  di  cui  all'articolo  1,  comma  11,  del
    decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
    modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022,  n.   15,   possono
    richiedere il mantenimento dei diritti d'uso  delle  frequenze  nella
    banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di
    apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11
    del codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al  decreto
    legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31  luglio  2023.  Fermo
    restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al
    decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso  e'
    soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31
    ottobre 2023 dall'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  in
    base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al  bando  di
    gara  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  pubblicato   nella
    Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018,  in
    proporzione alla quantita' di frequenze, alla popolazione  coperta  e
    alla durata del diritto d'uso, considerando, altresi', il progressivo
    spegnimento delle frequenze oggetto di proroga»; 
          al comma 5: 
            all'alinea, le parole: «Al  decreto»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «Al codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
    decreto»; 
            alla lettera a): 
              al numero  2),  le  parole:  «le  amministrazioni,  enti  e
    gestori» sono sostituite dalle  seguenti:  «le  amministrazioni,  gli
    enti e i gestori» e le parole: «ivi incluse»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «ivi inclusi»; 
            dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
              «2-bis) al comma 10, la  parola:  "novanta"  e'  sostituita
    dalla seguente: "sessanta"»; 
            alla lettera b), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
              «2-bis) il comma 5 e' abrogato»; 
          il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
            «6.  Dopo  l'articolo  49  del  codice  delle   comunicazioni
    elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
    e' inserito il seguente: 
              "Art.  49-bis  (Misure  di  semplificazione  per   impianti
    relativi ad opere prive o di minore rilevanza). - 1.  Gli  interventi
    di cui agli articoli 44 e  45  del  presente  codice,  relativi  agli
    impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di  cui
    agli articoli 94 e 94-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  gli  interventi
    di cui agli articoli 46,  47  e  49  del  presente  codice  non  sono
    soggetti all'autorizzazione preventiva di  cui  all'articolo  94  del
    testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
    giugno 2001, n. 380. 
              2.  Sono  interventi   privi   di   rilevanza,   a   titolo
    esemplificativo:  microcelle,  impianti  di  copertura  indoor  e  in
    galleria e le infrastrutture costituite  da  pali/paline  di  altezza
    inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN. 
              3. Gli interventi di  cui  al  comma  1  che  hanno  minore
    rilevanza  e  prevedono  l'esecuzione  di  lavori  strutturali  nelle
    localita' sismiche individuate ai sensi dell'articolo  83  del  testo
    unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
    2001, n.  380,  sono  soggetti  al  preventivo  deposito  in  formato
    digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio  civile,
    accompagnato dalla dichiarazione  del  progettista  che  assevera  il
    rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra  il
    progetto esecutivo riguardante le strutture e  quello  architettonico
    nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni  sismiche  contenute
    negli strumenti di pianificazione  urbanistica.  L'avvenuto  deposito
    abilita all'inizio dei relativi lavori"»; 
          il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
            «7.  Dopo  l'articolo  54  del  codice  di  cui  al   decreto
    legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: 
              "Art. 54-bis (Infrastrutture di  comunicazione  elettronica
    ad alta velocita'). - 1. Per la realizzazione  di  infrastrutture  di
    comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi
    civici non e' necessaria l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  12,
    secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e,  nei  casi  di
    installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46  e  49
    del presente codice e di realizzazione di  iniziative  finalizzate  a
    potenziare le infrastrutture e a  garantire  il  funzionamento  delle
    reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione,
    non si applica il vincolo  paesaggistico  di  cui  all'articolo  142,
    comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
    di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»; 
          al comma 9, le parole: «decreto legislativo del 18 aprile» sono
    sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile»; 
          dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
            «10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo  di
    cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,
    le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge
    30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
    28 febbraio 2020, n. 8, e  di  cui  all'articolo  34,  comma  4,  del
    decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di  consentire
    la prosecuzione delle attivita' finalizzate  all'implementazione  del
    processo di digitalizzazione, in conformita' al  Piano  nazionale  di
    ripresa e resilienza ai sensi  dell'articolo  27,  comma  2-bis,  del
    decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
    dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,  si  applicano  fino   al
    completamento  del  processo  di  transizione   digitale   da   parte
    dell'Autorita' ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024»; 
          al comma 11: 
            alla lettera a), alle parole: «secondo periodo,» e'  premessa
    la seguente: «al» e le parole: «secondo periodo  e»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «secondo periodo, e»; 
            alla lettera b), le parole: «secondo periodo» sono sostituite
    dalle seguenti: «secondo periodo,»; 
          dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
            «11-bis. All'articolo 65 del testo unico  delle  disposizioni
    legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
    del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
    le seguenti modificazioni: 
              a) dopo la parola: "(PEC)" o "PEC" , ovunque ricorre,  sono
    inserite le seguenti: "o portale telematico di riferimento"; 
              b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              "4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale
    telematico all'atto della presentazione allo sportello  unico  e'  da
    considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha
    presentato la denuncia". 
            11-ter. Al fine di garantire il  perseguimento  del  pubblico
    interesse alla tempestiva e corretta  esecuzione  del  contratto,  e'
    estesa ai Piani "Italia a 1 Giga", "Italia 5G backhauling" e  "Italia
    5G  densificazione"  l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
    all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al  decreto  legislativo
    18 aprile 2016, n. 50. 
            11-quater.  Per  consentire  la  rendicontazione  del  Grande
    progetto nazionale banda ultra larga aree bianche,  adottato  con  la
    decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea,
    del 3 aprile 2019, sui programmi  operativi  cofinanziati  dai  fondi
    strutturali  e  di  investimento  europei   per   la   programmazione
    2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
    183, e' autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese
    e del made in Italy le anticipazioni di  cui  all'articolo  1,  comma
    243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100  milioni
    di euro per l'anno 2023». 
     All'articolo 24: 
          al comma 2, capoverso 1-bis, dopo  le  parole:  «interventi  di
    edilizia scolastica di cui al comma 1,» sono  inserite  le  seguenti:
    «nonche' per tutti gli interventi  di  edilizia  scolastica  ad  ogni
    titolo rientranti fra i progetti PNRR di  titolarita'  del  Ministero
    dell'istruzione e del merito,» e le  parole:  «,  i  cui  oneri  sono
    posti» sono sostituite dalle  seguenti:  «;  i  relativi  oneri  sono
    posti»; 
          al comma 3, alinea,  le  parole:  «rientranti  nel  PNRR»  sono
    soppresse e le parole: «ove diversi» sono sostituite dalle  seguenti:
    «ove diverse»; 
          dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
            «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano,  in
    quanto compatibili, anche agli Istituti  tecnologici  superiori  (ITS
    Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99,  per  l'attuazione
    degli interventi rientranti nel PNRR»; 
          al comma 4, le parole: «ivi richiamati» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «rientranti nel PNRR»; 
          al comma 5, le parole: «la spesa  4  milioni»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «la spesa di 4 milioni» e le parole: «3 aprile  2017»
    sono sostituite dalle seguenti: «13 aprile 2017»; 
          al comma 6, dopo le parole: «bando  di  gara»  e'  inserito  il
    seguente  segno  di  interpunzione:  «,»  e   le   parole:   «tecnico
    organizzativi»      sono       sostituite       dalla       seguente:
    «tecnico-organizzativi»; 
          dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
            «6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio  2022,  n.  99,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) al comma 1: 
              1) all'alinea, le parole:  "dodici  mesi"  sono  sostituite
    dalle seguenti: "diciassette mesi"; 
              2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
              "c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia  intervenuta
    almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31
    marzo 2023"; 
            b) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle
    seguenti: "diciassette mesi"». 
    All'articolo 31: 
          al comma 1, le parole da: «All'articolo 40»  fino  a:  «n.  79»
    sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma  427,  secondo
    periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»; 
          al comma 2, le parole: «comma 421 e seguenti»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «commi 421  e  seguenti»,  le  parole:  «fattibilita'
    tecnico economica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fattibilita'
    tecnico-economica», le parole: «di messa in sicurezza di aree  e  di»
    sono sostituite dalle seguenti: «messa in sicurezza di aree e»  e  le
    parole: «del 2021per» sono sostituite dalle seguenti: «del 2021 per»; 
          al comma 3, le parole: «risorse idriche, alla» sono  sostituite
    dalle seguenti: «risorse idriche e alla»; 
          al  comma  4,  le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «comma  2»  e  le  parole:  «comma  421  e  seguenti»  sono
    sostituite dalle seguenti: «commi 421 e seguenti»; 
          al comma 6: 
            alla lettera a), le parole: «del suddetto  articolo  1»  sono
    soppresse, le parole: «all'articolo 1,  comma  422,  della  legge  30
    dicembre 2021, n. 234,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al  comma
    422,» e le parole: «a Roma Capitale» sono sostituite dalle  seguenti:
    «al Commissario straordinario»; 
            alla lettera b): 
              al capoverso 425-bis: 
              all'alinea, le parole:  «rinnovo  armamento  metropolitana»
    sono sostituite dalle seguenti:  «del  rinnovo  dell'armamento  della
    metropolitana» e  dopo  la  parola:  «registrato»  sono  inserite  le
    seguenti: «alla Corte dei conti»; 
            alla  lettera  a),  quinto   periodo,   le   parole:   «comma
    precedente» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»; 
            alla lettera c), le parole:  «corredati  dalla  attestazione»
    sono sostituite dalle  seguenti:  «corredati  dell'attestazione»,  le
    parole: «di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:  «ai
    sensi dell'articolo 13» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
    «. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile  2016,
    n. 50, la verifica puo' essere effettuata dal responsabile unico  del
    procedimento, anche avvalendosi della struttura di  cui  all'articolo
    31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove  il  progetto  sia
    stato redatto da progettisti esterni»; 
            la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
              «d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli
    operatori economici avviene secondo le modalita' di cui  all'articolo
    32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
    del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero  la  centrale  di
    committenza cui abbia  eventualmente  fatto  ricorso,  individua  gli
    operatori economici  da  consultare  nella  procedura  negoziata,  in
    numero adeguato e compatibile con la  celerita'  della  procedura  di
    gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla  base  di
    informazioni  riguardanti  le   caratteristiche   di   qualificazione
    economica e  finanziaria  e  tecniche  e  professionali  desunte  dal
    mercato, nel rispetto dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e
    rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se  sussistono  in
    tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara: 
              1) e' autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per
    ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma  1,  lettera  c),  del
    decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
              2)  e'  autorizzato,   alla   scadenza   del   termine   di
    presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui
    all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6  settembre
    2011, n. 159, nei  confronti  degli  operatori  economici  che  hanno
    manifestato interesse a partecipare alla procedura; 
              3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del  decreto
    legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a cinque giorni; 
              4) la verifica di  congruita'  delle  offerte  anormalmente
    basse puo' essere  effettuata,  in  deroga  alla  previsione  di  cui
    all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
    50, in base ai soli elementi specifici  dell'offerta,  ai  sensi  del
    comma 6 del medesimo articolo; 
              5) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in  via  di
    urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi  dell'articolo  8,
    comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
    nelle  more  del  completamento  delle  verifiche  del  possesso  dei
    requisiti di ordine generale e speciale  propedeutiche  alla  stipula
    del contratto; 
              6) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere
    ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera
    b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  l'esecuzione
    di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari
    a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di  intervento  e
    di quelle limitrofe ad  esso  funzionali,  purche'  il  prezzo  degli
    stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il
    50 per cento del valore del contratto iniziale, nonche' nel  rispetto
    dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo  e
    del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici»; 
              al capoverso 425-ter, le parole: «di cui al comma  425-bis»
    sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal  programma  dettagliato
    degli interventi, approvato ai sensi del comma 422» e le parole:  «in
    quanto  compatibile»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  quanto
    compatibili»; 
          dopo il capoverso 425-ter e' aggiunto il seguente: 
            «425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli
    2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
    con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,
    il progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi  di
    cui al comma 425-bis garantisce il  rispetto  dei  principi  e  delle
    regole tecniche sulla progettazione universale,  per  assicurare,  su
    base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilita', l'autonomia,  la
    sicurezza nonche' la fruibilita' degli spazi pubblici da parte  delle
    persone con disabilita'»; 
            dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
              «b-bis) al comma 427: 
              1) al quinto periodo, le parole: "per la messa in sicurezza
    e la manutenzione straordinaria delle strade" sono soppresse; 
              2)  al  sesto  periodo,  le  parole:  "Limitatamente   agli
    affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui  all'articolo  35
    del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
    del 2016," sono soppresse; 
              3) al settimo periodo, le parole: "di messa in sicurezza  e
    manutenzione  straordinaria  delle  strade"  sono  sostituite   dalle
    seguenti: "previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui
    al comma 422,"»; 
          dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
            «6-bis.   L'Agenzia   del   demanio,   ove   necessario   per
    l'attuazione degli interventi finanziati dai commi  precedenti,  puo'
    ricorrere, nei  limiti  delle  procedure  disciplinate  dal  presente
    articolo e previa  intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il
    credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. 
            6-ter. In occasione delle  celebrazioni  del  Giubileo  della
    Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui  al
    comma 2 adotta un piano  per  la  realizzazione  di  un  progetto  di
    cardioprotezione di Roma Capitale  che,  al  fine  di  consentire  la
    riduzione dei tempi di  intervento  nei  casi  di  arresto  cardiaco,
    prevede  il   posizionamento   di   postazioni   con   defibrillatori
    teleconnessi al numero 118, in relazione ai  flussi  dei  fedeli  del
    Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
    della legge 4 agosto 2021, n. 116. 
            6-quater.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
    ministri, su proposta del Ministro della salute,  da  adottare  entro
    sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
    conversione del presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'  di
    posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter. 
            6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter e' autorizzata  la
    spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.  Agli  oneri  di  cui  al
    presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede
    mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
    comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
          Nel capo VI del titolo II della parte II, all'articolo 32  sono
    premessi i seguenti: 
            «Art. 31-bis (Misure urgenti per interventi su infrastrutture
    viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016). -  1.  All'articolo
    15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma  2
    e' aggiunto il seguente: 
              "2-bis. Al  fine  di  assicurare  l'efficace  e  tempestiva
    attuazione degli interventi di  cui  al  comma  1,  per  il  supporto
    tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione  delle  opere,  al
    soggetto attuatore si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
    4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.
    32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
    Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attivita' connesse alla
    realizzazione dei citati interventi sono posti a  carico  dei  quadri
    economici degli interventi con le modalita' e nel limite della  quota
    di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
    n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
    111". 
            Art. 31-ter (Attribuzione di risorse alla regione Molise  per
    l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata). - 1.  Al  fine  di
    garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1  della  Missione  2,
    componente 4,  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  in
    relazione  alle   manutenzioni   impiantistiche   e   strumentali   e
    all'adeguamento sismico delle strutture in  calcestruzzo  armato  del
    manufatto  di  scarico  e  della  casa  di  guardia  della  diga   di
    Ripaspaccata in agro  del  comune  di  Montaquila,  in  provincia  di
    Isernia, e' autorizzata in favore della regione Molise  la  spesa  di
    7,1 milioni di euro per l'anno 2023  e  di  7  milioni  di  euro  per
    ciascuno degli anni 2024  e  2025.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
    mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  22,
    comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42». 
        All'articolo 33: 
          al comma 1: 
            alla lettera a): 
              al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
    dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Tenuto conto  delle
    preminenti esigenze di appaltabilita' delle opere, il Presidente  del
    Consiglio superiore dei lavori pubblici puo' disporre che l'attivita'
    di verifica dell'esistenza di evidenti carenze  progettuali,  con  le
    medesime modalita' di cui al periodo precedente, sia  svolta  da  una
    delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori  pubblici,
    senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; 
            dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
              «1-bis) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
              "1-quater. Le procedure di  approvazione  degli  interventi
    relativi alle infrastrutture  ferroviarie  di  cui  al  comma  1  del
    presente articolo e all'articolo 53-bis del presente  decreto  per  i
    quali sia  stato  nominato  un  Commissario  straordinario  ai  sensi
    dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
    con  modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,   anche
    eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono  essere  avviate
    dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante  anche  nel
    caso in cui la disponibilita' dei finanziamenti sia limitata al  solo
    progetto di fattibilita' tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi
    restando  gli  effetti  dell'apposizione  del   vincolo   preordinato
    all'esproprio, la dichiarazione di pubblica  utilita'  dell'opera  ai
    sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  decade  qualora,  entro  sei  mesi
    dalla data in cui diventa efficace l'atto che  dichiara  la  pubblica
    utilita', il Commissario straordinario non adotti apposita  ordinanza
    attestante  l'assegnazione  dei  finanziamenti   necessari   per   la
    realizzazione degli interventi. Gli interventi  di  cui  al  presente
    comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
    finanziamenti per i successivi livelli  progettuali  e  per  la  loro
    realizzazione.   In   caso   di   decadenza   dell'efficacia    della
    dichiarazione di pubblica utilita', restano valide le  autorizzazioni
    e le intese gia'  acquisite,  purche'  il  Commissario  straordinario
    attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla  base  del  quale  i
    pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati"»; 
            al numero 3), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite
    le seguenti: «del presente decreto» e le parole:  «secondo  periodo.»
    sono  sostituite  dalle  seguenti:  «secondo  periodo,  del  presente
    decreto»; 
            al numero 4), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite
    le seguenti: «del presente decreto»; 
            al numero 5), capoverso 5, dopo le  parole:  «comma  6»  sono
    inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «secondo e
    terzo periodo.» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «terzo  e  quarto
    periodo»; 
            al  numero  6.4,  le  parole:   «all'ottavo   periodo»   sono
    sostituite dalle seguenti: «al settimo periodo»; 
            al numero 7), capoverso 6-ter, le parole:  «5  e  6.".»  sono
    sostituite dalle seguenti: «5 e 6";»; 
            alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «e' trasmesso» il
    segno di interpunzione: «,» e' soppresso; 
            alla lettera c): 
              al numero 1), alle parole: «e il dirigente» e' premesso  il
    seguente segno di interpunzione: «,»; 
              al numero 2), dopo le parole: «Ai componenti  del  Comitato
    speciale» sono inserite le  seguenti:  «e'  corrisposta»  e  dopo  le
    parole: «agli altri componenti del Comitato speciale»  sono  inserite
    le seguenti: «sono corrisposti»; 
          al comma 5, al  primo  periodo,  le  parole:  «primo  e  quinto
    periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo e quarto periodo,» e,
    al terzo periodo, le parole: «rimborsi spesa» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «rimborsi di spese»; 
          dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
            «5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18  aprile
    2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
    2019,  n.  55,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
    disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si  applicano   agli
    interventi relativi  alle  infrastrutture  ferroviarie  di  cui  agli
    articoli 44 e  53-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108". 
            5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.
    4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 5-bis: 
              1) al secondo periodo, le  parole:  "La  titolarita'  della
    misura e' in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al" sono
    sostituite dalla seguente: "Al"; 
              2) dopo il secondo periodo sono aggiunti  i  seguenti:  "Al
    fine di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione  degli  interventi
    necessari allo svolgimento dei Giochi  del  Mediterraneo  di  Taranto
    2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato,
    su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
    di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport  e  i
    giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
    Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta
    giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
    e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e  le  funzioni
    di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo  e
    quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
    straordinario  provvede  ad  informare  periodicamente  il   Comitato
    organizzatore  dei  XX  Giochi  del  Mediterraneo  sullo   stato   di
    avanzamento delle attivita'. Con  il  medesimo  decreto  e'  altresi'
    stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli  interventi
    da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento  del  valore
    dei medesimi quadri economici, da destinare alle  spese  di  supporto
    tecnico e al compenso per il Commissario straordinario.  Il  compenso
    del Commissario straordinario e' stabilito in misura non superiore  a
    quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
    2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
    2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le  attivita'  connesse  alla
    realizzazione  dei  progetti  e  degli  interventi,  il   Commissario
    straordinario puo' avvalersi, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
    finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui
    all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
    165, dell'Unita' Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma
    1, del decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa'
    controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle  regioni
    o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31
    dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri  economici
    degli interventi nell'ambito  della  percentuale  di  cui  al  quarto
    periodo"; 
              b) al comma 5-ter, il  primo  e  il  secondo  periodo  sono
    sostituiti dai seguenti: "Il  Commissario  straordinario  di  cui  al
    comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede  alla
    predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a  legislazione
    vigente a tale scopo destinate e sentito  il  Comitato  organizzatore
    dei  XX  Giochi  del  Mediterraneo,  della  proposta  del   programma
    dettagliato delle opere  infrastrutturali  occorrenti,  ivi  comprese
    quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e
    di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice  unico
    di  progetto,  del  soggetto  attuatore,   del   costo   complessivo,
    dell'entita' del finanziamento  concedibile,  delle  altre  fonti  di
    finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli
    interventi. Il programma e' approvato, anche per stralci, con  uno  o
    piu' decreti  del  Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
    politiche di coesione e il PNRR e del  Ministro  per  lo  sport  e  i
    giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
    finanze. Con i decreti  di  cui  al  secondo  periodo  sono  altresi'
    stabiliti,  per  ciascuna  opera,  il   cronoprogramma   procedurale,
    suddiviso   in   obiettivi   iniziali,   intermedi   e   finali,   il
    cronoprogramma finanziario, le modalita' di attuazione, le  modalita'
    di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonche'  le
    modalita'  di  revoca  del   finanziamento   in   caso   di   mancata
    alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato  rispetto  del
    cronoprogramma procedurale degli interventi"; 
              c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: 
              "5-quater.   E'   autorizzata   l'apertura   di    apposita
    contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario  di  cui
    al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione  dei
    progetti e degli interventi. Il Commissario  predispone  e  aggiorna,
    mediante i sistemi  informativi  del  Dipartimento  della  Ragioneria
    generale  dello  Stato,  il  cronoprogramma   dei   pagamenti   degli
    interventi.  Il  Commissario,  nei  limiti  delle  risorse  impegnate
    nell'ambito  dei  bilanci  delle  amministrazioni  interessate,  puo'
    avviare le procedure di affidamento dei contratti  anche  nelle  more
    del trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale. 
              5-quinquies. Alle  controversie  relative  all'approvazione
    degli elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle  procedure
    di  espropriazione,  con   esclusione   di   quelle   relative   alla
    determinazione delle indennita' espropriative, e  alle  procedure  di
    progettazione, approvazione e  realizzazione  degli  interventi  come
    individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter si  applica  l'articolo
    125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
    decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104". 
            5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2
    della  metropolitana  della  citta'  di  Torino,  con   decreto   del
    Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
    infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro  dell'economia  e
    delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni
    dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
    presente decreto, e' nominato  un  Commissario  straordinario  con  i
    poteri e le  funzioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  secondo
    periodo, e comma 5, primo e  quarto  periodo,  del  decreto-legge  31
    maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
    luglio 2021, n. 108, come modificato dal  presente  decreto.  Con  il
    medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita'  di  attuazione
    dell'opera  nonche'  le  modalita'  di  monitoraggio,  da  effettuare
    attraverso il sistema di monitoraggio  delle  opere  pubbliche  della
    banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP)  ai  sensi  del
    decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalita' di  revoca
    delle risorse e le attivita' connesse alla realizzazione  dell'opera.
    Il Commissario  straordinario,  entro  novanta  giorni  dall'atto  di
    nomina, provvede all'espletamento delle attivita'  di  progettazione,
    di  affidamento  e  di  esecuzione  e  assume  tutte  le   iniziative
    necessarie per assicurare la  realizzazione  degli  interventi  e  la
    messa  in  esercizio  dell'impianto.  Al  Commissario  non   spettano
    compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
    comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attivita'  connesse
    alla realizzazione dell'opera, il Commissario puo'  avvalersi,  senza
    nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
    dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonche'  di
    societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla
    regione o da altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  della
    legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Le  amministrazioni  interessate
    provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
    nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
    disponibili a legislazione vigente». 

     

    Concessione – Valore – Non corrisponde al canone concessorio (art. 167 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Reggio Calabria, 20.04.2023 n. 344

    Il Comune ha ritenuto, invero, di poter disporre l’affidamento diretto della concessione dei servizi portuali ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 nel presupposto che il servizio da affidare (fosse) di importo superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 40.000,00.
    L’importo del servizio risulta quantificato, infatti, in € 37.000,00, corrispondente al canone concessorio da versare per l’intera durata dell’affidamento (12 mesi).
    Deve, tuttavia, osservarsi, che il valore della concessione non può essere ancorato ad un parametro – quello del canone di concessione – non rispondente alla previsione normativa recata dall’art. 167 del D.L.vo n. 50/2016, rubricato “metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni”, che ha recepito la direttiva 2014/23/UE e il quale stabilisce al comma 1 che “il valore di una concessione, ai fini di cui all’articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”, aggiungendo, al comma 2, che “il valore stimato è calcolato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione” e, al comma 4, che “il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione” (Consiglio di Stato, sez III, sentenza n. 2411 del 23 maggio 2017).
    La previsione è vincolante e costituisce recepimento, nell’ordinamento italiano, dell’art. 8 della direttiva n. 2014/23/UE, senza alcuna statuizione (ed in questo è una significativa differenza con la direttiva comunitaria) di soglie minime di applicabilità o di una qualche esenzione per le concessioni di minore valore economico. Non sono quindi fondate le argomentazioni delle resistenti tendenti ad escludere l’applicabilità della previsione alle concessioni di minore valore: queste non trovano corrispondenza nel testo normativo che prevede la necessità dell’adempimento con riferimento a tutte le concessioni, indipendentemente dalla natura della prestazione o dal loro valore (cfr. T.A.R. Firenze, sez. II, sentenza n. 239 del 14 febbraio 2017).
    L’esatta determinazione del valore dell’affidamento assume, invero, rilievo sotto molteplici aspetti: è essenziale per poter fornire una corretta informazione agli operatori economici potenzialmente interessati a prestare il servizio, serve ad individuare con esattezza la forma di pubblicità idonea, è necessaria per determinare l’entità delle cauzioni e del contributo dovuto all’Autorità (Consiglio di Stato sez. III, sentenza n. 4343 del 18 ottobre 2016).
    Serve, inoltre, ad individuare la corretta procedura da espletare.
    L’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 (cui l’art. 167 espressamente rinvia laddove stabilisce i criteri per la determinazione del valore della concessione “ai fini di cui all’art. 35”) prevede, infatti, al comma 6, che “la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee”.
    L’importanza dell’esatta determinazione del valore dell’affidamento assume, pertanto, una ancor più significativa rilevanza in un caso, come quello in esame, in cui tale valore abbia costituito il presupposto della scelta di disporre un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.

    Impiego di lavoro “supplementare” per esecuzione dell’ appalto

    Consiglio di Stato, sez. V, 24.04.2023 n. 4144

    Il lavoro supplementare è quindi istituto espressamente previsto sia dalla contrattazione collettiva sia dalla normativa di riferimento, che può essere utilizzato dall’imprenditore quale possibile soluzione organizzativa.
    La giurisprudenza sul punto ha chiarito che: “il lavoro supplementare è una modalità di organizzazione del lavoro (volta a consentire un legittimo risparmio di spesa) perfettamente compatibile, ai sensi della vigente contrattazione collettiva di settore, con l’assolvimento delle esigenze aziendali sottese alla tipologia di appalto per cui è causa. L’eventuale rifiuto del lavoratore – che apparentemente sembra previsto solo dalla disciplina legislativa di default, ma che secondo una parte della dottrina non può essere limitato al caso in cui manchi la disciplina collettiva – riguarda un profilo attinente ai rapporti interni tra datore e lavoratore, senza intaccare la significatività dell’impegno giuridico assunto dall’impresa nei confronti del committente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3244; in termini: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 ottobre 2020, n. 6336; Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2019, n. 8303; TAR Lazio, sez. III-bis, 3 maggio 2018, n. 4966 ).
    Proprio in quanto modalità (ordinaria) di organizzazione del lavoro, diversamente da quanto sostiene l’appellante, il lavoro supplementare può essere utilizzato anche per eseguire “prestazioni ordinarie” di servizio come affermato da questa Sezione con sentenza 8 maggio 2020, n. 2900 in cui si è evidenziato “Deve infatti convenirsi con il precedente di Cons. Stato, V, 7 gennaio 2020 n. 83, per cui “la sola natura volontaria del lavoro straordinario (così come di quello supplementare) non vale di per sé a incidere sull’offerta o “intaccare la significatività dell’impegno giuridico assunto dall’impresa nei confronti del committente”, afferendo piuttosto il possibile rifiuto del prestatore di lavoro “ai rapporti interni fra datore e lavoratore”; tutto ciò sempreché “il ricorso al lavoro supplementare (e straordinario) sia contenuto in una percentuale limitata” (Cons. Stato, VI, 30 maggio 2018, n. 3244). Dal che consegue che il richiamo al lavoro straordinario non va ritenuto aprioristicamente precluso a fini di giustificativi della sostenibilità dell’offerta, potendo esso effettivamente rientrare fra gli elementi di possibile organizzazione dell’impresa (cfr. Cons. Stato, III, 14 novembre 2018, n. 6430; v. anche Id., 18 gennaio 2018, n. 324)”.
    Non può pertanto condividersi l’aprioristico giudizio contenuto in sentenza, secondo cui il ricorso a queste due tipologie di lavoro di per sé renderebbe inaffidabile l’offerta, trattandosi di tipologie pacificamente riconosciute e consentite dalla legge e dalla stessa disciplina di gara.
    D’altro canto, effettivamente eccede l’ambito del sindacato di legittimità proprio del giudice amministrativo, per attingere direttamente il merito della discrezionalità tecnica nella scelta del contraente, che compete alla sola stazione appaltante, il rilievo secondo cui – con riguardo al part-time – sussisterebbero “altre tipologie contrattuali (rectius di articolazione dell’orario di lavoro), peraltro, espressamente contemplate all’art. 30 del CCNL citato, sicuramente più adatte del part time a soddisfare l’esigenza dell’impresa di far fronte alle prestazioni proprie dell’appalto di servizi in questione in orari compatibili con quelli di normale funzionalità degli uffici che hanno sede presso gli immobili interessati dalle attività di pulizia”
    Il ricorso al lavoro supplementare anche laddove riferito alla percentuale – non provata – di circa il 19% per cento del costo complessivo del lavoro, pertanto deve intendersi ammissibile secondo la prevalente giurisprudenza in materia, essendo tale percentuale, anche laddove effettivamente sussistente, da ritenersi, come correttamente evidenziato dal primo giudice “allineata agli standard già validati dal vissuto giurisprudenziale che ha ritenuto ammissibili offerte similari”.
    Ed invero nella pronuncia del Cons. Stato, III, 20 agosto 2021, n. 5967 peraltro richiamata dalla stessa parte appellante, si afferma expressis verbis che “ Anzitutto, non può essere qui condivisa la prima statuizione della decisione appellata che impinge in un presunto rilievo esorbitante del contingente percentuale di ore di lavoro supplementare, stimato nel 20 % del monte ore complessivo, non trovando il suddetto postulato, nella sua rigidità applicativa, alcun appiglio giuridico negli arresti della giurisprudenza di settore e tantomeno nella specifica disciplina di riferimento.
    Si è, a tal riguardo, efficacemente evidenziato in giurisprudenza che il lavoro supplementare è una modalità di organizzazione del lavoro (volta a consentire un legittimo risparmio di spesa) perfettamente compatibile, ai sensi della vigente contrattazione collettiva di settore, con l’assolvimento delle esigenze aziendali sottese alla tipologia di appalto per cui è causa.
    La sola natura volontaria del lavoro straordinario (così come di quello supplementare) non vale di per sé a incidere sull’offerta o “intaccare la significatività dell’impegno giuridico assunto dall’impresa nei confronti del committente”, potendo emergere qualche criticità solo a cagione del possibile rifiuto del prestatore di lavoro e, dunque, in relazione ai rapporti interni fra datore e lavoratore. Dal che consegue che il richiamo al lavoro straordinario (così come quello supplementare) non va ritenuto aprioristicamente precluso a fini di giustificativi della sostenibilità dell’offerta, potendo esso effettivamente rientrare fra gli elementi di possibile organizzazione dell’impresa (cfr. Cons. St., sez. V, 8 maggio 2020, n. 2900; sez. V, 7 gennaio 2020, n.83; sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3244; ) anche nella misura percentuale corrispondente a quella di assenza dal servizio dei lavoratori ordinariamente impiegati (cfr. Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2020, n. 1500; Cons. St., sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694) sempreché il ricorso al lavoro supplementare (e straordinario) sia contenuto in una percentuale limitata.
    Vale soggiungere che non risulta indicata nei suddetti approdi una soglia rigidamente predeterminata al di sopra della quale si debba ritenere non consentita tale modalità di impiego.
    E tanto in ragione del fatto che i parametri di legittimità vanno colti all’interno della specifica disciplina di riferimento, mutuata dalle disposizioni di rango primario per come integrate dai CCNL applicativi, dovendo poi i suddetti parametri essere combinati con quelli di intrinseca congruenza logica e complessiva sostenibilità economica della singola, specifica offerta”.

    Consorzio stabile e cumulo alla rinfusa : evoluzione normativa e giurisprudenziale e previsioni del nuovo Codice contratti pubblici (art. 67 d.lgs. 36/2023)

    TAR Napoli, 19.04.2023 n. 2390

    In via preliminare, ai fini della decisione dell’odierno ricorso, giova ripercorrere l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cumulo alla rinfusa.

    L’art. 35 d.lgs. n. 163/2006 prevedeva che “i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.
    L’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 163/2006 affermava che “il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione della classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per la classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 40, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche”.
    Nel periodo di vigenza del “vecchio” codice degli appalti non si è mai dubitato della possibilità di applicare il cumulo alla rinfusa ai Consorzi stabili, anche per i requisiti tecnico-finanziari documentati nell’attestato SOA e non posseduti in proprio dall’esecutrice dei lavori individuata dal Consorzio.

    L’Adunanza Plenaria n. 8 del 2012 ha chiarito che “il possesso dei requisiti generali e morali ex art. 38 codice appalti deve essere verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle consorziate, dovendosi ritenere cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ai sensi dell’art. 35 codice appalti”.

    L’art. 47, comma 1, del “nuovo” Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) statuisce che “i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.
    L’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, nella sua originaria formulazione, prevedeva che “per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio”.

    L’art. 31 del decreto correttivo del codice (d.lgs. n. 56/2017) ha modificato il comma 2, stabilendo che “i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni”. Per poter spendere i requisiti dei consorziati indicati per l’esecuzione era, quindi, sufficiente la semplice designazione in fase di gara; per poter usufruire di quelli dei consorziati non designati occorreva, invece, ricorrere all’istituto dell’avvalimento.

    In seguito, il d.l. n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca cantieri) ha sostituito il comma 2 ed ha aggiunto il comma 2-bis all’interno dell’art. 47, in virtù dei quali:
    – “I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2 e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (art. 47 comma 2);
    – “La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente” (art. 47 comma 2-bis).
    L’intervento legislativo del 2019 è stato, poi, invocato a sostegno di una ricostruzione contraria alla generalizzata ammissibilità del cumulo alla rinfusa.

    L’Adunanza Plenaria n. 5/2021, interrogatasi sulla perdita dei requisiti di una impresa consorziata non designata ai fini della esecuzione dei lavori (quindi su una questione del tutto diversa), ha incidentalmente affermato che il d.l. n. 32 del 2019 ha ripristinato l’originaria e limitata perimetrazione del cumulo alla rinfusa ai soli aspetti relativi disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo.

    2. Da qui l’emersione di un contrasto giurisprudenziale in ordine ai limiti entro i quali è legittimo il cumulo alla rinfusa.
    2.1 Un primo orientamento sostiene che qualora il consorzio individui una consorziata come esecutrice, quest’ultima dovrà essere autonomamente in possesso del requisito di qualificazione, così come, in caso di esecuzione in proprio ad opera del consorzio, quest’ultimo dovrà possedere autonomamente il requisito; l’utilizzo della “maggiore” qualificazione del consorzio stabile non potrebbe, cioè, legittimare l’esecuzione di prestazioni da parte di piccole e medie imprese del tutto prive della qualificazione (Tar Lazio, sez. III, 3 marzo 2022, n. 2571; Cons. Stato, 22 agosto 2022, n. 7360, le cui argomentazioni sono state riprese dalla recente giurisprudenza, tra cui: Tar Ancona, Sez. I, 25 febbraio 2023, n. 119; Tar Milano, Sez. I, nn. 397, 597 e 744 del 2023; Tar Napoli, sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1152).
    In primo luogo, sul piano letterale, l’art. 47 comma 1 d.lgs. n. 50/2016 consentirebbe il cumulo solo con riferimento a determinati requisiti, vale a dire attrezzature, mezzi e organico medio anno; al di fuori di questi limiti, dovrebbe applicarsi la regola generale che impone a ciascun concorrente la dimostrazione del possesso dei requisiti e delle capacità di qualificazione (artt. 83 e 84 d.lgs. n. 50/2016). Dalla lettera della legge sarebbe, pertanto, lecito distillare una direttiva di interpretazione limitativa del cumulo alla rinfusa, stante l’attitudine derogatoria e, come tale, eccezionale della prefigurata facoltà di dimostrazione “cumulativa” dei requisiti di partecipazione.
    In secondo luogo, la tesi in esame valorizza il nuovo contesto normativo, dal quale risulta espunta la previsione di cui al previgente art. 36, comma 7 d.lgs. n. 163/2006, la quale aveva legittimato un intendimento comprensivo, lato e generalizzato del cumulo (c.d. alla rinfusa). La soppressione della disposizione richiamata – oltre al tenore letterale dell’art. 47 d.lgs. n. 50/2016 – condurrebbe, dunque, a superare l’orientamento ampliativo ed a restringere la praticabilità del cumulo ai soli aspetti relativi alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d’opera e dell’organico medio annuo.
    Nella prospettiva in esame, siffatta interpretazione restrittiva sarebbe confermata dal comma 2 dell’art. 47 d.lgs. n. 50/2016, come riformulato dal d.l. n. 32/2019. L’attuale versione dell’art. 47, comma 2, infatti, non menziona più la facoltà del consorzio di ricorrere all’avvalimento, ai fini della utilizzazione dei requisiti di qualificazione delle consorziate non designate come esecutrici e si limita a prevedere l’alternativa facoltà di eseguire il contratto “con la propria struttura” ovvero “tramite i consorziati” all’uopo “indicati in sede di gara.
    Sul piano funzionale, l’argomento della finalità pro-concorrenziale non risulterebbe dirimente: la tutela della concorrenza risiederebbe, infatti, nella stessa possibilità di utilizzare la forma del consorzio stabile, a prescindere dall’operatività o meno del cumulo alla rinfusa.
    In definitiva, secondo questa ricostruzione, qualora il consorzio designi per l’esecuzione del contratto una o più delle imprese consorziate è necessario che queste ultime possiedano e comprovino (con la ribadita salvezza dei limitati e specifici casi di qualificazione cumulativa) i requisiti, tecnici e professionali, di partecipazione. Fermo restando che l’impresa consorziata non qualificata potrebbe valorizzare i requisiti posseduti, in proprio, dal consorzio stabile ovvero dalle consorziate non esecutrici ricorrendo all’ordinario strumento dell’avvalimento ex art. 89 d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Tar Napoli, sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1152).

    2.2 Pur consapevole del contrasto ermeneutico in materia, il Collegio ritiene preferibile dare continuità all’orientamento che reputa ammissibile il cumulo alla rinfusa (Tar L’Aquila, Sez. I, 16 marzo 2023; Tar Palermo, sez. I, 2 marzo 2023, n. 657; Cons. Stato, Sez. V, n. 964 del 2 febbraio 2021; Cons. Stato, sez. V., 29 marzo 2021, n. 2588), in linea con i precedenti giurisprudenziali di questa Sezione (cfr., per tutte, Tar Napoli, sez. I, 25 febbraio 2022, n. 1320).
    Sul versante normativo, dall’art. 47 d.lgs. n. 50/2016 non può desumersi che il singolo consorziato, indicato in gara come esecutore dell’appalto, debba essere a sua volta in possesso dei requisiti di partecipazione.
    Rilevato che – come affermato nella stessa sentenza n. 7360/2022, posta a fondamento del provvedimento di esclusione impugnato dall’odierno ricorrente – l’art. 47, comma 2, non chiarisce espressamente (il che dà ragione al contrasto esegetico) le modalità di qualificazione dei consorziati designati per l’esecuzione, nel caso in cui i consorzi stabili intendano eseguire le prestazioni tramite le imprese consorziate, l’interpretazione restrittiva sembra potersi fondare unicamente sul disposto di cui all’art. 47 comma 1 d.lgs. n. 50/2016.
    Senonché, la disposizione da ultimo citata “suona, nella sua formulazione letterale, identica a quella già trasfusa nel previgente art. 35 d.lgs. n. 163/2006” (cfr. Cons. Stato, sez. V., 22 agosto 2022, n. 7360) e si è detto che all’epoca del “vecchio” codice degli appalti era assolutamente pacifico il cumulo alla rinfusa.

    L’art. 47 co. 1 d.lgs. n. 50/2016 prescrive che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, sostanzialmente rinviando all’art. 83 del medesimo codice dei contratti pubblici, che per l’appunto concerne i requisiti di idoneità professionale, economica e finanziaria.

    L’art. 83, comma 2, a sua volta rinvia al regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies la disciplina dei requisiti e delle capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e c).

    Ai sensi dell’art. 216, comma 27-octies, nelle more dell’adozione del regolamento (al momento inesistente) rimangono in vigore o restano efficaci le linee guida e i decreti adottati in attuazione della previgente disposizione di cui all’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 163/2006. Tra l’altro, l’art. 216, comma 14, prevede che “fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.
    In attuazione del citato art. 36 comma 7, l’art. 81 del d.P.R. n. 207/2010 stabilisce che “i requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall’articolo 36, comma 7, del codice”. Ne consegue, come sostenuto dal ricorrente, una reviviscenza di quest’ultima disposizione, che non può dirsi espunta dall’ordinamento.

    Allo stato attuale, non essendo stato adottato il Regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies, il sistema di qualificazione e la dimostrazione dei requisiti di capacità che devono essere posseduti dai consorzi stabili per concorrere alle gare pubbliche sono regolati dall’art. 36 del d.lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 81 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 (cfr. Tar Palermo, sez. I., 2 marzo 2023, n. 657). L’insieme di queste disposizioni delinea il regime di qualificazione dei consorzi stabili secondo il criterio del “pieno” cumulo alla rinfusa, salvo eccezioni.
    In definitiva, non è condivisibile l’affermazione per cui l’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 – la cui formulazione letterale è sostanzialmente identica a quella già trasfusa nel previgente art. 35 d.lgs. n. 163/2006 – avrebbe ridotto l’ambito di operatività del cumulo alla rinfusa, circoscrivendolo ai soli mezzi ed all’organico medio annuo.

    2.3 Ciò posto, rilevato che nell’interpretare la legge occorre considerare anche l’intentio legis (art. 12 delle preleggi), occorre evidenziare che, nel corso del tempo, l’intenzione del legislatore è sempre stata quella di valorizzare l’istituto in questione, quale importante strumento pro-concorrenziale.
    Nella relazione di accompagnamento al d.l. n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca Cantieri) si legge, infatti, che la modifica del comma 2 dell’art. 47 d.lgs. n. 50/2016 “è tesa a chiarire la disciplina dei consorzi stabili onde consentire l’operatività e sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale, mentre l’introduzione del comma 2-bis detta disposizioni concernenti i consorzi stabili di servizi e forniture, in continuità con il passato, di fatto colmando, a regime, un vuoto normativo per tali settori”.
    Del resto, sotto il profilo teleologico, l’interpretazione ampliativa appare conforme alla ratio pro-concorrenziale sottesa alla disciplina dei consorzi stabili, che consente la partecipazione alle gare pubbliche ad imprese singolarmente prive dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando, le quali possono cumulare i requisiti di cui dispongono con quelli di altre imprese fino a soddisfare il livello di qualificazione richiesto (cfr. Tar Palermo, sez. I., n. 657 del 02/03/2023).

    2.4 In chiave ermeneutica e retrospettiva, giova inoltre sottolineare che il nuovo Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 1 aprile 2023) sembra ammettere il cumulo alla rinfusa all’art. 67 (cfr. art. 100, comma 8, lett. c), il cui comma 4 riproduce il contenuto dell’art. 47 comma 2 d.lgs. n. 50/2016 – a conferma del fatto che quest’ultima disposizione non legittima una interpretazione limitativa del cumulo alla rinfusa – ed il cui comma 8 risulta sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 36 comma 7 d.lgs. n. 163/2006, a dimostrazione della voluntas legis di consentire ai “consorzi stabili di attestare, per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso l’attestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate” (cfr. Relazione allegata allo schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 legge n. 78/2022).
    Nello specifico, l’art. 67, comma 8, statuisce che “ai fini del rilascio o del rinnovo dell’attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’allegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dall’ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2” (cfr. art. 36, comma 7, d.lgs. n. 163/2006).
    La Relazione di accompagnamento al nuovo Codice del 2023 precisa, inoltre, che “il sistema sin qui in atto si basava su una disposizione transitoria del decreto legislativo n. 50 del 2016, (l’art. 216, comma 27-octies), che rinviava all’art. 36, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (e fonti delegate), consentendo che i consorzi stabili attestino, per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso l’attestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate” (relazione illustrativa, p. 105).

    2.5 In quest’ottica, la tesi dell’ammissibilità del cumulo alla rinfusa si ritiene preferibile anche per ragioni logiche, di coerenza ordinamentale, di certezza del diritto: opinare diversamente significherebbe che la possibilità di cumulo dell’attestazione SOA, ammessa dalla giurisprudenza assolutamente prevalente fino alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7360 del 25 agosto 2022 ed ammissibile per gli appalti rientranti nell’ambito di operatività del d.lgs. n. 36/2023, abbia avuto una breve parentesi di (incerta) sospensione giurisprudenziale relativamente a quelle controversie giudicate alla luce del suesposto orientamento restrittivo.

    3. Il Collegio, nell’accogliere il ricorso, intende pertanto confermare il principio secondo cui, nella partecipazione alle gare d’appalto e nell’esecuzione, è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese sue consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi (attestazione SOA per categorie e classifiche analoghe a quelle indicate dal bando).

    In definitiva:
    a) i requisiti speciali di qualificazione SOA devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio stabile, mediante la sola qualificazione e l’attestato SOA del consorzio medesimo (in ciò sostanziandosi la ratio e la finalità di tale figura soggettiva);
    b) detti consorzi partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti di qualificazione “loro propri”, ossia la propria attestazione SOA;
    c) alle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto spetta unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, ciò al fine di impedire che possano giovarsi della copertura dell’ente collettivo, eludendo i controlli demandati alle stazioni appaltanti (Cons. St., A.P., 4 maggio 2012, n. 8; sez. V, 17 maggio 2012, n. 2582; sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4703; Tar Lazio 30 aprile 2018, n. 16 4723), fatte salve ovviamente le eccezioni di cui all’art. 48, commi 7-bis, 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter (così Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2387).

    In effetti, il consorzio stabile rappresenta “un nuovo e peculiare soggetto giuridico, promanante da un contratto a dimensione associativa tra imprese, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale e da un rapporto tra le stesse imprese di tipo organico, al fine di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, sicché unico interlocutore con l’amministrazione appaltante è il medesimo consorzio” (cfr. Cons. Stato, 24 gennaio 2023, n. 779).
    D’altronde, l’Adunanza Plenaria n. 6 del 2019 ha affermato che il sistema dei requisiti di qualificazione non può che riferirsi ad ogni singola impresa, ancorché associata in un raggruppamento, altrimenti si finirebbe con il conferire una sorta di “soggettività” al raggruppamento, al di là di quella delle singole imprese partecipanti; “una sorta di interscambiabilità dei requisiti, quale quella ipotizzata, di partecipazione risulta più agevolmente ipotizzabile laddove si riconoscesse (ma così non è) una personalità giuridica propria al r.t.i.”.
    Da tale angolo visuale, va rimarcato che i consorzi si distinguono dai raggruppamenti temporanei di impresa proprio in quanto forniti di autonoma soggettività giuridica, oltre che per la rilevanza esterna dell’organizzazione consortile.

    Project financing , società di progetto e modifica del socio “qualificante”

    Consiglio di Stato, sez. V, 18.04.2023 n. 3886

    Infatti, così come “una volta che i soci abbiano costituito la società di progetto, e questa sia subentrata nel rapporto di concessione all’aggiudicatario, diventando concessionaria a legittimo titolo derivato, qualsiasi altro soggetto terzo è estraneo al rapporto di concessione” (Cons. Stato, n. 5294 del 2017, cit., che prosegue ponendo in risalto “la stretta delimitazione dei soggetti esecutori all’area dei soli soci”, come desumibile anche dal regime del sub-appalto ex art. 174 d.lgs. n. 50 del 2016), allo stesso modo, non può con una costituzione “esternalizzante” – connotata, cioè, dalla sottoscrizione della quasi totalità del capitale della società di progetto da parte di un soggetto estraneo – ammettersi nella sostanza la rimodulazione dell’affidamento in favore di soggetti (chiamati peraltro ad attività esecutive) diversi dagli aggiudicatari che hanno prestato i requisiti di qualificazione (cfr., in tal senso, anche il parere dell’Anac prot. n. 25211 di cui all’adunanza del 26 marzo 2019, in atti).
    Né rilevano, in senso inverso, le aperture normative – di cui all’art. 184, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, ultimo periodo – in favore di soggetti finanziatori, atteso che “Nel contesto complessivo del comma (che concerne la responsabilità solidale, le garanzie bancarie e assicurative, la garanzia finanziaria per il buon adempimento, ecc.) emerge chiaramente che il precetto ha un mero rilievo ai fini esclusivamente finanziari, in quanto autorizza la circolazione dei capitali impiegati dai soci finanziatori, escludendo invece espressamente che – con l’uscita di coloro che avevano concorso a formare i requisiti per la qualificazione tecnica dell’aggiudicatario originario – possano per tale via modificarsi gli assetti societari e l’esecuzione delle prestazioni” (Cons. Stato, n. 5294 del 2017, cit.).
    Allo stesso modo non rileva di per sé la circostanza che, nella specie, in un primo tempo l’amministrazione avesse preso atto della costituzione della società di progetto e proseguito per un certo periodo il rapporto: al di là dell’intervenuto annullamento in autotutela (anteriore al provvedimento qui impugnato, ancorché sub iudice, essendo detto annullamento gravato in altro giudizio) della detta presa d’atto, rimane comunque il fatto della costituzione della società e affidamento delle attività della concessione in violazione del regime delle modifiche soggettive, di per sé integrativo della fattispecie decadenziale.
    Allo stesso modo, non rileva al riguardo il fatto che il contratto di concessione sia stato stipulato dopo la presa d’atto, atteso che i vizi integrati attengono di per sé alle modalità (originarie) d’attuazione dell’affidamento con la suddetta alterazione soggettiva, a prescindere dal fatto che fosse intervenuta la richiamata presa d’atto della costituzione della società di progetto.

    Subappalto – Contratti di cooperazione servizio e/o fornitura – Individuazione (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)

    Consiglio di Stato, sez. V, 17.04.2023 n. 3856

    Ed invero l’art. 105 (Subappalto), comma 3, lett. c-bis) del Codice prevede: “Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: … c bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti cooperativi di cooperazione servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”.
    La disposizione è stata aggiunta dall’art. 69, comma 1, lett. c) d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. correttivo al codice).
    Ritiene la Sezione, in continuità con i propri precedenti (Cons. Stato Sez. V, 19/05/2020, n. 3169; Cons. Stato, V, 24 gennaio 2020, n. 607) che con i “contratti di cooperazione servizio e/o fornitura” la legge faccia riferimento ai contratti che il concorrente stipula con terzi allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività d’impresa ovvero, quei beni e servizi indispensabili all’esecuzione della prestazione in affidamento.
    I terzi contraenti, quindi, non eseguono una parte della prestazione oggetto dell’appalto ma procurano all’operatore economico aggiudicatario i mezzi per la sua esecuzione.
    A detti contratti, dunque, l’amministrazione aggiudicatrice resta completamente estranea, come res inter alios acta.
    Porta a questa conclusione in primo luogo la formulazione letterale della disposizione che specifica che le prestazioni dei terzi contraenti sono rese “in favore dei soggetti affidatari”, così individuando chiaramente i destinatari (id est creditori) delle prestazioni nelle imprese concorrenti e non nelle stazioni appaltanti (cfr. Cons. Stato, V, 27 dicembre 2018, n. 7256; contra Cons. Stato, III, 18 luglio 2019, n. 5068 secondo cui con la formula riportata si allude alla “direzione giuridica della prestazione, ovvero al fatto che l’unica relazione giuridicamente rilevante… è quella esistente tra stazione appaltante e soggetto affidatario”).
    Rileva, poi, anche la topografia della disposizione per coglierne la ratio.
    L’art. 105 del Codice dei contratti pubblici contiene la disciplina del subappalto; il comma 3, nello specifico, elenca le prestazioni che “non si configurano come attività affidate in subappalto”, ma che, per le modalità di esecuzione, potrebbero far sorgere dubbi circa il loro esatto inquadramento normativo.
    L’elencazione delimita, dunque, l’ambito di applicazione della disciplina del subappalto.
    Se il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (comma 2), i contratti di cooperazione continuativa, di converso, non hanno ad oggetto la prestazione affidata, ma quei beni e servizi dei quali l’impresa aggiudicataria necessita per poter, essa sola, eseguire la prestazione oggetto del contratto d’appalto.
    In definitiva, come rilevato negli indicati precedenti, i contratti di cui all’art. 105, comma 3, lett. c – bis) d.lgs. n. 50 del 2016 si caratterizzano per la “direzione soggettiva”, in quanto resi all’impresa aggiudicataria, e per l’“oggetto del contratto” che è altro rispetto alla prestazione in affidamento con il contratto d’appalto.
    A prescindere dagli aspetti peculiari di ogni vicenda, infatti i criteri di qualificazione sopra ricordati – direzione soggettiva della prestazione ed oggetto del contratto – consentono di risolvere in maniera sufficientemente attendibile anche i casi dubbi, assumendo carattere dirimente stabilire se l’impresa aggiudicataria, stipulando un contratto di cooperazione continuativa, si sia limitata a procurarsi il bene strumentale alla prestazione da rendere all’amministrazione, ovvero abbia affidato al terzo cooperante l’esecuzione di una parte (o frazione) della prestazione assunta nei confronti dell’amministrazione che non era in grado di eseguire.
    […]
    12.4. Pertanto, come già ritenuto dalla Sezione (Cons. Stato Sez. V, 19/05/2020, n. 3169 cit) quando il terzo cooperante (o che svolga servizi o fornisca beni) esegue una parte della prestazione oggetto del contratto d’appalto che l’impresa aggiudicataria non sa o non può eseguire, si è fuori dalla fattispecie dell’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice, ed è corretta l’esclusione dalla procedura di gara; l’impresa concorrente avrebbe infatti dovuto far ricorso agli strumenti negoziali allo scopo previsti dal codice dei contratti pubblici, ovvero al subappalto, all’avvalimento o le altre forme di partecipazione congiunta ad una procedura di gara.
    12.5. Pertanto il ricorso al subappalto andava necessariamente indicato in sede di partecipazione alla procedura evidenziale, ai sensi dell’art. 105 del Codice nonché dell’art. 9 del disciplinare di gara.
    12.5.1. A ciò consegue che la mancata dichiarazione circa il conferimento in subappalto di una parte rilevante dei servizi oggetto dell’affidamento doveva essere necessariamente sanzionata con l’esclusione dalla procedura evidenziale, avuto altresì riguardo alla necessità della stazione appaltante di procedere anche alla verifica in capo alla ditta subappaltatrice del possesso dei requisiti generali di partecipazione ex art. 80 del Codice.
    Va infatti ritenuto che “consentire ad un terzo cooperante di svolgere una parte della prestazione significherebbe porre l’amministrazione in rapporto con un soggetto del quale non è mai stato accertato il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione previsti dall’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla disciplina di gara” (Cons. Stato Sez. V, 19 maggio 2020 n. 3169 cit).

    Verifica di anomalia dell’ offerta: inammissibile la comparazione con altre gare

    Consiglio di Stato, sez. V, 14.04.2023 n. 3811

    Per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa la valutazione dell’anomalia dell’offerta consiste in un giudizio di natura spiccatamente discrezionale.
    La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 28 marzo 2022, n. 2269; 17 marzo 2022, n. 1946; 9 febbraio 2022, n. 939; 3 febbraio 2022, n. 764).
    Nella fattispecie in questione la valutazione di incongruità è ampiamente motivata e per nulla affetta da illogicità, incongruità od erroneità, come risulta dalle 125 pagine della relazione di sintesi intitolata “Valutazione Offerte Anomale”, che evidenzia nel dettaglio le ragioni che hanno portato la stazione appaltante a dichiarare “anomala” l’offerta di -OMISSIS-.
    Pacificamente, nel giudizio di anomalia non è ammessa la comparazione con altre gare. Ed invero, la valutazione di congruità delle offerte deve tenere conto delle caratteristiche previste dalla lex specialis della singola procedura cui essa si riferisce, essendo per definizione impossibile un confronto con offerte presentate in altre e differenti gare, connotate anch’esse dalle proprie caratteristiche e peculiarità. “Il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse” (cfr. Cons. Stato, V, 28 giugno 2021, n. 4868; 19 ottobre 2020, n. 6307; 28 gennaio 2019, n. 690).

    Verifica di anomalia delle offerte : differenza tra appalti e concessioni

    Consiglio di Stato, sez. V, 07.04.2023 n. 3626

    A tale riguardo, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha in più occasioni evidenziato ‘la sostanziale differenza di contenuto, anche sotto il regime ex d.lgs. n. 50 del 2016, del giudizio sull’anomalia delle offerte, a seconda che si tratti (…) della concessione di servizi, piuttosto che di altri appalti”, ciò in quanto “nella concessione si controlla l’attendibilità di una previsione economico finanziaria con pieno e preponderante accollo del rischio economico del peculiare mercato del servizio da parte del concessionario, onde siffatta verifica, pur sempre rigorosa, è sull’attendibilità d’una ragionevole e ponderata previsione economica (…), che lascia un margine di incertezza a chi confeziona l’offerta ed un alto margine di opinabilità tecnico discrezionale a chi la riscontra, opinabilità non sindacabile in sede di legittimità se non per evidenti errori di fatto e macroscopica irragionevolezza” (Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2020, n. 2885).
    Il Collegio richiama un orientamento recente, che afferma l’applicabilità della verifica del regime dell’anomalia alle concessioni, seppure l’art. 164, comma 2 d.lgs. n. 50 del 2016 non la richiami specificamente, secondo cui “nell’esprimere la valutazione da compiere, della peculiarità della fattispecie concessoria, e dunque di declinare in termini ‘dinamici’ la verifica di anomalia – considerato che anche la voce dei ricavi risulta ex ante indefinita – che assume perciò connotazioni ancor più discrezionali e in qualche misura flessibili (in quanto condizionata da una rilevante componente previsionale), se non caratterizzata da margini di incertezza “(Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2022, n. 4108). Ciò in quanto “il rischio imprenditoriale di cui il concessionario è portatore discende non solo dal flusso di accesso degli utenti al servizio e dalle variazioni di mercato, ma anche dalle scelte dell’imprenditore in merito all’organizzazione dei propri mezzi e delle modalità di offerta del servizio, in quanto capaci di orientare la domanda e di condizionare, almeno in una certa misura, i fattori esogeni sopra indicati”(Cons. Stato, sez. V, 1.12.2022, n. 10567).