Interoperabilità delle piattaforme
Un’intera sezione del nuovo Codice viene dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli 19-36). Vengono stabiliti i principi e i diritti digitali sottesi alla partecipazione alle gare pubbliche, tra cui quello dell’unicità dell’invio, secondo cui ciascun dato deve essere fornito dal suo possessore una sola volta a un solo sistema informativo (articolo 19).
Il nuovo Codice recepisce l’esigenza di “definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività”, prevista tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.
Partendo dal Codice di amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), viene costituito l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), composto da piattaforme telematiche “certificate”, che assicurano l’interoperabilità dei servizi svolti (articolo 22) e la confluenza delle informazioni sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac. Gli obblighi informativi verso la Banca Dati Anac, attraverso le piattaforme telematiche, riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house (articolo 23). Tutte le gare transitano attraverso le piattaforme abilitate, pertanto le stazioni appaltanti non dotate di una propria piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni appaltanti (articolo 25).
La centralità della Bdncp
In tale ecosistema, diviene quindi centrale la Banca Dati Anac e, con essa, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (articolo 24), già reso operativo dall’Autorità Anticorruzione, nonché l’Anagrafe dell’Operatore Economico (articolo. 31). Il Fascicolo virtuale è utilizzato per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali (articoli 94 e 95) e speciali (articolo 99 del Codice).
Pubblicità atti di gara
Ad ANAC viene affidata anche la pubblicità legale degli atti (articolo 27), riportati sul portale istituzionale, nonché dei dati relativi ai singoli appalti, incluso l’elenco degli operatori economici invitati (articolo 28).
Si prevede inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazione avvengano mediante le piattaforme dell’ecosistema nazionale sui contratti pubblici e solo per quanto non ivi previsto attraverso l’utilizzo del domicilio digitale (articolo 29).
Nel documento messo a disposizione dall’Autorità viene indicato, passaggio per passaggio, come avverrà l’attuazione dell’ecosistema nazionale di eProcurement.
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici dedica due articoli (n. 62 e 63) e un allegato alla centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti, già disciplinata nel dettaglio dalla delibera ANAC del 28 settembre 2022, n. 441.
Viene fatta una sostanziale distinzione tra stazioni appaltanti qualificate e non qualificate, stabilendo che la qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo superiore a 500.000 euro. Superato tale limite, le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate, o direttamente all’attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati (articolo 62). Tali soggetti possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP.
Le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate sono scelte dai soggetti non qualificati all’interno di un elenco tenuto dall’ANAC. Le stazioni appaltanti qualificate eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate quando queste ultime vi abbiano fatto ricorso. Sono previste sanzioni a carico delle stazioni appaltanti e centrali di committenza che rifiutino l’assegnazione d’ufficio da parte dell’ANAC.
Livelli di qualificazione
Sono previsti tre livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento degli appalti (fino a 1 milione di euro; fino a soglia comunitaria; illimitata), attribuiti dall’Autorità sulla base dei requisiti auto dichiarati dalle stesse stazioni appaltanti (articolo 63). I livelli sono attribuiti principalmente in ragione dell’organizzazione interna, delle competenze e della formazione del personale della stazione appaltante nonché sulle gare svolte nell’ultimo quinquennio e della regolare trasmissione dei relativi dati all’ANAC.
Possono inoltre essere disciplinati dall’Autorità requisiti specifici di qualificazione per l’affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato. Ove, per qualsiasi motivo, la qualificazione venga meno o sia sospesa, le procedure in corso possono comunque essere portate a compimento (articolo 63).
Sono qualificati di diritto i soggetti iscritti nell’apposito elenco (per esempio: MIT, Consip, Invitalia, Agenzia del Demanio), nonché stazioni appaltanti formate da unione di comuni, dai comuni capoluogo di provincia e delle regioni. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto potranno essere disposte con le modalità stabilite dal Codice.
Di seguito il documento messo a disposizione dall’Autorità.
23. A conclusioni diverse, invece, deve giungersi con riferimento alla sanzione pecuniaria comminata dall’ANAC alla ricorrente, ai sensi dell’art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, la cui irrogazione appare legittima nonostante la dichiarazione non veritiera sia risultata «ininfluente ai fini dell’attestazione di qualificazione».
Se è noto, infatti, che la summenzionata disposizione conferisce ad ANAC il potere di sanzionare gli operatori economici che «forniscono agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione», è ragionevole ritenere che il potere sanzionatorio previsto dalla stessa prescinda da ogni valutazione in ordine alla rilevanza del falso nel procedimento di qualificazione (richiesta invece dall’art. 84, comma 4-bis, d.lgs. n. 50/2016 per la sanzione interdittiva).
Ciò non solo in ragione dell’appena richiamato diverso tenore letterale tra le due fattispecie sanzionatorie ma, più in generale, alla luce della complessiva finalità del sistema di sanzioni pecuniarie previsto dall’art. 213, comma 13, d.lgs. n 50/2016, che – tenuto conto delle fattispecie sanzionate – appare orientato a promuovere una condotta corretta da parte degli operatori economici, a tutela del buon andamento delle operazioni connesse alla stipula dei contratti pubblici (bene giuridico che è sempre inficiato dalla produzione di documenti falsi, anche solo in termini di aggravio e rallentamento del procedimento, a prescindere dalla loro irrilevanza). In quest’ottica, è ragionevole ritenere che l’ANAC possa irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 a tutti gli operatori che forniscono agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione (ovvero nell’ambito del procedimento finalizzato alla loro verifica), e ciò anche quando i documenti falsi si siano rivelati del tutto ininfluenti ai fini della qualificazione (ovvero anche quando l’operatore economico avrebbe potuto non produrre tali documenti all’organismo di attestazione).
L’accelerazione del percorso attuativo del PNRR, anche sotto il profilo dello snellimento dei processi di erogazione dei contributi assegnati, riveste la massima importanza per il successo del Piano. Con l’allegata circolare, il Ministero dell’Economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato intende fornire chiarimenti e prospettare soluzioni immediatamente operative a fronte delle sollecitazioni pervenute soprattutto dagli Enti locali al fine di superare alcune difficoltà di utilizzo del sistema ReGiS e rafforzare il suo utilizzo ai fini del monitoraggio, rendicontazione ed erogazione delle risorse messe a disposizione con il PNRR.
Gli argomenti trattati nella circolare sono:
a) accreditamento e profilazione degli utenti del sistema;
b) recupero degli identificativi di progetto tuttora mancanti (CUP ed eventuale descrizione degli interventi) anche con il contributo dei soggetti attuatori;
c) modalità di correzione dei dati errati;
d) modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa previste dalla normativa vigente.
Circolare del 27 aprile 2023, n. 19
Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU.
Quesito: Premesso che le Linee Guida di rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2, al punto 10 lett. C della check list di rendicontazione, prevedono l’obbligo per gli operatori economici partecipanti alle procedure di scelta del contraente di indicare il titolare effettivo delle operazioni, si chiede se la stazione appaltante debba procedere anche per il titolare effettivo alle verifiche documentali ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016. Il quesito è motivato dalla circostanza che molteplici operatori economici, fornitori di attrezzature scientifiche,
sono componenti di holding internazionali il cui titolare effettivo è persona fisica residente in Paesi anche extraeuropei, con evidente difficoltà di acquisire le certificazioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.
Risposta: Per la normativa antiriciclaggio 2019 il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e, nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità che ne risultano beneficiari. A tal proposito, nel testo del D.Lgs. n. 231/2007 viene data particolare importanza al titolare effettivo, così come richiesto dalla normativa della comunità Europea e nazionale: ora quest’ultimo non è più trattato come “eventuale”, bensì come necessario e sempre presente. Nel caso di un’entità giuridica, si tratta per l’appunto di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. L’art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 individua i soggetti che devono essere verificati. Se il titolare effettivo pertanto ricopre anche una delle cariche di cui all’80 comma 2 dovrà essere soggetto a controlli. (Parere MIMS n. 1747/2023)
Né, contrariamente a quanto si assume col terzo motivo di appello, si sarebbe avuta una violazione del principio di segretezza delle offerte tecniche perché le buste telematiche sono state “aperte” prima dell’avvio delle operazioni di valutazione da parte dei commissari, in quanto si è trattato di una “apertura” consistita, come detto, tutt’al più nel download dei file, senza che risulti che il contenuto di questi ultimi sia stato reso noto a soggetti diversi dai medesimi commissari.
La giurisprudenza richiamata dall’appellante, per un verso, conferma tale conclusione (Cons. Stato, Ad. Plen. 28 luglio 2011, n. 13, laddove, affermando l’esigenza della seduta pubblica per i controlli preliminari dell’offerta tecnica, peraltro in riferimento alle gare all’epoca non gestite con modalità telematica, chiarisce che la sede pubblica è destinata al “mero riscontro degli atti prodotti dall’impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto”, ma con riguardo ai soggetti presenti alla seduta pubblica, diversi dai componenti della commissione giudicatrice), per altro verso, non è pertinente (Cons. Stato, III, 24 febbraio 2020, n. 1350, laddove si chiarisce che nemmeno la preventiva irregolare conoscenza da parte degli operatori economici dell’esito della valutazione delle offerte tecniche è di per sé idonea a compromettere la regolarità della gara, posto che, quanto allo scrutinio delle offerte tecniche, rileva che questo si sia svolto in seduta riservata e nel rispetto del principio di segretezza, inteso come riservatezza delle relative operazioni, nonché, quanto allo scrutinio delle offerte economiche, rileva che la procedura sia stata caratterizzata dalla netta separazione delle due fasi, nel rispetto del principio di segretezza, inteso nel senso che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, resta interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici).
Occorre aggiungere alle ragioni già esposte per rigettare il primo motivo di appello che le argomentazioni spese dall’appellante in merito ad una possibile compromissione della genuinità della procedura (per avere i commissari effettuato il download dei documenti delle buste delle offerte tecniche) non si spingono fino al punto di sostenere la diffusione all’esterno di tale contenuto.
Peraltro, questo non risulta in alcun modo desumibile dallo sviluppo dell’iter procedimentale e, come già detto, è vieppiù da escludere, allo stato degli atti, dalla gestione in modalità telematica che garantisce, non solo l’integrità delle offerte, come detto sopra, ma anche la conservazione della loro segretezza, dal momento che la conoscibilità del contenuto presuppone l’accesso alla piattaforma.
Fino al 22 maggio 2023 è in consultazione sul sito di ANAC lo schema di bando tipo per le procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Il documento è stato predisposto dall’ANAC per agevolare le stazioni appaltanti nella fase di prima applicazione del nuovo Codice che si è ritenuto potesse ingenerare difficoltà interpretative e applicative diffuse, con il rischio del rallentamento delle procedure d’appalto e dell’adozione di comportamenti difformi da parte delle stazioni appaltanti.Il nuovo Codice Contratti Pubblici 2023
Il nuovo codice affida all’Autorità il compito di supportare le stazioni appaltanti garantendo la promozione dell’efficienza e della qualità della loro attività proprio attraverso l’adozione di bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali: l’articolo 83, comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici prevede che i bandi di gara siano redatti in conformità ai bandi tipo predisposti dall’Autorità e che eventuali deroghe vengano espressamente motivate dalle stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre.
Alla stesura dello schema di bando ha preso parte un apposito gruppo di lavoro, istituito presso ANAC, cui hanno partecipato Consip, Invitalia, rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e Fondazione IFEL.
Per garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione, il documento viene posto in consultazione fino al 22 maggio 2023 alle ore 23.59: gli Stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul documento posto in consultazione esclusivamente mediante la compilazione del questionario accessibile su questo Link
Schema di Bando tipo n. 1/2023 – Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
In attuazione dell’articolo 222, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31/3/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, l’Autorità ha predisposto lo Schema di Bando tipo n. 1/2023 – Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. A seguito dell’adozione del nuovo codice, l’Autorità ha inteso procedere con la massima tempestività all’adozione di uno schema aggiornato di bando tipo al fine di agevolare le stazioni appaltanti nella fase di prima applicazione del nuovo codice. Si è ritenuto, infatti, che l’applicazione delle nuove disposizioni potesse ingenerare difficoltà interpretative e applicative diffuse, con il rischio del rallentamento delle procedure e dell’adozione di comportamenti difformi da parte delle stazioni appaltanti. Attesa la particolare rilevanza dell’atto, presso l’ANAC è stato istituito un apposito gruppo di lavoro cui hanno partecipato Consip, Invitalia, rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e Fondazione IFEL, che ha collaborato alla stesura del documento.
Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione si pone in consultazione il disciplinare tipo, assegnando per la presentazione dei contributi il termine di trenta giorni che scadrà inderogabilmente il 22 maggio 2023 alle ore 23.59.
Gli Stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul documento posto in consultazione esclusivamente mediante la compilazione del questionario on line.
Per comodità, oltre al documento in consultazione, si pubblica anche lo schema di questionario ricordando che saranno accettate solamente le risposte inserite mediante la compilazione del format accessibile al suddetto link.
Pubblicata sulla GURI n. 94/2023 la Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative.
Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/2023
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «ad essi assegnati» sono sostituite
dalle seguenti: «ad essi assegnate» e dopo le parole: «secondo
periodo, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "per il reclutamento
del personale a tempo determinato" sono inserite le seguenti: ",
ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "A tal fine, i
contratti di lavoro a tempo determinato" sono inserite le seguenti:
", ovvero i contratti di somministrazione di lavoro,"»;
al comma 2, le parole: «dei programmi e operativi complementari
alla programmazioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei
programmi operativi complementari alle programmazioni europee»;
al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 4» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per i segretari comunali e provinciali, la medesima
facolta' di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre
il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' calcolata sui valori della retribuzione di
posizione, spettanti in base all'ente di titolarita', come definiti
dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali,
sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonche' sul valore della
retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi
vigenti»;
al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 4», dopo le parole: «enti
locali» sono inserite le seguenti: «e gli enti e le aziende del
Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole: «all'articolo 113
del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di
cui al»;
al comma 7, le parole: «due posizioni di livello dirigenziale
non generale» sono sostituite dalle seguenti: «due posizioni
dirigenziali di livello non generale»;
al comma 8, dopo le parole: «All'articolo 54-quater» sono
inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 10, dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le
seguenti: «di titolarita'» e dopo le parole: «articolo 7» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso;
al comma 11, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono
sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale»;
al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o,
qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle
stesse»;
dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente:
«13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui
all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai
finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica».
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Fondo per l'avvio di opere indifferibili). - 1.
Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di
opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere
finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR,
oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi
dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come
importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello
attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di
risorse pari al 20 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto
provvedimento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi
del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione dell'ente
locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da
adottare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al
periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi
individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti
delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i
quali si applicano gli obblighi e le condizionalita' del Piano
nazionale di ripresa e resilienza".
5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento
relativo all'armamento della tratta Montedonzelli-Piscinola della
Linea 1 della metropolitana di Napoli, e' autorizzata la spesa di
1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere
indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91.
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 56 e' sostituito dal seguente:
"56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al
comma 51 e' tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente
vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento
dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi
decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma
53. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di
monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in
particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico
di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attivita' di
progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al
presente comma, e' sempre richiesta l'acquisizione di un codice
identificativo di gara (CIG) ordinario. I contributi assegnati ai
sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti
beneficiari, per l'80 per cento, previa verifica dell'avvenuta
stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione
e, per il restante 20 per cento, previa verifica dell'effettiva
conclusione dell'attivita' di progettazione e comunque fino a
concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di mancato
rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si
intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per il
2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio
precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di
progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di
monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative
attivita' di progettazione oggetto di contributo nel biennio
precedente";
b) al comma 57, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e la
conclusione dell'attivita' di progettazione sono verificate
attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio"».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma 3,»
sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;
alla lettera b), capoverso 6-quinquies, alla parola:
«provvedimenti» e' premessa la seguente: «i» e le parole: «al comma 1
e sottoposti» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1
sottoposti»;
alla lettera d):
al numero 1), le parole: «e delle infrastrutture» sono
sostituite dalle seguenti: «, e alle infrastrutture»;
al numero 2):
al capoverso 5, dopo le parole: «quarto periodo» sono
inserite le seguenti: «, del presente articolo»;
al capoverso 5-ter, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Le risultanze della valutazione di assoggettabilita' alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo
25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite
nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente
articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse
archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilita'
alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono
corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attivita' di
assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del
medesimo articolo 25»;
alla lettera e), numero 2), dopo le parole: «comma 5» e'
aggiunto il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2, dopo le parole: «medesimo decreto legislativo» il
segno di interpunzione: «,» e' soppresso;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «Per le medesime
finalita' di cui al comma 1,» sono soppresse, le parole: «le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3,
5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,» sono
sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli articoli 1,
2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76,» e, al secondo periodo, le parole: «da Consip S.p.A.»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo
articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, possono
essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi
interforze antimafia istituiti presso le prefetture, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a
concorrere alla realizzazione del singolo programma, in caso di
programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del
PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR,
puo' essere disposta, nei limiti delle risorse del PNC disponibili,
l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del
PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque
assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza
con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR
sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione
degli interventi del PNC»;
al comma 8, lettera a), dopo le parole: «all'alinea,» sono
inserite le seguenti: «le parole: "Fino al 30 giugno 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024" e»;
al comma 9, capoverso 451-bis, le parole: «di 2.231.00 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «di 2.231.000 euro»;
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei
soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023,
costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte
dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del
certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal
fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia
dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del
maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto
all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle
condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato
dal responsabile unico del procedimento».
All'articolo 17:
al comma 2, le parole: «da diritto» sono sostituite dalle
seguenti: «di diritto»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «da Consip S.p.A.»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.» e, al terzo
periodo, dopo le parole: «In relazione all'incremento disposto ai
sensi del primo periodo,» sono inserite le seguenti:
«l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip
S.p.A., puo' eseguire parte della prestazione oggetto delle
convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip
S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla
loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purche'
all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture
da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei
requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, nonche' dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa,»;
al comma 4, le parole: «decreto del Ministero» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto del Ministro»;
al comma 5, le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla Consip S.p.A.» e dopo la parola:
«clinico-assistenziali"» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso.
All'articolo 18:
al comma 2, alinea, dopo le parole: «All'articolo 50-ter del»
sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di
cui al»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "alle pubbliche
amministrazioni, agli enti territoriali" sono sostituite dalle
seguenti: "ai soggetti pubblici e privati" e le parole: "attraverso
lo strumento della Carta" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso
l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta"»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «commi 6 e 7, del» sono
inserite le seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al», dopo le parole: «articolo 5, comma 3, del» sono inserite le
seguenti: «codice della strada, di cui al» e dopo le parole:
«apposita richiesta» sono inserite le seguenti: «, in formato
digitale e mediante posta elettronica certificata,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «preventiva
comunicazione» sono inserite le seguenti: «, in formato digitale e
mediante posta elettronica certificata,», dopo le parole: «citato
articolo 5, comma 3,» sono inserite le seguenti: «del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e le parole: «che verranno
dettagliate» sono sostituite dalle seguenti: «definite
dettagliatamente»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla
realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e
mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a
tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le
autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi
compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui
all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla
data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di
cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle
segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), nonche' alle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali
l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e
autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi
del citato articolo 10-septies»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettivita' a banda
ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento
del Piano "Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale
per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori
beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono
richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella
banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di
apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso e'
soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31
ottobre 2023 dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in
base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di
gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in
proporzione alla quantita' di frequenze, alla popolazione coperta e
alla durata del diritto d'uso, considerando, altresi', il progressivo
spegnimento delle frequenze oggetto di proroga»;
al comma 5:
all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto»;
alla lettera a):
al numero 2), le parole: «le amministrazioni, enti e
gestori» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni, gli
enti e i gestori» e le parole: «ivi incluse» sono sostituite dalle
seguenti: «ivi inclusi»;
dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:
«2-bis) al comma 10, la parola: "novanta" e' sostituita
dalla seguente: "sessanta"»;
alla lettera b), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:
«2-bis) il comma 5 e' abrogato»;
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
e' inserito il seguente:
"Art. 49-bis (Misure di semplificazione per impianti
relativi ad opere prive o di minore rilevanza). - 1. Gli interventi
di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli
impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui
agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi
di cui agli articoli 46, 47 e 49 del presente codice non sono
soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo
esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e in
galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza
inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.
3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore
rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle
localita' sismiche individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito in formato
digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile,
accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il
rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il
progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico
nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute
negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito
abilita all'inizio dei relativi lavori"»;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:
"Art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione elettronica
ad alta velocita'). - 1. Per la realizzazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi
civici non e' necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12,
secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di
installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49
del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a
potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle
reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione,
non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142,
comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»;
al comma 9, le parole: «decreto legislativo del 18 aprile» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile»;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di
cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, e di cui all'articolo 34, comma 4, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire
la prosecuzione delle attivita' finalizzate all'implementazione del
processo di digitalizzazione, in conformita' al Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma 2-bis, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano fino al
completamento del processo di transizione digitale da parte
dell'Autorita' ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024»;
al comma 11:
alla lettera a), alle parole: «secondo periodo,» e' premessa
la seguente: «al» e le parole: «secondo periodo e» sono sostituite
dalle seguenti: «secondo periodo, e»;
alla lettera b), le parole: «secondo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «secondo periodo,»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: "(PEC)" o "PEC" , ovunque ricorre, sono
inserite le seguenti: "o portale telematico di riferimento";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale
telematico all'atto della presentazione allo sportello unico e' da
considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha
presentato la denuncia".
11-ter. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico
interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, e'
estesa ai Piani "Italia a 1 Giga", "Italia 5G backhauling" e "Italia
5G densificazione" l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
11-quater. Per consentire la rendicontazione del Grande
progetto nazionale banda ultra larga aree bianche, adottato con la
decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea,
del 3 aprile 2019, sui programmi operativi cofinanziati dai fondi
strutturali e di investimento europei per la programmazione
2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, e' autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese
e del made in Italy le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma
243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni
di euro per l'anno 2023».
All'articolo 24:
al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «interventi di
edilizia scolastica di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti:
«nonche' per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni
titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarita' del Ministero
dell'istruzione e del merito,» e le parole: «, i cui oneri sono
posti» sono sostituite dalle seguenti: «; i relativi oneri sono
posti»;
al comma 3, alinea, le parole: «rientranti nel PNRR» sono
soppresse e le parole: «ove diversi» sono sostituite dalle seguenti:
«ove diverse»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in
quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS
Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione
degli interventi rientranti nel PNRR»;
al comma 4, le parole: «ivi richiamati» sono sostituite dalle
seguenti: «rientranti nel PNRR»;
al comma 5, le parole: «la spesa 4 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «la spesa di 4 milioni» e le parole: «3 aprile 2017»
sono sostituite dalle seguenti: «13 aprile 2017»;
al comma 6, dopo le parole: «bando di gara» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «tecnico
organizzativi» sono sostituite dalla seguente:
«tecnico-organizzativi»;
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "diciassette mesi";
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta
almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31
marzo 2023";
b) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "diciassette mesi"».
All'articolo 31:
al comma 1, le parole da: «All'articolo 40» fino a: «n. 79»
sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 427, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;
al comma 2, le parole: «comma 421 e seguenti» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 421 e seguenti», le parole: «fattibilita'
tecnico economica» sono sostituite dalle seguenti: «fattibilita'
tecnico-economica», le parole: «di messa in sicurezza di aree e di»
sono sostituite dalle seguenti: «messa in sicurezza di aree e» e le
parole: «del 2021per» sono sostituite dalle seguenti: «del 2021 per»;
al comma 3, le parole: «risorse idriche, alla» sono sostituite
dalle seguenti: «risorse idriche e alla»;
al comma 4, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2» e le parole: «comma 421 e seguenti» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 421 e seguenti»;
al comma 6:
alla lettera a), le parole: «del suddetto articolo 1» sono
soppresse, le parole: «all'articolo 1, comma 422, della legge 30
dicembre 2021, n. 234,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma
422,» e le parole: «a Roma Capitale» sono sostituite dalle seguenti:
«al Commissario straordinario»;
alla lettera b):
al capoverso 425-bis:
all'alinea, le parole: «rinnovo armamento metropolitana»
sono sostituite dalle seguenti: «del rinnovo dell'armamento della
metropolitana» e dopo la parola: «registrato» sono inserite le
seguenti: «alla Corte dei conti»;
alla lettera a), quinto periodo, le parole: «comma
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;
alla lettera c), le parole: «corredati dalla attestazione»
sono sostituite dalle seguenti: «corredati dell'attestazione», le
parole: «di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi dell'articolo 13» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, la verifica puo' essere effettuata dal responsabile unico del
procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo
31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia
stato redatto da progettisti esterni»;
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli
operatori economici avviene secondo le modalita' di cui all'articolo
32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di
committenza cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli
operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in
numero adeguato e compatibile con la celerita' della procedura di
gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:
1) e' autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per
ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
2) e' autorizzato, alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui
all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno
manifestato interesse a partecipare alla procedura;
3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a cinque giorni;
4) la verifica di congruita' delle offerte anormalmente
basse puo' essere effettuata, in deroga alla previsione di cui
all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del
comma 6 del medesimo articolo;
5) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in via di
urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula
del contratto;
6) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere
ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione
di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari
a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e
di quelle limitrofe ad esso funzionali, purche' il prezzo degli
stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il
50 per cento del valore del contratto iniziale, nonche' nel rispetto
dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici»;
al capoverso 425-ter, le parole: «di cui al comma 425-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal programma dettagliato
degli interventi, approvato ai sensi del comma 422» e le parole: «in
quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «in quanto
compatibili»;
dopo il capoverso 425-ter e' aggiunto il seguente:
«425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli
2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi di
cui al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e delle
regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su
base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilita', l'autonomia, la
sicurezza nonche' la fruibilita' degli spazi pubblici da parte delle
persone con disabilita'»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) al comma 427:
1) al quinto periodo, le parole: "per la messa in sicurezza
e la manutenzione straordinaria delle strade" sono soppresse;
2) al sesto periodo, le parole: "Limitatamente agli
affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016," sono soppresse;
3) al settimo periodo, le parole: "di messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria delle strade" sono sostituite dalle
seguenti: "previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui
al comma 422,"»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per
l'attuazione degli interventi finanziati dai commi precedenti, puo'
ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente
articolo e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il
credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della
Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al
comma 2 adotta un piano per la realizzazione di un progetto di
cardioprotezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la
riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco,
prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori
teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del
Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
della legge 4 agosto 2021, n. 116.
6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di
posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter.
6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter e' autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al
presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Nel capo VI del titolo II della parte II, all'articolo 32 sono
premessi i seguenti:
«Art. 31-bis (Misure urgenti per interventi su infrastrutture
viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016). - 1. All'articolo
15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2
e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto
tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione delle opere, al
soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo
4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attivita' connesse alla
realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri
economici degli interventi con le modalita' e nel limite della quota
di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111".
Art. 31-ter (Attribuzione di risorse alla regione Molise per
l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata). - 1. Al fine di
garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1 della Missione 2,
componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in
relazione alle manutenzioni impiantistiche e strumentali e
all'adeguamento sismico delle strutture in calcestruzzo armato del
manufatto di scarico e della casa di guardia della diga di
Ripaspaccata in agro del comune di Montaquila, in provincia di
Isernia, e' autorizzata in favore della regione Molise la spesa di
7,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22,
comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42».
All'articolo 33:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Tenuto conto delle
preminenti esigenze di appaltabilita' delle opere, il Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici puo' disporre che l'attivita'
di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le
medesime modalita' di cui al periodo precedente, sia svolta da una
delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
"1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi
relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del
presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i
quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche
eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate
dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel
caso in cui la disponibilita' dei finanziamenti sia limitata al solo
progetto di fattibilita' tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi
restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi
dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica
utilita', il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza
attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la
realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente
comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro
realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della
dichiarazione di pubblica utilita', restano valide le autorizzazioni
e le intese gia' acquisite, purche' il Commissario straordinario
attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i
pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati"»;
al numero 3), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite
le seguenti: «del presente decreto» e le parole: «secondo periodo.»
sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del presente
decreto»;
al numero 4), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite
le seguenti: «del presente decreto»;
al numero 5), capoverso 5, dopo le parole: «comma 6» sono
inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «secondo e
terzo periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «terzo e quarto
periodo»;
al numero 6.4, le parole: «all'ottavo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «al settimo periodo»;
al numero 7), capoverso 6-ter, le parole: «5 e 6.".» sono
sostituite dalle seguenti: «5 e 6";»;
alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «e' trasmesso» il
segno di interpunzione: «,» e' soppresso;
alla lettera c):
al numero 1), alle parole: «e il dirigente» e' premesso il
seguente segno di interpunzione: «,»;
al numero 2), dopo le parole: «Ai componenti del Comitato
speciale» sono inserite le seguenti: «e' corrisposta» e dopo le
parole: «agli altri componenti del Comitato speciale» sono inserite
le seguenti: «sono corrisposti»;
al comma 5, al primo periodo, le parole: «primo e quinto
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo e quarto periodo,» e,
al terzo periodo, le parole: «rimborsi spesa» sono sostituite dalle
seguenti: «rimborsi di spese»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli
articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".
5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis:
1) al secondo periodo, le parole: "La titolarita' della
misura e' in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al" sono
sostituite dalla seguente: "Al";
2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Al
fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi
necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto
2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato,
su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i
giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni
di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato
organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di
avanzamento delle attivita'. Con il medesimo decreto e' altresi'
stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi
da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore
dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto
tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso
del Commissario straordinario e' stabilito in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla
realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario
straordinario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dell'Unita' Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni
o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici
degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto
periodo";
b) al comma 5-ter, il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dai seguenti: "Il Commissario straordinario di cui al
comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla
predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore
dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma
dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese
quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e
di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico
di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo,
dell'entita' del finanziamento concedibile, delle altre fonti di
finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli
interventi. Il programma e' approvato, anche per stralci, con uno o
piu' decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i
giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresi'
stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale,
suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il
cronoprogramma finanziario, le modalita' di attuazione, le modalita'
di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonche' le
modalita' di revoca del finanziamento in caso di mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del
cronoprogramma procedurale degli interventi";
c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
"5-quater. E' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui
al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei
progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna,
mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate
nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, puo'
avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more
del trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale.
5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione
degli elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle procedure
di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla
determinazione delle indennita' espropriative, e alle procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come
individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter si applica l'articolo
125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".
5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2
della metropolitana della citta' di Torino, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e
delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con i
poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo
periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, come modificato dal presente decreto. Con il
medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione
dell'opera nonche' le modalita' di monitoraggio, da effettuare
attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della
banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalita' di revoca
delle risorse e le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera.
Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di
nomina, provvede all'espletamento delle attivita' di progettazione,
di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative
necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la
messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il Commissario puo' avvalersi, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonche' di
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla
regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le amministrazioni interessate
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente».
Il Comune ha ritenuto, invero, di poter disporre l’affidamento diretto della concessione dei servizi portuali ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 nel presupposto che il servizio da affidare (fosse) di importo superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 40.000,00. L’importo del servizio risulta quantificato, infatti, in € 37.000,00, corrispondente al canone concessorio da versare per l’intera durata dell’affidamento (12 mesi). Deve, tuttavia, osservarsi, che il valore della concessione non può essere ancorato ad un parametro – quello del canone di concessione – non rispondente alla previsione normativa recata dall’art. 167 del D.L.vo n. 50/2016, rubricato “metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni”, che ha recepito la direttiva 2014/23/UE e il quale stabilisce al comma 1 che “il valore di una concessione, ai fini di cui all’articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”, aggiungendo, al comma 2, che “il valore stimato è calcolato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione” e, al comma 4, che “il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione” (Consiglio di Stato, sez III, sentenza n. 2411 del 23 maggio 2017).
La previsione è vincolante e costituisce recepimento, nell’ordinamento italiano, dell’art. 8 della direttiva n. 2014/23/UE, senza alcuna statuizione (ed in questo è una significativa differenza con la direttiva comunitaria) di soglie minime di applicabilità o di una qualche esenzione per le concessioni di minore valore economico. Non sono quindi fondate le argomentazioni delle resistenti tendenti ad escludere l’applicabilità della previsione alle concessioni di minore valore: queste non trovano corrispondenza nel testo normativo che prevede la necessità dell’adempimento con riferimento a tutte le concessioni, indipendentemente dalla natura della prestazione o dal loro valore (cfr. T.A.R. Firenze, sez. II, sentenza n. 239 del 14 febbraio 2017).
L’esatta determinazione del valore dell’affidamento assume, invero, rilievo sotto molteplici aspetti: è essenziale per poter fornire una corretta informazione agli operatori economici potenzialmente interessati a prestare il servizio, serve ad individuare con esattezza la forma di pubblicità idonea, è necessaria per determinare l’entità delle cauzioni e del contributo dovuto all’Autorità (Consiglio di Stato sez. III, sentenza n. 4343 del 18 ottobre 2016).
Serve, inoltre, ad individuare la corretta procedura da espletare.
L’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 (cui l’art. 167 espressamente rinvia laddove stabilisce i criteri per la determinazione del valore della concessione “ai fini di cui all’art. 35”) prevede, infatti, al comma 6, che “la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee”.
L’importanza dell’esatta determinazione del valore dell’affidamento assume, pertanto, una ancor più significativa rilevanza in un caso, come quello in esame, in cui tale valore abbia costituito il presupposto della scelta di disporre un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.
Il lavoro supplementare è quindi istituto espressamente previsto sia dalla contrattazione collettiva sia dalla normativa di riferimento, che può essere utilizzato dall’imprenditore quale possibile soluzione organizzativa. La giurisprudenza sul punto ha chiarito che: “il lavoro supplementare è una modalità di organizzazione del lavoro (volta a consentire un legittimo risparmio di spesa) perfettamente compatibile, ai sensi della vigente contrattazione collettiva di settore, con l’assolvimento delle esigenze aziendali sottese alla tipologia di appalto per cui è causa. L’eventuale rifiuto del lavoratore – che apparentemente sembra previsto solo dalla disciplina legislativa di default, ma che secondo una parte della dottrina non può essere limitato al caso in cui manchi la disciplina collettiva – riguarda un profilo attinente ai rapporti interni tra datore e lavoratore, senza intaccare la significatività dell’impegno giuridico assunto dall’impresa nei confronti del committente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3244; in termini: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 ottobre 2020, n. 6336; Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2019, n. 8303; TAR Lazio, sez. III-bis, 3 maggio 2018, n. 4966 ).
Proprio in quanto modalità (ordinaria) di organizzazione del lavoro, diversamente da quanto sostiene l’appellante, il lavoro supplementare può essere utilizzato anche per eseguire “prestazioni ordinarie” di servizio come affermato da questa Sezione con sentenza 8 maggio 2020, n. 2900 in cui si è evidenziato “Deve infatti convenirsi con il precedente di Cons. Stato, V, 7 gennaio 2020 n. 83, per cui “la sola natura volontaria del lavoro straordinario (così come di quello supplementare) non vale di per sé a incidere sull’offerta o “intaccare la significatività dell’impegno giuridico assunto dall’impresa nei confronti del committente”, afferendo piuttosto il possibile rifiuto del prestatore di lavoro “ai rapporti interni fra datore e lavoratore”; tutto ciò sempreché “il ricorso al lavoro supplementare (e straordinario) sia contenuto in una percentuale limitata” (Cons. Stato, VI, 30 maggio 2018, n. 3244). Dal che consegue che il richiamo al lavoro straordinario non va ritenuto aprioristicamente precluso a fini di giustificativi della sostenibilità dell’offerta, potendo esso effettivamente rientrare fra gli elementi di possibile organizzazione dell’impresa (cfr. Cons. Stato, III, 14 novembre 2018, n. 6430; v. anche Id., 18 gennaio 2018, n. 324)”.
Non può pertanto condividersi l’aprioristico giudizio contenuto in sentenza, secondo cui il ricorso a queste due tipologie di lavoro di per sé renderebbe inaffidabile l’offerta, trattandosi di tipologie pacificamente riconosciute e consentite dalla legge e dalla stessa disciplina di gara.
D’altro canto, effettivamente eccede l’ambito del sindacato di legittimità proprio del giudice amministrativo, per attingere direttamente il merito della discrezionalità tecnica nella scelta del contraente, che compete alla sola stazione appaltante, il rilievo secondo cui – con riguardo al part-time – sussisterebbero “altre tipologie contrattuali (rectius di articolazione dell’orario di lavoro), peraltro, espressamente contemplate all’art. 30 del CCNL citato, sicuramente più adatte del part time a soddisfare l’esigenza dell’impresa di far fronte alle prestazioni proprie dell’appalto di servizi in questione in orari compatibili con quelli di normale funzionalità degli uffici che hanno sede presso gli immobili interessati dalle attività di pulizia”
Il ricorso al lavoro supplementare anche laddove riferito alla percentuale – non provata – di circa il 19% per cento del costo complessivo del lavoro, pertanto deve intendersi ammissibile secondo la prevalente giurisprudenza in materia, essendo tale percentuale, anche laddove effettivamente sussistente, da ritenersi, come correttamente evidenziato dal primo giudice “allineata agli standard già validati dal vissuto giurisprudenziale che ha ritenuto ammissibili offerte similari”.
Ed invero nella pronuncia del Cons. Stato, III, 20 agosto 2021, n. 5967 peraltro richiamata dalla stessa parte appellante, si afferma expressis verbis che “ Anzitutto, non può essere qui condivisa la prima statuizione della decisione appellata che impinge in un presunto rilievo esorbitante del contingente percentuale di ore di lavoro supplementare, stimato nel 20 % del monte ore complessivo, non trovando il suddetto postulato, nella sua rigidità applicativa, alcun appiglio giuridico negli arresti della giurisprudenza di settore e tantomeno nella specifica disciplina di riferimento.
Si è, a tal riguardo, efficacemente evidenziato in giurisprudenza che il lavoro supplementare è una modalità di organizzazione del lavoro (volta a consentire un legittimo risparmio di spesa) perfettamente compatibile, ai sensi della vigente contrattazione collettiva di settore, con l’assolvimento delle esigenze aziendali sottese alla tipologia di appalto per cui è causa.
La sola natura volontaria del lavoro straordinario (così come di quello supplementare) non vale di per sé a incidere sull’offerta o “intaccare la significatività dell’impegno giuridico assunto dall’impresa nei confronti del committente”, potendo emergere qualche criticità solo a cagione del possibile rifiuto del prestatore di lavoro e, dunque, in relazione ai rapporti interni fra datore e lavoratore. Dal che consegue che il richiamo al lavoro straordinario (così come quello supplementare) non va ritenuto aprioristicamente precluso a fini di giustificativi della sostenibilità dell’offerta, potendo esso effettivamente rientrare fra gli elementi di possibile organizzazione dell’impresa (cfr. Cons. St., sez. V, 8 maggio 2020, n. 2900; sez. V, 7 gennaio 2020, n.83; sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3244; ) anche nella misura percentuale corrispondente a quella di assenza dal servizio dei lavoratori ordinariamente impiegati (cfr. Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2020, n. 1500; Cons. St., sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694) sempreché il ricorso al lavoro supplementare (e straordinario) sia contenuto in una percentuale limitata.
Vale soggiungere che non risulta indicata nei suddetti approdi una soglia rigidamente predeterminata al di sopra della quale si debba ritenere non consentita tale modalità di impiego.
E tanto in ragione del fatto che i parametri di legittimità vanno colti all’interno della specifica disciplina di riferimento, mutuata dalle disposizioni di rango primario per come integrate dai CCNL applicativi, dovendo poi i suddetti parametri essere combinati con quelli di intrinseca congruenza logica e complessiva sostenibilità economica della singola, specifica offerta”.
In via preliminare, ai fini della decisione dell’odierno ricorso, giova ripercorrere l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cumulo alla rinfusa.
L’art. 35 d.lgs. n. 163/2006 prevedeva che “i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.
L’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 163/2006 affermava che “il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione della classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per la classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 40, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche”.
Nel periodo di vigenza del “vecchio” codice degli appalti non si è mai dubitato della possibilità di applicare il cumulo alla rinfusa ai Consorzi stabili, anche per i requisiti tecnico-finanziari documentati nell’attestato SOA e non posseduti in proprio dall’esecutrice dei lavori individuata dal Consorzio.
L’Adunanza Plenaria n. 8 del 2012 ha chiarito che “il possesso dei requisiti generali e morali ex art. 38 codice appalti deve essere verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle consorziate, dovendosi ritenere cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ai sensi dell’art. 35 codice appalti”.
L’art. 47, comma 1, del “nuovo” Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) statuisce che “i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.
L’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, nella sua originaria formulazione, prevedeva che “per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio”.
L’art. 31 del decreto correttivo del codice (d.lgs. n. 56/2017) ha modificato il comma 2, stabilendo che “i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni”. Per poter spendere i requisiti dei consorziati indicati per l’esecuzione era, quindi, sufficiente la semplice designazione in fase di gara; per poter usufruire di quelli dei consorziati non designati occorreva, invece, ricorrere all’istituto dell’avvalimento.
In seguito, il d.l. n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca cantieri) ha sostituito il comma 2 ed ha aggiunto il comma 2-bis all’interno dell’art. 47, in virtù dei quali:
– “I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2 e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (art. 47 comma 2);
– “La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente” (art. 47 comma 2-bis).
L’intervento legislativo del 2019 è stato, poi, invocato a sostegno di una ricostruzione contraria alla generalizzata ammissibilità del cumulo alla rinfusa.
L’Adunanza Plenaria n. 5/2021, interrogatasi sulla perdita dei requisiti di una impresa consorziata non designata ai fini della esecuzione dei lavori (quindi su una questione del tutto diversa), ha incidentalmente affermato che il d.l. n. 32 del 2019 ha ripristinato l’originaria e limitata perimetrazione del cumulo alla rinfusa ai soli aspetti relativi disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo.
2. Da qui l’emersione di un contrasto giurisprudenziale in ordine ai limiti entro i quali è legittimo il cumulo alla rinfusa.
2.1 Un primo orientamento sostiene che qualora il consorzio individui una consorziata come esecutrice, quest’ultima dovrà essere autonomamente in possesso del requisito di qualificazione, così come, in caso di esecuzione in proprio ad opera del consorzio, quest’ultimo dovrà possedere autonomamente il requisito; l’utilizzo della “maggiore” qualificazione del consorzio stabile non potrebbe, cioè, legittimare l’esecuzione di prestazioni da parte di piccole e medie imprese del tutto prive della qualificazione (Tar Lazio, sez. III, 3 marzo 2022, n. 2571; Cons. Stato, 22 agosto 2022, n. 7360, le cui argomentazioni sono state riprese dalla recente giurisprudenza, tra cui: Tar Ancona, Sez. I, 25 febbraio 2023, n. 119; Tar Milano, Sez. I, nn. 397, 597 e 744 del 2023; Tar Napoli, sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1152).
In primo luogo, sul piano letterale, l’art. 47 comma 1 d.lgs. n. 50/2016 consentirebbe il cumulo solo con riferimento a determinati requisiti, vale a dire attrezzature, mezzi e organico medio anno; al di fuori di questi limiti, dovrebbe applicarsi la regola generale che impone a ciascun concorrente la dimostrazione del possesso dei requisiti e delle capacità di qualificazione (artt. 83 e 84 d.lgs. n. 50/2016). Dalla lettera della legge sarebbe, pertanto, lecito distillare una direttiva di interpretazione limitativa del cumulo alla rinfusa, stante l’attitudine derogatoria e, come tale, eccezionale della prefigurata facoltà di dimostrazione “cumulativa” dei requisiti di partecipazione.
In secondo luogo, la tesi in esame valorizza il nuovo contesto normativo, dal quale risulta espunta la previsione di cui al previgente art. 36, comma 7 d.lgs. n. 163/2006, la quale aveva legittimato un intendimento comprensivo, lato e generalizzato del cumulo (c.d. alla rinfusa). La soppressione della disposizione richiamata – oltre al tenore letterale dell’art. 47 d.lgs. n. 50/2016 – condurrebbe, dunque, a superare l’orientamento ampliativo ed a restringere la praticabilità del cumulo ai soli aspetti relativi alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d’opera e dell’organico medio annuo.
Nella prospettiva in esame, siffatta interpretazione restrittiva sarebbe confermata dal comma 2 dell’art. 47 d.lgs. n. 50/2016, come riformulato dal d.l. n. 32/2019. L’attuale versione dell’art. 47, comma 2, infatti, non menziona più la facoltà del consorzio di ricorrere all’avvalimento, ai fini della utilizzazione dei requisiti di qualificazione delle consorziate non designate come esecutrici e si limita a prevedere l’alternativa facoltà di eseguire il contratto “con la propria struttura” ovvero “tramite i consorziati” all’uopo “indicati in sede di gara.
Sul piano funzionale, l’argomento della finalità pro-concorrenziale non risulterebbe dirimente: la tutela della concorrenza risiederebbe, infatti, nella stessa possibilità di utilizzare la forma del consorzio stabile, a prescindere dall’operatività o meno del cumulo alla rinfusa.
In definitiva, secondo questa ricostruzione, qualora il consorzio designi per l’esecuzione del contratto una o più delle imprese consorziate è necessario che queste ultime possiedano e comprovino (con la ribadita salvezza dei limitati e specifici casi di qualificazione cumulativa) i requisiti, tecnici e professionali, di partecipazione. Fermo restando che l’impresa consorziata non qualificata potrebbe valorizzare i requisiti posseduti, in proprio, dal consorzio stabile ovvero dalle consorziate non esecutrici ricorrendo all’ordinario strumento dell’avvalimento ex art. 89 d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Tar Napoli, sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1152).
2.2 Pur consapevole del contrasto ermeneutico in materia, il Collegio ritiene preferibile dare continuità all’orientamento che reputa ammissibile il cumulo alla rinfusa (Tar L’Aquila, Sez. I, 16 marzo 2023; Tar Palermo, sez. I, 2 marzo 2023, n. 657; Cons. Stato, Sez. V, n. 964 del 2 febbraio 2021; Cons. Stato, sez. V., 29 marzo 2021, n. 2588), in linea con i precedenti giurisprudenziali di questa Sezione (cfr., per tutte, Tar Napoli, sez. I, 25 febbraio 2022, n. 1320).
Sul versante normativo, dall’art. 47 d.lgs. n. 50/2016 non può desumersi che il singolo consorziato, indicato in gara come esecutore dell’appalto, debba essere a sua volta in possesso dei requisiti di partecipazione.
Rilevato che – come affermato nella stessa sentenza n. 7360/2022, posta a fondamento del provvedimento di esclusione impugnato dall’odierno ricorrente – l’art. 47, comma 2, non chiarisce espressamente (il che dà ragione al contrasto esegetico) le modalità di qualificazione dei consorziati designati per l’esecuzione, nel caso in cui i consorzi stabili intendano eseguire le prestazioni tramite le imprese consorziate, l’interpretazione restrittiva sembra potersi fondare unicamente sul disposto di cui all’art. 47 comma 1 d.lgs. n. 50/2016.
Senonché, la disposizione da ultimo citata “suona, nella sua formulazione letterale, identica a quella già trasfusa nel previgente art. 35 d.lgs. n. 163/2006” (cfr. Cons. Stato, sez. V., 22 agosto 2022, n. 7360) e si è detto che all’epoca del “vecchio” codice degli appalti era assolutamente pacifico il cumulo alla rinfusa.
L’art. 47 co. 1 d.lgs. n. 50/2016 prescrive che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, sostanzialmente rinviando all’art. 83 del medesimo codice dei contratti pubblici, che per l’appunto concerne i requisiti di idoneità professionale, economica e finanziaria.
L’art. 83, comma 2, a sua volta rinvia al regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies la disciplina dei requisiti e delle capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e c).
Ai sensi dell’art. 216, comma 27-octies, nelle more dell’adozione del regolamento (al momento inesistente) rimangono in vigore o restano efficaci le linee guida e i decreti adottati in attuazione della previgente disposizione di cui all’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 163/2006. Tra l’altro, l’art. 216, comma 14, prevede che “fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.
In attuazione del citato art. 36 comma 7, l’art. 81 del d.P.R. n. 207/2010 stabilisce che “i requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall’articolo 36, comma 7, del codice”. Ne consegue, come sostenuto dal ricorrente, una reviviscenza di quest’ultima disposizione, che non può dirsi espunta dall’ordinamento.
Allo stato attuale, non essendo stato adottato il Regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies, il sistema di qualificazione e la dimostrazione dei requisiti di capacità che devono essere posseduti dai consorzi stabili per concorrere alle gare pubbliche sono regolati dall’art. 36 del d.lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 81 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 (cfr. Tar Palermo, sez. I., 2 marzo 2023, n. 657). L’insieme di queste disposizioni delinea il regime di qualificazione dei consorzi stabili secondo il criterio del “pieno” cumulo alla rinfusa, salvo eccezioni.
In definitiva, non è condivisibile l’affermazione per cui l’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 – la cui formulazione letterale è sostanzialmente identica a quella già trasfusa nel previgente art. 35 d.lgs. n. 163/2006 – avrebbe ridotto l’ambito di operatività del cumulo alla rinfusa, circoscrivendolo ai soli mezzi ed all’organico medio annuo.
2.3 Ciò posto, rilevato che nell’interpretare la legge occorre considerare anche l’intentio legis (art. 12 delle preleggi), occorre evidenziare che, nel corso del tempo, l’intenzione del legislatore è sempre stata quella di valorizzare l’istituto in questione, quale importante strumento pro-concorrenziale.
Nella relazione di accompagnamento al d.l. n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca Cantieri) si legge, infatti, che la modifica del comma 2 dell’art. 47 d.lgs. n. 50/2016 “è tesa a chiarire la disciplina dei consorzi stabili onde consentire l’operatività e sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale, mentre l’introduzione del comma 2-bis detta disposizioni concernenti i consorzi stabili di servizi e forniture, in continuità con il passato, di fatto colmando, a regime, un vuoto normativo per tali settori”.
Del resto, sotto il profilo teleologico, l’interpretazione ampliativa appare conforme alla ratio pro-concorrenziale sottesa alla disciplina dei consorzi stabili, che consente la partecipazione alle gare pubbliche ad imprese singolarmente prive dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando, le quali possono cumulare i requisiti di cui dispongono con quelli di altre imprese fino a soddisfare il livello di qualificazione richiesto (cfr. Tar Palermo, sez. I., n. 657 del 02/03/2023).
2.4 In chiave ermeneutica e retrospettiva, giova inoltre sottolineare che il nuovo Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 1 aprile 2023) sembra ammettere il cumulo alla rinfusa all’art. 67 (cfr. art. 100, comma 8, lett. c), il cui comma 4 riproduce il contenuto dell’art. 47 comma 2 d.lgs. n. 50/2016 – a conferma del fatto che quest’ultima disposizione non legittima una interpretazione limitativa del cumulo alla rinfusa – ed il cui comma 8 risulta sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 36 comma 7 d.lgs. n. 163/2006, a dimostrazione della voluntas legis di consentire ai “consorzi stabili di attestare, per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso l’attestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate” (cfr. Relazione allegata allo schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 legge n. 78/2022).
Nello specifico, l’art. 67, comma 8, statuisce che “ai fini del rilascio o del rinnovo dell’attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’allegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dall’ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2” (cfr. art. 36, comma 7, d.lgs. n. 163/2006).
La Relazione di accompagnamento al nuovo Codice del 2023 precisa, inoltre, che “il sistema sin qui in atto si basava su una disposizione transitoria del decreto legislativo n. 50 del 2016, (l’art. 216, comma 27-octies), che rinviava all’art. 36, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (e fonti delegate), consentendo che i consorzi stabili attestino, per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso l’attestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate” (relazione illustrativa, p. 105).
2.5 In quest’ottica, la tesi dell’ammissibilità del cumulo alla rinfusa si ritiene preferibile anche per ragioni logiche, di coerenza ordinamentale, di certezza del diritto: opinare diversamente significherebbe che la possibilità di cumulo dell’attestazione SOA, ammessa dalla giurisprudenza assolutamente prevalente fino alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7360 del 25 agosto 2022 ed ammissibile per gli appalti rientranti nell’ambito di operatività del d.lgs. n. 36/2023, abbia avuto una breve parentesi di (incerta) sospensione giurisprudenziale relativamente a quelle controversie giudicate alla luce del suesposto orientamento restrittivo.
3. Il Collegio, nell’accogliere il ricorso, intende pertanto confermare il principio secondo cui, nella partecipazione alle gare d’appalto e nell’esecuzione, è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese sue consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi (attestazione SOA per categorie e classifiche analoghe a quelle indicate dal bando).
In definitiva: a) i requisiti speciali di qualificazione SOA devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio stabile, mediante la sola qualificazione e l’attestato SOA del consorzio medesimo (in ciò sostanziandosi la ratio e la finalità di tale figura soggettiva); b) detti consorzi partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti di qualificazione “loro propri”, ossia la propria attestazione SOA; c) alle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto spetta unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, ciò al fine di impedire che possano giovarsi della copertura dell’ente collettivo, eludendo i controlli demandati alle stazioni appaltanti (Cons. St., A.P., 4 maggio 2012, n. 8; sez. V, 17 maggio 2012, n. 2582; sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4703; Tar Lazio 30 aprile 2018, n. 16 4723), fatte salve ovviamente le eccezioni di cui all’art. 48, commi 7-bis, 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter (così Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2387).
In effetti, il consorzio stabile rappresenta “un nuovo e peculiare soggetto giuridico, promanante da un contratto a dimensione associativa tra imprese, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale e da un rapporto tra le stesse imprese di tipo organico, al fine di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, sicché unico interlocutore con l’amministrazione appaltante è il medesimo consorzio” (cfr. Cons. Stato, 24 gennaio 2023, n. 779).
D’altronde, l’Adunanza Plenaria n. 6 del 2019 ha affermato che il sistema dei requisiti di qualificazione non può che riferirsi ad ogni singola impresa, ancorché associata in un raggruppamento, altrimenti si finirebbe con il conferire una sorta di “soggettività” al raggruppamento, al di là di quella delle singole imprese partecipanti; “una sorta di interscambiabilità dei requisiti, quale quella ipotizzata, di partecipazione risulta più agevolmente ipotizzabile laddove si riconoscesse (ma così non è) una personalità giuridica propria al r.t.i.”.
Da tale angolo visuale, va rimarcato che i consorzi si distinguono dai raggruppamenti temporanei di impresa proprio in quanto forniti di autonoma soggettività giuridica, oltre che per la rilevanza esterna dell’organizzazione consortile.
Infatti, così come “una volta che i soci abbiano costituito la società di progetto, e questa sia subentrata nel rapporto di concessione all’aggiudicatario, diventando concessionaria a legittimo titolo derivato, qualsiasi altro soggetto terzo è estraneo al rapporto di concessione” (Cons. Stato, n. 5294 del 2017, cit., che prosegue ponendo in risalto “la stretta delimitazione dei soggetti esecutori all’area dei soli soci”, come desumibile anche dal regime del sub-appalto ex art. 174 d.lgs. n. 50 del 2016), allo stesso modo, non può con una costituzione “esternalizzante” – connotata, cioè, dalla sottoscrizione della quasi totalità del capitale della società di progetto da parte di un soggetto estraneo – ammettersi nella sostanza la rimodulazione dell’affidamento in favore di soggetti (chiamati peraltro ad attività esecutive) diversi dagli aggiudicatari che hanno prestato i requisiti di qualificazione (cfr., in tal senso, anche il parere dell’Anac prot. n. 25211 di cui all’adunanza del 26 marzo 2019, in atti).
Né rilevano, in senso inverso, le aperture normative – di cui all’art. 184, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, ultimo periodo – in favore di soggetti finanziatori, atteso che “Nel contesto complessivo del comma (che concerne la responsabilità solidale, le garanzie bancarie e assicurative, la garanzia finanziaria per il buon adempimento, ecc.) emerge chiaramente che il precetto ha un mero rilievo ai fini esclusivamente finanziari, in quanto autorizza la circolazione dei capitali impiegati dai soci finanziatori, escludendo invece espressamente che – con l’uscita di coloro che avevano concorso a formare i requisiti per la qualificazione tecnica dell’aggiudicatario originario – possano per tale via modificarsi gli assetti societari e l’esecuzione delle prestazioni” (Cons. Stato, n. 5294 del 2017, cit.).
Allo stesso modo non rileva di per sé la circostanza che, nella specie, in un primo tempo l’amministrazione avesse preso atto della costituzione della società di progetto e proseguito per un certo periodo il rapporto: al di là dell’intervenuto annullamento in autotutela (anteriore al provvedimento qui impugnato, ancorché sub iudice, essendo detto annullamento gravato in altro giudizio) della detta presa d’atto, rimane comunque il fatto della costituzione della società e affidamento delle attività della concessione in violazione del regime delle modifiche soggettive, di per sé integrativo della fattispecie decadenziale.
Allo stesso modo, non rileva al riguardo il fatto che il contratto di concessione sia stato stipulato dopo la presa d’atto, atteso che i vizi integrati attengono di per sé alle modalità (originarie) d’attuazione dell’affidamento con la suddetta alterazione soggettiva, a prescindere dal fatto che fosse intervenuta la richiamata presa d’atto della costituzione della società di progetto.
Ed invero l’art. 105 (Subappalto), comma 3, lett. c-bis) del Codice prevede: “Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: … c bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti cooperativi di cooperazione servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”.
La disposizione è stata aggiunta dall’art. 69, comma 1, lett. c) d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. correttivo al codice). Ritiene la Sezione, in continuità con i propri precedenti (Cons. Stato Sez. V, 19/05/2020, n. 3169; Cons. Stato, V, 24 gennaio 2020, n. 607) che con i “contratti di cooperazione servizio e/o fornitura” la legge faccia riferimento ai contratti che il concorrente stipula con terzi allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività d’impresa ovvero, quei beni e servizi indispensabili all’esecuzione della prestazione in affidamento. I terzi contraenti, quindi, non eseguono una parte della prestazione oggetto dell’appalto ma procurano all’operatore economico aggiudicatario i mezzi per la sua esecuzione. A detti contratti, dunque, l’amministrazione aggiudicatrice resta completamente estranea, come res inter alios acta.
Porta a questa conclusione in primo luogo la formulazione letterale della disposizione che specifica che le prestazioni dei terzi contraenti sono rese “in favore dei soggetti affidatari”, così individuando chiaramente i destinatari (id est creditori) delle prestazioni nelle imprese concorrenti e non nelle stazioni appaltanti (cfr. Cons. Stato, V, 27 dicembre 2018, n. 7256; contra Cons. Stato, III, 18 luglio 2019, n. 5068 secondo cui con la formula riportata si allude alla “direzione giuridica della prestazione, ovvero al fatto che l’unica relazione giuridicamente rilevante… è quella esistente tra stazione appaltante e soggetto affidatario”).
Rileva, poi, anche la topografia della disposizione per coglierne la ratio.
L’art. 105 del Codice dei contratti pubblici contiene la disciplina del subappalto; il comma 3, nello specifico, elenca le prestazioni che “non si configurano come attività affidate in subappalto”, ma che, per le modalità di esecuzione, potrebbero far sorgere dubbi circa il loro esatto inquadramento normativo.
L’elencazione delimita, dunque, l’ambito di applicazione della disciplina del subappalto.
Se il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (comma 2), i contratti di cooperazione continuativa, di converso, non hanno ad oggetto la prestazione affidata, ma quei beni e servizi dei quali l’impresa aggiudicataria necessita per poter, essa sola, eseguire la prestazione oggetto del contratto d’appalto.
In definitiva, come rilevato negli indicati precedenti, i contratti di cui all’art. 105, comma 3, lett. c – bis) d.lgs. n. 50 del 2016 si caratterizzano per la “direzione soggettiva”, in quanto resi all’impresa aggiudicataria, e per l’“oggetto del contratto” che è altro rispetto alla prestazione in affidamento con il contratto d’appalto.
A prescindere dagli aspetti peculiari di ogni vicenda, infatti i criteri di qualificazione sopra ricordati – direzione soggettiva della prestazione ed oggetto del contratto – consentono di risolvere in maniera sufficientemente attendibile anche i casi dubbi, assumendo carattere dirimente stabilire se l’impresa aggiudicataria, stipulando un contratto di cooperazione continuativa, si sia limitata a procurarsi il bene strumentale alla prestazione da rendere all’amministrazione, ovvero abbia affidato al terzo cooperante l’esecuzione di una parte (o frazione) della prestazione assunta nei confronti dell’amministrazione che non era in grado di eseguire.
[…]
12.4. Pertanto, come già ritenuto dalla Sezione (Cons. Stato Sez. V, 19/05/2020, n. 3169 cit) quando il terzo cooperante (o che svolga servizi o fornisca beni) esegue una parte della prestazione oggetto del contratto d’appalto che l’impresa aggiudicataria non sa o non può eseguire, si è fuori dalla fattispecie dell’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice, ed è corretta l’esclusione dalla procedura di gara; l’impresa concorrente avrebbe infatti dovuto far ricorso agli strumenti negoziali allo scopo previsti dal codice dei contratti pubblici, ovvero al subappalto, all’avvalimento o le altre forme di partecipazione congiunta ad una procedura di gara.
12.5. Pertanto il ricorso al subappalto andava necessariamente indicato in sede di partecipazione alla procedura evidenziale, ai sensi dell’art. 105 del Codice nonché dell’art. 9 del disciplinare di gara.
12.5.1. A ciò consegue che la mancata dichiarazione circa il conferimento in subappalto di una parte rilevante dei servizi oggetto dell’affidamento doveva essere necessariamente sanzionata con l’esclusione dalla procedura evidenziale, avuto altresì riguardo alla necessità della stazione appaltante di procedere anche alla verifica in capo alla ditta subappaltatrice del possesso dei requisiti generali di partecipazione ex art. 80 del Codice.
Va infatti ritenuto che “consentire ad un terzo cooperante di svolgere una parte della prestazione significherebbe porre l’amministrazione in rapporto con un soggetto del quale non è mai stato accertato il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione previsti dall’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla disciplina di gara” (Cons. Stato Sez. V, 19 maggio 2020 n. 3169 cit).
Per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa la valutazione dell’anomalia dell’offerta consiste in un giudizio di natura spiccatamente discrezionale.
La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 28 marzo 2022, n. 2269; 17 marzo 2022, n. 1946; 9 febbraio 2022, n. 939; 3 febbraio 2022, n. 764).
Nella fattispecie in questione la valutazione di incongruità è ampiamente motivata e per nulla affetta da illogicità, incongruità od erroneità, come risulta dalle 125 pagine della relazione di sintesi intitolata “Valutazione Offerte Anomale”, che evidenzia nel dettaglio le ragioni che hanno portato la stazione appaltante a dichiarare “anomala” l’offerta di -OMISSIS-. Pacificamente, nel giudizio di anomalia non è ammessa la comparazione con altre gare. Ed invero, la valutazione di congruità delle offerte deve tenere conto delle caratteristiche previste dalla lex specialis della singola procedura cui essa si riferisce, essendo per definizione impossibile un confronto con offerte presentate in altre e differenti gare, connotate anch’esse dalle proprie caratteristiche e peculiarità. “Il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse” (cfr. Cons. Stato, V, 28 giugno 2021, n. 4868; 19 ottobre 2020, n. 6307; 28 gennaio 2019, n. 690).
A tale riguardo, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha in più occasioni evidenziato ‘la sostanziale differenza di contenuto, anche sotto il regime ex d.lgs. n. 50 del 2016, del giudizio sull’anomalia delle offerte, a seconda che si tratti (…) della concessione di servizi, piuttosto che di altri appalti”, ciò in quanto “nella concessione si controlla l’attendibilità di una previsione economico finanziaria con pieno e preponderante accollo del rischio economico del peculiare mercato del servizio da parte del concessionario, onde siffatta verifica, pur sempre rigorosa, è sull’attendibilità d’una ragionevole e ponderata previsione economica (…), che lascia un margine di incertezza a chi confeziona l’offerta ed un alto margine di opinabilità tecnico discrezionale a chi la riscontra, opinabilità non sindacabile in sede di legittimità se non per evidenti errori di fatto e macroscopica irragionevolezza” (Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2020, n. 2885).
Il Collegio richiama un orientamento recente, che afferma l’applicabilità della verifica del regime dell’anomalia alle concessioni, seppure l’art. 164, comma 2 d.lgs. n. 50 del 2016 non la richiami specificamente, secondo cui “nell’esprimere la valutazione da compiere, della peculiarità della fattispecie concessoria, e dunque di declinare in termini ‘dinamici’ la verifica di anomalia – considerato che anche la voce dei ricavi risulta ex ante indefinita – che assume perciò connotazioni ancor più discrezionali e in qualche misura flessibili (in quanto condizionata da una rilevante componente previsionale), se non caratterizzata da margini di incertezza “(Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2022, n. 4108). Ciò in quanto “il rischio imprenditoriale di cui il concessionario è portatore discende non solo dal flusso di accesso degli utenti al servizio e dalle variazioni di mercato, ma anche dalle scelte dell’imprenditore in merito all’organizzazione dei propri mezzi e delle modalità di offerta del servizio, in quanto capaci di orientare la domanda e di condizionare, almeno in una certa misura, i fattori esogeni sopra indicati”(Cons. Stato, sez. V, 1.12.2022, n. 10567).
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