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Criteri ambientali minimi (CAM): indicazioni applicative ANAC – MASE ed avvio consultazione

Al via la consultazione pubblica online sul comunicato congiunto dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) con indicazioni utili ad una corretta e uniforme applicazione della normativa in materia di criteri ambientali minimi (CAM).

I soggetti interessati sono invitati far pervenire le proprie osservazioni ed i propri contributi entro le ore 12.00 del 30 settembre 2026, mediante il questionario online accessibile dalla pagina dedicata alla consultazione.

Comunicato congiunto ANAC e Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in consultazione al 31 agosto 2026

ANAC e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) hanno diffuso una bozza di comunicato congiunto in consultazione, contenente indicazioni sull’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici. Il documento, deliberato dal Consiglio dell’Autorità, intende rispondere alle criticità applicative diffuse registrate nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali dalle due amministrazioni.

Il quadro normativo di riferimento è l’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM definiti con decreto del MASE per le singole categorie di appalti e concessioni. Il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), aggiornato da ultimo con decreto MASE del 3 agosto 2023, definisce il quadro generale del Green Public Procurement e individua le categorie merceologiche prioritarie per le quali i CAM sono adottati.

Secondo il rapporto IX dell’Osservatorio appalti verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, presentato il 28 maggio 2026, l’indice di performance del Green public procurement in Italia si attesta al 65% tra le stazioni appaltanti monitorate.

Obbligatorietà e ambito di applicazione. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato l’orientamento secondo cui le previsioni dei decreti CAM non costituiscono norme programmatiche ma obblighi immediatamente cogenti. L’obbligo di inserimento riguarda tutti i contratti, appalti e concessioni, a prescindere dall’importo, inclusi i contratti sottosoglia e gli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i contratti nei settori speciali per effetto del rinvio operato dall’art. 141, comma 3, lett. e). Sono tenuti all’obbligo anche i soggetti privati tenuti all’applicazione del Codice.

Per gli affidamenti in house, il comunicato rimette alla discrezionalità dell’amministrazione la valutazione circa l’applicazione dei CAM, pur giudicandola auspicabile. Resta fermo l’obbligo per le società in house che agiscano sul mercato nella veste di stazione appaltante.

Impugnazione del bando. Il bando ritenuto illegittimo per violazione dei CAM deve essere impugnato immediatamente, senza attendere l’aggiudicazione, quando la violazione si traduce in una grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta. Ciò si verifica in caso di totale assenza dei CAM o di rinvio a criteri non più vigenti. Negli altri casi, l’obbligo di impugnazione immediata sussiste solo se l’Operatore Economico prova che le clausole difformi precludono una partecipazione utile alla gara.

Il comunicato congiunto interviene su un terreno da tempo segnato da incertezze applicative e da un tasso di conformità che, stando ai dati citati nel documento stesso, rimane inferiore ai due terzi delle stazioni appaltanti monitorate. La scelta di un atto congiunto tra ANAC e MASE risponde alla natura bifronte della disciplina CAM, che radica il proprio fondamento nel D.Lgs. n. 36/2023 ma si articola attraverso i decreti ministeriali del MASE, con conseguente necessità di coordinamento interpretativo tra i due soggetti istituzionalmente competenti.

Sul piano sistematico, il comunicato conferma e consolida un orientamento giurisprudenziale che si era già affermato in modo netto: il richiamo formale al decreto CAM nella documentazione di gara non è sufficiente ad assolvere l’obbligo previsto dall’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante o l’ente concedente è tenuto a tradurre i criteri ambientali in specifiche tecniche all’interno del capitolato tecnico o speciale, in clausole contrattuali coerenti con i vincoli del decreto applicabile e in criteri di valutazione premiali nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4701 del 27 maggio 2024, il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6651 del 25 luglio 2025, e il Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1877 del 9 marzo 2026 costituiscono i principali riferimenti giurisprudenziali richiamati dal documento a sostegno di questo approccio.

Un passaggio di particolare rilievo riguarda la ponderazione dei criteri premianti. Il comunicato segnala che l’attribuzione di un peso irrisorio ai CAM premianti nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa frustra la ratio dell’art. 57, comma 2, e richiama a supporto la sentenza del TAR Lazio n. 19910 dell’11 novembre 2024, secondo cui l’attribuzione di soli 3 punti su 70 integra una sostanziale irrisorietà del parametro ambientale, con la precisazione che anche 7 punti su 70 si collocano in una zona di sottoponderazione non implausibile. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3411 del 18 aprile 2025 che ha riformato la pronuncia di primo grado per ragioni processuali, non ha censurato tali conclusioni nel merito. La stazione appaltante è dunque esposta al rischio di censura non solo per omissione totale dei CAM, ma anche per una loro inclusione formale che risulti priva di effettiva incidenza sul procedimento selettivo.

Sul tema dell’individuazione del decreto applicabile, il comunicato ribadisce il principio del tempus regit actum: si applica il decreto CAM vigente al momento dell’indizione della procedura, ossia alla data di pubblicazione del bando o di invio delle lettere d’invito. L’inserimento di criteri non più vigenti è equiparato alla loro totale omissione, in quanto idoneo a disorientare l’Operatore Economico nella formulazione dell’offerta. La questione assume complessità specifica nel settore dei lavori pubblici, dove i CAM devono essere integrati sin dalla fase di progettazione e confluire nel progetto esecutivo a base di gara. Il D.M. 24 novembre 2025 sui CAM Edilizia ha introdotto una disciplina transitoria, chiarita dalla Circolare del 10 aprile 2026, che ammette la prosecuzione sotto il regime previgente quando la procedura per l’affidamento dei lavori venga avviata entro tre mesi dalla validazione del progetto redatto ai sensi del decreto precedente.

Sul piano della verifica, il documento articola con chiarezza la sequenza degli adempimenti. In fase di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente è tenuto a verificare prima che l’offerta tecnica sia stata formulata in conformità ai CAM richiesti dalla lex specialis: la mancata conformità determina un’inammissibilità insanabile, con esclusione del concorrente, non potendo trovare applicazione l’istituto del soccorso istruttorio. Il passo successivo richiede l’acquisizione dei mezzi di prova indicati dai relativi decreti. Per i criteri premianti, la dimostrazione deve essere resa già in sede di offerta. In fase esecutiva, la verifica è demandata al responsabile unico del progetto, al direttore dei lavori o al direttore dell’esecuzione, che monitorano periodicamente il rispetto dei criteri ambientali lungo l’intera durata del contratto. L’inottemperanza a tale obbligo di controllo è espressamente qualificata dal comunicato come sanzionabile dall’ANAC ai sensi dell’art. 222, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. Il mancato rispetto dei CAM in fase esecutiva può configurare, nei casi di maggiore gravità, un inadempimento determinante la risoluzione del contratto.

Un elemento di interesse pratico riguarda la gestione degli strumenti aggregati di acquisto: anche in accordi quadro e convenzioni gestiti da centrali di committenza, i CAM devono essere inseriti nella documentazione della procedura principale, e non solo in quella dei contratti attuativi, incluso il caso di riapertura del confronto competitivo.

Per l’Operatore Economico, il documento definisce con precisione i confini dell’onere probatorio. La difformità dell’offerta tecnica dai CAM prescritti produce l’esclusione dalla gara senza possibilità di sanatoria. I criteri premianti dichiarati in offerta si trasformano in obblighi contrattuali, il cui inadempimento espone l’esecutore all’applicazione delle penali previste dalla stazione appaltante e, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto. Il rispetto degli impegni assunti con l’offerta deve essere rendicontato dall’esecutore nella relazione CAM dei lavori, trasmessa al collaudatore tramite il RUP ai fini del collaudo.

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