
Consiglio di Stato, Sez. V, 30.07.2026 n. 6148
4.2.1. Tenendo conto delle argomentazioni difensive dell’appellante giova precisare quanto segue.
In primo luogo, non rileva, ai fini della decisione della presente controversia, la questione ricorrente in giurisprudenza basata sulla distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione; tale questione, invero, pur potendo involgere l’ammissibilità dell’offerta tecnica del concorrente, attiene al possesso, in capo all’operatore economico partecipante alla gara, di “requisiti particolari per l’esecuzione del contratto” (arg. ex art. 113 del d.lgs. n. 36/2023); possesso, che può essere richiesto dalla legge di gara anche nella fase di svolgimento della procedura di gara o precedente la stipulazione del contratto, condizionando, in tali eventualità, la partecipazione alla gara ovvero la stipulazione del contratto.
Il caso di specie attiene invece alla diversa questione della completezza dell’offerta tecnica intesa come proposta contrattuale avanzata dall’operatore economico partecipante alla gara al fine di consentirne la valutazione sia in termini di ammissibilità che di rispondenza alle prestazioni richieste dalla stazione appaltante.
Di norma, tali prestazioni sono delineate nel capitolato speciale di appalto a fini esclusivamente esecutivi, cioè quali “contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l’aggiudicatario e la stazione appaltante” (così l’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023), mentre le regole per il procedimento di selezione delle offerte sono fissate dal disciplinare di gara (arg. ex art. 87 cit., comma 1).
Tuttavia, l’ammissibilità dell’offerta tecnica presuppone che essa, non solo non sia in contrasto con quanto richiesto dal CSA, ma anche che preveda specificamente le prestazioni del CSA di appalto cui la stazione appaltante ha ritenuto di attribuire tale rilevanza da farne confluire la necessaria indicazione nell’offerta da presentare in gara.
Pertanto, mentre, di norma, la partecipazione alla gara implica che l’operatore economico si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni così come descritte e precisate nel capitolato speciale di appalto, senza dover necessariamente inserire le stesse, una per una, nel progetto tecnico presentato in sede di gara, per alcune di esse la previsione della lex specialis può essere più stringente, prevedendone la necessaria indicazione nell’offerta di gara, a pena di esclusione.
4.2.2. Ciò premesso, va confermata la giurisprudenza più recente della Sezione, citata da parte appellante, secondo cui “le offerte dei partecipanti alle gare pubbliche, laddove non contengano esplicitamente elementi di difformità, idonei a tradursi in un’inammissibile controproposta, devono interpretarsi come conformi al capitolato, in virtù della regola ermeneutica di conservazione degli effetti, di cui all’art. 1367 cod. civ. ed in ossequio al principio del risultato e del favor partecipationis” (Cons. Stato, V, n. 1857/2025).