Divieto di commistione anche in caso di inversione procedimentale (art. 10 d.lgs. 36/2023)

TAR Bologna, 24.07.2026 n. 1365

Infine, anche il terzo motivo non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente sostiene che la Commissione giudicatrice avrebbe, quanto meno, dovuto attribuire 3 punti per il sub-criterio D3 – certificazione ISO 14001, atteso che il certificato era stato allegato alla documentazione amministrativa e, quindi, era in possesso dell’Amministrazione.
Come già anticipato nelle premesse, la verifica della documentazione amministrativa, stante l’inversione procedimentale, era prevista dalla legge di gara solo per le offerte presentate dai primi due concorrenti utilmente classificati in graduatoria, oltre al concorrente classificato al terzo posto (art. 31.2 del Disciplinare). La ricorrente si è classificata al quarto posto in graduatoria, per cui il Seggio di Gara non ha esaminato la documentazione amministrativa all’interno della quale -OMISSIS- Srl aveva inserito (errando) il certificato in questione.
Inoltre, come evidenziato dalla difesa della Stazione Appaltante, le modalità di presentazione della documentazione da parte della ricorrente hanno anche violato il generale divieto di commistione tra le diverse componenti (amministrativa, tecnica, economica) della proposta negoziale, che deve essere rispettato anche nel caso di inversione procedimentale, divieto che, come noto, è preordinato ad una sostanziale garanzia di trasparenza ed imparzialità dell’operato delle stazioni appaltanti (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 6 settembre 2022, n. 7748).