Linee guida MIT Revisione prezzi appalti di servizi e forniture (art. 60 d.lgs. 36/2023)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le Linee guida per la corretta attuazione della revisione dei prezzi ordinaria negli appalti di servizi e forniture (link download), in applicazione dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 209/2024.

Quadro normativo e ambito di applicazione

L’art. 60 del Codice prevede due strumenti revisionali distinti e complementari: la revisione straordinaria, applicabile al superamento di soglie predefinite per legge in caso di variazioni anomale e imprevedibili dei costi, e la revisione ordinaria, disciplinata dal nuovo comma 2-bis, destinata a governare le fluttuazioni fisiologiche nei contratti di durata. I due meccanismi non sono alternativi: l’adozione di una clausola ordinaria non esclude l’obbligo di applicare quella straordinaria al verificarsi dei presupposti di legge. È previsto tuttavia un meccanismo di salvaguardia che impedisce la doppia remunerazione degli stessi incrementi.

La revisione ordinaria: struttura e operatività

La clausola ordinaria trova applicazione nei contratti di durata — servizi di pulizia, vigilanza, ristorazione, facility management, ICT, lavanolo, sterilizzazione, servizi sociali — nei quali il decorso del tempo incide sull’equilibrio economico del sinallagma. La sua introduzione nei documenti di gara, pur formalmente facoltativa ai sensi del comma 2-bis, non è rimessa a una discrezionalità illimitata della stazione appaltante: le Linee guida chiariscono che per i contratti di durata esposti a fluttuazioni ricorrenti dei costi l’inserimento della clausola costituisce una prassi raccomandata, funzionale al rispetto del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale ex art. 9 del Codice.

La struttura e i contenuti delle clausole devono fare riferimento all’Allegato II.2-bis, sia per l’individuazione degli indici ISTAT applicabili — individuati in corrispondenza con le classificazioni CPV — sia per le modalità di corresponsione degli importi. È ammesso lo scostamento dagli indici dell’Allegato, previa motivazione nei documenti iniziali di gara, nei casi in cui essi non risultino rappresentativi delle specifiche componenti di costo dell’appalto.

Le clausole contrattuali devono inoltre indicare: il dies a quo per il calcolo della variazione (mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione); la periodicità della revisione, con cadenza almeno annuale; il divieto di computo degli incrementi ordinari ai fini dell’attivazione della revisione straordinaria; l’obbligo di trasferire gli adeguamenti ai subappaltatori in proporzione alle prestazioni eseguite, a pena di sospensione dei pagamenti.

Indicazioni operative per settore

Le Linee guida forniscono indicazioni specifiche sugli indici da utilizzare per i principali settori esposti a fluttuazioni ricorrenti. Per i servizi ad alta intensità di manodopera — pulizie, disinfestazione, vigilanza, servizi sociali — l’indice di riferimento è quello delle retribuzioni contrattuali orarie del settore ATECO di competenza. Per i servizi a struttura di costo più articolata è invece previsto un indice composito ponderato.

Applicazione temporale

Le disposizioni sulla revisione ordinaria introdotte dal D.Lgs. 209/2024 si applicano alle procedure il cui bando o avviso è stato pubblicato a decorrere dal 1 gennaio 2025, data di entrata in vigore dell’Allegato II.2-bis. Le Linee guida raccomandano tuttavia l’applicazione di meccanismi revisionali anche per i contratti in corso, nei limiti della copertura contrattuale disponibile.