Accesso agli atti : comunicato ANAC su oscuramento dati e informazioni offerta ai sensi art. 36 d.lgs. 36/2023

Comunicato Presidente ANAC n. 10 del 06.05.2026

Come noto, l’art. 36 del Codice dei contratti pubblici prevede l’ostensibilità integrale a tutti i candidati e agli offerenti non definitivamente esclusi, dell’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, unitamente ai verbali e agli atti, dati e informazioni presupposti dell’aggiudicazione, nonché la reciproca messa a disposizione degli stessi documenti relativi agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria, salvo eventuale oscuramento in tutto o in parte dell’offerta tecnica a fronte di una specifica richiesta dell’operatore economico.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 61 del 2026, ha chiarito che “quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte (ex art. 35, comma 4, lett. a) e art. 36, comma 3).
La strumentalità e l’indispensabilità di tali documenti per quei soggetti e la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela degli altri interessi (privacy in particolare e ferma la particolarità della tutela dei segreti tecnici e commerciali, come accennato), risulta essere stata stabilita una volta per tutte ex ante dal legislatore.
Si tratta di una scelta (e di un bilanciamento) che non appaiono illogici, irragionevoli o arbitrari perché è funzionale a rendere spedita, efficace ed economica l’azione amministrativa,  alleggerendola  degli  eventuali  appesantimenti  e  aggravamenti connessi alle singole richieste di accesso da parte degli operatori; ad evitare agli operatori economici una attività defatigante ed anti-economica di ricerca e selezione degli atti eventualmente da impugnare e infine a consentire una altrettanto pronta e completa risposta di giustizia alle eventuali domande degli operatori economici interessati, il tutto per conseguire quanto più rapidamente possibile (nei tempi preventivati) il bene che costituisce l’oggetto della causa del contratto della cui procedura di affidamento si tratta”.

Il tema del bilanciamento tra diritto di accesso e riservatezza affrontato nel citato parere del Consiglio di Stato è stato, altresì, recepito nell’ultimo aggiornamento della Relazione Illustrativa al Bando tipo n.1/2023, approvato con delibera ANAC n. 148 del 1 aprile 2026, in cui l’Autorità ha ribadito che “al fine di consentire all’operatore economico interessato di contestare prontamente ed efficacemente innanzi al giudice la correttezza del procedimento, la stazione appaltante non deve procedere ad oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni di oscuramento e le stesse siano state accolte” (cfr. paragrafo 31 della Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1-2023).

Pertanto, devono intendersi superate le indicazioni contenute nel Parere in materia di trasparenza del 30 gennaio 2025 (Fasc. A.N.AC. n. 165/2025), stante la prevalenza ex lege dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela della riservatezza.

fonte: sito ANAC