16.04.2026
DPCM categorie di beni e di servizi e soglie per obbligo di ricorso a CONSIP o soggetti aggregatori
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2026 recante “Individuazione delle categorie di beni e di servizi e delle soglie al superamento delle quali le pubbliche amministrazioni ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure”.
A decorrere dalla entrata in vigore del DPCM e sino all’ emanazione di successivo Decreto, sono individuate le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà da intendersi come importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, cosi’ come individuate dall’art. 9 comma 3, del D.L. 24.04.2014, n. 66.
Nel caso di gare pluriennali, le soglie indicate sono da intendersi riferite all’importo a base d’asta relativo all’intero periodo.
Per le categorie di beni e servizi individuate dal DPCM l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle Stazioni Appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.a. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato.
