
Consiglio di Stato, Sez. III, 06.03.2026 n. 1824
2.2. – Il punctum dolens della censura si condensa, dunque, in astratto, sulla ribassabilità dei costi della manodopera nell’ordito del nuovo codice e, in concreto, sulla sorte da destinare alla clausola di lex specialis di segno restrittivo, ossia nel senso della non ribassabilità in via assoluta.
In adesione a recenti pronunciamenti di questo Consiglio, il Collegio ritiene di aderire alla tesi della ribassabilità temperata dei costi della manodopera a mente dell’ultimo periodo dell’art. 41, co. 14, d.lgs. n. 36/2023 giusta il quale “resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale” ricalcando in tal modo, nell’ottica del massimo favor partecipationis, l’interpretazione sistematica della disciplina di gara ex articoli 1362 e 1363 c.c. avallata dal primo giudice, con correlativa sconfessione della pretesa dell’appellante a che venisse seguita una rigorosa interpretazione letterale della clausola de qua, comunque sguarnita di comminatoria di esclusione oltre che sganciata dalla considerazione delle altre prescrizioni della legge di gara.
2.3. – Militano a supporto di tale ermeneusi una pluralità di indici interpretativi.
[…]
iii) Inoltre, nel bando-tipo ANAC n. 1-2023, nonostante l’identica previsione di cui all’art. 3 su cui s’impernia il presente giudizio (ossia la dichiarata non ribassabilità degli oneri per la manodopera), resta ferma la possibilità di operare un ribasso di tali oneri a condizione che l’operatore economico dimostri che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
iv) Tale tesi ha ricevuto anche il suggello della giurisprudenza amministrativa tra l’altro in recenti pronunce menzionate dalla stessa appellante, sia pur ad altri scopi argomentativi: “Anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, come del resto riconosciuto dal primo giudice, è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara, come già ritenuto, sia pure incidenter tantum da questa sezione, in riferimento ad una fattispecie soggetto alla disciplina del codice previgente (Cons. Stato, sez. V, 9 giungo 2023 n. 5665 secondo la quale “Persino nel nuovo codice, che in applicazione di un preciso criterio di delega di cui all’art. 1, secondo comma, lett. t) della l. n. 78 del 2022, ha previsto ‘in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso’, è stata fatta salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale, così armonizzando il criterio di delega, con l’art. 41 Cost.”). Sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, deve pertanto ritenersi che, per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia: in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali (T.a.r. per la Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120 che ha ritenuto che tale interpretazione del dettato normativo consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera – che costituisce la ratio della previsione dello scorporo dei costi della manodopera, evincibile dal criterio contenuto nella lett. t) dell’art. 1, primo comma, della legge delega (l. n. 78 del 2022) – con la libertà di iniziativa economica e d’impresa, costituzionalmente garantita, la quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che comportare la facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara). Solo seguendo tale impostazione si spiega anche l’obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9 del d.lgs. n. 36 del 2023), previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili, e il successivo art. 110, primo comma, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici, in presenza dei quali la stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell’anomalia” (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024, nn. 9254 e 9255).
2.4. – Il complesso degli indici ermeneutici testé richiamati corrobora la tesi conclusiva per cui, nel caso di specie, la violazione del divieto di ribasso avrebbe dovuto consegnare tutt’al più Bioristoro alla verifica dell’anomalia dell’offerta con puntuale riferimento a tale voce di costo – il che spiega la ratio della separata evidenza grafica che la normativa assicura a tale voce dell’offerta economica – mentre la clausola stessa di lex specialis non andrebbe incontro né a nullità parziale (non recando alcuna comminatoria di esclusione), né a disapplicazione o caducazione, bensì ad interpretazione adeguatrice alla luce dell’art. 41, co. 14, d.lgs. n. 36/2023.