04.12.2025
Termine di vincolatività proposta e facoltà di ritirare offerta
TAR L’Aquila, 04.12.2025 n. 540
Il termine di vincolatività dell’offerta è posto esclusivamente a favore dell’offerente, al quale è concessa la facoltà di ritirare l’offerta alla sua scadenza, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione: la ratio del predetto termine è, infatti, quella di scongiurare il rischio che l’operatore economico che partecipa ad una procedura di gara sia costretto a mantenere ferma la propria offerta per un tempo indeterminato, eccedente il periodo di presumibile durata della gara.
Non può, pertanto, ritenersi illegittima l’aggiudicazione di una procedura di gara disposta successivamente alla scadenza del termine di vincolatività delle offerte, dal momento che il suo decorso, in assenza di un’univoca manifestazione di volontà da parte degli interessati, non è idoneo ad incidere né sulla validità né sull’efficacia delle offerte (Consiglio di Stato, sezione III, 13 novembre 2020, n. 6989; sezione V, 17 giugno 2019, n. 4050).
Nel caso di specie, il decorso del termine di vincolatività delle offerte, il cui dies a quo coincide con il termine fissato per la loro presentazione, non può imputarsi alla stazione appaltante, dal momento che esso è stato determinato dalla necessità di rieditare, per ordine di questo Tribunale, il segmento procedimentale della valutazione delle offerte. Non trova, perciò, applicazione il paragrafo 11.1 del disciplinare di gara, il quale impone alla stazione appaltante che non sia riuscita a concludere la procedura di gara entro il predetto termine di richiedere ai concorrenti un’esplicita conferma della vincolatività della propria offerta fino ad un nuovo termine ulteriore.
La previsione contenuta nel disciplinare di gara, indipendentemente dall’improprio riferimento alla validità dell’offerta, è finalizzata ad attribuire alla mancata risposta del concorrente alla richiesta di conferma della vincolatività della propria offerta il valore di implicita rinuncia alla partecipazione alla gara.
In assenza dell’interpello da parte della stazione appaltante e di espresse manifestazioni di volontà dei concorrenti di segno contrario, deve, dunque, affermarsi la perdurante efficacia delle offerte pervenute, oggetto della “rinnovata integrale valutazione” disposta dal Tribunale con la sentenza n. 271 del 9 aprile 2025.
