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Usufrutto ramo azienda : legittima successione aggiudicatario (art. 120 d.lgs. 36/2023)

TAR Palermo, 07.10.2025 n. 2183

Anche le censure aventi ad oggetto l’usufrutto di ramo d’azienda e la “continuità” dei requisiti (artt. 17 e 120 d.lgs 36/2023), sono prive di base (VI motivo).
L’operazione di usufrutto del ramo di azienda intervenuta tra la -OMISSIS-e la -OMISSIS- non integra un’ipotesi di elusione della disciplina di gara, ma si colloca nell’ambito delle vicende soggettive contemplate dall’art. 120, comma 1, lett. d), n. 2), del d.lgs. n. 36/2023, il quale consente la successione dell’aggiudicatario a seguito di ristrutturazioni societarie, purché il nuovo operatore soddisfi gli originari requisiti di partecipazione e non si alteri la struttura economico-giuridica dell’affidamento.
Nel caso di specie, la stazione appaltante ha svolto una sufficiente istruttoria, acquisendo le necessarie verifiche in ordine ai requisiti di affidabilità e integrità della -OMISSIS-, ritenendoli sussistenti.
Non assume rilievo dirimente la circostanza che le verifiche relative alla -OMISSIS-non fossero state completate, posto che l’operazione di cessione in usufrutto del ramo di azienda, regolarmente comunicata alla stazione appaltante, ha comportato la concentrazione in capo alla nuova impresa subentrante delle posizioni attive e passive connesse alla gestione del servizio, con conseguente legittimità della prosecuzione della procedura in capo a -OMISSIS-
Né può condividersi l’assunto secondo cui l’usufruttuario sarebbe automaticamente gravato dalle pregresse responsabilità della concedente: il principio ubi commoda ibi incommoda non opera in via assoluta, dovendo comunque la stazione appaltante verificare in concreto, come nella specie, l’idoneità del nuovo soggetto a garantire l’esecuzione del contratto.
In altre parole: l’operazione di cessione in usufrutto di ramo d’azienda costituisce lecita riorganizzazione societaria e correttamente la S.A. ha verificato in capo all’impresa usufruttuaria i requisiti “come se avesse partecipato sin dall’origine”, assicurando la continuità sostanziale e i controlli di legge.
Non emergendo vizi di illogicità manifesta o difetto di istruttoria su tale profilo, le relative censure sono perciò infondate.

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