18.06.2025
Soccorso istruttorio su dichiarazione requisiti speciali : non comporta modifica inammissibile dell’ offerta (art. 101 d.lgs. 36/2023)
Consiglio di Stato, sez. V, 18.06.2025 n. 5343
14.1. L’indicazione dei servizi richiesti, in sede di soccorso istruttorio, non rappresenta una modifica inammissibile dell’offerta in corso di gara, ben potendo il concorrente integrare la propria dichiarazione in merito al possesso dei requisiti speciali, allegando un mezzo di prova del requisito di cui al disciplinare, purché tale requisito sia posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
14.2. In questo particolare caso, il requisito era pacificamente posseduto, la sussistenza del requisito si ricavava agevolmente dal complesso della documentazione di gara e, soprattutto, alcun intralcio alla procedura si è concretizzato. L’esclusione pretesa dall’appellante e effettivamente disposta dalla stazione appaltante si è risolta in un mero formalismo. In modo del tutto condivisibile il primo Giudice, nel motivare l’accoglimento del ricorso di primo grado esordisce affermando che “è incontestato e dunque pacifico (ai sensi dell’art. 64, co. 2, cod. proc. amm.) che il RTP -OMISSIS-, indicato dal RTI -OMISSIS- per la progettazione, possedeva, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, i requisiti relativi ai due servizi di punta per le categorie d’opera contrassegnate con il codice V.02 (infrastrutture per la mobilità) e per le soglie di valore previste dal punto 8.3 del disciplinare di gara”.
14.3. Questa Sezione ha già avuto modo di affermare che il soccorso istruttorio – previsto in favore della massima partecipazione – non può tradursi in un meccanismo dilatorio della procedura di gara, a fronte del disinteresse o della mancata collaborazione di chi per primo è tenuto ad attivarsi. L’amministrazione è mossa, nelle procedure selettive, dal bisogno attuale e concreto di acquisire i servizi di cui necessita. Le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso, in capo alle imprese partecipanti, di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte sia nella fase di verifica dei requisiti. L’operatore economico negligente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063). Quel che però non è accaduto nella fattispecie in esame, in cui la stazione appaltante ha escluso, per un puro formalismo, un concorrente in possesso dei requisiti di partecipazione che, si ribadisce, non aveva arrecato alcun intralcio alla procedura.
14.4. Il soccorso istruttorio altro non è se non una collaborazione su iniziativa della pubblica amministrazione prevista, oltre che nel caso della rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241/1990), proprio dall’art 101 del nuovo Codice dei contratti pubblici. Si tratta di una collaborazione raccordata con il principio della fiducia, enunciato dall’art. 2 dello stesso Codice e che, in realtà, ha una valenza più generale in tutti i contesti nei quali si sviluppa una relazione tra pubblica amministrazione e soggetti privati. Il principio della fiducia si fonda sull’idea che amministrazione e consociati rispettino le regole e si comportino di conseguenza in modo corretto gli uni verso gli altri e tutti insieme nei confronti dei terzi e della comunità. Si tratta di un dovere riconducibile all’art. 2 della Costituzione che vale sia per i funzionari pubblici sia per gli operatori privati sia per l’amministrazione sia per le organizzazioni dei cittadini.
14.5. Peraltro, il disciplinare di gara prevedeva espressamente che ove il concorrente avesse prodotto dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante poteva chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione, clausola in sostanza riproduttiva del Bando tipo ANAC.
14.6. Va ancora osservato che il divieto di commistione tra offerta tecnica/economica e documentazione amministrativa è richiamato dall’appellante, a sostegno delle proprie ragioni, in modo inconferente tenuto conto che, in disparte ulteriori considerazioni, proprio alla luce della ratio che lo ispira, il principio non va inteso in senso assoluto: il divieto di commistione (pur rilevando anche solo sotto il profilo potenziale) non deve essere inteso in senso meramente formalistico (Consiglio di Stato sez. VII, 1° luglio 2024, n. 5789
