Commissione giudicatrice – Nomina successiva all’ apertura delle buste – Conseguenze (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. III, 02.11.2021 n. 7305

Nell’ambito dell’evidenza pubblica, materia che si offre quale possibile termine di raffronto (…), l’articolo 77 del codice appalti si limita a disporre che la nomina della commissione avvenga dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ma nulla statuisce in ordine al profilo in contestazione (cioè non stabilisce che la nomina della commissione debba avvenire prima della apertura delle buste). Né risultano riprodotte nel corpo della medesima disposizione le norme in precedenza vigenti che esplicitamente rimettevano alla commissione il compito dell’apertura in seduta pubblica delle buste contenenti l’offerta. Le stesse linee guida Anac (n. 5) non pongono una previsione cogente in tal senso, limitandosi ad affermare che “in generale” la commissione “apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell’integrità e della presenza di documenti richiesti dal bando di gara”. Non è quindi escluso che siano legittime modalità diverse.