Alla migliore offerta tecnica va sempre assegnato il punteggio massimo ?

Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara (Cons. Stato, V, 23 marzo 2018, n. 1845). Le stesse Linee guida A.N.A.C. del 21 settembre 2016 prevedono la mera facoltà di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara. Detto in altri termini, la riparametrazione delle offerte, evocata dall’appellante, costituisce un’operazione facoltativa di carattere discrezionale, non disciplinata da alcuna norma di legge, che, per essere applicata, richiede un’esplicita e motivata disposizione della legge di gara, nel caso di specie assente.

Riferimenti normativi:

art. 95 d.lgs. n. 50/2016

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