Servizi di progettazione – RTP – Requisiti Decreto MIT n. 263/2016 – Giovane professionista – Sottoscrizione del progetto o effettiva partecipazione alla progettazione – Necessità (art. 24 , d.lgs. n. 50/2016)

TAR Reggio Calabria, 29.04.2020 n. 305

Rilevato che l’impugnata esclusione poggia sulla violazione della disposizione dettata dall’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 di data 2 dicembre 2016 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

Considerato che l’art. 4 del D.M. n. 263/2016, espressamente richiamato dal bando di gara in tema di requisiti di idoneità professionale richiesti in capo ai concorrenti per la gara in esame, stabilisce–per la parte qui di interesse–che “ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista”;

Considerato che:

la norma, rivestente finalità promozionale al fine di consentire la maturazione di una significativa ed adeguata esperienza professionale al giovane professionista, è stata condivisibilmente interpretata ed applicata in termini rigorosi, conformemente alla dizione letterale (“quale progettista”), per l’attività partecipativa del giovane professionista nell’ambito dei raggruppamenti temporanei affidatari dei servizi di architettura e ingegneria, nel senso che tale partecipazione può essere assicurata dalla sottoscrizione del progetto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1680; sez. IV, 23 aprile 2015 n. 2048), o comunque dalla effettiva partecipazione del giovane professionista allo specifico servizio di progettazione (cfr. T.A.R. Calabria Reggio Calabria 8 maggio 2013 n. 268), non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare sia garantito dalla partecipazione del giovane professionista ad attività strumentali o di supporto a quella della progettazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2019 n. 1708) ovvero da attività successive e materiali come quella di direzione lavori, misura e contabilità, dato che queste attività professionali non possono equivalere, coincidere o sovrapporsi con l’attività di progettazione, ed anzi seguono – in successione – la fase progettuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10.02.2017 n. 578);

– la ratio dell’art. 4 del citato D.M. n. 263/2016, nell’accezione sopra condivisa dalla giurisprudenza, mira certamente a responsabilizzare il giovane professionista sia all’interno che all’esterno del raggruppamento dei progettisti “senior”, a conferma della sua presenza non da semplice “tirocinante”, bensì -e pur sempre- quale “professionista” effettivamente cooperante e concorrente nelle decisioni del “team” di progettisti di cui fa parte;

– in giurisprudenza, si è affermato l’indirizzo secondo cui “la previsione in questione debba avere precise ricadute sul complesso delle prestazioni del raggruppamento, a nulla rilevando, in tal senso, che lo stesso assuma, più o meno direttamente, responsabilità contrattuali con la p.a. ovvero partecipi in maniera più o meno significativa all’associazione temporanea medesima” (cfr. TAR Sicilia – Palermo sez. I, 1° luglio 2010, n. 8151); “ciò che conta è infatti che la “presenza” del giovane progettista non scada in un mero adempimento formale, in tal modo eludendo la suesposta intenzione perseguita dal legislatore” (cfr., ancora, Consiglio di Stato, sez. IV, 23 aprile 2015, n. 2048).

Rilevato che, analogamente al caso deciso dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 1708/19, la questione attorno alla quale ruota la controversia in esame non è la presenza del giovane professionista all’interno del RTP, ma il suo “ruolo” nell’ambito del raggruppamento, quale “vero” progettista o, viceversa, quale mero incaricato a svolgere una non meglio precisata attività di supporto alla progettazione.