TAR Bologna, 28.04.2020 n. 256
Sul “doppio incarico” di RUP e Presidente della Commissione, osserva il Collegio che l’art. 77 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, nel testo modificato dal D. Lgs. 56/2017, statuisce che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”. Alla luce di tale novella legislativa, “… è venuta meno la incompatibilità tra il RUP e il ruolo di membro della Commissione di gara, specificando che la nomina del RUP a membro di gara deve essere valutata con riferimento alla singola procedura, soprattutto deve essere comprovata da colui che contesta l’incompatibilità allegando elementi concreti, sintomatici di un’interferenza tra le funzioni assegnate al RUP e quelle della Commissione di gara, tali da compromettere l’imparziale svolgimento dell’incarico di membro della commissione da parte della stessa persona che ha assunto le funzioni di RUP (ex multis, TAR Veneto, Sez. I, 7.07.2017, n. 660; Cons. Stato, sez. V, 23.03.2015, n. 1565; delibera ANAC n. 436 del 27.04.2017). Anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non vi è un’incompatibilità automatica tra la figura del RUP e quella di membro di Commissione giudicatrice e che l’eventuale incompatibilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, e dimostrata da parte di colui che deduce la condizione di incompatibilità (cfr.: Cons. Stato, sent. nn. 242/2016, 1320/2017, 695/2018). In ogni caso, l’incompatibilità non può desumersi ex se dall’appartenenza del funzionario alla Amministrazione di riferimento ma deve essere provata” (T.A.R. Puglia Bari, sez. III – 14/11/2019 n. 1496).
Anche T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 2/7/2019 n. 3620 (nella pronuncia pur sospesa in via cautelare in attesa dell’appello) ha richiamato il Consiglio di Stato, sez. III – 26/10/2018 n. 6082 il quale ha chiarito che “… nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di Rup può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi”. Pure T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I – 11/3/2019 n. 742 ha aderito alla summenzionata impostazione, evocando la sentenza n. 6082/2018 del Consiglio di Stato.
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- Linee Guida ANAC n. 3 (aggiornate): "RUP, nomina, ruolo e compiti"
- Art. 31, (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)
- Art. 77, (Commissione giudicatrice)