Consiglio di Stato, Ad. Plen., 02.04.2020 n. 7
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 02.04.2020 n. 8
La soluzione del quesito interpretativo è stata poi data, in altra vicenda, dalla sentenza della Nona Sezione, 2 maggio 2019, causa C-309/18, ritenuta esaustiva da questa Adunanza, con cui si è affermato:
“I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.”
La stessa decisione della Corte è stata peraltro già impiegata come canone interpretativo per la soluzione di analoghe vicende, sia dalle Sezioni di questo Consiglio di Stato (si veda Cons. Stato, V, 24 gennaio 2020, n. 604; id., V, 10 febbraio 2020 n. 1008) che dal giudice di prime cure (T.A.R. Lazio, 14 febbraio 2020 n. 1994, data nel giudizio che aveva originato quella rimessione alla CGUE).
In queste occasioni, affermata la dichiarata compatibilità con il diritto europeo degli automatismi espulsivi conseguenti al mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici, le questioni residue sono state rivolte unicamente a delineare la portata dell’eccezione alla regola dell’esclusione automatica, collegata all’accertamento in fatto della possibilità di indicare le voci stesse nei modelli predisposti dall’amministrazione.
Nella vicenda in scrutinio, si delinea lo stesso schema concettuale, atteso che, una volta ritenuta applicabile la citata sentenza della Nona Sezione, 2 maggio 2019, causa C-309/18, non può che evidenziarsi come, nel caso in esame, l’impresa aggiudicataria avesse chiaramente eluso le previsioni dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici.
RISORSE CORRELATE
- Costi della manodopera ed oneri aziendali - Impossibilità materiale di indicazione - Condizioni (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Costi della manodopera - Errore nell' indicazione - Non comporta esclusione se comunque inferiori ai trattamenti salariali minimi (art. 23 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Subappalto - Costi "indiretti" della manodopera - Omessa indicazione ed esplicitazione - Esclusione (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Fornitura senza posa in opera - Individuazione - Costi della manodopera - Obbligo di indicazione - Inapplicabilità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo della manodopera - Assenza di indicazioni nella disciplina di gara e di appositi spazi nel modello di offerta economica - Soccorso istruttorio - Legittimità (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo della manodopera: duplice funzione (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Omessa indicazione dei costi della manodopera: esclusione automatica o soccorso istruttorio?
- Costi della manodopera - Mancanza nell'offerta economica - Comporta esclusione - Obbligo di separata indicazione non espressamente previsto nel bando - Irrilevanza (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - RDO - Modulo offerta economica - Omissione - Esclusione - Inserimento a sistema del ribasso, dei costi per la sicurezza e della manodopera - Irrilevanza (art. 58 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Costi della manodopera ed oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - Esclusione automatica - Eccezione alla regola (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Costi della manodopera ed oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - Lex specialis poco chiara o ambigua - Mancanza di espressa sanzione di esclusione - Soccorso istruttorio - Conformità alla sentenza della Corte di Giustizia UE (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Sotto soglia – Oneri della sicurezza e costo della manodopera - Espressa indicazione nell’offerta – Necessità (art. 36 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Costi della manodopera - Omessa indicazione - Soccorso istruttorio - Applicazione pronuncia Corte di Giustizia UE; 2) Oneri di sicurezza aziendali " pari a zero " - Inammissibilità - Giustificazione con riferimento ad altra commessa - Esclusione (art. 83 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costi della manodopera, oneri di sicurezza e soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti pubblici: la pronuncia della Corte di Giustizia Europea (art. 83 , art. 95 , d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)