Commissione giudicatrice (incompetente e con RUP) nei contratti sotto soglia

Per il TAR Latina, 09.06.2018 n. 339 ai fini dell’affidamento di un contratto sotto soglia (art. 36 d.lgs. n. 50/2016) innanzitutto non rileva la competenza dei membri della Commissione in quanto l’art. 77 d.lgs. n. 50/2016 non sarebbe applicabile.
Inoltre, anche a prescindere dal carattere di contratto sotto soglia, l’articolo citato sarebbe stato modificato nel senso di non escludere a priori la partecipazione del RUP alle commissioni di gara (“…è valutata con riferimento alla singola procedura”); se si considera la modestia dell’affidamento e soprattutto la circostanza che la Stazione appaltante è un istituto di istruzione nel cui organico deve supporsi non esista personale amministrativo che abbia una particolare specializzazione in materia di gare, la partecipazione alla commissione del Dirigente scolastico che ha anche assunto la veste di RUP non potrebbe essere considerata illegittima, apparendo, anzi, ragionevolmente giustificata.

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