Secondo Consiglio di Stato, sez. VI, 17.10.2017 n. 4803 la “soglia di anomalia” va determinata nel seguente modo:
a) si forma l’elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi;
b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all’unità superiore;
c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte, pari al numero di cui alla lettera b), di minor ribasso nonché un pari numero di offerte di maggior ribasso (taglio delle ali);
d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l’operazione di accantonamento di cui alla lettera c);
e) si calcola ‒ sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l’operazione di accantonamento di cui alla lettera c) ‒ lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la suddetta media;
f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze;
g) si somma la media di cui alla lettera d) con la media di cui alla lettera f); tale somma costituisce la “soglia di anomalia”.Recentemente, TAR Venezia, 22.02.2018 n. 215 ha ritenuto che il chiaro tenore letterale della disposizione appena richiamata non ne consenta alcuna interpretazione ermeneutica di tipo sistematico, giacché da esso è possibile ricavare, in modo univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, secondo il principio “in claris non fit interpretatio”. La disposizione, in particolare richiede che la media dei ribassi percentuali sia calcolata sulla base di “tutte le offerte ammesse”, così dovendosi intendere comprese anche quelle fatte oggetto del c.d. “taglio delle ali”. Tale concetto è poi ribadito altre due volte nell’ambito della stessa disposizione, allorché si fa riferimento ai “concorrenti ammessi”.
A ciò va aggiunto che la lettera di tale formula di calcolo della soglia di anomalia non è affatto sovrapponibile a quella prevista dallo stesso articolo alla successiva lettera e), secondo cui il calcolo della soglia in questione deve essere realizzato secondo la «media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9». In tale ultima disposizione, infatti, si fa riferimento all’ulteriore elemento concernente lo “scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media”, che autorizza invero una diversa interpretazione della norma da applicare, poiché, come osservato dal Consiglio di Stato, ove si tenessero in considerazione nel relativo computo anche le offerte già escluse con il taglio delle ali, “la stessa formula di calcolo diverrebbe disomogenea e irrazionale, perché, per definire la media degli scarti (vale a dire un elemento semplicemente correttivo della media delle offerte) includerebbe nel calcolo fattori già esclusi (le offerte di margine) dall’elemento corretto, che questo non hanno concorso a determinare” (così Cons. St., VI, 17 ottobre 2017, n. 4803).
Tenuto conto della non sovrapponibilità dei due metodi di calcolo rispettivamente contemplati alle lettere b) ed e) del secondo comma dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, non può quindi ritenersi dirimente per la soluzione della controversia in esame il precedente della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 4803 del 2017.
Inoltre, sul piano logico, la formula matematica contemplata dall’art. 97, comma 2, lettera b), cit., che consiste, come si è detto in un’operazione di somma di tutti i ribassi offerti, comprensivi delle “ali tagliate”, è volta a “individuare il primo decimale di tale somma, che, se dispari, comporta un’ulteriore operazione di riduzione della media aritmetica dei ribassi per una percentuale pari al decimale stesso. Essa, aggiungendosi alle precedenti operazioni di calcolo della media aritmetica, di cui al primo alinea della norma de qua (somma dei ribassi senza il conteggio delle cd. ali e divisione del relativo risultato per il numero di offerte conteggiate), mira al risultato di rendere ancora più casuale e, quindi, ingovernabile ex ante dai vari concorrenti, il meccanismo creato dal Legislatore all’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 per il calcolo della soglia di anomalia delle offerte”, dando così un ulteriore “contributo all’eliminazione di possibili influenze delle offerte con finalità meramente distorsive” (così TAR Veneto, Sez. I, n. 923 del 2017).