La validità della costituzione di un’ATI va giudicata solo con riferimento al momento della formulazione dell’offerta, per cui sono legittime le offerte congiuntamente presentate da imprese appositamente e tempestivamente raggruppate, singolarmente invitate, anche allorquando la loro costituzione in ATI sia intervenuta dopo la fase di prequalificazione (rif: Consiglio di Stato, sez. V, 14.06.2017 n. 2896).
RISORSE CORRELATE
- Procedura negoziata senza bando - Non prevede pre qualifica - Operatore economico invitato - Partecipazione in Raggruppamento temporaneo con altra impresa già destinataria di inviti o di affidamenti - Possibilità - Principio di rotazione - Non rileva (art. 48 , art. 63 d.lgs. n. 50/2016)
- Procedura negoziata sotto soglia: è dovuto l'invito ad un operatore economico non invitato che richiede comunque di partecipare alla gara ?
- Modifica "riduttiva" dell'ATI in corso di gara (Art. 37)
- Partecipazione in ATI di imprese prequalificatesi singolarmente (Art. 37)
- Art. 48, (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)