1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, ((i raggruppamenti)) temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonchè attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; ((gli archeologi));
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonchè eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
RISORSE CORRELATE
- Servizi architettura e ingegneria - Capacità tecnica - Dimostrazione - Studi di fattibilità e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione (art. 46 d.lgs. n. 50/2016)
- Servizi di architettura e ingegneria : disapplicazione art. 46 d.lgs. n. 50/2016 ed incompletezza D.M. n. 263/2016 in ordine all'elenco degli operatori economici che possono partecipare alle gare
- Servizi di architettura e di ingegneria - Limiti alla partecipazione ai soli operatori economici costituiti in determinate forme giuridiche - Incompatibilità comunitaria
- Attività accessorie e di supporto alla progettazione - Ancorché non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali - Utilizzo come requisiti di partecipazione per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - Limiti (art. 3 , art. 46 d.lgs. n. 50/2016)
- Servizi di architettura e ingegneria - Certificazione attività eseguite - Elemento essenziale - Servizi di progettazione svolti in raggruppamento - Dimostrazione di esperienza pregressa e capacità tecnica del professionista limitatamente all'attività effettivamente svolta (art. 24 , art. 46 d.lgs. n. 50/2016)
- Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Obbligo di inserire il professionista incaricato nel raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) - Non sussiste (art. 24 , art. 46 d.lgs. n. 50/2016)
- Servizi di progettazione - RTP - Requisiti Decreto MIT n. 263/2016 - Giovane professionista - Occorre sottoscrizione del progetto o effettiva partecipazione alla progettazione - Non rilevano direzione lavori, misura e contabilità (art. 24 , art. 46 , art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Avvalimento da parte del progettista indicato - Rimessione alla Corte di Giustizia UE
- Parere CdS su Linee Guida ANAC - Requisiti OE per servizi di ingegneria ed architettura ed individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti