
Parte della giurisprudenza ha ritenuto che l’inidoneità delle referenze bancarie non è suscettibile di regolarizzazione in quanto l’art. 83 comma 9 d.lgs 50/16 si riferisce all’ipotesi di integrazione, chiarimento e/o completamento di documenti e dichiarazioni e il difetto delle referenze bancarie previste dalla legge di gara non consente alla stazione appaltante di considerare comprovato, in capo all’impresa partecipante, il possesso dei requisiti economici e finanziari, i quali a norma dell’art. 46 comma 1 bis, assumono valenza di elemento essenziale dell’offerta.
A favore della tesi della possibilità di regolarizzare la mancanza delle referenze bancarie, anche successivamente alla proposizione della domanda, si pone invece la recente sentenza del TAR Napoli 19.10.2017 n. 4884 la quale, sul presupposto che le referenze bancarie siano un elemento formale della domanda, ritiene che l’omessa allegazione di una referenza bancaria anche se richiesta nella lex specialis (aspetto assente nel caso che ci occupa) rientra nell’ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio.
In effetti, sembra più corretto considerare le referenze bancarie come un elemento estraneo all’offerta economica in quanto quest’ultima si riferisce all’oggetto dell’appalto, mentre le referenze bancarie riguardano la qualità soggettiva del concorrente – per usare la definizione del comma 8 dell’art. 83, “una condizione di partecipazione” che attesti “le capacità realizzative” – che viene attestata nella domanda di partecipazione contenuta nella busta “A”, mentre l’offerta economica è contenuta nella busta “C”. (in tal senso anche TAR Latina, 23.02.2018 n. 88).
RISORSE CORRELATE
- Referenze bancarie - Soccorso istruttorio - Mezzi di prova alternativi (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Soccorso istruttorio - Attivazione della procedura - Principi (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie - Contenuto difforme rispetto alla lex specialis - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità - Errore indotto - Irrilevanza - Mezzo di prova alternativo - Possibilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Referenze bancarie - Soccorso istruttorio - Limiti; 2) Iscrizione nel registro dell’imprese per un’attività coerente con quella oggetto di gara - Va riferita a tutte le imprese del Raggruppamento - Necessario che l'impresa risulti attiva (art. 80 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Ammissione di altro concorrente, rito superaccelerato; 2) Onere di tempestiva impugnazione del Bando, condizioni; 3) Soccorso istruttorio in ordine alle referenze bancarie (art. 29 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie: forma e contenuto (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie: funzione, contenuto, interpretazione, limiti della discrezionalità della Stazione appaltante
- Referenze bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati: un'impresa che non sia in grado di presentarle può essere comunque ammessa alla gara?
- 1) Capacità economica, referenze bancarie, contenuto richiesto, limiti - 2) RTI, appalto di servizi: sussiste solo l'obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura eseguiti da ciascuna impresa - 3) Requisiti di ordine generale, dichiarazione unica e omnicomprensiva (Artt. 37, 38, 41)
- Comprova della capacità economica e finanziaria mediante documenti diversi dalle referenze bancarie (Art. 41)
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)